Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 135/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 135/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 27.01.2025, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(cod. fisc.: ), residente in [...]
San Biagio in Cascheri n.101,
e
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_2
), residente in [...]
n.18, rappresentati e difesi dell'avv. Michela Gelli ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Pistoia (PT), Via dello Stadio n.
2/d, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 27.01.2025, T_
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Prato (PO) il 25.05.2008, precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 25.08.2009) e Persona_1 Per_2
(il 18.10.2015).
[...]
Le parti evidenziavano peraltro che l'intesa fra marito e moglie veniva meno ed il progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi rendeva impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale e, tantomeno, la ricostituzione fra loro della comunione materiale e spirituale, determinandoli alla decisione di formalizzare la loro separazione personale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
ciascun coniuge è libero di fissare la propria residenza, dimora e domicilio ove lo ritenga più opportuno. Fin d'ora i sottoscritti si rilasciano ampio ed incondizionato consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente;
2) la casa coniugale verrà assegnata al GN , avendo la T_ sig.ra già reperito altra idonea abitazione;
Pt_3
3) i figli minori, che manterranno la residenza ed il domicilio con il padre presso la casa coniugale, restano affidati congiuntamente a entrambi i genitori i quali reciprocamente si impegnano a contribuire in pari misura a conservare e rafforzare i rapporti affettivi con i ragazzi ed a seguire la loro educazione e la loro vita, al fine di ridurre al minimo i danni derivanti dalla crisi della famiglia nonché a concordare periodicamente e a condividere le linee guida dell'educazione dei figli e a garantire agli stessi un rapporto paritetico con le famiglie di origine di entrambi i coniugi. Ai sensi dell'art. 337 ter C.C., pertanto, la responsabilità genitoriale sarà
2 esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei ragazzi.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé.
4) in ordine alla permanenza dei figli con i genitori, i coniugi concordano che i ragazzi staranno con i genitori per egual periodi ripartiti su 2 settimane, ovvero secondo il seguente schema: per la prima settimana resteranno con la madre il lunedì, il martedì, il sabato e la domenica, e con il padre mercoledì, giovedì e venerdì; la settimana successiva in modo inverso, quindi resteranno con il padre il lunedì, il martedì, il sabato e la domenica, e con la madre mercoledì, giovedì e venerdì, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali dei minori e quelle lavorative dei ricorrenti;
5) relativamente al mantenimento ordinario, considerando quanto al punto precedente, non si prevede alcun obbligo di contribuzione a carico dei genitori, i quali provvederanno personalmente alle esigenze dei ragazzi per i periodi di permanenza degli stessi presso di loro;
6) l'assegno unico erogato ai genitori continuerà ad essere depositato sul c/c Intesa San Paolo n.12982 intestato ad entrambi i coniugi che rimarrà aperto e sarà utilizzato esclusivamente per le spese dei ragazzi;
7) le spese straordinarie, intendendosi quelle di cui al Protocollo
d'Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Pistoia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia al quale si rimanda, saranno sostenute al 50% dai coniugi;
8) relativamente alle autovetture familiari, i coniugi concordano che la Chevrolet Spart tg. GP611NE intestata a Parte_2 resterà in uso alla sig.ra ; T_
3 9) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere a qualsiasi titolo l'una dall'altra, rinunciando espressamente alla richiesta e attribuzione di assegno di mantenimento. Nel caso in cui una delle parti non si trovi più nelle condizioni economiche per sostenere le spese relative alla sussistenza dei figli, le parti si accordano per trovare una soluzione di comune accordo.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 06.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi T_
, nato a [...] il [...] e
[...] T_
, nata a [...] il [...], che hanno contratto
[...]
4 matrimonio in Prato (PO) il 25.05.2008, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Prato (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
59, P. 2, S. A, anno 2008);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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