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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/08/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
n. 813/2022 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 813/2022, come da conclusioni precisate all'udienza del 26.02.2025 , udienza nella quale la causa è stata trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da
nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'
Avv. Andrea Barbagiovanni Gasparo, sito in Locri alla Via F. Febbraio 35, che anche lo rappresenta e difende giusta procura in atti allegata alla comparsa depositata il 12.4.2024, in sostituzione di precedente difensore attore
Contro
p.ta i.v.a. - con sede in Roma, alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Po n. 20, quale Impresa designata per la Regione AL alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo procuratore e legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Carbone, elettivamente domiciliata presso e nello studio legale del medesimo in GG AL , via del Torrione, 15,
Convenuta
Oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti: viste le conclusioni precisate per l'udienza del 26.02.2025 in modalità cartolare come da note di trattazione scritta , da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, n. 69 e successive modifiche, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia, i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava innanzi al Tribunale Parte_1 civile di Locri la società quale Impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la “ quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Controparte_2
AL per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal attore sig. di cui €.12.873,86, per danno biologico temporaneo e spese mediche con Parte_1 maggiorazione di 2/3 €.8.582,57, per danno morale, danno esistenziale e danno da lucro cessante, giungendo così ad un danno non patrimoniale complessivo pari ad € 21.456,43, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.” Con vittoria di spese da distrarsi. L'attore poneva a fondamento dell'azione le seguenti circostanze di fatto: in data
07.11.2017, alle ore 18:30 circa, in Gerace, il sig. alla guida del proprio Parte_1 autoveicolo Volkswagen Golf targato EL137ZY, assicurata per la RCA con si Controparte_3 trovava a percorrere la C/da Badea strada S.P1 con direzione monti-mare. Nei pressi del Km
46, in prossimità di una curva veniva urtato sulla fiancata sinistra da un veicolo non identificato che procedeva con direzione mari-monti e invadeva la corsia di marcia del e si dava alla Pt_1 fuga. A seguito dell'urto , secondo la ricostruzione di parte attrice , sbandava e terminava la marcia su un muro posto sul margine destro della strada, riportando danni materiali al veicolo nonché serie lesioni personali. In dette circostanze veniva soccorso dal sig. Controparte_4 che percorreva la S.P.1 alla guida della propria autovettura, con la stessa direzione dell'attore.
Quindi l'attore contattava telefonicamente il soccorso stradale per il recupero del veicolo in quanto non più marciante. Il giorno dopo si recava presso il presio ospedaliero di Locri ove venivano eseguiti esam radiografici e si sottoponeva ad ulteriori, successivi accertamenti. Il
OR dopo un periodo di inabilità parziale , veniva dichiarato guarito con postumi ed a seguito di interlocuzioni con esito negativo con la Compagnia di Assicurazioni , proponeva l'azione de qua chiedendo il ristoro del danno biologico nei termini suddetti.
Con comparsa depositata in data 26.09.22 si costituiva la quale Controparte_1 impresa designata per il Fondo di garanzia vittime della strada, la quale impugnava e contestava quanto sostenuto da parte attrice e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Locri, disattese le contrarie istanze, eccezioni e difese respingere la domanda avanzata dal sig. con atto di citazione del 28/06/2022 perché Parte_1 infondata in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur. In via subordinata – tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato - voglia ricondurre l'eventuale risarcimento dovuto nei limiti del giusto e dell'equo. Con vittoria, in ogni, ipotesi delle spese e competenze di giudizio.”.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, cpc, il Giudice ammetteva la prova orale articolata dall'attore; in data 22.11.23 veniva sentito l'unico teste indicato , quindi veniva disposta CTU medica.
Depositata la relazione , la causa veniva rinvita per la decisione una prima volta, a seguito di cambio dell'istruttore , veniva rinviata all'udienza del 26.2.25 ed in quella sede trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
2.-Principi
In via preliminare occorre ricordare i principi vigenti nell'ipotesi di richiesta risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sinistro causato da veicolo non identificato. La norma e soprattutto la produzione giurisprudenziale di legittimità e di merito richiedono l'assolvimento di precisi oneri probatori da parte del danneggiato, anche in considerazione dell'eventuale rivalsa della Compagnia designata quale Fondo di Garanzia Vittime della Strada, pertanto la prova e la valutazione della stessa devono essere particolarmente rigorose.
In primis, il soggetto danneggiato deve fornire la prova dell'accaduto, ovvero del fatto storico del sinistro e la modalità dello stesso in maniera precisa, al fine di consentire al giudice la valutazione della fondatezza della domanda:” In tema di sinistri stradali
l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa
o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.”(Tribunale Napoli sez. II,
23/07/2019, n.7399)
Ulteriore onere probatorio incombente sul danneggiato, è la prova che la responsabilità dell'accaduto sia attribuibile al soggetto non identificato. In tal senso la
Suprema Corte ha stabilito: “In tema di sinistro stradale e quindi di responsabilità aquiliana,
l'onere della prova costituisce un principio, formale e sostanziale, omnibus: così, il danneggiato è tenuto a dimostrare ogni elemento utile ai fini della configurabilità della responsabilità del terzo, privato e/o pubblico, e quindi della risarcibilità, in termini di an et quantum. È, quindi, legittima, e va pertanto confermata, la sentenza di merito con cui, accertati la violazione (da parte del danneggiante) dell'obbligo di precedenza e l'omessa prova (da parte del danneggiato) della mancanza di copertura assicurativa del veicolo colpevole nonché di avere sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, venga condannato il solo danneggiante al risarcimento del danno da circolazione e non da fermo tecnico e, contestualmente, negato quello richiesto all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.” (Cassazione civile sez. VI, 17/07/2015, n.15089, più di recente la giurisprudenza di merito Corte appello Napoli sez. VIII, 22/05/2020, n.1821 cfr Tribunale Milano sez. VI, 06/05/2020, n.2704)
Infine, profilo di non scarsa importanza, il danneggiato deve dimostrare che la mancata identificazione (per la quale si rivolge al F.G.V.S.) non sia dipesa da sua negligenza . La costante giurisprudenza ritiene non più necessaria o preclusiva della azione per danni la mancata denuncia contro ignoti, nel senso che l'omessa denuncia all'autorità non è comunque condicio sine qua non ai fini della valutazione ed eventuale accoglimento dell'azione, fermo restando l'onere probatorio di cui sopra: “Ai fini dell'intervento del FGVS nell'ipotesi di danno cagionato da veicolo rimasto non identificato, se è vero che la prova richiesta al danneggiato di non aver potuto identificare il veicolo non può comportare che egli sia tenuto ad adottare condotte inesigibili (ma solo a dimostrare che la identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili
a negligenza della vittima, tenuta semplicemente a dimostrare di aver al riguardo mantenuto una condotta improntata alla diligenza del buon padre di famiglia) ne consegue che il danneggiato non può essere ammesso a beneficiare del sistema solidaristico imperniato sul
FGVS nel caso in cui la mancata identificazione sia imputabile a sua negligenza”.
(Cassazione civile sez. III, 18/09/2015, n.18308; Cassazione 10545/2018). Ed ancora: “ Il danneggiato vittima di un'auto pirata deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato e che, al momento del sinistro, gli è stato impossibile o estremamente difficile annotare il numero di targa.
Per assolvere al proprio onere probatorio egli può decidere di presentare denuncia alle autorità competenti e dimostrare che le indagini hanno avuto esito negativo, oppure può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova.” (Tribunale Catania sez. V, 10/02/2020, n.538)
La ratio dell'orientamento giurisprudenziale rigoroso, è dovuto al fatto che il ricorso al F.G.V.S. implica il richiamo ad un principio solidaristico, pertanto la tutela del danneggiato per sinistro stradale non può ricadere sull'intera comunità situazioni nelle quali la mancata identificazione sia ascrivibile alla violazione, nei comuni rapporti tra privati, nella vita di relazione, dell'ordinaria diligenza e prudenza della vittima.
Quindi secondo la suprema Corte con sentenza n. 3019/2016:"l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda".
2.1-- Va rilevato che secondo giurisprudenza recente non è più richiesta , quale condizione di procedibilità del giudizio risarcitorio civile, la presentazione della denuncia penale (in tal senso: Cass. Civ., Sez. VI, ord. 12 luglio 2022, n. 21983 che ha stabilito: “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia
o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 9873 del 2021)”.
In ogni caso , nel caso di specie risulta assolta tale attività che ha condotto all'archiaviazione della denuncia querela .
3. Nel merito
Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, deve ritenersi che la domanda proposta da non possa essere accolta, in quanto non Parte_1 sufficientemente provata.
Esaminati gli atti deve ritenersi che non sia stato soddisfatto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice relativamente all' an debeatur nonché al nesso eziologico tra la dinamica del sinistro ed i danni riportati al mezzo ed al conducente , per diversi profili:
§.- posto che sul luogo del sinistro non è intervenuta alcuna autorità di pubblica sicurezza al fine di effettuare eventuali rilievi (per es. segni di frenata o altro) , è stata depositato in atti un allegato denominato “foto auto e luogo del sinistro” , che tuttavia non può essere qualificata come consulenza di parte cinematica, essendo solo graficamente rappresentata la dinamica del sinisro ed il punto d'urto senza alcun riscontro oggettivo connesso allo stato dei luoghi.
Nel grafico viene rappresentata una invasione della corsia sulla quale , secondo la ricostruzione di parte attrice, viaggiava il , con indicazione del punto di impatto sulla
Pt_1 fiancata della Golf nera dallo stesso condotta. Tale rappresentazione, che è atto di parte, non è del tutto concordante con la deposizione dell'unico teste , conoscente e compaesano del il
Pt_1 quale dichiara: “ L'automobile percorreva la strada con direzione opposta rispetto alla nostra, credo procedesse molto velocemente ed è andata ad urtare contro il passaruota della ruota anteriore sinistra del Io ho rallentato pensando che il conducente del veicolo
Pt_1 si fermasse, mentre questo ha proceduto nella sua corsa. L'auto del è andata a
Pt_1 sbattere contro il muretto di protezione che si trova nella curva, il veicolo che ha urtato con il lato anteriore destro. – omissis- “il veicolo investitore ha colpito l'auto del con la
Pt_1 parte anteriore sinistra, con il faro “.
Quindi secondo l'atto introduttivo ed il grafico l'impatto sarebbe sulla fiancata della
Golf, il teste invece riferisce di “passaruota” che non coincide con la fiancata
Ora dalla disamina delle fotografie della parte destra della Golf dell'attore pagg.
9 e 11, la parte anteriore della Golf non reca alcun danno la fiancata presenta un danneggiamento leggero, posto troppo in basso per essere compatibile con l'impatto della parte anteriore del veicolo , rectius con il faro del veicolo sconosciuto.
Ciò posto sempre in assenza di riscontro proveniente da soggetto terzo Polizia stradale, Carbinieri etc. ed in assenza di una perizia modale, la modalità descritta n atti non è confermata dal teste e non trova riscontro nella documentazione fotografica della fiancata interessata dall'impatto diretto.
§.- Considerato che il giudice è peritus peritorum , rileva che pur ammettendo l'impatto sulla fiancata destra della Golf , dalla rappresentazione fotografica risulta non importante, non essendovi alcuna vistosa ammaccatura , ma appare come un impatto/contatto lieve che è incompatibile con l'apertura degli air-bag e con i danni importanti presenti sul lato destro e posteriore della vettura condotta dal che, pur Pt_1 quale conseguenza di un urto riflesso per perdita di controllo del mezzo, non possono essere eziologicamente riconducibili ad un urto lieve di partenza, che non può avere cagionato la perdita completa di controllo del mezzo provocando l'impatto di cui alle fotografie tanto che, come riferito anche dal teste, il veicolo non era più marciante.
Nella sostanza non vi è prova sufficiente in relazione ai fatti, alla dinamica del sinistro ed al nesso causale impatto-evento dannoso, in quanto l'elemento causale primario per la sua entità, non può avere cagionato le conseguenze al mezzo di cui alle foto ed eventuale danno biologico alla persona del conducente.
§.- Tanto considerato sui fatti rileva non solo sotto il profilo del nesso causale ma anche del fatto in sé in quanto non risulta raggiunta la prova della presenza del veicolo investitore. Se vi fosse stato realmente un veicolo che aveva impattato con la parte anteriore ovvero con il faro, il teste avrebbe dovuto riferire di frammenti di faro che sarebbero rimasti sull'asfalto, invece nulla dice.
§.- Oltre alla non chiara e provata dinamica dello scontro tra i due veicoli ai fini della valutazione condotta-danno alla persona quindi della responsabilità del sinistro, nessuna prova è stata fornita in ordine alla condotta stessa dell'attore. Richiamato l'onere probatorio ut supra , nel caso di specie non risulta fornita nulla emerge ed è provato sulla condotta del se non che i fari erano accesi perché era buio. Non viene riferito , né Pt_1 provato o documentato che vi fossero segni di frenata o altro segno sull'asfalto relativo alla ricostruzione della dinamica , l'andatura tenuta dal se andava a velocità Pt_1 sostenuta o viaggiava a velocità compatibile con la condizione generale della strada e con il limite di velocità in quel punto, anche tale aspetto rimasto non dimostrato.
Non è stata fornita alcuna prova rigorosa che la condotta del sia stata Pt_1 immune da colpa anche in relazione all'operare dell'invocato art. 1227 c.c. primo comma statuisce: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (2055)”. Ora in materia di responsabilità civile e risarcimento danni , in linea generale il responsabile dell'evento lesivo, è tenuto a rifondere i danni causati ai soggetti coinvolti, sia che si trattasi un rapporto contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, sulla base dell'accertamento del nesso causale condotta/evento.
Ad attenuare la responsabilità di chi ha causato il danno possono rilevare: circostanze esterne, come il caso fortuito o la forza maggiore, oppure la condotta concorrente del danneggiato che , connotata da colpa, o in quanto repentina ed imprevedibile , incida in tutto o in parte sul verificarsi del danno, quindi sul nesso eziologico, cagionando una diminuzione (o esclusione) percentuale della responsabilità del danneggiante in applicazione degli artt. 1227 c.c., 2054 e 2055 c.c..
Il concorso di colpa del danneggiato è ravvisabile , quindi, tutte le volte che a determinare il fatto che ha causato il danno abbia contribuito la condotta di colui che ha subito il danno medesimo e l'art. 1227 c.c. precisa che deve trattarsi di comportamento
“colposo”, imputabile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia. Il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso.
Deve ritenersi , sulla base degli atti, che l'impatto tra la Golf condotta dal Pt_1 ed il muretto laterale sia stata molto forte alla luce dei danni cagionati al mezzo, il che indipendentemente dall'impatto con altro veicolo , è da porre in relazione come concausa con la velocità sostenuta tenuta dall'attore.
§.- In relazione al petitum della domanda , relativa appunto al danno biologico connesso e dipendente dalla dinamica del sinistro, il Giudice, nel disporre la consuenza medica , ha disposto un quesito specifico all'ausiliario proprio in ordine alla compatibilità tra le lesioni ed i fatti.
Il CTU ha evidenziato: “Con riferimento alla lettera “c” si rileva che il periziando il giorno successivo all'evento dichiarato occorso il 7.11.2017 si recò al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, dove gli fu diagnosticato un trauma all'emitorace sinistro che all'indagine radiologica è risultato negativo per la presenza di fratture costali. Dopo otto giorni il ritornava al P.S. per algie all'emitorace sinistro nonché alla spalla sinistra Pt_1 ed al ginocchio sinistro ed in questa occasione un esame rx dimostrava frattura “pregressa in fase di avanzata consolidazione della X, XI, e XII costa di sinistra”.
Afferma il CTU in sede di visita : ” Il 16.11.2017 il ritornava al P.S. per algie Pt_1 all'emitorace sinistro nonché alla spalla sinistra ed al ginocchio sinistro, insorte dopo il trauma del 7.11.2017, ed in questa occasione un esame rx dimostrava pregressa frattura in fase di avanzata consolidazione della X, XI, e XII costa di sinistra” (pag. 6) ed in nota: “Durante la visita il periziando è stato invitato ad esibire i radiogrammi relativi all'esame del 8.11.2017 nonché quelli del successivo esame del 16.11.2017, ma ha dichiarato di non esserne in possesso.”. Ed accerta: “Il successivo accertamento radiologico del 16.11.2017 di pregressa frattura in fase di avanzata consolidazione (della X, XI, e XII costa di sinistra) è poco compatibile con una eziologia fratturativa dovuta al recente evento per cui è causa;
né parte attrice ha prodotto i radiogrammi per una eventuale revisione del dato morfo-radiologico.
Considerato che la visita medico-legale peritale ha accertato sfumata sintomatologia a carico dell'emitorace sinistro e della spalla sinistra, è quindi possibile che il trauma toracico all'emitorace sinistro sia intervenuto su di un emitorace con preesistenti esiti di frattura delle coste in questione, concorrendo nel determinismo di dolenzia toracica locale associata a sfumata limitazione di articolarità di spalla” (pag. 8 e ss).
In sostanza , anche in termini di quantificazione della inabilità temporanea, il CTU riconduce ai fatti di causa esclusivamente il trauma toracico all'emitorace, nessuna altra conseguenza atteso che le fratture costali sono pregresse e non riconducibili ai fatti per cui è causa .
In relazione al quesito specifico sulla compatibilità tra la dinamica e l'evento dannoso evidenzia nei limiti della compatibilità clinica , l'ausiliario accerta: “Circa la dinamica del sinistro ed il suo rapporto con l'efficienza lesiva del traumatismo, si può affermare che il trauma patito è compatibile con un urto di autovettura condotta dal periziando che è secondariamente impattata contro il muro al margine destro della carreggiata. Considerati i lievi danni alla fiancata sinistra del mezzo condotto dal documentati con foto Pt_1 depositata da parte convenuta, si possono invece escludere effetti lesivi dovuti all'urto primario prospettato dall'attore come avvenuto in tale fiancata, e dichiarato quale causa dello sbandamento del proprio automezzo. In ogni caso la specifica occorrenza che l'urto primario sia stato dovuto ad un altro mezzo rimasto sconosciuto e successivamente dileguatosi e che tale circostanza sia stata la causa diretta o indiretta del sinistro, non è accadimento suscettibile di accertamento medico-legale. “
In conclusione alla luce di tutti i superiori elementi, avvalorati anche da profili tecnici, le lesioni prospettate in citazione non sono riconducibili al sinistro e l'onere probatorio non risulta soddisfatto in ordine alla dinamica, al nesso ed alla presenza stessa del veicolo che avrebbe innescato la serie causale che avrebbe condotto al danno richiesto.
4-assorbite le altre questioni.
5.-Le spese di giudizio Sulla base degli atti, le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto
[...] deve essere condannato al pagamento delle spese e competenze di giudizio in Pt_1 favore di , quale compagnia designata quale Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della strada in p.l.r.p.t, determinate sulla base della normativa vigente e del valore della causa come segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00; fase decisionale, valore medio: € 851,00, in totale €
2.552,00 oltre spese gen, iva e cpa come per legge.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice e liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.-rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1 contro quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1 della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte in parte motiva;
2.- condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio Parte_1 in favore di , quale compagnia designata quale Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della strada in p.l.r.p.t, determinate sulla base della normativa vigente e del valore della causa come segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00; fase decisionale, valore medio: € 851,00, in totale €
2.552,00 oltre spese gen, iva e cpa come per legge.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice e liquidate con separato provvedimento
Così deciso in Locrì, 13.08.25
Il Cancelliere
Il Giudice on.
Giuliana Maria Rosaria Ranieri