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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. PU 162-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile
in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani, iscritto al n. r.g. P.U. 162-1/2024 per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da qualità di socio accomandatario della Parte_1 CP_1
MME.ELLE. nato ad [...] il [...], C.F.
[...] Controparte_2
residente in [...], (con gli Avv.ti C.F._1
Fabiola TOMBOLINI ed Emanuela SCALEGGI), visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del
13/12/2024 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta oltre che di regolarità formale della medesima;
richiamata altresì la relazione dell'OCC depositata in data 21/01/2025 dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire la precisazione del proprio credito e la dichiarazione di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A fronte di un debito complessivo pari ad euro € 137.014,64, il piano concordatario prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili, pari ad € 5.550,00 ed il pagamento dei creditori privilegiati capienti (Professionisti per il 25% del totale ed INPS) ed il pagamento, con il residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale che si stima dell'8%.
Nella proposta concordataria l'attivo disponibile è pari ad € 19.1410,00 derivante da finanza esterna messa a disposizione dalla sorella del ricorrente in un'unica soluzione ed entro 45 giorni dalla definitività dell'omologa;
Il piano prevede che i pagamenti vengano effettuati entro 45 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa.
1 Come evincibile dalla Relazione dell'OCC versata in atti, la proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori nei termini indicati dal decreto di apertura, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.
In particolare, si rileva che su un totale di creditori aventi diritto al voto per euro 138.102,64
(importo rivisto in leggero aumento rispetto alle indicazioni del ricorso all'esito delle precisazioni rese in sede di dichiarazione di voto da parte dei creditori INPS e Camera di
Commercio), hanno espresso voto favorevole (determinato anche per silenzio-assenso) creditori rappresentanti il 62,37% del valore dei crediti per complessivi € 86.549,44 a fronte del voto contrario del creditore INPS, pari al 37,33 del totale (€ 51.553,20). E' stata dunque superata la maggioranza richiesta dalla legge.
Quanto al controllo delle maggioranze sussistono le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.
I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dal debitore con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale far pervenire la dichiarazione di voto.
Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati;
ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.
L'OCC, riportandosi al contenuto della propria relazione particolareggiata ex art. 76 C.C.I.I. in cui aveva già espresso parere favorevole, ha ulteriormente confermato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione controllata dei beni del debitore
Al riguardo ritiene il giudice come, sebbene l'unico creditore dissenziente non abbia sollevato specifici profili di contestazione circa la convenienza della proposta, sussistano i
2 presupposti per l'omologa in considerazione della migliore soddisfazione che il piano assicura anche del credito del dissenziente INPS. Posto che, come già dianzi evidenziato,
l'adesione del suddetto creditore non risulta determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79, comma 1, questi riceverà comunque soddisfazione in misura superiore a quanto ricavabile in caso di procedura liquidatoria. La proposta prevede, infatti, l'apporto di finanza esterna (per € 19.1410,00) derivante da erogazione liberale da parte della sorella del ricorrente, dal che si desume la convenienza della proposta di concordato rispetto all'apertura della liquidazione controllata, il cui attivo sarebbe costituito, nella specie dalla sola quota di reddito eccedente quanto necessario al sostentamento del ricorrente, per un importo stimato di circa € 7.200,00, somma destinata ad essere assorbita quasi integralmente dalle spese della procedura che risulterebbe, per ciò, antieconomica.
In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.
P.T.M. visto l'art. 80 CCI
OMOLOGA il concordato minore proposto da qualità di socio Parte_1 accomandatario della MME.ELLE. nato ad CP_1 Controparte_2
NA (AN) il 12.12.1969, C.F. residente in [...]
Bernardino n. 1,
CONFERMA la nomina dell'OCC Avv. Emanuela CORTUCCI;
DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il
3 controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
DISPONE che l'OCC riferisca al giudice sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
NA, 19/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Letizia Mantovani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile
in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani, iscritto al n. r.g. P.U. 162-1/2024 per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da qualità di socio accomandatario della Parte_1 CP_1
MME.ELLE. nato ad [...] il [...], C.F.
[...] Controparte_2
residente in [...], (con gli Avv.ti C.F._1
Fabiola TOMBOLINI ed Emanuela SCALEGGI), visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del
13/12/2024 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta oltre che di regolarità formale della medesima;
richiamata altresì la relazione dell'OCC depositata in data 21/01/2025 dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire la precisazione del proprio credito e la dichiarazione di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A fronte di un debito complessivo pari ad euro € 137.014,64, il piano concordatario prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili, pari ad € 5.550,00 ed il pagamento dei creditori privilegiati capienti (Professionisti per il 25% del totale ed INPS) ed il pagamento, con il residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale che si stima dell'8%.
Nella proposta concordataria l'attivo disponibile è pari ad € 19.1410,00 derivante da finanza esterna messa a disposizione dalla sorella del ricorrente in un'unica soluzione ed entro 45 giorni dalla definitività dell'omologa;
Il piano prevede che i pagamenti vengano effettuati entro 45 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa.
1 Come evincibile dalla Relazione dell'OCC versata in atti, la proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori nei termini indicati dal decreto di apertura, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.
In particolare, si rileva che su un totale di creditori aventi diritto al voto per euro 138.102,64
(importo rivisto in leggero aumento rispetto alle indicazioni del ricorso all'esito delle precisazioni rese in sede di dichiarazione di voto da parte dei creditori INPS e Camera di
Commercio), hanno espresso voto favorevole (determinato anche per silenzio-assenso) creditori rappresentanti il 62,37% del valore dei crediti per complessivi € 86.549,44 a fronte del voto contrario del creditore INPS, pari al 37,33 del totale (€ 51.553,20). E' stata dunque superata la maggioranza richiesta dalla legge.
Quanto al controllo delle maggioranze sussistono le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.
I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dal debitore con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale far pervenire la dichiarazione di voto.
Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati;
ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.
L'OCC, riportandosi al contenuto della propria relazione particolareggiata ex art. 76 C.C.I.I. in cui aveva già espresso parere favorevole, ha ulteriormente confermato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione controllata dei beni del debitore
Al riguardo ritiene il giudice come, sebbene l'unico creditore dissenziente non abbia sollevato specifici profili di contestazione circa la convenienza della proposta, sussistano i
2 presupposti per l'omologa in considerazione della migliore soddisfazione che il piano assicura anche del credito del dissenziente INPS. Posto che, come già dianzi evidenziato,
l'adesione del suddetto creditore non risulta determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79, comma 1, questi riceverà comunque soddisfazione in misura superiore a quanto ricavabile in caso di procedura liquidatoria. La proposta prevede, infatti, l'apporto di finanza esterna (per € 19.1410,00) derivante da erogazione liberale da parte della sorella del ricorrente, dal che si desume la convenienza della proposta di concordato rispetto all'apertura della liquidazione controllata, il cui attivo sarebbe costituito, nella specie dalla sola quota di reddito eccedente quanto necessario al sostentamento del ricorrente, per un importo stimato di circa € 7.200,00, somma destinata ad essere assorbita quasi integralmente dalle spese della procedura che risulterebbe, per ciò, antieconomica.
In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.
P.T.M. visto l'art. 80 CCI
OMOLOGA il concordato minore proposto da qualità di socio Parte_1 accomandatario della MME.ELLE. nato ad CP_1 Controparte_2
NA (AN) il 12.12.1969, C.F. residente in [...]
Bernardino n. 1,
CONFERMA la nomina dell'OCC Avv. Emanuela CORTUCCI;
DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il
3 controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
DISPONE che l'OCC riferisca al giudice sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
NA, 19/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Letizia Mantovani
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