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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/12/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13478/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 25
BOLOGNA, presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE/RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. pagina 1 di 13 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 27 novembre
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. In tale udienza, la parte ricorrente richiamava precedenti conclusioni, fra le quali quelle di cui al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato difeso in proprio, presentava ricorso. Parte_1
Si riporta il ricorso.
<<……..
L'Avv. C.F. , del Foro di Parte_1 C.F._1
Bologna, il quale si rappresenta e difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., domiciliandosi presso il proprio studio in via
Indipendenza n. 25 e dichiarando di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche al seguente numero di fax: P.IVA_2
ovvero all'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente - contro il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato presso la sede distrettuale di Bologna in via Testoni n. 6;
- resistente -
Espone In fatto
L'avv. veniva nominato, in data 9 novembre 2018, Parte_1
difensore d'ufficio del sig. C.F. Parte_2
pagina 2 di 13 , residente a [...]
Luxembourg n. 14/A, con l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nel processo penale R.G.N.R. 13846/2015 – Tribunale di Bologna, ovvero in un contenzioso che si concludeva con sentenza n.
5053/2019, emessa in data 29 ottobre 2019 all'esito di udienze dibattimentali.
Nello specifico, l'attività del difensore oggi ricorrente consisteva nello studio degli atti e nella partecipazione a n. 3 udienze dibattimentali nelle date 06/02/2019 (formulazione di questioni preliminari e richiesta di prove), 23/10/2019 (astensione) e
29/10/2019 (istruttoria e discussione), data quest'ultima di pronuncia della sentenza di assoluzione (doc. 1).
Per l'attività prestata nel suddetto contenzioso, l'avv. Parte_1
emetteva nota pro forma, inclusiva di spese generali e c.p.a., per complessivi € 3.767,40. Tale nota non veniva però mai saldata dal sig. Pt_2
Conseguentemente l'avv. presentava istanza di Parte_1
opinamento al locale Consiglio dell il quale CP_2
attestava come dovuto, in data 25 maggio 2020, sulla base del locale Protocollo del Tribunale di Bologna relativo alle difese d'ufficio, un onorario quantificato in € 1.000, oltre spese generali ed accessori, per un totale di € 1.196,00.
Conseguentemente il sottoscritto ricorrente, al fine di recuperare il credito vantato, a mezzo di collega avvocato, otteneva e notificava al debitore decreto ingiuntivo (doc. 1) e quindi, non ottenendo il richiesto pagamento, notificava al suddetto debitore pedissequo atto di precetto (doc. 1). pagina 3 di 13 Anche stavolta, però, nessun pagamento veniva inviato al difensore nei termini di legge.
Si procedeva pertanto, in data 22 dicembre 2020, a chiedere la liquidazione di quanto dovuto sulla base dell'esito infruttuoso delle notifiche del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto (doc. 2); tuttavia il Tribunale penale, con provvedimento datato 22/05/2022
(doc. 3), rigettava l'istanza di liquidazione pretendendo che il sottoscritto, sulla scorta della giurisprudenza in materia medio tempore formatasi, esperisse anche l'esecuzione forzata a mezzo pignoramento, non potendosi viceversa ritenere conclusi i tentativi di recupero del credito professionale.
Alla luce di ciò, veniva quindi depositata istanza di accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.
(doc. 1); ottenuta l'autorizzazione, l'Agenzia rispondeva con report dal quale emergeva che il Sig. privo nell'anno 2022 di Pt_2
redditi immobiliari e da lavoro se non occasionali e relativi a rapporti di lavoro già conclusi, era titolare di alcuni rapporti di credito con istituti bancari e segnatamente con AN BP SP e
PostePay SP (doc. 1).
Si procedeva quindi con atto di pignoramento presso terzi nei confronti dei due istituti di credito, dei quali soltanto PostePay
SP rispondeva con dichiarazione del terzo positiva, indicando la presenza di euro 1.723,57 su Carta Evolution Retail intestata al Sig.
(doc. 1). Pt_2
Alla successiva udienza di pignoramento presso terzi celebratasi in data 17/11/2023, il G.E. emetteva dunque ordinanza di assegnazione al sottoscritto creditore della citata somma depositata pagina 4 di 13 presso PostePay SP, dichiarando l'inefficacia del pignoramento limitatamente al terzo AN BP SP (che aveva però rilasciato dichiarazione negativa) (doc. 1).
In data 29/11/2023 PostePay SP comunicava al sottoscritto di aver predisposto il pagamento della somma vincolata, che nei giorni successivi veniva effettivamente accreditata sul conto intestato al ricorrente.
Il debito del Sig. risultava quindi estinto soltanto Pt_2
parzialmente, residuando il mancato pagamento non solo di una parte della somma precettata (euro 1.873,41 – 1.723,57 = 149,84) oltre interessi con decorrenza dal 02/07/2023 fino al saldo effettivo, ma anche delle successive spese della procedura esecutiva sostenute dal sottoscritto difensore, spese che venivano liquidate dal G.E. con l'ordinanza di assegnazione in euro 898,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Essendo evidente che tali somme non potevano essere recuperate con ulteriore esecuzione forzata nei confronti del sig. in Pt_2
quanto il medesimo, come da report allegato, risultava privo di una qualsiasi fonte di reddito e altresì di ulteriori beni utilmente aggredibili, era giocoforza per il ricorrente chiedere nuovamente, ai sensi dell'art. 116 T.U. Spese di Giustizia, con istanza datata 14 dicembre 2023, la liquidazione a carico dello Stato della somma residua di cui il sottoscritto era ancora creditore, come da nota spese allegata (doc. 4).
Tuttavia il Tribunale di Bologna – I sezione penale calcolava come complessivamente dovuti al ricorrente, per l'attività difensiva prestata, € 1.333,20. Conseguentemente, l'anzidetto Tribunale pagina 5 di 13 osservava che “anche aggiungendo l'eventuale IVA dovuta, non supera la somma già ottenuta” e quindi provvedeva a rigettare l'istanza di liquidazione per il tramite del decreto cui oggi ci si oppone (doc. 5).
In diritto
L'anzidetto decreto cui in questa sede ci si oppone si caratterizza però per due errori.
Il primo consiste nel fatto che in tale sede si afferma che “l'attività svolta è stata definita con sentenza emessa il 29.10.2019 di non doversi procedere per mancanza di querela” e che dunque “il compenso per tale attività corrisponde alla voce 1) del protocollo del Tribunale di Bologna vigente all'epoca della sentenza corrispondente ad € 690,00 oltre CPA e
IVA se dovuti” e quindi, in definitiva, a complessivi € 825,24.
Tuttavia la voce del protocollo n. 1) – che non a caso è tra tutte quella che stabilisce il compenso più basso – presuppone un processo che si concluda “in atti predibattimentali”. Nel caso di specie, invece, il dibattimento si è svolto, si è sviluppato per 3 udienze, con istruttoria ed audizione testi, atteso che soltanto nel corso delle udienze in questione è emersa l'avvenuta tardività della querela, e quindi ne consegue che il ricorrente ha patrocinato in sede dibattimentale, deve perciò essere retribuito per l'attività difensiva svolta in tale sede e che quindi, in ultima analisi, per tutto quanto appena ricordato, la voce del protocollo da applicare nel caso di specie è la n. 6 (“processi dibattimentali con istruttoria semplice”), con la conseguenza che il ricorrente ha maturato il diritto a vedersi corrisposto un compenso tabellare di € 1.500,00, che ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106-bis, d.p.r. 115/2002 si pagina 6 di 13 riduce a € 1.000,00 e dunque, una volta sommati IVA e CPA, a €
1.196,00.
Il secondo errore è consistito nel fatto che nel decreto cui ci si oppone si afferma che “l'attività finalizzata al recupero coatto del credito” ha condotto a maturare un onorario di “€ 473,00 per il procedimento monitorio ed € 142,00 per l'atto di precetto”: non è stato quindi liquidato alcunché per l'attività svolta in sede di esecuzione forzata, che tuttavia è stata attività difensiva svolta e che oltretutto il ricorrente è stato a tutti gli effetti costretto a svolgere;
eppure il giudice dell'esecuzione, in data 17/11/2023, aveva formalmente liquidato, per tale attività, € 898, 00 oltre spese generali e c.p.a. per omnicomprensivi € 1.074,01.
Come già sopra si ricordava, il Tribunale di Bologna – I sezione penale statuiva quindi, nell'opposto decreto di rigetto, che erano complessivamente dovuti al ricorrente, per l'attività difensiva prestata, € 1.333,20, rilevando che tale somma “anche aggiungendo
l'eventuale IVA dovuta, non supera la somma già ottenuta” e dunque rigettando l'istanza di liquidazione.
Erano invece corretti i dettagliati calcoli illustrati dal ricorrente con nota pro forma depositata unitamente all'istanza di liquidazione da ultimo rigettata (doc. 4), i quali attestavano che al ricorrente erano complessivamente spettanti – anche alla luce degli interessi assegnati e maturati dal 2 luglio 2023 al 15 dicembre 2023 - €
2.908,71, cosicché il ricorrente, detratta la somma già pignorata ed assegnata, vanta ancora oggi un credito di € 1.185,14 (2908,71 –
1.723,57).
pagina 7 di 13 Si domanda dunque all'Ill.mo Presidente adito di emendare il decreto di liquidazione cui ci si oppone, nel senso di determinare per l'appunto come dovuti all'avv. € 1.185,14. Parte_1
Tutto ciò premesso, il sottoscritto avv. Parte_1
Ricorre affinché l'adito Ecc.mo Presidente del Tribunale civile di Bologna voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 2, c.p.c., assegnando al ricorrente termine per citare il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato presso la sede distrettuale di Bologna in via Testoni n. 6, a comparire innanzi all'Ill.mo Presidente del Tribunale civile di Bologna, nella nota sede posta in Bologna, in via Farini, n. 1, all'udienza all'uopo fissata, invitando lo stesso a costituirsi nel termine di 10 (dieci) giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166
c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e così, in sua rituale presenza, ovvero dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti
Conclusioni
In via principale
- Vorrà l'Ill.mo Presidente del Tribunale civile di Bologna, in riforma dell'opposto decreto, liquidare a favore del ricorrente l'importo di € 1.185,14, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale indicato in narrativa, nonché condannare il resistente , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato presso la pagina 8 di 13 sede distrettuale di Bologna in via Testoni n. 6 alla rifusione delle spese anche del presente procedimento, da quantificare con separata nota.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
In via istruttoria si producono in copia i seguenti documenti:
(omissis)
Con riserva di ulteriori argomentazioni, deduzioni e richieste istruttorie.
Bologna, li 26 settembre 2023 Avv. Parte_1
….....>>
Tale il ricorso.
Contumacia della parte convenuta.
Alla udienza indicata sopra, del giorno 27 novembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, nei limiti di cui oltre in motivazione.
Si parte dal precetto, che quantifica tutto quanto dovuto al difensore, da parte dell'imputato (poi assolto).
Il precetto rappresenta la somma dovuta fino a quel momento ed è pari ad euro 1.873,41. Ritiene infatti questo giudice corretta la liquidazione delle tre udienze e non la somma indicata dal giudice penale. Non vi è dubbio che vi siano state tre udienze. La remissione della querela non è avvenuta prima del giudizio o in pre- dibattimento.
E' pervenuta dalla esecuzione la somma di euro 1.723,57. Pertanto, il ricorrente risulta ancora creditore del signor di euro Pt_2
149,84, per cui non è soddisfatto. pagina 9 di 13 In sintesi, ad oggi, l'attore ha ricevuto per la sua difesa solo euro
1.723,57.
Da tale somma, va sottratto il costo sostenuto per l'esecuzione forzata;
infatti, tale costo non è stato pagato all'attore, che si difendeva in proprio. Tale costo è inerente alla procedura. Nel momento, infatti, in cui la giurisprudenza ormai assestata ritiene che il difensore penale debba anche svolgere la esecuzione, non può poi pretendere che la esecuzione avvenga gratuitamente;
dunque, tali spese sono costi che l'avvocato (penalista) sostiene e che vanno sottratte da quanto ricevuto in sede di pignoramento. Né può dirsi che, siccome tali spese sono state sostenute con difesa in proprio, non spettino;
non è così: innanzi tutto, l'avvocato avrebbe potuto rivolgersi ad un collega civilista e, pur difendendosi in proprio, ha prestato attività professionale che avrebbe potuto dedicare ad altre pratiche, sottraendo dunque tempo (e danaro) alla sua attività ordinaria.
Il g.e. ha liquidato euro 898,00 senza IVA ma solo con Cassa;
dunque euro 933,92.
Pertanto, l'odierno ricorrente è stato soddisfatto, dal proprio assistito, nella misura di euro 1.723,57 – 933,92 (costi rimasti a suo carico) = 789,65. Tale la somma per cui è stato soddisfatto, al netto.
Occorre dunque chiedersi se tale somma – che rappresenta l'”attivo” del ricorrente – sia sufficiente per i parametri del gratuito patrocinio.
Non è sufficiente, in ciò dovendosi revocare l'atto di diniego del giudice penale.
pagina 10 di 13 La somma che gli spetta a titolo di gratuito patrocinio è quella di euro 1.000,00, oltre accessori. Lo stesso attore riconduce il lordo ad euro 1.196,00. Evidentemente, come nel caso del pignoramento,
l'attore (pur dichiarandolo solo implicitamente) non è soggetto
IVA. Infatti, rispetto all'imponibile di euro 1.150,00 (compensi e spese generali), si aggiunge (pagina 2 del ricorso riga 7) solo la Cassa
(e così chiede lo stesso ricorrente, appunto all'inizio del ricorso).
Dunque, in via di gratuito patrocinio spetta all'odierno difensore la somma di euro 1.196,00; è stato soddisfatto (non dallo Stato ma dall'assistito) in misura minore.
In partita doppia, la colonna “avere” (per l'avvocato) porta la somma di euro 1.196,00, quale compenso per la difesa penale, nonché i costi per il pignoramento, dunque euro 933,92; la colonna
“avere” include la somma ricevuta comunque dall'assistito (sia pure a mezzo di esecuzione).
Spetta dunque la somma di euro 1.196,00 + 933,92 – 1.723,57 =
406,35.
Per ragioni di equità – equità consentita anche in sede di liquidazione, poiché le tariffe concordate con il Tribunale non sono atto normativo - viene portata ad un lordo complessivo di euro
450,00, liquidata alla pubblicazione della sentenza (e dunque con interessi solo da tale data).
Seguono le spese di lite di questa causa;
esse sono calcolate non già sulla somma richiesta ma su quella liquidata, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla pagina 11 di 13 causa che reca numero 13478/2024; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda, nei limiti di cui alla motivazione.
2. DICHIARA che, in relazione alla difesa penale del signor il ricorrente avv. Parte_2 Parte_1
ha ancora diritto, per la assistenza prestata, alla somma di euro 450,00, liquidata al momento della pubblicazione di questa sentenza. Con interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al pagamento.
3. NA parte convenuta al pagamento di quanto sopra al punto 2.
4. NA parte convenuta al pagamento delle spese di questo processo, in favore dell'attore. Si liquidano in: euro 662,00 per compensi avvocato;
euro 99,30 per spese generali;
euro 5.15 per anticipazioni. Infine, Cassa professionale ed IVA, secondo il regime previdenziale e fiscale di pagina 12 di 13 competenza dell'avvocato ricorrente.
5. SI HI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 6 dicembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 13 di 13