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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/01/2024, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 228/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott.ssa Paola de Lisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 228 anno 2022 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Dionigi Gianni, ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1
loro studio in BA BR (PG), Via dei Tigli, n. 28/D;
APPELLANTE
E
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Bardani Ulisse, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, via
Bontempi n. 1;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale pagina 1 di 6 Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 14.9.2023 tenutasi con modalità telematica
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_1
“come in atti”
Per l'appellata in persona del legale rappresentante pro tempore: Controparte_1
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 225/2022 del Tribunale di Perugia, pubblicata in data 10.2.2022, con la quale era stato accertato che il danno subito dal medesimo in conseguenza del sinistro stradale del 9.3.2011 ammontava a complessivi €
25.096,08, di cui € 19.500 erano stati già corrisposti in via stragiudiziale dalla compagnia assicurativa del danneggiante pertanto, la compagnia assicurativa, era stata Controparte_3 Controparte_2
condannata, in solido con , rimasto contumace, al pagamento in favore dell'attore della Controparte_3
residua somma di € 5.326,08 oltre interessi;
con spese di lite integralmente compensate tra le parti e spese di
CTU poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
L'appellante, con unico motivo di gravame, lamentava la insufficiente/omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento delle somme chieste in primo grado evidenziando che, trattandosi di fatto penalmente rilevante e considerata la limitazione della sua capacità lavorativa specifica nella misura di almeno 1/3, appurata con perizia medico legale di parte allegata agli atti, aveva diritto ad un somma pari ad € 120.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, cui andavano aggiunti € 139,33 per spese mediche e detratti i € 19.500,00 già versati dall'assicurazione; chiedeva dunque di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nella somma di € 100.639,33 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio ora in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_1
tempore, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio per nullità dell'atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio;
nel merito, di pagina 2 di 6 rigettare l'appello, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado, e di condannare l'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
, invece, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
All'udienza del 14.9.2023 tenutasi con modalità telematica, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, occorre trattare la questione preliminare sollevata dall'appellata in merito all'atto di citazione con cui, in primo grado, aveva convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_3
ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
A detta della l'attore si era limitato a notificare l'originario atto di citazione, con Controparte_1
allegata l'ordinanza di integrazione, al posto di un vero e proprio atto di integrazione del contraddittorio;
pertanto, la citazione in questione sarebbe stata affetta da nullità insanabile poiché priva della vocatio in
ius nei confronti del CP_3
Quanto sostenuto dall'appellata è infondato.
L'atto che attore in primo grado, aveva notificato al non era l'originario atto di Parte_2 CP_3
citazione, bensì un atto diverso, intestato per l'appunto “atto di citazione per integrazione del
contraddittorio”, che riepilogava lo svolgimento del processo sino al momento dell'ordinanza di integrazione e poi espressamente citava “a comparire innanzi al Tribunale di Perugia, Controparte_3
per l'udienza del 30.07.2021 ore 12:00, con l'invito a costituirsi nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., nelle
forme e nei modi ivi previsti e stabiliti” con l'espresso avvertimento che, in difetto di costituzione, sarebbe incorso nelle preclusioni e decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e si sarebbe proceduto in sua pagina 3 di 6 assenza;
nelle conclusioni poi, era stato indicato che la domanda di condanna al risarcimento dei danni veniva svolta sia nei confronti del danneggiate che della sua compagnia assicurativa di competenza.
L'atto di citazione originario, invero, era stato semplicemente allegato all'atto di integrazione del contradditorio;
atto, quest'ultimo, che non presenta affatto le lacune che l'appellata ha prospettato in termini di vocatio in ius, il che comporta il rigetto della relativa eccezione di nullità.
Venendo alle doglianze dell'appellante, egli, dopo aver ribadito che le lesioni subite nell'incidente stradale del 9.3.2011, causato da , integravano un danno ingiusto risarcibile anche sul piano non Controparte_3
patrimoniale ex art. 2059 c.c., ha sostenuto di aver diritto, a tale titolo, ad una somma complessivamente pari ad € 120.000,00, dal momento che il predetto incidente gli aveva causato anche una limitazione della capacità lavorativa specifica, quantificata dal consulente tecnico di parte nella misura di almeno 1/3.
La richiesta di una maggior somma rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice si fonderebbe dunque sull'asserita esistenza di una limitazione della capacità lavorativa specifica, ed a tale riguardo l'appellante menziona, come fonte di prova, la perizia medica di parte allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove si legge “(il paziente) riferisce gonfiore e facile stancabilità alla stazione retta
continuativa con difficoltà nello svolgimento della propria attività lavorativa di boscaiolo. Proprio per
tale motivo, veniva licenziato ed allo stato attuale non nasconde forte preoccupazione per un futuro
impiego”, e la quale si conclude con l'affermazione che “il complesso menomativo obiettivato può essere
riconosciuto come limitante il libero e pieno esercizio professionale e quantificabile in almeno 1/3 della
totale”.
Tralasciando il fatto che l'appellante ha affermato l'esistenza di un simile danno in maniera apodittica,
generica e non circostanziata, è assorbente considerare che il CTU, in risposta al quesito posto dal giudice di primo grado, ha espressamente smentito l'esistenza di una qualsiasi limitazione della capacità
lavorativa in capo ad (“esiste una riduzione dell'integrità psicofisica, direttamente Parte_1
riconducibile alle lesioni riportate nel sinistro per cui si discute, quantificabile nella misura del 9%... e
pagina 4 di 6 che non incide sulla capacità lavorativa specifica e generica del paziente”, cfr. CTU del 29.9.2019 a firma della dr.ssa . Persona_1
Ne deriva che, nel caso in esame, la lesione all'integrità psicofisica patita dal danneggiato non ha provocato alcuna diminuzione della capacità lavorativa specifica suscettibile di essere valutata ai fini del conseguente risarcimento del danno.
Ciò premesso, si ritiene opportuno operare una precisazione: l'appellante in questa sede non ha evocato la diminuzione della capacità lavorativa specifica, cioè la compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, sotto il profilo del danno patrimoniale subito (in particolare di quello da lucro cessante), come generalmente avviene, bensì sotto l'alveo dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale;
di conseguenza, l'accertamento di una sua possibile esistenza, in questo caso, avrebbe avuto soltanto una funzione descrittiva e non avrebbe inciso sulla liquidazione di tale tipologia di danno.
In altri termini, nel quadro del danno non patrimoniale, la limitazione della capacità lavorativa specifica non si risolve che in una menomazione del bene salute, suscettibile di essere valutata soltanto sotto il profilo del danno biologico.
Invero, dai principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte in materia, si ricava che la riduzione della capacità di lavoro specifica, se non integra un danno patrimoniale, costituisce mera componente del danno biologico, e peraltro, quando essa è di lieve entità - e cioè rientra nei postumi d'invalidità personale detti “micropermanenti” in quanto inferiori al 10 % - si presume che non incida neppure sulla capacità del danneggiato di produrre reddito, e dunque che non assuma rilevanza ai fini della liquidazione del danno di natura patrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 25/01/2008 e Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 13431 del 01/06/2010).
L'appellante, d'altro canto, non ha mai mosso censure in merito alla metodologia utilizzata dal CTU ai fini della quantificazione del danno biologico, né in merito alle risultanze della CTU stessa;
pertanto,
quest'ultimo rimane fermo nella misura del 9 %. pagina 5 di 6 Da quanto sopra deriva che manca un qualsiasi riscontro probatorio con riferimento al danno da riduzione della capacità lavorativa non potendo essere ritenuta tale la generica CT , tra l'altro contraddetta dalla
C.T.U. espletata nel corso del giudizio di I grado .
Ciò comporta il rigetto dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Perugia n. 225/2022 con conferma della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Perugia, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 225/2022 del Parte_1
Tribunale di Perugia, pubblicata in data 10.2.2021;
condanna al pagamento delle spese del giudizio di II grado in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 3.497,90, oltre il rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per CP_1
legge;
dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Perugia 28.12.2023
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott.ssa Paola de Lisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 228 anno 2022 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Dionigi Gianni, ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1
loro studio in BA BR (PG), Via dei Tigli, n. 28/D;
APPELLANTE
E
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Bardani Ulisse, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, via
Bontempi n. 1;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale pagina 1 di 6 Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 14.9.2023 tenutasi con modalità telematica
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_1
“come in atti”
Per l'appellata in persona del legale rappresentante pro tempore: Controparte_1
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 225/2022 del Tribunale di Perugia, pubblicata in data 10.2.2022, con la quale era stato accertato che il danno subito dal medesimo in conseguenza del sinistro stradale del 9.3.2011 ammontava a complessivi €
25.096,08, di cui € 19.500 erano stati già corrisposti in via stragiudiziale dalla compagnia assicurativa del danneggiante pertanto, la compagnia assicurativa, era stata Controparte_3 Controparte_2
condannata, in solido con , rimasto contumace, al pagamento in favore dell'attore della Controparte_3
residua somma di € 5.326,08 oltre interessi;
con spese di lite integralmente compensate tra le parti e spese di
CTU poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
L'appellante, con unico motivo di gravame, lamentava la insufficiente/omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento delle somme chieste in primo grado evidenziando che, trattandosi di fatto penalmente rilevante e considerata la limitazione della sua capacità lavorativa specifica nella misura di almeno 1/3, appurata con perizia medico legale di parte allegata agli atti, aveva diritto ad un somma pari ad € 120.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, cui andavano aggiunti € 139,33 per spese mediche e detratti i € 19.500,00 già versati dall'assicurazione; chiedeva dunque di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nella somma di € 100.639,33 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio ora in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_1
tempore, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio per nullità dell'atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio;
nel merito, di pagina 2 di 6 rigettare l'appello, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado, e di condannare l'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
, invece, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
All'udienza del 14.9.2023 tenutasi con modalità telematica, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, occorre trattare la questione preliminare sollevata dall'appellata in merito all'atto di citazione con cui, in primo grado, aveva convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_3
ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
A detta della l'attore si era limitato a notificare l'originario atto di citazione, con Controparte_1
allegata l'ordinanza di integrazione, al posto di un vero e proprio atto di integrazione del contraddittorio;
pertanto, la citazione in questione sarebbe stata affetta da nullità insanabile poiché priva della vocatio in
ius nei confronti del CP_3
Quanto sostenuto dall'appellata è infondato.
L'atto che attore in primo grado, aveva notificato al non era l'originario atto di Parte_2 CP_3
citazione, bensì un atto diverso, intestato per l'appunto “atto di citazione per integrazione del
contraddittorio”, che riepilogava lo svolgimento del processo sino al momento dell'ordinanza di integrazione e poi espressamente citava “a comparire innanzi al Tribunale di Perugia, Controparte_3
per l'udienza del 30.07.2021 ore 12:00, con l'invito a costituirsi nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., nelle
forme e nei modi ivi previsti e stabiliti” con l'espresso avvertimento che, in difetto di costituzione, sarebbe incorso nelle preclusioni e decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e si sarebbe proceduto in sua pagina 3 di 6 assenza;
nelle conclusioni poi, era stato indicato che la domanda di condanna al risarcimento dei danni veniva svolta sia nei confronti del danneggiate che della sua compagnia assicurativa di competenza.
L'atto di citazione originario, invero, era stato semplicemente allegato all'atto di integrazione del contradditorio;
atto, quest'ultimo, che non presenta affatto le lacune che l'appellata ha prospettato in termini di vocatio in ius, il che comporta il rigetto della relativa eccezione di nullità.
Venendo alle doglianze dell'appellante, egli, dopo aver ribadito che le lesioni subite nell'incidente stradale del 9.3.2011, causato da , integravano un danno ingiusto risarcibile anche sul piano non Controparte_3
patrimoniale ex art. 2059 c.c., ha sostenuto di aver diritto, a tale titolo, ad una somma complessivamente pari ad € 120.000,00, dal momento che il predetto incidente gli aveva causato anche una limitazione della capacità lavorativa specifica, quantificata dal consulente tecnico di parte nella misura di almeno 1/3.
La richiesta di una maggior somma rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice si fonderebbe dunque sull'asserita esistenza di una limitazione della capacità lavorativa specifica, ed a tale riguardo l'appellante menziona, come fonte di prova, la perizia medica di parte allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove si legge “(il paziente) riferisce gonfiore e facile stancabilità alla stazione retta
continuativa con difficoltà nello svolgimento della propria attività lavorativa di boscaiolo. Proprio per
tale motivo, veniva licenziato ed allo stato attuale non nasconde forte preoccupazione per un futuro
impiego”, e la quale si conclude con l'affermazione che “il complesso menomativo obiettivato può essere
riconosciuto come limitante il libero e pieno esercizio professionale e quantificabile in almeno 1/3 della
totale”.
Tralasciando il fatto che l'appellante ha affermato l'esistenza di un simile danno in maniera apodittica,
generica e non circostanziata, è assorbente considerare che il CTU, in risposta al quesito posto dal giudice di primo grado, ha espressamente smentito l'esistenza di una qualsiasi limitazione della capacità
lavorativa in capo ad (“esiste una riduzione dell'integrità psicofisica, direttamente Parte_1
riconducibile alle lesioni riportate nel sinistro per cui si discute, quantificabile nella misura del 9%... e
pagina 4 di 6 che non incide sulla capacità lavorativa specifica e generica del paziente”, cfr. CTU del 29.9.2019 a firma della dr.ssa . Persona_1
Ne deriva che, nel caso in esame, la lesione all'integrità psicofisica patita dal danneggiato non ha provocato alcuna diminuzione della capacità lavorativa specifica suscettibile di essere valutata ai fini del conseguente risarcimento del danno.
Ciò premesso, si ritiene opportuno operare una precisazione: l'appellante in questa sede non ha evocato la diminuzione della capacità lavorativa specifica, cioè la compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, sotto il profilo del danno patrimoniale subito (in particolare di quello da lucro cessante), come generalmente avviene, bensì sotto l'alveo dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale;
di conseguenza, l'accertamento di una sua possibile esistenza, in questo caso, avrebbe avuto soltanto una funzione descrittiva e non avrebbe inciso sulla liquidazione di tale tipologia di danno.
In altri termini, nel quadro del danno non patrimoniale, la limitazione della capacità lavorativa specifica non si risolve che in una menomazione del bene salute, suscettibile di essere valutata soltanto sotto il profilo del danno biologico.
Invero, dai principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte in materia, si ricava che la riduzione della capacità di lavoro specifica, se non integra un danno patrimoniale, costituisce mera componente del danno biologico, e peraltro, quando essa è di lieve entità - e cioè rientra nei postumi d'invalidità personale detti “micropermanenti” in quanto inferiori al 10 % - si presume che non incida neppure sulla capacità del danneggiato di produrre reddito, e dunque che non assuma rilevanza ai fini della liquidazione del danno di natura patrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 25/01/2008 e Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 13431 del 01/06/2010).
L'appellante, d'altro canto, non ha mai mosso censure in merito alla metodologia utilizzata dal CTU ai fini della quantificazione del danno biologico, né in merito alle risultanze della CTU stessa;
pertanto,
quest'ultimo rimane fermo nella misura del 9 %. pagina 5 di 6 Da quanto sopra deriva che manca un qualsiasi riscontro probatorio con riferimento al danno da riduzione della capacità lavorativa non potendo essere ritenuta tale la generica CT , tra l'altro contraddetta dalla
C.T.U. espletata nel corso del giudizio di I grado .
Ciò comporta il rigetto dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Perugia n. 225/2022 con conferma della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Perugia, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 225/2022 del Parte_1
Tribunale di Perugia, pubblicata in data 10.2.2021;
condanna al pagamento delle spese del giudizio di II grado in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 3.497,90, oltre il rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per CP_1
legge;
dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Perugia 28.12.2023
Il Presidente
Claudia Matteini
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