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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10189/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
I SEZIONE
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Lippi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10189/2022
(già ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Parte_1 Parte_2
corrente in San Pio X, 2460, Oficina 101, Providencia, Santiago, Chile, Parte_3 rappresentata e difeso dall'Avv. Luca Fornaciari del Foro di Genova ed ivi elettivamente domiciliata
-attrice- con sede in Genova, Via XII Ottobre, 2/71 P.I. in persona del Parte_4 P.IVA_1 legale rappresentante elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Piccapietra, 76/56, Parte_5 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Attinà che la rappresenta e difende
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta,
a) in via principale, accertare che la per le suesposte causali, è creditrice nei Parte_1 confronti della dell'importo di € 51.418,00, come sopra meglio quantificato, o Parte_4 del minore o maggiore importo che verrà liquidato in corso di causa;
b) conseguentemente, condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_4 pro tempore, al pagamento a favore della società esponente dell'importo di € 51.418,00, come sopra meglio specificato, o dell'importo meglio visto e ritenuto in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Vinte le spese e gli onorari di causa, comprese le eventuali spese tecniche di CTU e di CCTTPP, oltre ad ogni altra spesa connessa al presente giudizio”
Convenuta
pagina 1 di 10 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
a) rigettare integralmente la domanda formulata dall'attrice, in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa;
b) accertare e dichiarare che la società per le suesposte causali, è creditrice nei Parte_4 confronti della società della somma capitale di € 2.323,00 e per l'effetto condannare Parte_1 quest'ultima a pagare alla società detta somma o la somma meglio vista e ritenuta in Parte_4 corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
c) vinte le spese di ctp, ctu e di ogni altra spesa connessa al presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 10.11.2022, notificato in pari data, la società (già Parte_1 Parte_2
) conveniva in giudizio la società al fine di sentirla condannare al pagamento
[...] Parte_4 della somma di € 51.418,00 o dell'importo meglio visto e ritenuto in corso di causa, assumendo di aver diritto alla restituzione di detta somma in quanto indebitamente corrisposta a pagamento della fattura n°
1303 del 30.03.2018, fattura emessa per far fronte alle spese del dipendente della , sig. Pt_4 R_
alle cui spese entrambe le società partecipavano.
[...]
I fatti prospettati dall'attrice si possono così sintetizzare.
La , già ,- società che opera nei traffici marittimi internazionali con sede Parte_1 Parte_2 in IL- ha allegato di aver avviato una collaborazione commerciale con la Pt_4 Parte_4 corrente in Genova, relativamente ai traffici commerciali dall'Italia al IL e viceversa.
Nel 2018 la decideva di interrompere ogni rapporto commerciale con la Parte_2 Parte_4
eccezion fatta, per le spedizioni affidate e già in corso dall'Italia al IL nel mese di marzo 2018,
[...] per le quali attendeva le polizze di carico necessarie per poter ritirare la merce una volta giunta a destinazione.
Secondo quanto esposto dalla parte attrice “la tuttavia, rifiutava la consegna delle Parte_4 polizze in questione, subordinandola, al pagamento di tutte le fatture emesse per tali spedizioni, benché non ancora scadute come da mail inoltrata dal Sig. al Sig. di Persona_2 Persona_3 (doc. 1 attrice); richiedeva inoltre il pagamento di un'ulteriore fattura € 52.587,50, poi Parte_2 ridotta ad € 46.051,51 emessa proprio in quel momento (doc. 5 attrice);
La fattura n. 1303/18 (cfr. doc. 5 attrice) è afferente ad accordi, mai formalizzati per iscritto tra le parti, finalizzati a disciplinare una compartecipazione da parte della di quanto pagato dalla Parte_2
al proprio dipendente sig. il quale si occupava principalmente della gestione dei Pt_4 Persona_1 traffici da e per il IL, come dipendente della società Parte_4
Con pec del 12.04.2018 il difensore di parte attrice (doc. 9 attrice) confermava la disponibilità della sua cliente, al fine di poter ricevere le polizze richieste, di provvedere al pagamento dell'importo di € 103.000,00, di cui € 56.948,49 a saldo di tutte le fatture emesse a fronte delle spedizioni per le quali si richiedeva la consegna delle polizze di carico, nonché di € 46.051,51 a fronte della fattura 1303/18 (cfr.doc. 5);
pagina 2 di 10 La provvedeva quindi al pagamento dell'importo di € 103.000,00 e riceveva così le polizze. Parte_2
Successivamente, in persona del suo legale rappresentante, presentava querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, per il reato di cui all'art. 629 c.p.c. e/o per ogni altra fattispecie meglio vista e ritenuta e i Sig.ri e venivano rinviati a giudizio Per_2 Parte_5
(cfr.doc. 11).
Nel corso del giudizio penale, gli imputati depositavano istanza di definizione del procedimento ex art. 162 ter c.p. (estinzione del reato per condotte riparatorie) allegando due assegni di € 1.500,00 a favore della querelante. La parte offesa si opponeva alla definizione del procedimento nelle forme di cui all'art. 162 ter c.p., dichiarando di accettare l'importo di € 3.000,00 a titolo di acconto sul maggior dovuto. A fronte dell'istanza di oblazione il Tribunale di Genova emetteva sentenza n. 2619/22 (doc.
12 attrice), a definizione del processo. Nella sentenza il Tribunale di Genova specificava come la somma offerta fosse da ritenersi congrua in sede penale in considerazione del fatto che la parte offesa non aveva offerto elementi per la quantificazione di maggior danno.
L'odierna attrice, nel presente giudizio, ha quindi assunto di aver pagato la fattura n° 1303 del 30.03.2018, in quanto “costretta” dalla società che aveva condizionato la consegna delle Pt_4 polizze relative alla merce già spedita al pagamento della fattura.
Da tale circostanza conseguirebbe, secondo l'attrice, l'inversione dell'onere della prova, gravando sulla convenuta l'onere di dimostrare la fondezza della pretesa creditoria di cui alla citata fattura.
ha sostenuto che nell'ambito del rapporto commerciale intercorso tra le parti in causa Parte_2 integrava lo stipendio corrisposto dalla al proprio dipendente Sig. Secondo l'attrice, Pt_4 R_ siccome non era alle dipendenze della era stato escogitato un sistema per erogare R_ Parte_2 parte degli emolumenti direttamente in favore del Dunque, la società attrice, per il tramite di R_
, aveva aperto un conto corrente presso la Banca Credem di Genova Piazza Dante, c/c Persona_3 n. 010/00901412, consegnando l'unico bancomat direttamente al il quale prelevava quindi R_ mensilmente la somma di € 1.000,00 quale integrazione del suo stipendio, oltre ad ulteriori somme a titolo di rimborso spese relativamente ai traffici affidati da Parte_2
Oltre ai prelievi effettuati direttamente dal dal conto corrente aperto dal , per conto di R_ Per_3
la società attrice effettuava anche ulteriori pagamenti tramite bonifici (sempre sul medesimo Parte_2 conto corrente) in favore del come risulterebbe dall'estratto conto prodotto in atti (doc.16 R_ attrice).
L'attrice ha sostenuto che, dai prelievi effettuati e dai bonifici eseguiti, emergerebbe la prova del versamento di € 15.000,00 eseguito nel 2016 da in favore dell'odierna convenuta, somma Parte_2 che corrisponderebbe a quanto concordato tra le parti in causa (cfr. doc.16).
Dalla disamina degli estratti conto secondo si dovrebbe ricavare la prova del pagamento a Parte_2
nel 2017 e nel 2018, di più di quanto era stato indicato dalla , ossia € 23.030,00 per il R_ Pt_4 2017 ed € 9.200,00 per il 2018, ovvero complessivi € 47.230,00. Sul punto ha evidenziato Parte_2 che la Dott.ssa nella sua relazione ha tenuto conto solo di un versamento effettuato dall'attrice Per_4 di € 15.000,00, così “tagliando” dai suoi conteggi l'ulteriore importo di € 32.230,00 pagato dalla società cilena in favore del (cfr doc.16). R_
pagina 3 di 10 Gli accordi delle parti in causa diretti alla compartecipazione della società alle spese di Parte_2
trovano riscontro nella mail del 15.03.2016, inviata dal alla (sub. doc. 14) qui R_ Per_3 Pt_4 di seguito riportata: “Dal 15.03 tutti i profit per il IL saranno gestiti con uno split di 40% e Pt_4
60% Il 20% addizionale sarà accumulato per far fronte allo stipendio che pagheremo a Parte_2
Voi dovete accumulare lo stesso 20% per traffici al IC, escluso il Brasile. A fine anno R_ l'eccedenza sarà divisa fra le due ditte”.
****
La società nel costituirsi ha integralmente contestato il contenuto dell'atto di Parte_4 citazione richiedendo il rigetto delle domande attoree e proponendo domanda riconvenzionale.
Preliminarmente, la difesa della società convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società attrice e ha contestato la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al soggetto Parte_1 che ha conferito la procura alle liti. Ha evidenziato che tutti i rapporti per cui è causa sono intercorsi con di , mentre l'odierno giudizio è stato instaurato dalla società Persona_3 Parte_2
, rappresentata da , sottolineando che parte attrice non ha dimostrato Parte_1 Parte_3 che si tratti della medesima persona giuridica, per intervenuta trasformazione, fusione od altro.
Inoltre, secondo la convenuta, la ricostruzione operata da parte attrice non corrisponderebbe al contenuto delle intese intercorse tra le parti e ad una veritiera e coerente rappresentazione dei fatti.
Secondo la resistente i termini contrattuali e le attività compiute dalle parti si possono sintetizzare nei seguenti termini:
1) in data 15.3.2016 le parti avevano raggiunto un accordo commerciale, riferito anche dalla stessa parte attrice a pag. 11 dell'atto di citazione sulla base del quale il profit derivante dai traffici da e per il IL andava distribuito per il 40% a 40% alla ed il 20% veniva destinato alla Parte_2 Pt_4 copertura di quanto pagato dalla in favore del dipendente (insieme al 20% dei traffici extra Pt_4
IL);
2) fatturava il 100% ai clienti per i quali era stabilita questa ripartizione e la società Parte_2 Pt_4 fatturava il 40% acquisendo la quota di sua spettanza. La quota del 20% era di competenza di poiché incassata da quest'ultima, da destinarsi al pagamento del dipendente La Parte_2 R_
emetteva fattura a per il 20% dei traffici (considerati rilevanti per la copertura del Pt_4 Parte_2 costo del dipendente;
R_
3) aveva comunicato a di aver erogato direttamente al Signor dipendente Parte_2 Pt_4 R_ della , un solo importo e precisamente la somma di euro 15.000; detto importo, sebbene Pt_4 irritualmente versato, è stato riconosciuto da D&S a titolo di compartecipazione al costo del dipendente;
4) Fatta eccezione per il pagamento di cui al punto precedente non aveva dato alcuna Parte_2 comunicazione alla D&S di ulteriori pagamenti erogati direttamente al in forza degli accordi R_ intercorsi avrebbe dovute erogare le somme destinate al al datore di lavoro (D&S), Parte_2 R_ che già sosteneva i costi del dipendente;
5) D&S ha disconosciuto eventuali versamenti diretti, effettuati da in favore del che Parte_2 R_ non sono comunque rispettosi delle intese intercorse tra le parti, in quanto privi di causale e non segnalati alla D&S, e risulterebbero ad ogni modo fiscalmente illegittimi;
6) La D&S rilevava che in epoca antecedente all'assunzione da parte di D&S il aveva operato R_ in IL, anche per conto di Risultava quindi plausibile che i pagamenti effettuati Parte_2 direttamente da quest'ultima in favore del si riferissero a prestazioni o liberalità derivanti da R_ rapporti pregressi oppure ad altri rapporti di collaborazione intrattenuti al di fuori dei normali canali di pagina 4 di 10 collaborazione con D&S. Non a caso, a seguito della cessazione della collaborazione D&S/Maritrans, il ha continuato a lavorare per quest'ultima (rectius per la collegata Maritrans Italia) senza R_ soluzione di continuità.
La convenuta pertanto, ha concluso , che la D&S ha giustificato e documentato a gli importi Parte_2 indicati nella fattura contestata, mentre quest'ultima non ha giustificato e documentato le causali dei bonifici effettuati.
Secondo la convenuta “in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare, oltre all'avvenuto pagamento, anche la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 29855/2022).
Nel caso specifico l'attrice non avrebbe fornito alcuna prova documentale dell'inesistenza di una causa giustificativa, travisando il senso degli accordi intercorsi ed omettendo di provare i propri assunti;
per contro la parte convenuta, sebbene non gravata del relativo onere probatorio, avrebbe ampiamente illustrato e dimostrato, anche ante causam, la legittimità del proprio credito. Ciò è stato fatto mediante produzione dell'allegata consulenza tecnica/contabile a firma della Dott.ssa mentre la difesa Per_4 della parte attrice consterebbe esclusivamente di generiche, incongrue ed indimostrate osservazioni critiche ampiamente confutate dalla resistente.
Da ultimo la fattura per cui è causa, secondo la resistente, sarebbe idonea a costituire piena prova tra imprenditori dell'esistenza del corrispondente contratto tra le parti;
in quanto è stata accettata e soprattutto è stata registrata dalla società destinataria nella propria contabilità, con conseguente utilità a fini fiscali”
Seguendo la ricostruzione della Dott.ssa consulente della da molti anni, la fattura è Per_4 Pt_4 stata emessa a titolo di “riaddebito dei costi relativi alle prestazioni lavorative del Sig. Persona_1 dipendente della dal 15.06.2016 al 27.03.2018, al fine di ripartire il costo delle prestazioni Pt_4 dello stesso in base e nei termini degli accordi convenuti tra le due società”.
Ancora, la Dott.ssa ha rilevato che “il rapporto commerciale intercorrente tra le due società è Per_4 regolato da un accordo, le cui condizioni sono esplicitate nella mail del 15.03.2016 inviata dal Sig.
, collaboratore della al Sig. , amministratore delegato della Persona_3 Parte_2 Persona_2
, nella quale emerge una espressa formulazione delle modalità di calcolo dei rispettivi profitti Pt_4 in relazione ai traffici da e per il IC (tranne il Brasile). In ragione di questo accordo i profitti generati dal traffico sudamericano sono ripartiti riconoscendo un 40% alla ed un 60% alla Pt_4
con l'obbligo per quest'ultima di destinare il 20% alla copertura dei costi del dipendente Parte_2
così compartecipando con la a tale spesa”. R_ Pt_4
Stando alla ricostruzione del rapporto le parti in causa avrebbero dovuto “compartecipare” al costo del lavoro del Sig. Persona_1
Ha dunque richiamato la mail del 15.03.2016, (all. di parte attrice doc. 14), che ha citato per esteso: “ dal 15.03 tutti i profit per il IL saranno gestiti con uno split di 40% e Il 20% Pt_4 CP_1 addizionale sarà accumulato per far fronte allo stipendio che pagheremo a Voi dovete R_ accumulare lo stesso 20% per traffici al IC, escluso il Brasile. A fine anno l'eccedenza sarà divisa fra le due ditte”.
Parte convenuta ha sostenuto che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, la avrebbe Parte_2 dovuto trattenere una percentuale del 20% dei profitti derivanti dai traffici da e per il IL (fatturati direttamente dalla ai clienti finali), mentre la doveva trattenere la stessa percentuale Parte_2 Pt_4 dei ricavi derivanti dai traffici da e per il IC (escluso il IL oltre al Brasile), fatturati direttamente dalla convenuta ai clienti finali. Dunque, la avrebbe dovuto integrare lo Parte_2 stipendio pagato dalla al Sig. che figurava alle esclusive dipendenze di quest'ultima. Pt_4 R_
pagina 5 di 10 Contrariamente a quanto asserito dalla società attrice secondo cui tale accordo sarebbe stato onorato tramite l'apertura di un conto corrente e la dazione dell'assegno di 15.000 euro relativi all'anno 2016, la convenuta sostiene che a parte quanto versato dall'attrice per l'anno 2016, non vi è alcuna prova dei successivi pagamenti diretti effettuati dalla società al sig. anche perché i pagamenti Parte_2 R_ diretti non sono stati pattuiti.
****
All'udienza del 17.5.2023 il Giudice ha formulato una proposta di conciliazione, ai sensi dell'art. 185 bis, nei seguenti termini: “rinuncia da parte della convenuta alla domanda riconvenzionale a condizione che la parte attrice rinunci alla sua domanda, con riconoscimento in favore di quest'ultima di contributo spese legali pari a € 5.000,00”. Alla successiva udienza dell'11.7.2023, mentre la società
, sia pure a mero scopo transattivo, dichiarava di aderire alla predetta proposta conciliativa, la Pt_4 società dichiarava di non voler aderire a detta proposta. Parte_2
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 cpc, venivano espletate le prove testimoniali come ammesse dal G.I..
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
* * *
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della deve Parte_1 ritenersi superata in quanto parte attrice ha prodotto atto di trasformazione, tradotto in italiano, dalla e la Parte_2 Parte_1
Parimenti superata risulta l'eccezione relativa alla carenza di poteri in capo alla legale rappresentante di sollevata a verbale del 20.03.2023 in ragione del fatto che l'atto di trasformazione della Parte_2 società prevede all'art. 11 punto 33 il potere di rappresentare giudizialmente la società solo all'interno della Repubblica ILna.
Al riguardo si osserva che il citato art. 11 riporta la dcitura: “A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'amministratore potrà….” e, comunque, la ha ratificato il mandato conferito al difensore Parte_2 come risulta dal verbale di assemblea straordinaria prodotto in atti munito di apostilla notarile.
Ciò premesso ritiene il Giudicante che la parte attrice non abbia fornito la prova del pagamento indebito.
L'estratto conto relativo al conto corrente bancario intestato a non può costituire la prova dei CP_2 pagamenti effettuati a favore di in adempimento degli obblighi assunti sulla base dell'accordo R_ commerciale con la . Pt_4
Al riguardo si osserva che era dipendente della , la quale ha contestato che gli accordi R_ Pt_4 con la prevedessero la diretta corresponsione di somme a Parte_2 R_
L'uso da parte di di un bancomat che serviva ad integrare lo stipendio corrisposto al R_ dipendente dalla è circostanza che è stata riferita, in termini generici, dal testimone Pt_4 [...]
il quale ha anche affermato di averla appresa da Tes_1 R_
Capo 10) “E' vero che aveva un bancomat attraverso il quale faceva dei prelievi che servivano ad integrare lo stipendio che riceveva da R_
. So questo perch riferito . Pt_4 R_ Capo 14).” Preciso che io non ho mai visto la contabilità. Io ricordo che in queste e-mail si parlava di una quota che doveva accantonare sui Pt_4 lavori extra IL per coprire il costo di . R_
17) “E' vero gli accordi riguardano solo il IL. Non mi risulta comunque che abbia procacciato clienti in Brasile” R_
Trattandosi di testimonianza de relato e non essendo possibile chiamare a deporre che è Tes_2 deceduto, la suddetta circostanza non può ritenersi accertata. pagina 6 di 10 Nulla ha saputo riferire sugli accordi tra le società il testimone . Testimone_3
Il testimone sebbene non possa ritenersi incapace a testimoniare in quanto non riveste CP_2 formalmente la carica di legale rappresentante della società , è di fatto il soggetto che ha Parte_1 gestito il rapporto con la . Per questa ragione la sua deposizione va attentamente valutata alla Pt_4 luce delle altre emergenze istruttorie. ha dichiarato: CP_2
5-6) “E' vero all'inizio quando ho fatto i bonifici era a titolo di” donazione”, in quanto non avrebbe potuto incassarli se mettevamo “ stipendio R_ aggiuntivo “ . Per evitare “ donazione” ho preferito dare a il bancomat cosi poteva prelevare i 1.000 euro direttamente”. R_ Adr: “le somme che davo a dal mio conto mi venivano rimborsate da come rimborso spese tramite assegno”. R_ Parte_2
7) “E'vero, i bonifici costituivano l'integrazione dello stipendio di R_
8) “E'vero, ho già risposto. non era ancora stato assunto da , ma lavorava già presso di loro”. R_ Pt_4
9) “E' vero, ho già risposto sul punto”.
10) “E'vero, il bancomat era mio. La non avrebbe potuto fare un bonifico all'estero senza avere una fattura;
perciò, abbiamo pensato che la Parte_2 cosa più facile era il bancomat”.
…11-12-13) E' vero, l'accordo tra e riguardava esclusivamente i traffici che avrebbe gestito da e per il IL. I traffici gestiti Parte_2 Pt_4 R_ da per erano di sua esclusiva competenza. CP_3 Pt_4
A fronte di tale deposizione va considerato che tutti gli altri testimoni hanno dichiarato che R_ veniva pagato da , che era il suo datore di lavoro, e che non erano al corrente di pagamenti Pt_4 diretti da parte di Parte_2
Il testimone al riguardo ha dichiarato: Tes_4
. Capo 14 “non so in merito a comunicazioni tra e per il pagamento o meno di altre somme a Posso dire che per quanto a mia Parte_2 Pt_4 CP_3 conoscenza, la avrebbe dovuto dare le somme (il 20% di cui già parlato) a ”. Capo14) “Per quanto ne so noi emettevamo fattura a Parte_2 Pt_4 per ciascuna spedizione, relativa al costo della spedizione più il 40% del nostro profitto. Questo meccanismo, la cui percentuale può variare, è Parte_2 quello applicato nella generalità dei casi”.
Sentito in controprova sui capi 1-20 di memoria attrice II:
Capo 1) “Nelle riunioni a cui ho partecipato non mi risultava una integrazione dello stipendio netto di da parte di . CP_3 Parte_2
Capo 2-3 ) “non so l'importo dello stipendio di e non mi risulta che ci fossero integrazioni allo stipendio da parte di E tanto meno CP_3 Parte_2 conosco l'importo dell'integrazione”;
Capo 5) “Non è vero. E' il contrario dell'accordo che mi risulta . Il 20% accantonato da era il contributo che doveva essere trasferito a Parte_2
per lo stipendio di e non da erogarsi direttamente a lui”. Pt_4 R_ Per_ Capo 7 “Non so se facesse dei bonifici a ma questi non erano gli accordi con che io conosco”. R_ Pt_4
Anche la testimone , impiegata amministrativa addetta alla contabilità della Testimone_5 Pt_4
[...
ha dichiarato di non sapere nulla del pagamento diretto di competenze a da parte di R_
e ha riportato con estrema precisione i conteggi relativi alla fattura in contestazione. Parte_2 Parte_ Sul capo I) “Sono a conoscenza di quest'accordo, che confermo. Il 20% veniva accantonato da a parziale copertura del pagamento del dipendente di che gestiva queste pratiche. Per i traffici extra IL era previsto che la accantonasse un 20% da dividere 10% a Parte_6 Pt_4Parte_ e 10% se lo teneva ”. Adr:” gli accordi mi sono stati riferiti dalla direzione, ho comunque visto delle e-mail che ribadivano gli accordi e Pt_4 partecipato a riunioni con sicuramente, in cui se ne parlava”. Persona_2 Parte_ Capo 5) “E' vero il 20% dell'extra IL lo teneva ed è stato riconosciuto a negli accordi e nel conteggio della fattura finale emessa nel Pt_4 2018”. Parte_ Capo 7) “E' vero so dell'erogazione della somma di 15.000 euro a da perché ne è stato tenuto conto nei conteggi che hanno portato R_ Parte_ Per_ all'emissione della fattura. Per mia conoscenza non doveva versare nessuna cifra direttamente a che era un dipendente e da lui Pt_4 doveva essere pagato”.
Adr: “non mi risulta che siano stati accreditati altri importi”. Parte_ Capo 8) Non mi risulta che abbia dato comunicazione di altri pagamenti fatti direttamente a . Pt_4
Capo 11- 12) alla teste viene mostrata la fattura n.13030/2018 (doc. 5 citazione) “Confermo quanto capitolato. gli importi sono imputabili come indicato: la Parte_ Parte_ Per_ somma di 42.096,50 era relativa al 20% accantonato sulle pratiche decurtato del 10% delle pratiche extra gestite da Il totale Parte_ della fattura è stato rettificato per un importo di 5.000 euro circa con successiva nota di credito a seguito di chiusura a saldo e stralcio con
Preciso che i conteggi della fattura sono stati fatti da me e dalla mia collega, allora responsabile della contabilità su indicazione della direzione. Non mi Parte_ risulta ci siano state contestazione da parte di pagina 7 di 10 La testimone ha dichiarato di essere consulente di da 20 anni, dapprima come socia Per_4 Pt_4 dello studio Rovida e, negli ultimi 5 anni, come titolare del proprio studio. E' stata sentita sui capi 1,2, 4, 5 (prima parte) 7,8, 11,12,14 e ha dichiarato di aver assistito alle conversazioni tra e R_ Per_2
in merito all'accordo stipulato tra le società. Ha precisato che la somma di € 15.000 che era
[...] stata corrisposta direttamente a era stata defalcata R_ Parte_ Capo 1) è vero. “confermo tutto quanto capitolato: l'accordo era che fatturava al cliente cileno tutto l'ammontare, riconoscendo a il 40% Pt_4 Parte_ Parte_ come spettanza di cui seguiva fattura a tratteneva un 20% che avrebbe riconosciuto a per la compartecipazione alle Pt_4 Pt_4 spese di che era assunto da . CP_3 Pt_4 Adr: come conosce questo accordo? “La contabilità è tenuta direttamente dalla società . Io come consulente predispongo il bilancio e faccio la Pt_4 dichiarazione dei redditi. In pratica consulenza contabile e fiscale. Io periodicamente vado a fare verifiche presso gli uffici della società. In occasione di Per_ questi accessi ho visto le fatture e ho assistito a conversazioni tra e in merito a questo accordo che poi ho ritrovato nelle fatture che Persona_2 mi venivano fornite”. Pt_
“In particolare le dipendenti di , signore e mi spiegavano, anche ai fini dell'applicazione dell'iva, gli accordi che erano alla base Pt_4 Tes_5 della fatturazione”. Per_ Adr: “In qualche e-mail, durante il rapporto, ero messa in copia e ho visto che scambiava e mail con e le contabili relative a Persona_2 fatturazioni, anche se si trattava di rapporti loro commerciali”.
Parte_ Capo 2)” a me non risultano contestazioni di in merito alle intese precedentemente esposte”. Per_ Capo 4) “E' vero. Lo so perché' ho visto, come ho già detto, lo scambio di e-mail tra e e le conversazioni intercorre tra e Persona_2 Pt_4Per_ lo stesso . Parte_ Capo 5) “E' vero, venivano destinati a ridurre la quota che sarebbe stata riaddebitata da a a titolo di compartecipazione alle spese del Pt_4 Per_ dipendente . Per_ Capo 7) “E' vero. Ho visto una mail dove diceva di aver corrisposto questi denari (euro 15.000) direttamente a Io come consulente ho R_ rilevato questa anomalia e ho allertato la società perché non si tratta di una procedura legittima. Ho anche avvertito le ragazze della contabilità di invitare le parti ad evitare scambi di denaro in questo modo. La somma è stata riconosciuta da a scomputo dell'importo successivamente richiesto come Pt_4 compartecipazione delle spese del dipendente”. Parte_ Per_ capo 8) “Ricordo una e-mail in cui aveva dichiarato di avere erogato altre somme direttamente a ma non ho mai visto né i titoli né le contabili, mentre per il 15.000 euro vi era una contabile. Poiché questa procedura non rientrava negli accordi ed era comunque anomala di queste somme non si è tenuto alcun conto. Preciso che si trattava di euro 19.500 per il 2017 e euro 4500 per il 2018 come è riportato nella mia relazione 28/1/2021”
(prodotta come doc 12 parte convenuta e 13 parte attrice che le viene esibita)
Adr: preciso che conosco i documenti della causa perché', nella mia posizione, sono stata chiamata sia in sede penale sia in sede civile ho avuto un Parte_ colloquio con il consulente di , che aveva sostanzialmente, in quella sede, concordato con gli importi. Preciso che eravamo in sede Per_5 stragiudiziale e si trattava di un incontro chiarificatore tra consulenti.
Capo 11 -12) (alla teste viene mostrata la fattura 1303/2018) “Ricordo che la fattura che mi viene mostrata è stata emessa verificando le due differenti spettanze a come risulta nella mia relazione dalle pagine da 4 a 14)” Pt_4 Capo 14)” E' vero, il 40% si riferiva ai traffici cileni, come d'accordo.
Sentita in controprova sui capi da 1 a 20 di parte attrice:
Parte_ Per_ capo 1) “ avrebbe dovuto compartecipare alle spese di pagando alla in base al 20% fatturato”.
Pt_4 Parte_ Per_ Capo 2) “Non sono a conoscenza di accordi integrativi tra e sullo stipendio di Ricordo che percepiva dei rimborsi. Oltre
Pt_4 CP_3 lo stipendio, ma da parte del datore ”
Pt_4 5) “Non è vero. Erano destinati a compartecipare alle spese sostenute da per il dipendente e da questa versato”
Pt_4 CP_3
6,7,8, 9,10 ) Non ne sono a conoscenza.
Parte_
11) ricordo che sui traffici extra IL e fatturati la sul profitto di questi traffici riconosceva un 10% a a scomputo delle somme che la Pt_4 stessa avrebbe dovuto pagare per la partecipazione a R_ Parte_
12) E'vero. Difatti fatturava e riconosceva a il 10% del profitto . Pt_4
Pertanto gli elementi emersi dall'istruttoria non consentono di ritenere provata la corresponsione a delle somme indicate nell'atto introduttivo in esecuzione dell'accordo nei termini allegati e R_ dedotti dalla Parte_2
Come già rilevato quanto affermato dal testimone contrasta con quanto affermato dai testimoni CP_2 indotti dalla parte resistente.
Inoltre la legale rappresentante della , dapprima Parte_2 Parte_3 giustificando la sua assenza per motivi di salute e poi per i costi del viaggio, non si è presentata per rispondere all'interrogatorio formale.
pagina 8 di 10 Anche alla luce di tale mancata risposta il quadro probatorio non consente di ritenere assolto l'onere probatorio a carico della società attrice la quale, agendo per la ripetizione dell'indebito, avrebbe dovuto dimostrare che l'importo della fattura n. 1303 (peraltro regolarmente registrata nella contabilità e pagata), emessa per il riaddebito del costo del “comune” dipendente per l'intera durata Persona_1 del periodo di lavoro (2016-2018), non era dovuto alla . Pt_4
In tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare, oltre all'avvenuto pagamento, anche la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cas.34427/2022, Cass. 29855/2022).
Nessuna incidenza può avere sul riparto dell'onere probatorio nella presente causa il fatto che nei confronti di e sia stato celebrato un processo per esercizio arbitrario Persona_2 Parte_5 delle proprie ragioni, conclusosi con una pronuncia di ndp a seguito dell'esito positivo della condotta riparatoria.
Riguardo ai rilievi svolti dalla difesa della sull'inattendibilità della testimone si Parte_2 Per_4 evidenzia che nella propria relazione la consulente aveva precisato che l'importo direttamente corrisposto da al dipendente per complessivi euro 39.000 doveva essere rettificato in euro Parte_2
15.000 in quanto non era pervenuta né esisteva documentazione che confermasse il pagamento a degli ulteriori importi di euro 19.500 per il 2017 e di euro 4.500 per il 2018. La stessa R_ dichiarazione è stata resa dalla nel corso della deposizione testimoniale rispondendo al Per_4 capitolo 8.
Si sottolinea, tra l'altro, come il Dott. consulente del lavoro di nella email del Per_6 Parte_2
9.6.2021, avesse espressamente dichiarato di aver visionato la relazione della Dott.ssa Per_4 convenendo con la stessa in modo assoluto (doc.14 unito alla comparsa di risposta).
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente si evidenzia che quest'ultima si è limitata ad affermare in comparsa di costituzione e risposta che “a seguito di più approfondite indagini compiute dai dipendenti e consulenti della società convenuta… è emerso che, rispetto alla fattura n.
1303 del 30.03.2018, il credito effettivamente spettante alla è di € 49.323,00”, ma non ha Pt_4 fornito prova del maggior credito vantato nei confronti della Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento di cui alle Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022). Si ritiene di non provvedere alla compensazione parziale delle spese per il rigetto della riconvenzionale proposta dalla convenuta in quanto la parte attrice ha rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa del giudice malgrado l'accettazione della resistente.
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 Respinge la domanda attorea.
Respinge la domanda riconvenzionale della convenuta.
Dichiara tenuta e condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese del giudizio che liquida in € 7.616,00 oltre accessori di legge ed esborsi.
Genova, 2.3.2025
Il Giudice
Francesca Lippi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
I SEZIONE
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Lippi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10189/2022
(già ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Parte_1 Parte_2
corrente in San Pio X, 2460, Oficina 101, Providencia, Santiago, Chile, Parte_3 rappresentata e difeso dall'Avv. Luca Fornaciari del Foro di Genova ed ivi elettivamente domiciliata
-attrice- con sede in Genova, Via XII Ottobre, 2/71 P.I. in persona del Parte_4 P.IVA_1 legale rappresentante elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Piccapietra, 76/56, Parte_5 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Attinà che la rappresenta e difende
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta,
a) in via principale, accertare che la per le suesposte causali, è creditrice nei Parte_1 confronti della dell'importo di € 51.418,00, come sopra meglio quantificato, o Parte_4 del minore o maggiore importo che verrà liquidato in corso di causa;
b) conseguentemente, condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_4 pro tempore, al pagamento a favore della società esponente dell'importo di € 51.418,00, come sopra meglio specificato, o dell'importo meglio visto e ritenuto in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Vinte le spese e gli onorari di causa, comprese le eventuali spese tecniche di CTU e di CCTTPP, oltre ad ogni altra spesa connessa al presente giudizio”
Convenuta
pagina 1 di 10 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
a) rigettare integralmente la domanda formulata dall'attrice, in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa;
b) accertare e dichiarare che la società per le suesposte causali, è creditrice nei Parte_4 confronti della società della somma capitale di € 2.323,00 e per l'effetto condannare Parte_1 quest'ultima a pagare alla società detta somma o la somma meglio vista e ritenuta in Parte_4 corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
c) vinte le spese di ctp, ctu e di ogni altra spesa connessa al presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 10.11.2022, notificato in pari data, la società (già Parte_1 Parte_2
) conveniva in giudizio la società al fine di sentirla condannare al pagamento
[...] Parte_4 della somma di € 51.418,00 o dell'importo meglio visto e ritenuto in corso di causa, assumendo di aver diritto alla restituzione di detta somma in quanto indebitamente corrisposta a pagamento della fattura n°
1303 del 30.03.2018, fattura emessa per far fronte alle spese del dipendente della , sig. Pt_4 R_
alle cui spese entrambe le società partecipavano.
[...]
I fatti prospettati dall'attrice si possono così sintetizzare.
La , già ,- società che opera nei traffici marittimi internazionali con sede Parte_1 Parte_2 in IL- ha allegato di aver avviato una collaborazione commerciale con la Pt_4 Parte_4 corrente in Genova, relativamente ai traffici commerciali dall'Italia al IL e viceversa.
Nel 2018 la decideva di interrompere ogni rapporto commerciale con la Parte_2 Parte_4
eccezion fatta, per le spedizioni affidate e già in corso dall'Italia al IL nel mese di marzo 2018,
[...] per le quali attendeva le polizze di carico necessarie per poter ritirare la merce una volta giunta a destinazione.
Secondo quanto esposto dalla parte attrice “la tuttavia, rifiutava la consegna delle Parte_4 polizze in questione, subordinandola, al pagamento di tutte le fatture emesse per tali spedizioni, benché non ancora scadute come da mail inoltrata dal Sig. al Sig. di Persona_2 Persona_3 (doc. 1 attrice); richiedeva inoltre il pagamento di un'ulteriore fattura € 52.587,50, poi Parte_2 ridotta ad € 46.051,51 emessa proprio in quel momento (doc. 5 attrice);
La fattura n. 1303/18 (cfr. doc. 5 attrice) è afferente ad accordi, mai formalizzati per iscritto tra le parti, finalizzati a disciplinare una compartecipazione da parte della di quanto pagato dalla Parte_2
al proprio dipendente sig. il quale si occupava principalmente della gestione dei Pt_4 Persona_1 traffici da e per il IL, come dipendente della società Parte_4
Con pec del 12.04.2018 il difensore di parte attrice (doc. 9 attrice) confermava la disponibilità della sua cliente, al fine di poter ricevere le polizze richieste, di provvedere al pagamento dell'importo di € 103.000,00, di cui € 56.948,49 a saldo di tutte le fatture emesse a fronte delle spedizioni per le quali si richiedeva la consegna delle polizze di carico, nonché di € 46.051,51 a fronte della fattura 1303/18 (cfr.doc. 5);
pagina 2 di 10 La provvedeva quindi al pagamento dell'importo di € 103.000,00 e riceveva così le polizze. Parte_2
Successivamente, in persona del suo legale rappresentante, presentava querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, per il reato di cui all'art. 629 c.p.c. e/o per ogni altra fattispecie meglio vista e ritenuta e i Sig.ri e venivano rinviati a giudizio Per_2 Parte_5
(cfr.doc. 11).
Nel corso del giudizio penale, gli imputati depositavano istanza di definizione del procedimento ex art. 162 ter c.p. (estinzione del reato per condotte riparatorie) allegando due assegni di € 1.500,00 a favore della querelante. La parte offesa si opponeva alla definizione del procedimento nelle forme di cui all'art. 162 ter c.p., dichiarando di accettare l'importo di € 3.000,00 a titolo di acconto sul maggior dovuto. A fronte dell'istanza di oblazione il Tribunale di Genova emetteva sentenza n. 2619/22 (doc.
12 attrice), a definizione del processo. Nella sentenza il Tribunale di Genova specificava come la somma offerta fosse da ritenersi congrua in sede penale in considerazione del fatto che la parte offesa non aveva offerto elementi per la quantificazione di maggior danno.
L'odierna attrice, nel presente giudizio, ha quindi assunto di aver pagato la fattura n° 1303 del 30.03.2018, in quanto “costretta” dalla società che aveva condizionato la consegna delle Pt_4 polizze relative alla merce già spedita al pagamento della fattura.
Da tale circostanza conseguirebbe, secondo l'attrice, l'inversione dell'onere della prova, gravando sulla convenuta l'onere di dimostrare la fondezza della pretesa creditoria di cui alla citata fattura.
ha sostenuto che nell'ambito del rapporto commerciale intercorso tra le parti in causa Parte_2 integrava lo stipendio corrisposto dalla al proprio dipendente Sig. Secondo l'attrice, Pt_4 R_ siccome non era alle dipendenze della era stato escogitato un sistema per erogare R_ Parte_2 parte degli emolumenti direttamente in favore del Dunque, la società attrice, per il tramite di R_
, aveva aperto un conto corrente presso la Banca Credem di Genova Piazza Dante, c/c Persona_3 n. 010/00901412, consegnando l'unico bancomat direttamente al il quale prelevava quindi R_ mensilmente la somma di € 1.000,00 quale integrazione del suo stipendio, oltre ad ulteriori somme a titolo di rimborso spese relativamente ai traffici affidati da Parte_2
Oltre ai prelievi effettuati direttamente dal dal conto corrente aperto dal , per conto di R_ Per_3
la società attrice effettuava anche ulteriori pagamenti tramite bonifici (sempre sul medesimo Parte_2 conto corrente) in favore del come risulterebbe dall'estratto conto prodotto in atti (doc.16 R_ attrice).
L'attrice ha sostenuto che, dai prelievi effettuati e dai bonifici eseguiti, emergerebbe la prova del versamento di € 15.000,00 eseguito nel 2016 da in favore dell'odierna convenuta, somma Parte_2 che corrisponderebbe a quanto concordato tra le parti in causa (cfr. doc.16).
Dalla disamina degli estratti conto secondo si dovrebbe ricavare la prova del pagamento a Parte_2
nel 2017 e nel 2018, di più di quanto era stato indicato dalla , ossia € 23.030,00 per il R_ Pt_4 2017 ed € 9.200,00 per il 2018, ovvero complessivi € 47.230,00. Sul punto ha evidenziato Parte_2 che la Dott.ssa nella sua relazione ha tenuto conto solo di un versamento effettuato dall'attrice Per_4 di € 15.000,00, così “tagliando” dai suoi conteggi l'ulteriore importo di € 32.230,00 pagato dalla società cilena in favore del (cfr doc.16). R_
pagina 3 di 10 Gli accordi delle parti in causa diretti alla compartecipazione della società alle spese di Parte_2
trovano riscontro nella mail del 15.03.2016, inviata dal alla (sub. doc. 14) qui R_ Per_3 Pt_4 di seguito riportata: “Dal 15.03 tutti i profit per il IL saranno gestiti con uno split di 40% e Pt_4
60% Il 20% addizionale sarà accumulato per far fronte allo stipendio che pagheremo a Parte_2
Voi dovete accumulare lo stesso 20% per traffici al IC, escluso il Brasile. A fine anno R_ l'eccedenza sarà divisa fra le due ditte”.
****
La società nel costituirsi ha integralmente contestato il contenuto dell'atto di Parte_4 citazione richiedendo il rigetto delle domande attoree e proponendo domanda riconvenzionale.
Preliminarmente, la difesa della società convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società attrice e ha contestato la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al soggetto Parte_1 che ha conferito la procura alle liti. Ha evidenziato che tutti i rapporti per cui è causa sono intercorsi con di , mentre l'odierno giudizio è stato instaurato dalla società Persona_3 Parte_2
, rappresentata da , sottolineando che parte attrice non ha dimostrato Parte_1 Parte_3 che si tratti della medesima persona giuridica, per intervenuta trasformazione, fusione od altro.
Inoltre, secondo la convenuta, la ricostruzione operata da parte attrice non corrisponderebbe al contenuto delle intese intercorse tra le parti e ad una veritiera e coerente rappresentazione dei fatti.
Secondo la resistente i termini contrattuali e le attività compiute dalle parti si possono sintetizzare nei seguenti termini:
1) in data 15.3.2016 le parti avevano raggiunto un accordo commerciale, riferito anche dalla stessa parte attrice a pag. 11 dell'atto di citazione sulla base del quale il profit derivante dai traffici da e per il IL andava distribuito per il 40% a 40% alla ed il 20% veniva destinato alla Parte_2 Pt_4 copertura di quanto pagato dalla in favore del dipendente (insieme al 20% dei traffici extra Pt_4
IL);
2) fatturava il 100% ai clienti per i quali era stabilita questa ripartizione e la società Parte_2 Pt_4 fatturava il 40% acquisendo la quota di sua spettanza. La quota del 20% era di competenza di poiché incassata da quest'ultima, da destinarsi al pagamento del dipendente La Parte_2 R_
emetteva fattura a per il 20% dei traffici (considerati rilevanti per la copertura del Pt_4 Parte_2 costo del dipendente;
R_
3) aveva comunicato a di aver erogato direttamente al Signor dipendente Parte_2 Pt_4 R_ della , un solo importo e precisamente la somma di euro 15.000; detto importo, sebbene Pt_4 irritualmente versato, è stato riconosciuto da D&S a titolo di compartecipazione al costo del dipendente;
4) Fatta eccezione per il pagamento di cui al punto precedente non aveva dato alcuna Parte_2 comunicazione alla D&S di ulteriori pagamenti erogati direttamente al in forza degli accordi R_ intercorsi avrebbe dovute erogare le somme destinate al al datore di lavoro (D&S), Parte_2 R_ che già sosteneva i costi del dipendente;
5) D&S ha disconosciuto eventuali versamenti diretti, effettuati da in favore del che Parte_2 R_ non sono comunque rispettosi delle intese intercorse tra le parti, in quanto privi di causale e non segnalati alla D&S, e risulterebbero ad ogni modo fiscalmente illegittimi;
6) La D&S rilevava che in epoca antecedente all'assunzione da parte di D&S il aveva operato R_ in IL, anche per conto di Risultava quindi plausibile che i pagamenti effettuati Parte_2 direttamente da quest'ultima in favore del si riferissero a prestazioni o liberalità derivanti da R_ rapporti pregressi oppure ad altri rapporti di collaborazione intrattenuti al di fuori dei normali canali di pagina 4 di 10 collaborazione con D&S. Non a caso, a seguito della cessazione della collaborazione D&S/Maritrans, il ha continuato a lavorare per quest'ultima (rectius per la collegata Maritrans Italia) senza R_ soluzione di continuità.
La convenuta pertanto, ha concluso , che la D&S ha giustificato e documentato a gli importi Parte_2 indicati nella fattura contestata, mentre quest'ultima non ha giustificato e documentato le causali dei bonifici effettuati.
Secondo la convenuta “in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare, oltre all'avvenuto pagamento, anche la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 29855/2022).
Nel caso specifico l'attrice non avrebbe fornito alcuna prova documentale dell'inesistenza di una causa giustificativa, travisando il senso degli accordi intercorsi ed omettendo di provare i propri assunti;
per contro la parte convenuta, sebbene non gravata del relativo onere probatorio, avrebbe ampiamente illustrato e dimostrato, anche ante causam, la legittimità del proprio credito. Ciò è stato fatto mediante produzione dell'allegata consulenza tecnica/contabile a firma della Dott.ssa mentre la difesa Per_4 della parte attrice consterebbe esclusivamente di generiche, incongrue ed indimostrate osservazioni critiche ampiamente confutate dalla resistente.
Da ultimo la fattura per cui è causa, secondo la resistente, sarebbe idonea a costituire piena prova tra imprenditori dell'esistenza del corrispondente contratto tra le parti;
in quanto è stata accettata e soprattutto è stata registrata dalla società destinataria nella propria contabilità, con conseguente utilità a fini fiscali”
Seguendo la ricostruzione della Dott.ssa consulente della da molti anni, la fattura è Per_4 Pt_4 stata emessa a titolo di “riaddebito dei costi relativi alle prestazioni lavorative del Sig. Persona_1 dipendente della dal 15.06.2016 al 27.03.2018, al fine di ripartire il costo delle prestazioni Pt_4 dello stesso in base e nei termini degli accordi convenuti tra le due società”.
Ancora, la Dott.ssa ha rilevato che “il rapporto commerciale intercorrente tra le due società è Per_4 regolato da un accordo, le cui condizioni sono esplicitate nella mail del 15.03.2016 inviata dal Sig.
, collaboratore della al Sig. , amministratore delegato della Persona_3 Parte_2 Persona_2
, nella quale emerge una espressa formulazione delle modalità di calcolo dei rispettivi profitti Pt_4 in relazione ai traffici da e per il IC (tranne il Brasile). In ragione di questo accordo i profitti generati dal traffico sudamericano sono ripartiti riconoscendo un 40% alla ed un 60% alla Pt_4
con l'obbligo per quest'ultima di destinare il 20% alla copertura dei costi del dipendente Parte_2
così compartecipando con la a tale spesa”. R_ Pt_4
Stando alla ricostruzione del rapporto le parti in causa avrebbero dovuto “compartecipare” al costo del lavoro del Sig. Persona_1
Ha dunque richiamato la mail del 15.03.2016, (all. di parte attrice doc. 14), che ha citato per esteso: “ dal 15.03 tutti i profit per il IL saranno gestiti con uno split di 40% e Il 20% Pt_4 CP_1 addizionale sarà accumulato per far fronte allo stipendio che pagheremo a Voi dovete R_ accumulare lo stesso 20% per traffici al IC, escluso il Brasile. A fine anno l'eccedenza sarà divisa fra le due ditte”.
Parte convenuta ha sostenuto che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, la avrebbe Parte_2 dovuto trattenere una percentuale del 20% dei profitti derivanti dai traffici da e per il IL (fatturati direttamente dalla ai clienti finali), mentre la doveva trattenere la stessa percentuale Parte_2 Pt_4 dei ricavi derivanti dai traffici da e per il IC (escluso il IL oltre al Brasile), fatturati direttamente dalla convenuta ai clienti finali. Dunque, la avrebbe dovuto integrare lo Parte_2 stipendio pagato dalla al Sig. che figurava alle esclusive dipendenze di quest'ultima. Pt_4 R_
pagina 5 di 10 Contrariamente a quanto asserito dalla società attrice secondo cui tale accordo sarebbe stato onorato tramite l'apertura di un conto corrente e la dazione dell'assegno di 15.000 euro relativi all'anno 2016, la convenuta sostiene che a parte quanto versato dall'attrice per l'anno 2016, non vi è alcuna prova dei successivi pagamenti diretti effettuati dalla società al sig. anche perché i pagamenti Parte_2 R_ diretti non sono stati pattuiti.
****
All'udienza del 17.5.2023 il Giudice ha formulato una proposta di conciliazione, ai sensi dell'art. 185 bis, nei seguenti termini: “rinuncia da parte della convenuta alla domanda riconvenzionale a condizione che la parte attrice rinunci alla sua domanda, con riconoscimento in favore di quest'ultima di contributo spese legali pari a € 5.000,00”. Alla successiva udienza dell'11.7.2023, mentre la società
, sia pure a mero scopo transattivo, dichiarava di aderire alla predetta proposta conciliativa, la Pt_4 società dichiarava di non voler aderire a detta proposta. Parte_2
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 cpc, venivano espletate le prove testimoniali come ammesse dal G.I..
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
* * *
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della deve Parte_1 ritenersi superata in quanto parte attrice ha prodotto atto di trasformazione, tradotto in italiano, dalla e la Parte_2 Parte_1
Parimenti superata risulta l'eccezione relativa alla carenza di poteri in capo alla legale rappresentante di sollevata a verbale del 20.03.2023 in ragione del fatto che l'atto di trasformazione della Parte_2 società prevede all'art. 11 punto 33 il potere di rappresentare giudizialmente la società solo all'interno della Repubblica ILna.
Al riguardo si osserva che il citato art. 11 riporta la dcitura: “A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'amministratore potrà….” e, comunque, la ha ratificato il mandato conferito al difensore Parte_2 come risulta dal verbale di assemblea straordinaria prodotto in atti munito di apostilla notarile.
Ciò premesso ritiene il Giudicante che la parte attrice non abbia fornito la prova del pagamento indebito.
L'estratto conto relativo al conto corrente bancario intestato a non può costituire la prova dei CP_2 pagamenti effettuati a favore di in adempimento degli obblighi assunti sulla base dell'accordo R_ commerciale con la . Pt_4
Al riguardo si osserva che era dipendente della , la quale ha contestato che gli accordi R_ Pt_4 con la prevedessero la diretta corresponsione di somme a Parte_2 R_
L'uso da parte di di un bancomat che serviva ad integrare lo stipendio corrisposto al R_ dipendente dalla è circostanza che è stata riferita, in termini generici, dal testimone Pt_4 [...]
il quale ha anche affermato di averla appresa da Tes_1 R_
Capo 10) “E' vero che aveva un bancomat attraverso il quale faceva dei prelievi che servivano ad integrare lo stipendio che riceveva da R_
. So questo perch riferito . Pt_4 R_ Capo 14).” Preciso che io non ho mai visto la contabilità. Io ricordo che in queste e-mail si parlava di una quota che doveva accantonare sui Pt_4 lavori extra IL per coprire il costo di . R_
17) “E' vero gli accordi riguardano solo il IL. Non mi risulta comunque che abbia procacciato clienti in Brasile” R_
Trattandosi di testimonianza de relato e non essendo possibile chiamare a deporre che è Tes_2 deceduto, la suddetta circostanza non può ritenersi accertata. pagina 6 di 10 Nulla ha saputo riferire sugli accordi tra le società il testimone . Testimone_3
Il testimone sebbene non possa ritenersi incapace a testimoniare in quanto non riveste CP_2 formalmente la carica di legale rappresentante della società , è di fatto il soggetto che ha Parte_1 gestito il rapporto con la . Per questa ragione la sua deposizione va attentamente valutata alla Pt_4 luce delle altre emergenze istruttorie. ha dichiarato: CP_2
5-6) “E' vero all'inizio quando ho fatto i bonifici era a titolo di” donazione”, in quanto non avrebbe potuto incassarli se mettevamo “ stipendio R_ aggiuntivo “ . Per evitare “ donazione” ho preferito dare a il bancomat cosi poteva prelevare i 1.000 euro direttamente”. R_ Adr: “le somme che davo a dal mio conto mi venivano rimborsate da come rimborso spese tramite assegno”. R_ Parte_2
7) “E'vero, i bonifici costituivano l'integrazione dello stipendio di R_
8) “E'vero, ho già risposto. non era ancora stato assunto da , ma lavorava già presso di loro”. R_ Pt_4
9) “E' vero, ho già risposto sul punto”.
10) “E'vero, il bancomat era mio. La non avrebbe potuto fare un bonifico all'estero senza avere una fattura;
perciò, abbiamo pensato che la Parte_2 cosa più facile era il bancomat”.
…11-12-13) E' vero, l'accordo tra e riguardava esclusivamente i traffici che avrebbe gestito da e per il IL. I traffici gestiti Parte_2 Pt_4 R_ da per erano di sua esclusiva competenza. CP_3 Pt_4
A fronte di tale deposizione va considerato che tutti gli altri testimoni hanno dichiarato che R_ veniva pagato da , che era il suo datore di lavoro, e che non erano al corrente di pagamenti Pt_4 diretti da parte di Parte_2
Il testimone al riguardo ha dichiarato: Tes_4
. Capo 14 “non so in merito a comunicazioni tra e per il pagamento o meno di altre somme a Posso dire che per quanto a mia Parte_2 Pt_4 CP_3 conoscenza, la avrebbe dovuto dare le somme (il 20% di cui già parlato) a ”. Capo14) “Per quanto ne so noi emettevamo fattura a Parte_2 Pt_4 per ciascuna spedizione, relativa al costo della spedizione più il 40% del nostro profitto. Questo meccanismo, la cui percentuale può variare, è Parte_2 quello applicato nella generalità dei casi”.
Sentito in controprova sui capi 1-20 di memoria attrice II:
Capo 1) “Nelle riunioni a cui ho partecipato non mi risultava una integrazione dello stipendio netto di da parte di . CP_3 Parte_2
Capo 2-3 ) “non so l'importo dello stipendio di e non mi risulta che ci fossero integrazioni allo stipendio da parte di E tanto meno CP_3 Parte_2 conosco l'importo dell'integrazione”;
Capo 5) “Non è vero. E' il contrario dell'accordo che mi risulta . Il 20% accantonato da era il contributo che doveva essere trasferito a Parte_2
per lo stipendio di e non da erogarsi direttamente a lui”. Pt_4 R_ Per_ Capo 7 “Non so se facesse dei bonifici a ma questi non erano gli accordi con che io conosco”. R_ Pt_4
Anche la testimone , impiegata amministrativa addetta alla contabilità della Testimone_5 Pt_4
[...
ha dichiarato di non sapere nulla del pagamento diretto di competenze a da parte di R_
e ha riportato con estrema precisione i conteggi relativi alla fattura in contestazione. Parte_2 Parte_ Sul capo I) “Sono a conoscenza di quest'accordo, che confermo. Il 20% veniva accantonato da a parziale copertura del pagamento del dipendente di che gestiva queste pratiche. Per i traffici extra IL era previsto che la accantonasse un 20% da dividere 10% a Parte_6 Pt_4Parte_ e 10% se lo teneva ”. Adr:” gli accordi mi sono stati riferiti dalla direzione, ho comunque visto delle e-mail che ribadivano gli accordi e Pt_4 partecipato a riunioni con sicuramente, in cui se ne parlava”. Persona_2 Parte_ Capo 5) “E' vero il 20% dell'extra IL lo teneva ed è stato riconosciuto a negli accordi e nel conteggio della fattura finale emessa nel Pt_4 2018”. Parte_ Capo 7) “E' vero so dell'erogazione della somma di 15.000 euro a da perché ne è stato tenuto conto nei conteggi che hanno portato R_ Parte_ Per_ all'emissione della fattura. Per mia conoscenza non doveva versare nessuna cifra direttamente a che era un dipendente e da lui Pt_4 doveva essere pagato”.
Adr: “non mi risulta che siano stati accreditati altri importi”. Parte_ Capo 8) Non mi risulta che abbia dato comunicazione di altri pagamenti fatti direttamente a . Pt_4
Capo 11- 12) alla teste viene mostrata la fattura n.13030/2018 (doc. 5 citazione) “Confermo quanto capitolato. gli importi sono imputabili come indicato: la Parte_ Parte_ Per_ somma di 42.096,50 era relativa al 20% accantonato sulle pratiche decurtato del 10% delle pratiche extra gestite da Il totale Parte_ della fattura è stato rettificato per un importo di 5.000 euro circa con successiva nota di credito a seguito di chiusura a saldo e stralcio con
Preciso che i conteggi della fattura sono stati fatti da me e dalla mia collega, allora responsabile della contabilità su indicazione della direzione. Non mi Parte_ risulta ci siano state contestazione da parte di pagina 7 di 10 La testimone ha dichiarato di essere consulente di da 20 anni, dapprima come socia Per_4 Pt_4 dello studio Rovida e, negli ultimi 5 anni, come titolare del proprio studio. E' stata sentita sui capi 1,2, 4, 5 (prima parte) 7,8, 11,12,14 e ha dichiarato di aver assistito alle conversazioni tra e R_ Per_2
in merito all'accordo stipulato tra le società. Ha precisato che la somma di € 15.000 che era
[...] stata corrisposta direttamente a era stata defalcata R_ Parte_ Capo 1) è vero. “confermo tutto quanto capitolato: l'accordo era che fatturava al cliente cileno tutto l'ammontare, riconoscendo a il 40% Pt_4 Parte_ Parte_ come spettanza di cui seguiva fattura a tratteneva un 20% che avrebbe riconosciuto a per la compartecipazione alle Pt_4 Pt_4 spese di che era assunto da . CP_3 Pt_4 Adr: come conosce questo accordo? “La contabilità è tenuta direttamente dalla società . Io come consulente predispongo il bilancio e faccio la Pt_4 dichiarazione dei redditi. In pratica consulenza contabile e fiscale. Io periodicamente vado a fare verifiche presso gli uffici della società. In occasione di Per_ questi accessi ho visto le fatture e ho assistito a conversazioni tra e in merito a questo accordo che poi ho ritrovato nelle fatture che Persona_2 mi venivano fornite”. Pt_
“In particolare le dipendenti di , signore e mi spiegavano, anche ai fini dell'applicazione dell'iva, gli accordi che erano alla base Pt_4 Tes_5 della fatturazione”. Per_ Adr: “In qualche e-mail, durante il rapporto, ero messa in copia e ho visto che scambiava e mail con e le contabili relative a Persona_2 fatturazioni, anche se si trattava di rapporti loro commerciali”.
Parte_ Capo 2)” a me non risultano contestazioni di in merito alle intese precedentemente esposte”. Per_ Capo 4) “E' vero. Lo so perché' ho visto, come ho già detto, lo scambio di e-mail tra e e le conversazioni intercorre tra e Persona_2 Pt_4Per_ lo stesso . Parte_ Capo 5) “E' vero, venivano destinati a ridurre la quota che sarebbe stata riaddebitata da a a titolo di compartecipazione alle spese del Pt_4 Per_ dipendente . Per_ Capo 7) “E' vero. Ho visto una mail dove diceva di aver corrisposto questi denari (euro 15.000) direttamente a Io come consulente ho R_ rilevato questa anomalia e ho allertato la società perché non si tratta di una procedura legittima. Ho anche avvertito le ragazze della contabilità di invitare le parti ad evitare scambi di denaro in questo modo. La somma è stata riconosciuta da a scomputo dell'importo successivamente richiesto come Pt_4 compartecipazione delle spese del dipendente”. Parte_ Per_ capo 8) “Ricordo una e-mail in cui aveva dichiarato di avere erogato altre somme direttamente a ma non ho mai visto né i titoli né le contabili, mentre per il 15.000 euro vi era una contabile. Poiché questa procedura non rientrava negli accordi ed era comunque anomala di queste somme non si è tenuto alcun conto. Preciso che si trattava di euro 19.500 per il 2017 e euro 4500 per il 2018 come è riportato nella mia relazione 28/1/2021”
(prodotta come doc 12 parte convenuta e 13 parte attrice che le viene esibita)
Adr: preciso che conosco i documenti della causa perché', nella mia posizione, sono stata chiamata sia in sede penale sia in sede civile ho avuto un Parte_ colloquio con il consulente di , che aveva sostanzialmente, in quella sede, concordato con gli importi. Preciso che eravamo in sede Per_5 stragiudiziale e si trattava di un incontro chiarificatore tra consulenti.
Capo 11 -12) (alla teste viene mostrata la fattura 1303/2018) “Ricordo che la fattura che mi viene mostrata è stata emessa verificando le due differenti spettanze a come risulta nella mia relazione dalle pagine da 4 a 14)” Pt_4 Capo 14)” E' vero, il 40% si riferiva ai traffici cileni, come d'accordo.
Sentita in controprova sui capi da 1 a 20 di parte attrice:
Parte_ Per_ capo 1) “ avrebbe dovuto compartecipare alle spese di pagando alla in base al 20% fatturato”.
Pt_4 Parte_ Per_ Capo 2) “Non sono a conoscenza di accordi integrativi tra e sullo stipendio di Ricordo che percepiva dei rimborsi. Oltre
Pt_4 CP_3 lo stipendio, ma da parte del datore ”
Pt_4 5) “Non è vero. Erano destinati a compartecipare alle spese sostenute da per il dipendente e da questa versato”
Pt_4 CP_3
6,7,8, 9,10 ) Non ne sono a conoscenza.
Parte_
11) ricordo che sui traffici extra IL e fatturati la sul profitto di questi traffici riconosceva un 10% a a scomputo delle somme che la Pt_4 stessa avrebbe dovuto pagare per la partecipazione a R_ Parte_
12) E'vero. Difatti fatturava e riconosceva a il 10% del profitto . Pt_4
Pertanto gli elementi emersi dall'istruttoria non consentono di ritenere provata la corresponsione a delle somme indicate nell'atto introduttivo in esecuzione dell'accordo nei termini allegati e R_ dedotti dalla Parte_2
Come già rilevato quanto affermato dal testimone contrasta con quanto affermato dai testimoni CP_2 indotti dalla parte resistente.
Inoltre la legale rappresentante della , dapprima Parte_2 Parte_3 giustificando la sua assenza per motivi di salute e poi per i costi del viaggio, non si è presentata per rispondere all'interrogatorio formale.
pagina 8 di 10 Anche alla luce di tale mancata risposta il quadro probatorio non consente di ritenere assolto l'onere probatorio a carico della società attrice la quale, agendo per la ripetizione dell'indebito, avrebbe dovuto dimostrare che l'importo della fattura n. 1303 (peraltro regolarmente registrata nella contabilità e pagata), emessa per il riaddebito del costo del “comune” dipendente per l'intera durata Persona_1 del periodo di lavoro (2016-2018), non era dovuto alla . Pt_4
In tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare, oltre all'avvenuto pagamento, anche la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cas.34427/2022, Cass. 29855/2022).
Nessuna incidenza può avere sul riparto dell'onere probatorio nella presente causa il fatto che nei confronti di e sia stato celebrato un processo per esercizio arbitrario Persona_2 Parte_5 delle proprie ragioni, conclusosi con una pronuncia di ndp a seguito dell'esito positivo della condotta riparatoria.
Riguardo ai rilievi svolti dalla difesa della sull'inattendibilità della testimone si Parte_2 Per_4 evidenzia che nella propria relazione la consulente aveva precisato che l'importo direttamente corrisposto da al dipendente per complessivi euro 39.000 doveva essere rettificato in euro Parte_2
15.000 in quanto non era pervenuta né esisteva documentazione che confermasse il pagamento a degli ulteriori importi di euro 19.500 per il 2017 e di euro 4.500 per il 2018. La stessa R_ dichiarazione è stata resa dalla nel corso della deposizione testimoniale rispondendo al Per_4 capitolo 8.
Si sottolinea, tra l'altro, come il Dott. consulente del lavoro di nella email del Per_6 Parte_2
9.6.2021, avesse espressamente dichiarato di aver visionato la relazione della Dott.ssa Per_4 convenendo con la stessa in modo assoluto (doc.14 unito alla comparsa di risposta).
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente si evidenzia che quest'ultima si è limitata ad affermare in comparsa di costituzione e risposta che “a seguito di più approfondite indagini compiute dai dipendenti e consulenti della società convenuta… è emerso che, rispetto alla fattura n.
1303 del 30.03.2018, il credito effettivamente spettante alla è di € 49.323,00”, ma non ha Pt_4 fornito prova del maggior credito vantato nei confronti della Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento di cui alle Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022). Si ritiene di non provvedere alla compensazione parziale delle spese per il rigetto della riconvenzionale proposta dalla convenuta in quanto la parte attrice ha rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa del giudice malgrado l'accettazione della resistente.
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 Respinge la domanda attorea.
Respinge la domanda riconvenzionale della convenuta.
Dichiara tenuta e condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese del giudizio che liquida in € 7.616,00 oltre accessori di legge ed esborsi.
Genova, 2.3.2025
Il Giudice
Francesca Lippi
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