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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3421/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
con sede legale in Torre Annunziata Parte_1
(Na) al Corso Umberto I n. 93, in persona del legale rapp.te e amministratore unico p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Carmine Mertino e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Nazionale n. 843, giusta procura in calce all'atto di citazione ATTRICE E
in persona del legale rapp.te p.t. e del suo procuratore CP_1 speciale elett.te dom.to in Napoli alla Via Giuseppe CP_2
Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2024, parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.6.2021 la società istante come in epigrafe indicata conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la in persona del legale rapp.te p.t. e del suo CP_1 procuratore speciale, al fine di farne accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità in ordine alla causazione dei danni da infiltrazioni insistenti sugli immobili di proprietà di parte attrice e, conseguentemente, di condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i pregiudizi subiti, patrimoniali e non, per come individuati nell'atto introduttivo. A tal fine, la società attrice premetteva: di essere proprietaria degli immobili siti al piano S1 del fabbricato ubicato nel comune di Torre Annunziata (Na) alla via Vesuvio n. 65 e che tali locali venivano interessati nel mese di aprile dell'anno 2019 da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro adiacente la strada, segnatamente localizzate sulla parete posta a ridosso della Via Vesuvio, la cui causa veniva addebitata al mal funzionamento dei canali dell'impianto fognario cittadino (cfr. doc. 2); la con p.e.c. del 08.04.2019, denunciava, Parte_1 dunque, tali circostanze alla società convenuta che incaricava CP_1 tecnici di propria fiducia di effettuare ispezioni nei suddetti locali. L'istante società deduceva, poi, che, in seguito a diversi sopralluoghi, nessuna spiegazione le veniva resa circa la possibile causa delle infiltrazioni manifestatesi, né venivano comunicati o intrapresi interventi di ripristino di qualsivoglia genere da parte della per eliminare CP_1 il fenomeno infiltrativo e, per tali motivi, con missiva inoltrata a mezzo Pec del 12.09.2019, a firma dell'Ing. la Persona_1 Parte_1
evidenziava nuovamente alla convenuta società che il perdurare
[...] delle infiltrazioni aveva reso i locali di sua proprietà inagibili ed, al contempo, aveva danneggiato arredi e materiale elettronico, alcuni dei quali in maniera del tutto irrimediabile, sicché si rendeva necessario intraprendere dei costosi lavori di manutenzione e ripristino dei locali danneggiati, come individuati nell'atto di citazione, al fine di poterli utilizzare ed evitare ulteriori danni agli immobili, opere quantificate in euro 42.195,36, come da computo metrico allegato, oltre la somma di euro 10.804,90 a titolo di spese e compensi professionali da riconoscere all'Ing.
, per la progettazione e la direzione dei lavori. Persona_1
Tenuto conto delle precedenti missive inoltrate alla società convenuta rimaste del tutto inevase, la società istante si vedeva costretta ad adire le vie giudiziarie, dopo aver invitato, ancora una volta, con missiva a mezzo pec del 18.03.2020 la a provvedere all'eliminazione delle cause CP_1 infiltrative nonché a provvedere al risarcimento dei danni subiti a causa delle denunciate infiltrazioni, ivi compreso il rimborso dei costi sostenuti sino a quel momento per la manutenzione dei locali interessati dai predetti fenomeni infiltrativi. Chiedeva nel contempo, il ristoro dei danni subiti per il mancato utilizzo dei locali dal dì della prima segnalazione (aprile 2019) sino all'effettiva eliminazione della problematica, nonché il pagamento delle spese legali;
deduceva inoltre che in data 20.03.2020 veniva contattata a mezzo mail dalla società “Sircus S.r.l.”, nella qualità di fiduciaria incaricata dalla compagnia assicurativa Lloyd's che gestiva i sinistri all'epoca degli eventi, alla quale veniva inoltrata tutta la CP_1 documentazione fotografica relativa ai danni subiti, al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia;
Con pec del 23.04.2020, inoltrata alla e per conoscenza alla società “Sircus S.r.l” nonché CP_1 al Geom. (C.t.p per Sircus Srl), parte attrice sollecitava i Per_2 predetti ad intervenire in maniera risolutiva sulla causa dei fenomeni infiltrativi. Nel contempo segnalava i lavori in corso, ad opera della CP_1
di rifacimento dell'impianto fognario in Via Vesuvio nel Comune di
[...]
Torre Annunziata, evidenziando l'otturazione della condotta fognaria (in prossimità del pozzetto adiacente la proprietà della società istante) che provocava la totale fuoriuscita dei reflui ed il riversamento degli stessi nel sottofondo stradale, saturando le murature dell'immobile e riversandosi in tal modo all'interno dei locali. Ad evidenza di quanto riscontrato veniva quindi fornita ampia documentazione fotografica e solo dopo apposito sollecito effettuato a cura dell'Ing. eseguito a mezzo mail Persona_1 del 24.04.2020, il geometra , effettuava un sopralluogo nei locali Per_2 oggetto delle infiltrazioni. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.09.2021 la in persona del legale rapp.te p.t., contestava ogni deduzione CP_1
e richiesta avversa, ritenendo la domanda infondata e sfornita di idoneo supporto probatorio. Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. con decorrenza dall'1.03.2022 ed espletata una c.t.u., il giudicante, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 8.10.2024, riservava la causa in decisione previa concessione alle stesse dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica come da ordinanza resa in data 10.10.2024 con decorrenza dal 15.10.2024. 2. In diritto, si osserva che la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste a suo fondamento e basate sulla violazione degli obblighi di manutenzione e di custodia gravanti sulla società convenuta. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In particolare, giova rammentare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass. civ., sez. VI, 4-3-2022, n. 7172). In generale, si ritiene che la responsabilità per i danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., si fonda sulla presunzione di responsabilità di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno. Orbene, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda su detto rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, essa prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dalla imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicchè il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la generale responsabilità da fatto illecito. Detto altrimenti, l'art. 2051 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva per il fatto di potersi stimare sufficiente, ai fini dell'applicazione della medesima disciplina, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell'obbligo di vigilare sulla cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal configurarsi del caso fortuito. Ne consegue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi di azione ex art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo. Mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare l'evenienza del “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva, che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, fattore che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa dello stesso danneggiato. In definitiva, l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno è il solo onere che rimane a carico del danneggiato (Cass. civ., n. 25460/2020; Cass. Civ., n.2405/2017; C. Appello Napoli, Sez. IV, Sent., 22-2-2023, in . CP_3
Inoltre, va precisato che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Può dirsi, in proposito, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. civ., 1064/2018, 11526/2017). In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., 2480/2018). La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 11794 del 12- 4-2022 in cui è stato escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, nella fattispecie, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile;
Cass, civ., sez. un., ordinanza n. 20943 del 30-6-2022 nonché Cass, civ., sez. VI, n. 22121 del 13-7- 2022: “Deve escludersi la responsabilità del per i danni occorsi CP_4 ad un pedone a seguito di caduta dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale allorché sia accertata l'incidenza della condotta altamente imprudente della vittima che nell'attraversamento della strada, non avendo evitato una buca risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone stesso”). Pertanto, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. 2.1. Alla luce di tali considerazioni, va analizzato il materiale probatorio prodotto da parte attrice per appurare se nel caso di specie la stessa abbia assolto al proprio onus probandi in punto di dimostrazione del nesso causale tra l'evento dannoso e la res in custodia del convenuto. Vengono, in primo luogo, in rilievo i numerosi rilievi fotografici che attestano lo stato dei luoghi prima, durante e dopo i lavori, il cui effettivo svolgersi risulta incontestato, dai quali emerge con evidenza l'effettiva sussistenza del fenomeno infiltrativo nelle zone prospettate da parte attrice;
d'altro canto, si rende altrettanto evidente un netto miglioramento dello stato dei luoghi in virtù dei diversi lavori espletati, d'altronde non negato dalla società attrice e comprovato dall'accertamento operato dal c.t.u., Dott. Ing. , per come di seguito chiarito. Controparte_5
Ebbene, alla luce della copiosa documentazione allegata da parte attrice, si può ritenere provata la riconducibilità del fenomeno infiltrativo almeno in parte al guasto della rete fognaria. Tale tesi è avvalorata da quanto osservato dal c.t.u. nell'elaborato peritale depositato in data 30.5.2023, che evidenzia, sulla base di quanto versato agli atti e della documentazione fornita dalla società convenuta, dopo aver ricostruito l'evoluzione temporale degli eventi, come, mentre si può ritenere “con certezza che i locali di che trattasi sono stati danneggiati da infiltrazioni provenienti dall'impianto fognario presente a ridosso del muro interrato posto sul lato nord- est” all'esito di un primo sopralluogo e per i quali venivano effettuati lavori (inizio lavori del 29.01.2020 e fine lavori 04.07.2020, date riportate nell'Ordine di lavoro (ODL), dai successivi interventi (del 14.02.2022 a seguito di piogge abbondanti, del successivo 15.02.2022 ed, ancora, del 14.09.2022) si riscontrò che non si registravano più perdite a causa dell' impianto fognario trattandosi bensì di perdita in area privata da tubi di carico (e diffusa umidità a causa del luogo in cui è situato l'immobile (piano interrato). Pertanto, il perito rilevava come “confrontando le foto fornite negli atti di causa dello stato quo-ante con quanto al momento presente, si evince che la richiesta di ristoro per i lavori eseguita risulta eccessiva in quanto attiene a lavori di miglioramento globale delle condizioni igienico sanitarie dei locali. Infatti, la realizzazione di camere d'aria, intonaci anti umidità, impianti di ventilazione meccanica, sono tutti interventi atti a limitare le condizioni di forte umidità presente in locali interrati con murature contro terra e pavimentazioni semplicemente poggiate a terra […] i danni provenienti da infiltrazioni sono, per loro natura, fenomeni momentanei che provocano il danno (ammaloramento degli intonaci) e scompaiono una volta eliminata la perdita (eliminazione della causa); l'eliminazione degli effetti si ottiene, al più, sostituendo tutto l'intonaco ammalorato a seguito delle infiltrazioni”. Il perito concludeva, quindi, ritenendo “che sia dovuto alla parte attorea non il costo di tutto l'intervento eseguito ma solo quanto sarebbe stato necessario a riportare lo stato quo-ante intesa come inizio delle infiltrazioni ed evoluzione dei danni in una prima chiamata ed intervento 09.04.2019 (riportata anche nell'Atto di citazione); ordine di lavoro del 13.09.2019; sopralluogo congiunto e di Torre Controparte_1 CP_6 Annunziata del 29.01.2020 per programmare ordine di investimento per sostituzione di 500 m di fogna esistente, inizio lavori del 29.01.2020 e fine lavori 04.07.2020, date riportate nell'Ordine di lavoro (ODL); (Cfr. Allegato E – Documentazione rilasciata dagli Uffici della;
mentre, Controparte_1 ribadiva che, al momento dei successivi sopralluoghi sopraindicati non si rilevava la presenza di tracce di danni dovute ad infiltrazioni prevenienti dall'impianto fognario su via Vesuvio, bensì una forte presenza di umidità nonostante gli interventi di miglioramento eseguiti” e ribadendo che “la forte umidità ancora presente è dovuta non alle infiltrazioni, ormai eliminate dalla da svariati anni, ma alla tipologia di locale (interrato e in CP_1 muratura)”. Tutto ciò posto, si ritiene, dunque, provato da parte attrice solo parzialmente, in relazione all'indicato lasso temporale, la riferibilità dei lamentati danni all'impianto fognario in custodia della convenuta società, la cui responsabilità per il relativo illecito si valuta, pertanto, accertata.
3. Va, poi, verificata la sussistenza del nesso di causalità giuridica e vanno chiarite quali poste di danno risultino provate dalla
[...]
onde determinare l'ammontare del danno cagionato. Parte_1
3.1. In merito, si precisa che parte attorea non ha fornito alcuna documentazione dei danni agli arredi, segnatamente a una libreria, ad un plotter stampante nonché ad una antica radio, fatta salva documentazione fotografica relativa a quest'ultima, in relazione alla quale, soltanto, dunque, è possibile accogliere la domanda di risarcimento nei limiti del valore effettivo da quantificarsi in via equitativa, stante la difficoltà da parte del c.t.u. nella relativa quantificazione in virtù della ritenuta dubbia presenza degli stessi in loco al momento del sinistro, a fronte del costo stimato dal c.t.p. in euro 3.000,00, nella somma di euro 2.000,00. 3.2. Avendo riguardo alla lamentata perdita di guadagno da locazione dell'immobile, invece, si ritiene di aderire in toto a quanto rilevato dal perito in ordine alla mancanza di valore locativo dello stesso stante la natura di locale sottoposto e naturalmente umido ed, a sostegno di tale conclusione, si richiama l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate che lo riconduce nell'alveo della “categoria A10 uso ufficio”, nonché quanto precisato nell'elaborato peritale, ove si legge: “Al momento dei sopralluoghi i locali oggetto di causa sono in uso con destinazione ad uffici. […] Segnatamente, in merito all'utilizzo degli specifici locali come aule di formazione, parte attorea non ha prodotto alcuna prova dell'esistenza delle stesse durante il periodo in cui erano presenti le infiltrazioni (foto ritratte nel periodo delle infiltrazioni con suppellettili adatte ad un'aula di formazione): il certificato dell'ASL allegato alle note di parte cita delle aule e dei laboratori ma non dice dove sono ubicati né e allagata una planimetria esplicativa. Dai grafici allegati alla S.C.I.A. in Variante sembrerebbe che le aule dovrebbero stare al piano terra e i laboratori al piano interrato ma nella zona prospiciente il cortile interno (non potrebbe essere diversamente in quanto i locali oggetto di infiltrazioni sono privi di aperture verso l'esterno). Visto ciò il sottoscritto non è in grado di poter provare con certezza l'esistenza delle aule in quei locali né la loro impossibilità all'utilizzo […] Per tutto quanto riportato nei paragrafi precedenti e dalla documentazione ufficiale rinvenuta sia nei fascicoli di causa sia presso gli enti pubblici interpellati, le infiltrazioni non hanno inciso sulle possibilità di fruizione e utilizzo dei locali oggetto di causa.” 3.3. La richiesta di euro 12.000,00 circa per riduzione della superficie calpestabile data dalla necessità di creare una camera d'aria è del tutto infondata in quanto tale intervento di riduzione volumetrica è stato cagionato dalle caratteristiche proprie dell'immobile, a prescindere dalle lamentate infiltrazioni, ed egualmente si ritiene in ordine ai sopra richiamati interventi di realizzazione di intonaci anti umidità ed impianti di ventilazione meccanica: da considerarsi tutti interventi atti a limitare le condizioni di forte umidità presente in locali “interrati” con “murature contro terra” e pavimentazioni semplicemente poggiate a terra.
3.4. Alla luce di quanto testé osservato, si impone, del pari, il rigetto della richiesta di risarcimento del costo sostenuto per l'acquisto del deumidificatore, in ordine alla quale difetta recisamente il nesso di causalità giuridica tra tale danno conseguenza e l'evento dannoso. In definitiva, dall'istruttoria svolta, segnatamente dall'espletata c.t.u. nonché dalla documentazione agli atti, risulta, dunque, che i fenomeni infiltrativi successivi ai lavori terminati in data 4.7.2020 siano riconducibili ad altra causa non attinente alla rete fognaria, che si rinviene nella posizione interrata del locale. Nell'individuare la somma da risarcire, pertanto, è necessario avere riguardo soltanto alle spese sostenute per fronteggiare la problematica effettivamente ingenerata dalla res oggetto di custodia della convenuta. Si deve, infatti, ribadire che in relazione ai restanti danni lamentati da parte attrice non sia stato sufficientemente provato il nesso causale. In definitiva, si ritiene di poter accogliere soltanto la domanda di risarcimento delle opere sostenute, nei limiti di quanto atto a ripristinare meramente lo status quo ante prescindendo dai lavori di miglioramento effettivamente eseguiti da parte attorea e non attinenti con l'evento lesivo accertato in tale sede, per l'esecuzione dei lavori di ripristino del locale interrato di proprietà della società pari a euro Parte_1
8.710,91, oltre IVA, di cui al computo metrico del c.t.u., redatto nell'ipotesi di dover eseguire lavori all'epoca dei danni, nonché il valore della radio andata rovinata, unico elemento dell'arredo provato con rilievo fotografico, nella misura, tuttavia, ridotta di euro 2.000,00. Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda va accolta nei limiti chiariti, in quanto soltanto parzialmente adeguatamente supportata da materiale probatorio, e la condannata al pagamento in favore CP_1 dell'attrice della somma di euro 10.710,91. 3.5. Sull'importo di euro 10.710,91 alla danneggiata va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 198,49 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore della Parte_1
l'importo complessivo di euro 10.909,40 su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannata la CP_1
4. Le spese di lite, compensate per un terzo ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso il parziale accoglimento della domanda, seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8- 2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarre in favore dell'avvocato Carmine Mertino, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
4.1. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore della CP_1 dell'importo di euro 10.909,40, oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patiti;
B. compensa le spese processuali per un terzo e condanna la CP_1 in persona dell'amministratore p.t., al pagamento della residua parte in favore di che liquida euro 363,33 per Parte_1 esborsi ed euro 3.384,66, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Carmine Mertino, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; C. pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 23 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo