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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13705 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Gerarda Bisceglie, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 10563 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto riservata in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
16.09.2025 e vertente
TRA
– C.F.: – nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Castel AM (RM) alla via Via delle Cerqueta s.n.c. presso lo studio dell'Avv. Paolo Piacente che lo difende e rappresenta giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attore opponente -
E
– C.F.: , P.IVA – in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, e per essa la mandataria – C.F. e Partita IVA Controparte_2 P.IVA_3
– in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa , munita P.IVA_2 Controparte_3
dei poteri di rappresentanza al personale di rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
ON ST AG RI – C.F. - P.E.C. C.F._2
– giusta procura in atti;
Email_1
- convenuta opposta -
1 CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06.02.2023, a mezzo posta elettronica certificata ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato ex art. 140 c.p.c. in data 07.12.2022 ad istanza di
- e per essa della mandataria - per il pagamento Controparte_1 Controparte_2
dell'importo complessivo di Euro 7.472,52, oltre “IVA e CPA sui compensi professionali liquidati” nonché
interessi e spese successive, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 10232/2019
emesso in data 20.05.2019 dal Tribunale Civile di Roma e notificato ex art. 140 c.p.c. in data 17.06.2019.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto nell'atto introduttivo i seguenti motivi che si riassumono sinteticamente: 1) «INESISTENZA DELLA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO, INSUSCETTIBILE DI ESSERE
SANATA» poiché notificato presso la precedente residenza dell'opponente; 2) «Inefficacia del titolo
esecutivo per mancata notificazione del decreto ingiuntivo entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c.».
Ha concluso, pertanto, come segue: «In via preliminare, inaudita altera parte: - Sospendere l'efficacia
esecutiva del titolo per i gravi motivi indicati in premessa, nonché in considerazione del grave pregiudizio in
cui incorrerebbe il Sig. che non percepisce alcun reddito;
In via pregiudiziale - Dichiarare l'inefficacia Pt_1
del titolo esecutivo per inesistenza della relativa notificazione nonché l' inefficacia dello stesso ai sensi
dell'art. 644 c.p.c.; Nel merito – Dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione
forzata per i motivi indicati in premessa;
Con vittoria delle spese di giudizio.».
L'opposta società, regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto con il favore delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione del 19.05.2023 parte opponente ha insistito nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo mentre controparte si è opposta.
Con ordinanza del 22.06.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza suddetta, l'istanza cautelare
è stata rigettata ed il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.05.2024.
In seguito, disatteso l'invito alle parti ad un bonario componimento della lite, su richiesta della parte opponente formulata in data 08.10.2024, all'udienza del 04.03.2025 è stata formulata alle parti la seguente
2 proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: «definizione del giudizio con pagamento da parte opponente in
favore della parte opposta dell'importo di Euro 5.900,00 a tacitazione della pretesa creditoria portata
dall'atto di precetto entro la data del 15.06.2025; spese di lite compensate»;».
All'udienza del 17.06.2025 parte opponente ha dichiarato di non accettare la proposta;
parte opposta, per contro, ha dichiarato di accettarla.
Il giudizio è stato così rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.09.2025
laddove è stato trattenuto in decisione.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata per quanto qui di seguito esposto.
In ordine alla distinzione tra nullità e inesistenza della notifica la Suprema Corte di legittimità a Sezioni Unite
̶ con le sentenze gemelle n. 14916 e 14917 del 20.07.2016 ̶ ha chiarito che la categoria dell'inesistenza della notificazione va delimitata ai soli casi in cui l'atto sia privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie, requisiti consistenti nell'attività di trasmissione dell'atto svolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegna in senso lato.
La Corte inoltre ha risolto il contrasto giurisprudenziale sulla questione chiarendo che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto; ne consegue che i vizi relativi all'individuazione di detto luogo - anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario - non causano l'inesistenza della notifica, ma ricadono nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della proposizione dell'opposizione; la notificazione effettuata in luogo diverso da quello previsto dalla legge, ancorché privo di astratto collegamento con il destinatario (come asseritamente ritenuto da parte opponente) è dunque affetta da nullità e non da inesistenza e, come tale, è sanata dalla costituzione dell'intimato.
Nella specie, pertanto, la doglianza di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, consente esclusivamente la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., mentre non può dedotta mediante l'opposizione a precetto ex art. 615 o 617 c.p.c.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, con conseguente condanna dell'opponente, in ossequio al principio della soccombenza, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite, da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo sulla base dei vigenti parametri forensi in considerazione dell'attività svolta.
3 Il Tribunale ritiene, inoltre, che nel caso di specie sussistano i presupposti per una pronunzia di condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
Nel caso di specie ricorre, per l'appunto, un'ipotesi di abuso dello strumento processuale posto che l'opponente ha rifiutato senza alcun motivo la proposta del giudice ex art. 185-bis c.p.c. elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso della difesa, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di "abuso del processo" (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017 e 21943/2018).
Trattasi di condotta che, a parere del Tribunale, è meritevole, quindi, della condanna di responsabilità
aggravata.
I principi di lealtà e probità e di economia processuale impongono, infatti, una concreta disamina della proposta del giudice, proprio per evitare il rischio di un abuso del processo legittimante la sanzione di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. da liquidarsi, nel caso in esame, nella misura come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società Parte_1
opposta che liquida per compensi in complessivi Euro 3.400,00, oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
3) condanna, altresì, la parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, ai Parte_1
sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., dell'importo di Euro 800,00, oltre interessi, nella misura legale, fino al soddisfo.
Si comunichi.
Roma, 6 ottobre 2025
Il G.U.
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Gerarda Bisceglie, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 10563 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto riservata in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
16.09.2025 e vertente
TRA
– C.F.: – nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Castel AM (RM) alla via Via delle Cerqueta s.n.c. presso lo studio dell'Avv. Paolo Piacente che lo difende e rappresenta giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attore opponente -
E
– C.F.: , P.IVA – in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, e per essa la mandataria – C.F. e Partita IVA Controparte_2 P.IVA_3
– in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa , munita P.IVA_2 Controparte_3
dei poteri di rappresentanza al personale di rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
ON ST AG RI – C.F. - P.E.C. C.F._2
– giusta procura in atti;
Email_1
- convenuta opposta -
1 CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06.02.2023, a mezzo posta elettronica certificata ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato ex art. 140 c.p.c. in data 07.12.2022 ad istanza di
- e per essa della mandataria - per il pagamento Controparte_1 Controparte_2
dell'importo complessivo di Euro 7.472,52, oltre “IVA e CPA sui compensi professionali liquidati” nonché
interessi e spese successive, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 10232/2019
emesso in data 20.05.2019 dal Tribunale Civile di Roma e notificato ex art. 140 c.p.c. in data 17.06.2019.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto nell'atto introduttivo i seguenti motivi che si riassumono sinteticamente: 1) «INESISTENZA DELLA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO, INSUSCETTIBILE DI ESSERE
SANATA» poiché notificato presso la precedente residenza dell'opponente; 2) «Inefficacia del titolo
esecutivo per mancata notificazione del decreto ingiuntivo entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c.».
Ha concluso, pertanto, come segue: «In via preliminare, inaudita altera parte: - Sospendere l'efficacia
esecutiva del titolo per i gravi motivi indicati in premessa, nonché in considerazione del grave pregiudizio in
cui incorrerebbe il Sig. che non percepisce alcun reddito;
In via pregiudiziale - Dichiarare l'inefficacia Pt_1
del titolo esecutivo per inesistenza della relativa notificazione nonché l' inefficacia dello stesso ai sensi
dell'art. 644 c.p.c.; Nel merito – Dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione
forzata per i motivi indicati in premessa;
Con vittoria delle spese di giudizio.».
L'opposta società, regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto con il favore delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione del 19.05.2023 parte opponente ha insistito nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo mentre controparte si è opposta.
Con ordinanza del 22.06.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza suddetta, l'istanza cautelare
è stata rigettata ed il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.05.2024.
In seguito, disatteso l'invito alle parti ad un bonario componimento della lite, su richiesta della parte opponente formulata in data 08.10.2024, all'udienza del 04.03.2025 è stata formulata alle parti la seguente
2 proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: «definizione del giudizio con pagamento da parte opponente in
favore della parte opposta dell'importo di Euro 5.900,00 a tacitazione della pretesa creditoria portata
dall'atto di precetto entro la data del 15.06.2025; spese di lite compensate»;».
All'udienza del 17.06.2025 parte opponente ha dichiarato di non accettare la proposta;
parte opposta, per contro, ha dichiarato di accettarla.
Il giudizio è stato così rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.09.2025
laddove è stato trattenuto in decisione.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata per quanto qui di seguito esposto.
In ordine alla distinzione tra nullità e inesistenza della notifica la Suprema Corte di legittimità a Sezioni Unite
̶ con le sentenze gemelle n. 14916 e 14917 del 20.07.2016 ̶ ha chiarito che la categoria dell'inesistenza della notificazione va delimitata ai soli casi in cui l'atto sia privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie, requisiti consistenti nell'attività di trasmissione dell'atto svolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegna in senso lato.
La Corte inoltre ha risolto il contrasto giurisprudenziale sulla questione chiarendo che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto; ne consegue che i vizi relativi all'individuazione di detto luogo - anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario - non causano l'inesistenza della notifica, ma ricadono nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della proposizione dell'opposizione; la notificazione effettuata in luogo diverso da quello previsto dalla legge, ancorché privo di astratto collegamento con il destinatario (come asseritamente ritenuto da parte opponente) è dunque affetta da nullità e non da inesistenza e, come tale, è sanata dalla costituzione dell'intimato.
Nella specie, pertanto, la doglianza di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, consente esclusivamente la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., mentre non può dedotta mediante l'opposizione a precetto ex art. 615 o 617 c.p.c.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, con conseguente condanna dell'opponente, in ossequio al principio della soccombenza, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite, da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo sulla base dei vigenti parametri forensi in considerazione dell'attività svolta.
3 Il Tribunale ritiene, inoltre, che nel caso di specie sussistano i presupposti per una pronunzia di condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
Nel caso di specie ricorre, per l'appunto, un'ipotesi di abuso dello strumento processuale posto che l'opponente ha rifiutato senza alcun motivo la proposta del giudice ex art. 185-bis c.p.c. elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso della difesa, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di "abuso del processo" (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017 e 21943/2018).
Trattasi di condotta che, a parere del Tribunale, è meritevole, quindi, della condanna di responsabilità
aggravata.
I principi di lealtà e probità e di economia processuale impongono, infatti, una concreta disamina della proposta del giudice, proprio per evitare il rischio di un abuso del processo legittimante la sanzione di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. da liquidarsi, nel caso in esame, nella misura come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società Parte_1
opposta che liquida per compensi in complessivi Euro 3.400,00, oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
3) condanna, altresì, la parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, ai Parte_1
sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., dell'importo di Euro 800,00, oltre interessi, nella misura legale, fino al soddisfo.
Si comunichi.
Roma, 6 ottobre 2025
Il G.U.
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
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