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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2616/2024 R.G. promosso con ricorso in data 4 dicembre 2024 da parte di:
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via T. Tasso 26 C.F. C.F._1
e
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Settembre 80/B C.F. C.F._2
rispettivamente rappresentati e difesi, giuste procure speciali depositate nel fascicolo informatico, dall'Avv. M. Cristina Zampollo (C.F. e dall'Avv. Eleonora Di Tommaso C.F._3
( , presso i cui studi sono elettivamente domiciliati, i quali procuratori CodiceFiscale_4
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax 0532 215532
e 0532 453140 e al seguente indirizzo di posta elettronica:
e numero di fax 051-904104 oppure all'indirizzo Email_1
di posta certificata: Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. è intervenuto senza rassegnare conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 dicembre
2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a Persona_1
collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione per relativa Per_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute della stessa e alle attività sportive e ricreative, tenendo altresì conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni e della volontà della stessa.
2) non avrà una collocazione prevalente in quanto trascorrerà metà tempo di ogni mese con Per_1
entrambi i genitori a settimane alterne (giorno di cambio: lunedì pomeriggio dopo la scuola, giornata in cui si trasferisce da un genitore all'altro per rimanere con lo stesso la medesima settimana); Per_1
manterrà la residenza anagrafica presso la madre;
° metà delle vacanze natalizie, periodo questo che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
° metà delle vacanze pasquali, periodo questo che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; ° le vacanze scolastiche suddivise al 50% da comunicare entro il 30 maggio;
in caso di vacanza oltre i 15 giorni l'altro genitore dovrà autorizzare il tempo ulteriore (questa regola vale per entrambi i genitori);
° il periodo di vacanze interrompe il periodo di frequentazione ordinaria. ° il giorno della Festa del
Papà e in occasione del suo compleanno con il papà, prevedendo altresì che analoga facoltà varrà a favore della madre;
° il giorno del compleanno di , sarà alternato di anno in anno con i genitori;
Per_1
° le festività da calendario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il 01 maggio, il 02 giugno,15 agosto il 01 novembre, l'08 dicembre) le trascorrerà in base alla settimana di permanenza con Per_1
ciascun genitore, per quanto riguarda la festività del 15 agosto e la relativa settimana si derogherà alla regola base nel senso che si trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre;
resta inteso che i genitori, nel prioritario interesse di , potranno concordare eventuali modifiche e/o integrazioni Per_1 nelle modalità di attuazione dell'affidamento condiviso come sopra riportate compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con le esigenze di . Rimane ancora inteso che i genitori Per_1
potranno – previo accordo – fissare incontri supplementari con la figlia. In caso di impegni di lavoro o per altri importanti motivi, i genitori potranno vicendevolmente chiedere supporto in via prioritaria all'altro per la gestione dell'assenza. In caso di mancato accordo il genitore nella propria settimana di competenza si dovrà organizzare in quanto responsabile per la minore. Le vacanze durante il periodo scolastico saranno consentite, ma solo se non comportano criticità scolastiche e previo accordo dei genitori. La sig.ra presta sin d'ora il consenso alla cittadinanza ungherese Parte_2
della figlia . Per_1
3) Per il mantenimento ordinario di , i genitori optano per il mantenimento diretto, in quanto Per_1
hanno un reddito equipollente ed ossia ognuno di loro provvederà al sostentamento integrale ordinario
(alimenti, abbigliamento ordinario ed attività ludica) della figlia nella settimana in cui la minore è presso lo stesso genitore.
4) Entrambi i genitori concorreranno alle spese straordinarie di cui al Protocollo di spese in uso presso il Tribunale di Ferrara che in questa sede integralmente si richiama, nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, unica deroga opera per le spese di equitazione in quanto le parti si accordano al pagamento di un abbonamento a testa per le lezioni. La dott.ssa si impegna Parte_2
a concorrere a tali spese per un limite massimo di € 1200,00* annuali con fatture delle lezioni intestate alla signora per la sua quota. Tutte le altre spese di recupero scolastico per lingue o altro Parte_2 saranno suddivise al 50% previo preventivo accordo tra i genitori. l'ART. 13 SPESE
STRAORDINARIE – PROTOCOLLO in uso al Tribunale di Ferrara • Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante b. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche c. Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) a. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private b. Cure termali e fisioterapiche c. Trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private • Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici b. Rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto c. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno d. Gite scolastiche senza pernottamento e. Trasporto pubblico • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna e privata e relativo trasporto b. Corsi di specializzazione c. Gite scolastiche con pernottamento d. Alloggio presso la sede Universitaria • Spese extra-scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Tempo prolungato b. Mensa scolastica • Spese extra- scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Campi estivi. In caso di utilizzo di baby-sitter, ciascun genitore deciderà in autonomia se avvalersi di tale servizio nella propria settimana/periodo di competenza e ne pagherà interamente il costo. 5) Sino al compimento della maggiore età di , dovrà essere chiesto il permesso scritto all'altro genitore, per portare Per_1 all'estero la figlia ma solo se trattasi di paese con rischi sociali o sanitari, definito www.viaggisicuri.it 6) I cani di famiglia, ( e , entrambi golden retriever) seguono;
verranno intestati Per_2 Per_3 Per_1
entrambi al sig. e staranno con presso i genitori a settimane alterne. Il loro Parte_1 Per_1
mantenimento, spese di cura e veterinarie sarà suddiviso al 50% previo accordo preventivo tra le parti per la scelta del veterinario e delle cure.
7) In questa sede si prevede sin d'ora l'impegno al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
L. 74/1987 e successive modifiche ed integrazioni e giusta sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999, del bene immobile in comproprietà sito in Comacchio (FE) via Giuseppe Verdi n. 150, loc
Lido di Spina, identificate al NCEU di Ferrara Comacchio foglio 80 particella 1624 sub 2, graffata con la particella 3669 graffata con la particella 3673, piano T-1 Cat A/7, cl 3, vani 6 sup cat. Mq 88 rendita € 759,19. - Il rimborso delle somme riconosciute dalla agenzia delle entrate per la ristrutturazione dell'immobile suddetto saranno riconosciute al 50% ad ogni ricorrente;
la signora s'impegna ad acquistare la quota del 50% dell'immobile dal sig. Parte_2 Pt_1 Pt_1
alle seguenti condizioni: - accollo liberatorio del residuo mutuo alla signora -
[...] Parte_2 pagamento di € 33.000,00 (trentatremilaeuro/00) quale differenza della quota riferita al valore commerciale dell'immobile, comprensivo del mobilio, che sarà versato al momento della stipulazione dell'atto di compravendita;
- l'atto di compravendita sarà effettuato, entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza del presente procedimento, presso lo studio del Notaio Dott. Per_4
; - la rata del mutuo, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, e le spese relative alle utenze
[...]
saranno pagate interamente dalla Signora a condizione che il sig. consegni le Parte_2 Pt_1 chiavi dell'immobile al Notaio Dott. , entro e non oltre il giorno 02 Dicembre 2024, e Persona_4 passaggio delle applicazioni che gestiscono le funzioni da remoto dell'immobile alla sig.ra
- in caso contrario, il sig. concorrerà a tutte le spese ivi compresa la rata del Parte_2 Pt_1
mutuo, fino alla data del rogito.
8) Le parti decidono congiuntamente che l'assegno unico, in deroga alle attuali disposizione di legge, venga erogato nella misura del 100% alla signora la quale si assume sin d'ora l'obbligo Parte_2 di versare l'importo incassato in apposito libretto postale intestato alla figlia da lei conservato e da esibire a semplice richiesta;
mentre le detrazioni per saranno ripartite nella misura del 50%. Per_1
9) Spese legali interamente compensate tra le parti.
Le parti personalmente comparse all'udienza del 16 gennaio 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha rassegnato conclusioni e comunque nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 gennaio
2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2616/2024 R.G. promosso con ricorso in data 4 dicembre 2024 da parte di:
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via T. Tasso 26 C.F. C.F._1
e
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Settembre 80/B C.F. C.F._2
rispettivamente rappresentati e difesi, giuste procure speciali depositate nel fascicolo informatico, dall'Avv. M. Cristina Zampollo (C.F. e dall'Avv. Eleonora Di Tommaso C.F._3
( , presso i cui studi sono elettivamente domiciliati, i quali procuratori CodiceFiscale_4
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax 0532 215532
e 0532 453140 e al seguente indirizzo di posta elettronica:
e numero di fax 051-904104 oppure all'indirizzo Email_1
di posta certificata: Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. è intervenuto senza rassegnare conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 dicembre
2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a Persona_1
collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione per relativa Per_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute della stessa e alle attività sportive e ricreative, tenendo altresì conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni e della volontà della stessa.
2) non avrà una collocazione prevalente in quanto trascorrerà metà tempo di ogni mese con Per_1
entrambi i genitori a settimane alterne (giorno di cambio: lunedì pomeriggio dopo la scuola, giornata in cui si trasferisce da un genitore all'altro per rimanere con lo stesso la medesima settimana); Per_1
manterrà la residenza anagrafica presso la madre;
° metà delle vacanze natalizie, periodo questo che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
° metà delle vacanze pasquali, periodo questo che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; ° le vacanze scolastiche suddivise al 50% da comunicare entro il 30 maggio;
in caso di vacanza oltre i 15 giorni l'altro genitore dovrà autorizzare il tempo ulteriore (questa regola vale per entrambi i genitori);
° il periodo di vacanze interrompe il periodo di frequentazione ordinaria. ° il giorno della Festa del
Papà e in occasione del suo compleanno con il papà, prevedendo altresì che analoga facoltà varrà a favore della madre;
° il giorno del compleanno di , sarà alternato di anno in anno con i genitori;
Per_1
° le festività da calendario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il 01 maggio, il 02 giugno,15 agosto il 01 novembre, l'08 dicembre) le trascorrerà in base alla settimana di permanenza con Per_1
ciascun genitore, per quanto riguarda la festività del 15 agosto e la relativa settimana si derogherà alla regola base nel senso che si trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre;
resta inteso che i genitori, nel prioritario interesse di , potranno concordare eventuali modifiche e/o integrazioni Per_1 nelle modalità di attuazione dell'affidamento condiviso come sopra riportate compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con le esigenze di . Rimane ancora inteso che i genitori Per_1
potranno – previo accordo – fissare incontri supplementari con la figlia. In caso di impegni di lavoro o per altri importanti motivi, i genitori potranno vicendevolmente chiedere supporto in via prioritaria all'altro per la gestione dell'assenza. In caso di mancato accordo il genitore nella propria settimana di competenza si dovrà organizzare in quanto responsabile per la minore. Le vacanze durante il periodo scolastico saranno consentite, ma solo se non comportano criticità scolastiche e previo accordo dei genitori. La sig.ra presta sin d'ora il consenso alla cittadinanza ungherese Parte_2
della figlia . Per_1
3) Per il mantenimento ordinario di , i genitori optano per il mantenimento diretto, in quanto Per_1
hanno un reddito equipollente ed ossia ognuno di loro provvederà al sostentamento integrale ordinario
(alimenti, abbigliamento ordinario ed attività ludica) della figlia nella settimana in cui la minore è presso lo stesso genitore.
4) Entrambi i genitori concorreranno alle spese straordinarie di cui al Protocollo di spese in uso presso il Tribunale di Ferrara che in questa sede integralmente si richiama, nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, unica deroga opera per le spese di equitazione in quanto le parti si accordano al pagamento di un abbonamento a testa per le lezioni. La dott.ssa si impegna Parte_2
a concorrere a tali spese per un limite massimo di € 1200,00* annuali con fatture delle lezioni intestate alla signora per la sua quota. Tutte le altre spese di recupero scolastico per lingue o altro Parte_2 saranno suddivise al 50% previo preventivo accordo tra i genitori. l'ART. 13 SPESE
STRAORDINARIE – PROTOCOLLO in uso al Tribunale di Ferrara • Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante b. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche c. Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) a. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private b. Cure termali e fisioterapiche c. Trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private • Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici b. Rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto c. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno d. Gite scolastiche senza pernottamento e. Trasporto pubblico • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna e privata e relativo trasporto b. Corsi di specializzazione c. Gite scolastiche con pernottamento d. Alloggio presso la sede Universitaria • Spese extra-scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Tempo prolungato b. Mensa scolastica • Spese extra- scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Campi estivi. In caso di utilizzo di baby-sitter, ciascun genitore deciderà in autonomia se avvalersi di tale servizio nella propria settimana/periodo di competenza e ne pagherà interamente il costo. 5) Sino al compimento della maggiore età di , dovrà essere chiesto il permesso scritto all'altro genitore, per portare Per_1 all'estero la figlia ma solo se trattasi di paese con rischi sociali o sanitari, definito www.viaggisicuri.it 6) I cani di famiglia, ( e , entrambi golden retriever) seguono;
verranno intestati Per_2 Per_3 Per_1
entrambi al sig. e staranno con presso i genitori a settimane alterne. Il loro Parte_1 Per_1
mantenimento, spese di cura e veterinarie sarà suddiviso al 50% previo accordo preventivo tra le parti per la scelta del veterinario e delle cure.
7) In questa sede si prevede sin d'ora l'impegno al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
L. 74/1987 e successive modifiche ed integrazioni e giusta sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999, del bene immobile in comproprietà sito in Comacchio (FE) via Giuseppe Verdi n. 150, loc
Lido di Spina, identificate al NCEU di Ferrara Comacchio foglio 80 particella 1624 sub 2, graffata con la particella 3669 graffata con la particella 3673, piano T-1 Cat A/7, cl 3, vani 6 sup cat. Mq 88 rendita € 759,19. - Il rimborso delle somme riconosciute dalla agenzia delle entrate per la ristrutturazione dell'immobile suddetto saranno riconosciute al 50% ad ogni ricorrente;
la signora s'impegna ad acquistare la quota del 50% dell'immobile dal sig. Parte_2 Pt_1 Pt_1
alle seguenti condizioni: - accollo liberatorio del residuo mutuo alla signora -
[...] Parte_2 pagamento di € 33.000,00 (trentatremilaeuro/00) quale differenza della quota riferita al valore commerciale dell'immobile, comprensivo del mobilio, che sarà versato al momento della stipulazione dell'atto di compravendita;
- l'atto di compravendita sarà effettuato, entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza del presente procedimento, presso lo studio del Notaio Dott. Per_4
; - la rata del mutuo, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, e le spese relative alle utenze
[...]
saranno pagate interamente dalla Signora a condizione che il sig. consegni le Parte_2 Pt_1 chiavi dell'immobile al Notaio Dott. , entro e non oltre il giorno 02 Dicembre 2024, e Persona_4 passaggio delle applicazioni che gestiscono le funzioni da remoto dell'immobile alla sig.ra
- in caso contrario, il sig. concorrerà a tutte le spese ivi compresa la rata del Parte_2 Pt_1
mutuo, fino alla data del rogito.
8) Le parti decidono congiuntamente che l'assegno unico, in deroga alle attuali disposizione di legge, venga erogato nella misura del 100% alla signora la quale si assume sin d'ora l'obbligo Parte_2 di versare l'importo incassato in apposito libretto postale intestato alla figlia da lei conservato e da esibire a semplice richiesta;
mentre le detrazioni per saranno ripartite nella misura del 50%. Per_1
9) Spese legali interamente compensate tra le parti.
Le parti personalmente comparse all'udienza del 16 gennaio 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha rassegnato conclusioni e comunque nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 gennaio
2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri