Ordinanza collegiale 24 dicembre 2021
Sentenza 7 marzo 2022
Decreto cautelare 3 agosto 2022
Ordinanza cautelare 26 agosto 2022
Ordinanza collegiale 25 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 07/03/2022, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2022
N. 00380/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Petraroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza -OMISSIS-resa dalla Corte d’Appello di Lecce nel procedimento -OMISSIS-, pubblicata in data 20.6.2019, spedita in forma esecutiva il 27.6.2019, notificata al Ministero della Salute il 15.7.2019 e passata in giudicato il 21.1.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. C. Dell’Anna, in sostituzione dell’avv. F. Petraroli, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Corte d’Appello di Lecce, Sezione Prima Civile, con sentenza -OMISSIS-del 20 giugno 2019, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Lecce, così statuiva in merito alla domanda giudiziale proposta nei confronti del Ministero della Salute e della ASL di Lecce dal Sig. -OMISSIS-, in qualità di erede di -OMISSIS-, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal de cuius in conseguenza di infezione da emotrasfusione: “- accoglie l ’ appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna il Ministero della salute e la Asl Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti ed in solido tra loro, al pagamento in favore di -OMISSIS-della somma € 165.960,00, somma che dovrà essere devalutata alla data di decesso del congiunto (30.04.2009) e quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat, dovendosi computare sulla somma annualmente rivalutata gli interessi legali sino alla pubblicazione della presente sentenza, mentre dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali; - condanna il Ministero della salute e la Asl Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti ed in solido tra loro, al pagamento, in favore di -OMISSIS-, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado in € 558,00 per spese documentate ed in € 7.795,00 per compensi e quanto al secondo grado in € 1.165,00 per spese documentate ed in € 7.800,00 per compensi professionali oltre per entrambi i gradi di giudizio al rimb. forf. al 15% ed Iva e Cap come per legge; - pone a carico del Ministero della salute e della Asl Lecce, in solido tra loro, le spese di c.t.u.; - dichiara il diritto di -OMISSIS- alla restituzione delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado” .
1.1. La ASL di Lecce procedeva alla corresponsione del 50% di quanto dovuto in virtù della predetta sentenza per capitale, interessi e spese legali, e con esclusione delle spese di C.T.U., in esecuzione della scrittura privata con cui il ricorrente aveva rinunciato al vincolo di solidarietà fra i debitori, a condizione che la ASL provvedesse spontaneamente al pagamento della metà delle somme predette di cui alla condanna e rinunciasse alla proposizione del ricorso per Cassazione.
1.2. Il Sig. -OMISSIS-, con il ricorso all’esame, ha chiesto che sia ordinato al Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore , di dare esatta ottemperanza alla prefata sentenza della Corte d’Appello di Lecce, disponendo il pagamento della metà della somma liquidata nel titolo esecutivo a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi secondo le modalità previste dal titolo stesso, nonché della metà della somma in esso liquidate a titolo di spese legali e dell’intera somma anticipata per spese di C.T.U.; ha chiesto, inoltre, che sia determinata la somma di cui all’art. 114 co. 4 lett. e ) c.p.a., oltre alla nomina di un commissario ad acta e alla refusione delle spese del presente giudizio.
1.3. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio con atto dell’8 luglio 2021, senza svolgere difese.
1.4. In ottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Collegio con ordinanza -OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS- ha depositato nel PAT copia della comunicazione bancaria di accredito da parte della ASL della metà delle somme di cui alla sentenza ottemperanda, con esclusione delle spese di CTU.
2. Alla camera di consiglio del 16 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei termini appresso specificati.
3.1. Risulta dagli atti di causa che la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza è divenuta definitiva per mancata proposizione di impugnazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., come da attestazione del funzionario giudiziario della Corte di Appello di Lecce del 20.3.2021.
3.2. La pronuncia, munita della formula esecutiva il 27 giugno 2019, veniva notificata al Ministero della Salute, presso la sede reale dell’Amministrazione, in detta forma, in data 15 luglio 2019.
3.3. A far data dal perfezionamento della notifica nella sede reale, iniziava a decorrere il termine previsto dall’art. 14 comma 1 D.L. 669/1996, convertito in L. 30/1997 (art. 14 cit: “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l ’ ente Agenzia delle Entrate - Riscossione completano le procedure per l ’ esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l ’ obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” ), applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo, in virtù del quale l’esecuzione forzata del credito nei confronti della p.a. non può essere iniziata prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo all’amministrazione; con dies a quo da individuarsi nella data di notifica del provvedimento presso la sede effettiva della p.a. debitrice (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 20 marzo 2017 n. 132; TAR Lazio, Roma, I, 31 maggio 2016 n. 6373; TAR Sicilia, Palermo, II, 1 aprile 2016 n. 837; TAR Puglia, Lecce, I, 6 maggio 2014 n. 1144).
3.4. Risulta, inoltre, dalle esibite carte processuali che il ricorrente ha rinunciato al vincolo di solidarietà nei confronti della ASL di Lecce, la quale ha già provveduto alla corresponsione del 50% di quanto dovuto in virtù della predetta sentenza per capitale, interessi e spese legali, con esclusione delle spese di C.T.U. (cfr. ricevuta di bonifico effettuato dalla ASL intimata).
4. Ritiene il Collegio, per tutto quanto precede:
- che debba essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di dare piena e completa esecuzione alla sentenza oggetto della presente causa, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente della metà delle somme ivi indicate, ad eccezione delle spese di CTU che dovranno essere corrisposte per intero in virtù della permanenza del vincolo di solidarietà passiva a carico del Ministero stesso, se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. L. n. 669/96 ( “2. Nell ’ ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all ’ istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso […] ” );
- di assegnare alla P.A. resistente, ai fini dell’ottemperanza, il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza;
- di nominare, quale commissario ad acta , qualora il Ministero della Salute non provveda nel termine indicato, il Direttore Generale della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, senza maturare alcun diritto al compenso;
- che debba essere invece respinta la domanda di applicazione della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e ), cod. proc. amm. (secondo cui il giudice “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell ’ esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo” ), in quanto la condanna ad adempiere entro un termine stabilito e la previsione della successiva nomina di un commissario ad acta appaiono in grado di tutelare sufficientemente l’interesse del ricorrente, senza bisogno di utilizzare lo strumento sanzionatorio invocato
- di doversi condannare il Ministero della Salute alla refusione delle spese processuali afferenti al presente giudizio, come liquidate in dispositivo, in virtù del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a ) ordina al Ministero della Salute di provvedere al pagamento, in favore della parte ricorrente, della metà delle somme previste dal dispositivo di cui alla sentenza indicata nella parte motiva e all’intero della somma ivi prevista per C.T.U., se e in quanto ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza;
b ) in difetto di adempimento, nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, affinché provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi novanta giorni, a dare esecuzione al giudicato.
c ) respinge la domanda di penalità di mora.
d ) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso delle somme anticipate a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e del suo parente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di persone comunque citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.