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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2024, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5185/2023 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, rimessa al Collegio all'udienza del 24.9.2024 ed avente per oggetto la domanda di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c.; tra
, nato a [...] l'[...], e residente a [...], rappresentato e difeso dell'Avv. Giuseppina Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
attore e
, nata a [...] il [...], CP_1 convenuta e nato a [...] il [...], Controparte_2
nonchè P.M. in sede interventore ex Lege
Conclusioni: per le parti costituite come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.9.2024; visto del PM del 5.6.2024.
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 18.12.2023,
ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio da nel Parte_1 CP_1 senso di revocare/ridurre l'assegno mensile previsto in favore del figlio oramai CP_2 economicamente autonomo. In particolare, a motivo della domanda, ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con in data 4.04.1998, i cui effetti sono CP_1 stati dichiarati cessati con sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1478/2012;
- di essersi obbligato, in detta sede, al pagamento di € 400 al mese a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio minore;
- di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, per effetto della conclusione di un nuovo matrimonio e della nascita di 2 altre figlie laddove, invece, il primo figlio era divenuto, nelle more, economicamente indipendente. CP_2
1 Fissata l'udienza di prima comparizione al 26.3.2024, la difesa attrice ha chiesto la fissazione di altra data in ragione dell'esito negativo della notifica alla convenuta ed il giudice ha differito la predetta udienza al 21.5.2024. CP_1 Con note scritte in sostituzione d'udienza parte attrice ha dedotto la regolare costituzione del contraddittorio ed ha chiesto la decisione della causa ma, con ordinanza riservata del 31.5.2024, il giudice delegato ha dichiarato la nullità della notificazione e fissato l'udienza di trattazione del 24.9.2024, alla quale, preso atto del buon esito della rinnovazione delle notifiche e della mancata costituzione in giudizio dei convenuti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso deve essere accolto. Deve premettersi, in via del tutto generale, che il diritto dei figli di ricevere assistenza materiale dai genitori (cfr. art. 337 ter c.c.) non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età dal momento che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (cfr. art. 337 septies c.c.). Ebbene, i criteri che devono guidare la valutazione del giudice nel riconoscimento di detto contributo sono stati precisati dalla giurisprudenza, ad opinione della quale “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (così, ex multis, Cass. n. 38366 del 03/12/2021). Sennonché, posto che secondo un orientamento da ritenersi oramai recessivo la rivedibilità in ogni tempo dei provvedimenti concernenti i figli non risulta subordinata al sopravvenire di giusti motivi (in tal senso si esprime l'art. 337-quinquies c.c., oggi affiancato dalla più restrittiva previsione dell'art. 473-bis.29 c.p.c.), nel caso in esame parte attrice ha comunque documentato sia il peggioramento della propria condizione economica (rispetto alla data di precisazione delle conclusioni nel giudizio di divorzio – 22.11.2011 – non risultando nata quantomeno una delle due figlie avute dalla relazione con ), sia il venir meno dei presupposti del diritto al mantenimento Controparte_3 in capo al figlio maggiorenne (in relazione al quale è stata prodotta la CP_2 comunicazione di proroga sino al 30.6.2024 di un rapporto di lavoro a tempo determinato avviato in data 27.3.2023 con un istituto di vigilanza privata nonché è emerso, in sede di attività notificatoria, un indirizzo di abitazione distinto da quello del genitore al quale era stato affidato in sede di divorzio). La dimostrazione del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del convenuto risulta, inoltre, rafforzata dal contegno processuale tenuto dal coniuge divorziato e dal diretto interessato, entrambi rimasti contumaci nonostante la regolarità della vocatio. Dunque, per le ragioni sinteticamente esposte, va disposta la revoca del contributo al mantenimento del figlio disposto in sede di sentenza sul divorzio dei coniugi
. Parte_2 3. La natura della controversia, la mancata evidenza di una previa richiesta stragiudiziale di modifica delle condizioni di divorzio e la condotta processuale tenuta dai convenuti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il contributo al mantenimento di posto a carico di dalla sentenza del Tribunale di Controparte_2 Parte_1 Catanzaro n. 1478/2012;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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