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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/07/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1267/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1267/2025 promossa da:
- - nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/05/1971, rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. NICOLA PANDOLFI, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
- - nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
29/09/1969, rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. MARCO BIGONI, in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: all'udienza del 4/06/2025, le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni di divorzio, come da note già depositate telematicamente e di seguito riportato e hanno insistito nel relativo accoglimento, rinunciando ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.: “1) nessun assegno di mantenimento è dovuto per la figlia 2) la sig.ra rinuncia alla corresponsione degli assegni per il Persona_1 CP_1 mantenimento dell nat na il 26/07/1999 a decorrere dall' 1/12/ 2022, Persona_1 qualora non siano stati versati dal sig. 3) nessun assegno di mantenimento è dovuto per il figlio Per_1 nato ad [...] il 22/0 a decorrere dal mese di deposito della sentenza, 4) il sig. Persona_2
pagina 1 di 3 si obbliga a corrispondere al figlio la somma di € 4.500,00 per le di Parte_1 Persona_2 li in unica soluzione entro 10 gior ilità della sentenza di divorzio od a scelta del debitore in 20 rate mensili di uguale importo, pari ad € 225,00 cadauna, entro il giorno 28 del mese successivo a quello d'irrevocabilità della predetta sentenza, 5) il sig. si obbliga a Per_1 rifondere alla il 50% del capitale residuo mutuato, giusto Controparte_2 contratto di e parti il 20/09/2018, entro 180 giorni dalla data d'irrevocabilità della sentenza divorzio. L'obbligazione assunta dal sig. è condizionata Per_1 all'ottenimento - da parte di un istituto di credito avente una rappresentanza in cia di Ancona - di mutuo fondiario (per il capitale summenzionato) per una durata di almeno 15 anni e tasso d'interesse (Taeg) analogo a quello attualmente applicato nel contratto di mutuo fondiario stipulato il 20/09/2018, incrementato dell'1,2% in ragione d'anno. 6) La sig.ra una volta che il sig. CP_1 avrà adempiuto all'obbligazione di cui all'art 5 si accolla il pagamento integrale di tutte la rate Per_1 ortamento del mutuo fondiario n. 001.000585, stipulato dalle parti il 20/09/2018 con la BCC di Filottrano, che scadranno successivamente alla data di adempimento dell'obbligo assunto dal sig. Per_1 sino alla naturale scadenza della citata linea di credito, manlevando il sig. da qualunque ric Per_1 di pagamento avanzata dal predetto istituto di credito. 7) La Sig.ra si obbliga, una volta che il CP_1 sig. avrà adempiuto all'obbligo assunto all'art 5, a dare co gli adempimenti richiesti Per_1 dalla banca BCC di Filottrano per aderire all'accollo e quindi liberare espressamente il sig. Parte_1 dalle obbligazioni assunte. 8) Compensazione integrale delle spese di lite”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 5/03/2025, chiedeva la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 4/07/1993 con
unione da cui sono nati i figli, tutti divenuti maggiorenni, (il Controparte_1 Per_3
19/04/1995), (il 26/07/1999) e (il 22/01/2003), alle condizioni ivi formulate. Per_1 Per_4
In particolare, instava per la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia Per_1 economicamente autosufficiente, come da accordi già intercorsi tra la stessa ed i genitori (il signor non aveva, difatti, più versato alcun contributo per il mantenimento della Per_1 figlia) e per la revoca del contributo al mantenimento del figlio o, in subordine, per la Per_4 riduzione dello stesso nella misura di € 100,00 mensili, in quanto il ragazzo aveva svolto attività lavorativa con contratti a tempo determinato. Rilevava, inoltre, come nulla fosse stato statuito in ordine al mantenimento del figlio poiché già autosufficiente. Per_3
2. Con comparsa depositata in data 5/05/2025, si costituiva in giudizio CP_1
dando atto che, medio tempore, le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alle
[...] condizioni di divorzio, in epigrafe riportate.
3. Gli atti venivano regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero.
4. All'udienza del 4/06/2025, le parti davano atto di essere addivenute all'accordo di cui sopra, insistendo nel relativo accoglimento e rinunciando ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Il giudice relatore rimetteva, dunque, la causa al Collegio per la decisione.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
pagina 2 di 3 Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. cronol. 4410 del 14/04/2021, il Tribunale di Ancona aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 13/04/2021.
Risulta, quindi, trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge, non essendo contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 4/07/1993 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 167, parte 2, serie A dell'anno 1993.
6. Reputa il Collegio che le condizioni di divorzio prospettate sono congrue e idonee a tutelare gli interessi delle parti, preso atto dell'indipendenza economica dei figli.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo delle stesse.
7. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'intervenuto accordo, così come concordato anche da queste ultime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad Ancona il 4/07/1993 tra i signori e (ut supra Parte_1 Controparte_1 genn.ti), iscritto nel registro degli atti civili di matrimonio di detto Comune – anno 1993– Parte 2 – Serie A, atto n. 167;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
PRENDE ATTO delle condizioni di divorzio concordate dalle parti così come in epigrafe specificate;
DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 2/VII/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1267/2025 promossa da:
- - nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/05/1971, rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. NICOLA PANDOLFI, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
- - nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
29/09/1969, rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. MARCO BIGONI, in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: all'udienza del 4/06/2025, le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni di divorzio, come da note già depositate telematicamente e di seguito riportato e hanno insistito nel relativo accoglimento, rinunciando ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.: “1) nessun assegno di mantenimento è dovuto per la figlia 2) la sig.ra rinuncia alla corresponsione degli assegni per il Persona_1 CP_1 mantenimento dell nat na il 26/07/1999 a decorrere dall' 1/12/ 2022, Persona_1 qualora non siano stati versati dal sig. 3) nessun assegno di mantenimento è dovuto per il figlio Per_1 nato ad [...] il 22/0 a decorrere dal mese di deposito della sentenza, 4) il sig. Persona_2
pagina 1 di 3 si obbliga a corrispondere al figlio la somma di € 4.500,00 per le di Parte_1 Persona_2 li in unica soluzione entro 10 gior ilità della sentenza di divorzio od a scelta del debitore in 20 rate mensili di uguale importo, pari ad € 225,00 cadauna, entro il giorno 28 del mese successivo a quello d'irrevocabilità della predetta sentenza, 5) il sig. si obbliga a Per_1 rifondere alla il 50% del capitale residuo mutuato, giusto Controparte_2 contratto di e parti il 20/09/2018, entro 180 giorni dalla data d'irrevocabilità della sentenza divorzio. L'obbligazione assunta dal sig. è condizionata Per_1 all'ottenimento - da parte di un istituto di credito avente una rappresentanza in cia di Ancona - di mutuo fondiario (per il capitale summenzionato) per una durata di almeno 15 anni e tasso d'interesse (Taeg) analogo a quello attualmente applicato nel contratto di mutuo fondiario stipulato il 20/09/2018, incrementato dell'1,2% in ragione d'anno. 6) La sig.ra una volta che il sig. CP_1 avrà adempiuto all'obbligazione di cui all'art 5 si accolla il pagamento integrale di tutte la rate Per_1 ortamento del mutuo fondiario n. 001.000585, stipulato dalle parti il 20/09/2018 con la BCC di Filottrano, che scadranno successivamente alla data di adempimento dell'obbligo assunto dal sig. Per_1 sino alla naturale scadenza della citata linea di credito, manlevando il sig. da qualunque ric Per_1 di pagamento avanzata dal predetto istituto di credito. 7) La Sig.ra si obbliga, una volta che il CP_1 sig. avrà adempiuto all'obbligo assunto all'art 5, a dare co gli adempimenti richiesti Per_1 dalla banca BCC di Filottrano per aderire all'accollo e quindi liberare espressamente il sig. Parte_1 dalle obbligazioni assunte. 8) Compensazione integrale delle spese di lite”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 5/03/2025, chiedeva la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 4/07/1993 con
unione da cui sono nati i figli, tutti divenuti maggiorenni, (il Controparte_1 Per_3
19/04/1995), (il 26/07/1999) e (il 22/01/2003), alle condizioni ivi formulate. Per_1 Per_4
In particolare, instava per la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia Per_1 economicamente autosufficiente, come da accordi già intercorsi tra la stessa ed i genitori (il signor non aveva, difatti, più versato alcun contributo per il mantenimento della Per_1 figlia) e per la revoca del contributo al mantenimento del figlio o, in subordine, per la Per_4 riduzione dello stesso nella misura di € 100,00 mensili, in quanto il ragazzo aveva svolto attività lavorativa con contratti a tempo determinato. Rilevava, inoltre, come nulla fosse stato statuito in ordine al mantenimento del figlio poiché già autosufficiente. Per_3
2. Con comparsa depositata in data 5/05/2025, si costituiva in giudizio CP_1
dando atto che, medio tempore, le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alle
[...] condizioni di divorzio, in epigrafe riportate.
3. Gli atti venivano regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero.
4. All'udienza del 4/06/2025, le parti davano atto di essere addivenute all'accordo di cui sopra, insistendo nel relativo accoglimento e rinunciando ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Il giudice relatore rimetteva, dunque, la causa al Collegio per la decisione.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
pagina 2 di 3 Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. cronol. 4410 del 14/04/2021, il Tribunale di Ancona aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 13/04/2021.
Risulta, quindi, trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge, non essendo contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 4/07/1993 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 167, parte 2, serie A dell'anno 1993.
6. Reputa il Collegio che le condizioni di divorzio prospettate sono congrue e idonee a tutelare gli interessi delle parti, preso atto dell'indipendenza economica dei figli.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo delle stesse.
7. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'intervenuto accordo, così come concordato anche da queste ultime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad Ancona il 4/07/1993 tra i signori e (ut supra Parte_1 Controparte_1 genn.ti), iscritto nel registro degli atti civili di matrimonio di detto Comune – anno 1993– Parte 2 – Serie A, atto n. 167;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
PRENDE ATTO delle condizioni di divorzio concordate dalle parti così come in epigrafe specificate;
DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 2/VII/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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