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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 685/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto”
promossa da
(P. VA ), in persona del relativo l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a ET CA (KR), P.zza dell'Emigrante nr. 1; rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Poerio, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. VA ), in persona del relativo l.r.p.t., elett.te domiciliata a CP_1 CP_2 P.IVA_2
Torino, C.so A. Tassoni nr. 31/A; rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Bairati, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 09.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Parte_1 ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificatole da . in data 17.04.2024, con cui le era stato intimato di pagare CP_1 CP_2
l'importo pari ad € 13.803,26, oltre interessi e spese, dovuto in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa il 30.03.2023 dal G.E. del Tribunale di Crotone, ai sensi dell'art. 553
c.p.c., all'esito di un pignoramento presso terzi eseguito dalla società opposta nei confronti della odierna opponente quale debitor debitoris del proprio dipendente Parte_2
[...]
Ha in particolare eccepito: a) l'eccesiva entità dell'importo precettato, esigendo la creditrice intimante l'intero importo dovuto dall'originario debitore esecutato;
b) l'omessa notifica nei propri confronti del provvedimento di revoca della sospensione disposta in seno all'originaria procedura esecutiva presso terzi, non avendo quindi provveduto, in costanza di sospensione, all'accantonamento delle somme dovute al proprio dipendente;
c) il tenore dell'ordinanza di assegnazione del 20.10.2022, con cui la relativa efficacia esecutiva veniva subordinata al preventivo integrale pagamento delle somme pretese dall ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602 del 1973; d) Controparte_3
l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con il proprio dipendente, licenziato a far data dal 30.07.2022.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, l'invalidità o comunque l'irregolarità del precetto per i motivi esposti in premessa;
2) condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.»
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la . la quale ha CP_1 CP_2 contestato la fondatezza delle doglianze attoree e rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni:
«1) In via principale, respingere le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, condannare sulla base dell'atto di precetto notificato in data 17.04.2024 la società al pagamento Parte_1 dell'importo corrispondente alle somme che il terzo avrebbe dovuto trattenere dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensive del quinto del Trattamento di Fine Rapporto;
-2- 2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, respingere le domande ex adverso formulate e dichiarare tenuta e condannare
[...]
a corrispondere a in persona del legale Parte_1 CP_1 CP_2 rappresentante, la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa per i fatti in essa dedotti, come precisato in narrativa;
3) con vittoria di spese e competenze di causa».
3. - Rigettata la richiesta di sospensiva cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
09.05.2024, preso atto della concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va anzitutto rilevato l'improprio richiamo, contenuto nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, all'ordinanza emessa in data 20.10.2022, in quanto espressamente revocata dal G.E. con la successiva ordinanza di assegnazione emessa in data 30.03.2023 (cfr. doc. 6 allegato alla citazione).
3. - Se quindi occorre focalizzare l'attenzione solo ed esclusivamente su quest'ultima, in quanto l'unica ad essere posta a fondamento dell'atto di precetto per cui è causa (cfr. doc. 1 allegato alla citazione), prima di procedere al compiuto esame dei motivi di censura formulati dall'odierno opponente meritano qui di essere ribaditi i principi di diritto enunciati dalla S.C. secondo cui:
i) quando sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante, con la conseguenza che il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest'ultimo (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sez. VI - 3, sentenza del 03.06.2015 n. 11493; Cass. Civ., sez. III, sentenza del
05.05.2017 n. 10912; Cass. Civ., sez. III, ordinanza 04.01.2023 n. 108);
ii) se, invece, il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere non all'opposizione all'esecuzione
(legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioè l'ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito
(cfr., Cass. Civ., sez. III, ordinanza del 21.04.2022 n. 12690).
4. - Poste dunque le superiori premesse, nel merito delle doglianze attoree deve
-3- osservarsi quanto segue.
4.1. - È infondato il primo motivo di opposizione, considerato che l'omessa preventiva comunicazione, in epoca antecedente al precetto, dei conteggi delle somme pretese dalla creditrice intimante, non inficia di certo la legittimità dell'intimazione di pagamento, atteso che ciò che assume rilevanza è l'importo indicato nello stesso precetto.
Detto importo, nella specie, risulta del tutto coincidente con quello pari ad € 13.803,26 indicato nell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Crotone in data
30.03.2023, oltre interessi legali, spese e competenze, peraltro decurtato della somma pari ad euro 400,00 già corrisposti dal debitore.
4.2. - Non merita parimenti accoglimento il secondo motivo di opposizione, considerato che ogni questione afferente alla legittimità degli atti processuali compiuti in seno alla precedente procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n. 411/2018
R.G.E. – ivi compresa quella afferente all'omessa notifica del provvedimento di revoca della sospensione - avrebbe dovuto essere dedotta con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c., da esperire entro il termine di decadenza di 20 gg. a tal uopo previsto (decorrente, quantomeno, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione del 30.03.2023, eseguita – com'è incontroverso tra le parti – in data 27.04.2023, atteso che a partire da quel momento parte opponente era stata resa certamente edotta della prosecuzione della procedura esecutiva).
D'altronde, l'omesso accantonamento delle somme in costanza di procedura da parte della terza pignorata è circostanza non riconducibile al novero dei fatti “sopravvenuti” alla formazione del titolo esecutivo giudiziale qui in oggetto (ossia l'ordinanza del
30.03.2023), per cui la relativa questione risulta insuscettibile di esame nella presente sede.
4.3. - Con riguardo poi al terzo motivo di opposizione, è appena il caso di rilevare che CP_ è lo stesso ad aver definitivamente regolamentato i rapporti tra il precedente pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602 del 1973 dall e quello poi notificato dalla Controparte_3 Parte_3 escludendo la ricorrenza, nella specie, dei presupposti per il c.d. accodo del secondo pignoramento (cfr. ordinanza di assegnazione del 30.03.2023).
4.4. - Venendo, infine, al quarto motivo di opposizione, risulta irrilevante l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro tra parte opponente ed il suo dipendente Parte_2
[...]
Trattasi, infatti, di circostanza antecedente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, afferente ai rapporti tra originario debitore esecutato e terzo pignorato ed espressamente presa in considerazione dal G.E. che, con l'ordinanza del 30.03.2023, ha espressamente disposto l'assegnazione in favore della creditrice procedente «di un quinto
1/5 del trattamento di fine rapporto sino all'eventuale residuo credito».
5. - Sicché, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione deve essere respinta.
-4- *****************
In punto di regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria
(considerata la natura documentale della controversia), sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 685/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta, per le ragioni di rito e di merito esposite in parte motiva, l'opposizione spiegata dalla in persona del relativo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, avverso l'atto di precetto notificatole dalla il 17.04.2024; CP_1 CP_2
2. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate in €
1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 30 Maggio 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-5-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 685/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto”
promossa da
(P. VA ), in persona del relativo l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a ET CA (KR), P.zza dell'Emigrante nr. 1; rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Poerio, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. VA ), in persona del relativo l.r.p.t., elett.te domiciliata a CP_1 CP_2 P.IVA_2
Torino, C.so A. Tassoni nr. 31/A; rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Bairati, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 09.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Parte_1 ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificatole da . in data 17.04.2024, con cui le era stato intimato di pagare CP_1 CP_2
l'importo pari ad € 13.803,26, oltre interessi e spese, dovuto in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa il 30.03.2023 dal G.E. del Tribunale di Crotone, ai sensi dell'art. 553
c.p.c., all'esito di un pignoramento presso terzi eseguito dalla società opposta nei confronti della odierna opponente quale debitor debitoris del proprio dipendente Parte_2
[...]
Ha in particolare eccepito: a) l'eccesiva entità dell'importo precettato, esigendo la creditrice intimante l'intero importo dovuto dall'originario debitore esecutato;
b) l'omessa notifica nei propri confronti del provvedimento di revoca della sospensione disposta in seno all'originaria procedura esecutiva presso terzi, non avendo quindi provveduto, in costanza di sospensione, all'accantonamento delle somme dovute al proprio dipendente;
c) il tenore dell'ordinanza di assegnazione del 20.10.2022, con cui la relativa efficacia esecutiva veniva subordinata al preventivo integrale pagamento delle somme pretese dall ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602 del 1973; d) Controparte_3
l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con il proprio dipendente, licenziato a far data dal 30.07.2022.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, l'invalidità o comunque l'irregolarità del precetto per i motivi esposti in premessa;
2) condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.»
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la . la quale ha CP_1 CP_2 contestato la fondatezza delle doglianze attoree e rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni:
«1) In via principale, respingere le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, condannare sulla base dell'atto di precetto notificato in data 17.04.2024 la società al pagamento Parte_1 dell'importo corrispondente alle somme che il terzo avrebbe dovuto trattenere dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensive del quinto del Trattamento di Fine Rapporto;
-2- 2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, respingere le domande ex adverso formulate e dichiarare tenuta e condannare
[...]
a corrispondere a in persona del legale Parte_1 CP_1 CP_2 rappresentante, la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa per i fatti in essa dedotti, come precisato in narrativa;
3) con vittoria di spese e competenze di causa».
3. - Rigettata la richiesta di sospensiva cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
09.05.2024, preso atto della concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va anzitutto rilevato l'improprio richiamo, contenuto nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, all'ordinanza emessa in data 20.10.2022, in quanto espressamente revocata dal G.E. con la successiva ordinanza di assegnazione emessa in data 30.03.2023 (cfr. doc. 6 allegato alla citazione).
3. - Se quindi occorre focalizzare l'attenzione solo ed esclusivamente su quest'ultima, in quanto l'unica ad essere posta a fondamento dell'atto di precetto per cui è causa (cfr. doc. 1 allegato alla citazione), prima di procedere al compiuto esame dei motivi di censura formulati dall'odierno opponente meritano qui di essere ribaditi i principi di diritto enunciati dalla S.C. secondo cui:
i) quando sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante, con la conseguenza che il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest'ultimo (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sez. VI - 3, sentenza del 03.06.2015 n. 11493; Cass. Civ., sez. III, sentenza del
05.05.2017 n. 10912; Cass. Civ., sez. III, ordinanza 04.01.2023 n. 108);
ii) se, invece, il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere non all'opposizione all'esecuzione
(legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioè l'ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito
(cfr., Cass. Civ., sez. III, ordinanza del 21.04.2022 n. 12690).
4. - Poste dunque le superiori premesse, nel merito delle doglianze attoree deve
-3- osservarsi quanto segue.
4.1. - È infondato il primo motivo di opposizione, considerato che l'omessa preventiva comunicazione, in epoca antecedente al precetto, dei conteggi delle somme pretese dalla creditrice intimante, non inficia di certo la legittimità dell'intimazione di pagamento, atteso che ciò che assume rilevanza è l'importo indicato nello stesso precetto.
Detto importo, nella specie, risulta del tutto coincidente con quello pari ad € 13.803,26 indicato nell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Crotone in data
30.03.2023, oltre interessi legali, spese e competenze, peraltro decurtato della somma pari ad euro 400,00 già corrisposti dal debitore.
4.2. - Non merita parimenti accoglimento il secondo motivo di opposizione, considerato che ogni questione afferente alla legittimità degli atti processuali compiuti in seno alla precedente procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n. 411/2018
R.G.E. – ivi compresa quella afferente all'omessa notifica del provvedimento di revoca della sospensione - avrebbe dovuto essere dedotta con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c., da esperire entro il termine di decadenza di 20 gg. a tal uopo previsto (decorrente, quantomeno, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione del 30.03.2023, eseguita – com'è incontroverso tra le parti – in data 27.04.2023, atteso che a partire da quel momento parte opponente era stata resa certamente edotta della prosecuzione della procedura esecutiva).
D'altronde, l'omesso accantonamento delle somme in costanza di procedura da parte della terza pignorata è circostanza non riconducibile al novero dei fatti “sopravvenuti” alla formazione del titolo esecutivo giudiziale qui in oggetto (ossia l'ordinanza del
30.03.2023), per cui la relativa questione risulta insuscettibile di esame nella presente sede.
4.3. - Con riguardo poi al terzo motivo di opposizione, è appena il caso di rilevare che CP_ è lo stesso ad aver definitivamente regolamentato i rapporti tra il precedente pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602 del 1973 dall e quello poi notificato dalla Controparte_3 Parte_3 escludendo la ricorrenza, nella specie, dei presupposti per il c.d. accodo del secondo pignoramento (cfr. ordinanza di assegnazione del 30.03.2023).
4.4. - Venendo, infine, al quarto motivo di opposizione, risulta irrilevante l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro tra parte opponente ed il suo dipendente Parte_2
[...]
Trattasi, infatti, di circostanza antecedente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, afferente ai rapporti tra originario debitore esecutato e terzo pignorato ed espressamente presa in considerazione dal G.E. che, con l'ordinanza del 30.03.2023, ha espressamente disposto l'assegnazione in favore della creditrice procedente «di un quinto
1/5 del trattamento di fine rapporto sino all'eventuale residuo credito».
5. - Sicché, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione deve essere respinta.
-4- *****************
In punto di regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria
(considerata la natura documentale della controversia), sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 685/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta, per le ragioni di rito e di merito esposite in parte motiva, l'opposizione spiegata dalla in persona del relativo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, avverso l'atto di precetto notificatole dalla il 17.04.2024; CP_1 CP_2
2. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate in €
1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 30 Maggio 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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