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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 930/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER NT – Presidente rel.
Dott. Maria Grazia Federici - Consigliere
Dott. Antonio Corte – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 930/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. e (C.F. ) con sede in Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
Roma, Via Alberto Cadlolo n. 54, in persona del l.r.p.t. Dott. (C.F. Parte_3
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ubaldo Lopardi (C.F. - pec: C.F._3
Email_1 appellanti contro
(C.F. ) con sede in Milano, Via Marostica n. 1, in Controparte_1 P.IVA_2 persona dei legali rappresentanti Dott. (C.F. ) Controparte_2 C.F._4
e Dott.ssa (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_3 C.F._5
IN OL (C.F. - pec: C.F._6 [...]
) e KA GN (C.F. - pec: Email_2 C.F._7 [...]
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Email_3
Cusani n. 5
pagina 1 di 9 appellata avverso la sentenza n. 8393/2024 emessa dal Tribunale di Milano – Sezione XI Civile in data 27 set- tembre 2024, nel procedimento R.G. n. 38998/2023.
CONCLUSIONI
Per le appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e produzione, per tutti i motivi sopra riportati: in via principale:
- accogliere i motivi di appello sopra esplicitati, riformando integralmente la sentenza n.
8393/2024 emessa, in data 27.09.2024, dal Tribunale Ordinario di Milano, XI Sezione Civile, nella persona del Giudice, Dott. IN Barbuto, depositata e pubblicata nelle forme di legge in data 27.09.2024, Repert. n. 7676/2024 del 27.09.2024, a definizione del procedimen- to rubricato al n. 38998/2023 R.G., non notificata;
e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto della nella qualità di cedente/alienante, e della Parte_2
Sig.ra nella qualità di cessionaria/successore a titolo particolare, in virtù Parte_1 del contratto di cessione notificato in data 25.03.2025, dei crediti relativi ai corrispettivi ver- sati, per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2011, a titolo di imposta “addizionale provinciale”, vantati dalla cedente e, a sua volta, vantati dalla ori- Controparte_4 ginaria cedente ad ottenere la restituzione della somma indebitamente paga- CP_5 ta, a titolo di “addizionale provinciale sull'energia elettrica”, non dovuta per il periodo di fornitura 06.07.2011 – 08.01.2012 e, per l'effetto, condannare la a Controparte_1 restituire alla nella qualità di cedente/alienante, ed alla Sig.ra Parte_2 Parte_1 nella qualità di cessionaria/successore a titolo particolare, in virtù del contratto di cessione notificato in data 25.03.2025, l'importo di Euro 15.904,00, indebitamente trattenuto a seguito della dichiarata illegittimità delle accise provinciali sull'energia elettrica versate per l'anno
2011, o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia;
il tut- to, in ogni caso, oltre interessi, anche nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., e rivalutazio- ne monetaria come per legge, decorrenti dalla prima domanda stragiudiziale – 02.07.2021 -
pagina 2 di 9 e/o dalla data del deposito - 07.11.2023 - del ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c. (di cui al giudizio di primo grado).
Con vittoria di spese e competenze professionali sia del primo grado di giudizio (atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del Giudice di prime cure determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), sia del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Ubaldo Lopardi, procuratore anti- stario;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse ritenere nulla e/o inef- ficace la cessione dei crediti e della “res litigiosa”, intervenuta tra la nella qualità Parte_2 di cedente/alienante, e la Sig.ra nella qualità di cessionaria/successore a Parte_1 titolo particolare, e notificata in data 25.03.2025, accogliere i motivi di appello sopra esplici- tati, riformando integralmente la sentenza n. 8393/2024 emessa, in data 27.09.2024, dal Tri- bunale Ordinario di Milano, XI Sezione Civile, nella persona del Giudice, Dott. IN
Barbuto, depositata e pubblicata nelle forme di legge in data 27.09.2024, Repert. n.
7676/2024 del 27.09.2024, a definizione del procedimento rubricato al n. 38998/2023 R.G., non notificata
-accertare e dichiarare il solo diritto della dei crediti relativi ai corrispettivi versa- Parte_2 ti, perì la fornitura di energia elettrica per l'anno 2011, a titolo di imposta “addizionale pro- vinciale”, vantati dalla cedente e, a sua volta, vantati dalla origi- Controparte_4 naria cedente ad ottenere la restituzione della somma indebitamente pagata, CP_5
a titolo di “addizionale provinciale sull'energia elettrica”, non dovuta per il periodo di forni- tura 06.07.2011 – 08.01.2012 e, per l'effetto, condannare la a re- Controparte_1 stituire alla l'importo di Euro 15.904,00, indebitamente trattenuto a seguito della Parte_2 dichiarata illegittimità delle accise provinciali sull'energia elettrica versate per l'anno 2011,
o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre interessi, anche nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., e rivalutazione mo- netaria come per legge, decorrenti dalla prima domanda stragiudiziale – 02.07.2021 - e/o dalla data del deposito - 07.11.2023 - del ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c. (di cui al giudizio di primo grado).
pagina 3 di 9 Con vittoria di spese e competenze professionali sia del primo grado di giudizio (atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del Giudice di prime cure determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), sia del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Ubaldo Lopardi, procuratore anti- statario.
Per l'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
(a) rigettare l'appello proposto dalla e dalla Signora per i motivi Parte_2 Parte_1 esposti in narrativa del presente atto;
(b) condannare la e la Signora al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1 [...] delle spese, competenze e degli onorari del giudizio, oltre cassa avvocati Controparte_1
e iva come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2025, quale cessionaria Parte_1 pro soluto del credito già vantato da in una alla società cedente, ha impugnato la Parte_2 sentenza n. 8393/2024 resa dal Tribunale di Milano, XI Sez. Civile, in data 27 settembre
2024, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta nei confronti di avente ad oggetto la ripetizione di somme versate a titolo di addi- Controparte_1 zionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo di fornitura 06.07.2011 –
08.01.2012, ritenute indebitamente corrisposte in violazione della normativa comunitaria.
L'importo richiesto dalle appellanti ammontava a € 15.904,00, oltre interessi legali e rivaluta- zione monetaria dal giorno del pagamento sino al rimborso.
2. Le appellanti hanno esposto:
(i) che era stata cliente di per la fornitura CP_5 Controparte_1 di energia elettrica non domestica (POD IT001E00084593, sito in Viadanica –
BG);
(ii) che, in esecuzione del contratto di somministrazione, la fornitrice aveva emesso fatture recanti l'addebito dell'addizionale provinciale all'accisa per complessivi €
15.904,00;
(iii) che, con contratto del 1° giugno 2021, aveva ceduto pro soluto a CP_5
l credito verso Controparte_4 Controparte_1
pagina 4 di 9 (iv) e che, con successivo contratto del 23 dicembre 2022, Controparte_4 aveva ceduto pro soluto a il medesimo credito. Parte_2
3. Hanno inoltre rappresentato che, prima della proposizione dell'appello, in data 25 marzo
2025, ha ceduto pro soluto alla stessa il credito oggetto di causa, Parte_2 Parte_1 legittimandola a proporre il presente appello.
4. Con tre diversi motivi di gravame, le appellanti si dolgono della statuizione del Tribunale che ha escluso la possibilità di disapplicare la norma interna istitutiva dell'addizionale provin- ciale nonostante il suo riconosciuto contrasto con il diritto unionale. Secondo le appellanti, il fondamento della disapplicazione non risiederebbe nell'efficacia diretta della Direttiva
2008/118/CE, bensì nell'interpretazione vincolante che di essa ha fornito la Corte di Giustizia, interpretazione giurisprudenziale che, a differenza della direttiva, risulterebbe essere imme- diatamente applicabile nell'ordinamento interno e idonea, pertanto, a imporre al giudice na- zionale di non applicare la norma interna incompatibile. Inoltre, le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha affermato che la Direttiva 2008/118/CE non possiede efficacia orizzontale e che, pertanto, non può essere invocata in una controversia tra privati, eviden- ziando che la domanda proposta in primo grado non si fondava tanto sull'efficacia diretta del- la direttiva, quanto, piuttosto, sulla natura indebita del pagamento derivante dall'illegittimità dell'imposta nel rapporto presupposto tra fornitore e Stato. Il giudice avrebbe dovuto, quindi, più correttamente riconoscere che la rivalsa esercitata dal fornitore è in realtà priva di causa giustificatrice (stante l'illegittimità dell'imposta) sicché, di conseguenza, anche il pagamento effettuato dal consumatore finale sarebbe inequivocabilmente indebito ai sensi dell'art. 2033
c.c., con conseguente obbligo restitutorio del fornitore. Le appellanti lamentano, altresì,
l'omessa considerazione della giurisprudenza di legittimità e di merito che, in fattispecie ana- loghe, avrebbe costantemente ammesso l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, riservando al medesimo la possibilità di recuperare l'imposta dall'Erario ai sensi dell'art. 14 TUA.
5. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, insistendo sulle eccezioni già sollevate e, in particolare, sull'assenza di efficacia orizzontale della direttiva e, comunque, sulla prescrizione del diritto azionato.
pagina 5 di 9 6. All'udienza del 23.09.2025 la causa è rinviata all'udienza dell'11.11.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. con Assegnazione alle parti termine per il deposito di note con- clusionali fino al 31.10.2025.
7. Con le memorie depositate in data 31.10.2025, e hanno richia- Parte_1 Parte_2 mato la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 45/2025, deducendone la rile- vanza ai fini della decisione del presente gravame e insistendo per l'accoglimento dell'appello.
8. All'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione
*****
9. L'appello è fondato.
9.1 Indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla possibilità di disapplicare la normativa nazionale, nell'ambito di una controversia tra privati, per contrasto con il diritto dell'Unione Europea, la questione circa l'illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE (che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”) e circa la possibilità per il consumatore di chieder- ne la restituzione al produttore (soggetto passivo dell'imposta che si rivale, appunto, sul con- sumatore finale addebitandogli l'importo economico dell'imposta stessa), deve ritenersi risol- ta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 45/2025 con la quale la Consulta ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2 del D.L. 28 novembre
1988, n. 511, come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 per violazione degli artt.
117, primo comma, e 11 della Costituzione, in relazione all'art. 1, par. 2, della Direttiva
2008/118/CE.
9.2 Come condivisibilmente osservato da Cass. n. 13740 del 22/5/2025, a seguito della cadu- cazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della sud- detta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ul- timi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
pagina 6 di 9 9.3 Secondo l'insegnamento del S.C., in altri termini, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e forni- tore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
e una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Ammini- strazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non de- benza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale. Pertanto, fermo re- stando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando, altresì, la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura
(art. 56 TUA) l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme. In conclusione, secondo la Corte di legit- timità, “in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale impo- sta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considera- zione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito”.
10. Affermata, alla stregua di tale principio di diritto, l'ammissibilità dell'azione proposta de- ve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni proposte da parte appellata rimaste assorbite nel precedente grado di giudizio e ritualmente riproposte in questa sede. In particolare, l'appellata ha dedotto:
a) la prescrizione del diritto azionato, assumendo che il termine decennale decorra dalla data dei pagamenti e che non vi sia stata valida interruzione;
b) il difetto di prova in ordine all'effettivo pagamento delle somme oggetto di ripetizio- ne, contestando la rilevanza dei mastrini contabili prodotti dalle appellanti;
10.1. Quanto all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che il termine decennale decorre dalla data dei singoli pagamenti (nella fattispecie eseguiti nel periodo compreso tra il 6/7/2011
pagina 7 di 9 e l'8/1/2012) e che risulta documentalmente provata l'interruzione del termine mediante la diffida stragiudiziale del 2 luglio 2021, in atti.
10.2. Quanto all'asserito difetto di prova dei pagamenti, le fatture prodotte e i relativi mastrini contabili, unitamente all'assenza di contestazioni di sorta sollevate durante il rapporto contrat- tuale da parte della società fornitrice di energia elettrica, costituiscono elementi idonei a di- mostrare l'avvenuta dazione delle somme. Né può farsi a meno di considerare che in sede stragiudiziale, a fronte della richiesta di restituzione della somme oggetto di causa, l'odierna appellata, non sollevò alcuna contestazione circa il quantum delle somme richieste (non con- testò, cioè, né di avere ricevuto il pagamento delle fatture, né l'importo delle addizionali ad- debitate in rivalsa), ma si limitò a contestare la sussistenza dell'indebito e il diritto della clien- Parte te alla restituzione (v. missiva 5/7/2021, doc. n. 11 prodotto in primo grado da )
11. Per l'effetto, disattese le eccezioni sollevate dalla società appellata, la sentenza impugnata va riformata e deve essere condannata a restituire a Controparte_1 Parte_4
quale cessionaria del credito già di la somma di € 15.904,00, oltre i interessi
[...] Parte_2 legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo ef- fettivo.
12. Quanto alle spese, in considerazione della peculiarità della materia che richiede necessa- riamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'erario e considerato altresì che l'appello è stato deciso in via dirimente sulla base della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la pronuncia della senten- za impugnata, ricorrono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di en- trambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 8393/2024, pubblicata in data 27 settembre 2024, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, così provve- de:
a) condanna pagare a quale cessio- Controparte_1 Parte_1 naria del credito di la somma di € 15.904,00, oltre interessi legali al tasso Parte_2 di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di intimazione del pagamento alla data pagina 8 di 9 della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 11 novembre 2025
Il Presidente est.
ER NT
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Agostino Araneo, ma- gistrato ordinario in tirocinio.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER NT – Presidente rel.
Dott. Maria Grazia Federici - Consigliere
Dott. Antonio Corte – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 930/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. e (C.F. ) con sede in Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
Roma, Via Alberto Cadlolo n. 54, in persona del l.r.p.t. Dott. (C.F. Parte_3
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ubaldo Lopardi (C.F. - pec: C.F._3
Email_1 appellanti contro
(C.F. ) con sede in Milano, Via Marostica n. 1, in Controparte_1 P.IVA_2 persona dei legali rappresentanti Dott. (C.F. ) Controparte_2 C.F._4
e Dott.ssa (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_3 C.F._5
IN OL (C.F. - pec: C.F._6 [...]
) e KA GN (C.F. - pec: Email_2 C.F._7 [...]
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Email_3
Cusani n. 5
pagina 1 di 9 appellata avverso la sentenza n. 8393/2024 emessa dal Tribunale di Milano – Sezione XI Civile in data 27 set- tembre 2024, nel procedimento R.G. n. 38998/2023.
CONCLUSIONI
Per le appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e produzione, per tutti i motivi sopra riportati: in via principale:
- accogliere i motivi di appello sopra esplicitati, riformando integralmente la sentenza n.
8393/2024 emessa, in data 27.09.2024, dal Tribunale Ordinario di Milano, XI Sezione Civile, nella persona del Giudice, Dott. IN Barbuto, depositata e pubblicata nelle forme di legge in data 27.09.2024, Repert. n. 7676/2024 del 27.09.2024, a definizione del procedimen- to rubricato al n. 38998/2023 R.G., non notificata;
e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto della nella qualità di cedente/alienante, e della Parte_2
Sig.ra nella qualità di cessionaria/successore a titolo particolare, in virtù Parte_1 del contratto di cessione notificato in data 25.03.2025, dei crediti relativi ai corrispettivi ver- sati, per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2011, a titolo di imposta “addizionale provinciale”, vantati dalla cedente e, a sua volta, vantati dalla ori- Controparte_4 ginaria cedente ad ottenere la restituzione della somma indebitamente paga- CP_5 ta, a titolo di “addizionale provinciale sull'energia elettrica”, non dovuta per il periodo di fornitura 06.07.2011 – 08.01.2012 e, per l'effetto, condannare la a Controparte_1 restituire alla nella qualità di cedente/alienante, ed alla Sig.ra Parte_2 Parte_1 nella qualità di cessionaria/successore a titolo particolare, in virtù del contratto di cessione notificato in data 25.03.2025, l'importo di Euro 15.904,00, indebitamente trattenuto a seguito della dichiarata illegittimità delle accise provinciali sull'energia elettrica versate per l'anno
2011, o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia;
il tut- to, in ogni caso, oltre interessi, anche nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., e rivalutazio- ne monetaria come per legge, decorrenti dalla prima domanda stragiudiziale – 02.07.2021 -
pagina 2 di 9 e/o dalla data del deposito - 07.11.2023 - del ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c. (di cui al giudizio di primo grado).
Con vittoria di spese e competenze professionali sia del primo grado di giudizio (atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del Giudice di prime cure determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), sia del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Ubaldo Lopardi, procuratore anti- stario;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse ritenere nulla e/o inef- ficace la cessione dei crediti e della “res litigiosa”, intervenuta tra la nella qualità Parte_2 di cedente/alienante, e la Sig.ra nella qualità di cessionaria/successore a Parte_1 titolo particolare, e notificata in data 25.03.2025, accogliere i motivi di appello sopra esplici- tati, riformando integralmente la sentenza n. 8393/2024 emessa, in data 27.09.2024, dal Tri- bunale Ordinario di Milano, XI Sezione Civile, nella persona del Giudice, Dott. IN
Barbuto, depositata e pubblicata nelle forme di legge in data 27.09.2024, Repert. n.
7676/2024 del 27.09.2024, a definizione del procedimento rubricato al n. 38998/2023 R.G., non notificata
-accertare e dichiarare il solo diritto della dei crediti relativi ai corrispettivi versa- Parte_2 ti, perì la fornitura di energia elettrica per l'anno 2011, a titolo di imposta “addizionale pro- vinciale”, vantati dalla cedente e, a sua volta, vantati dalla origi- Controparte_4 naria cedente ad ottenere la restituzione della somma indebitamente pagata, CP_5
a titolo di “addizionale provinciale sull'energia elettrica”, non dovuta per il periodo di forni- tura 06.07.2011 – 08.01.2012 e, per l'effetto, condannare la a re- Controparte_1 stituire alla l'importo di Euro 15.904,00, indebitamente trattenuto a seguito della Parte_2 dichiarata illegittimità delle accise provinciali sull'energia elettrica versate per l'anno 2011,
o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre interessi, anche nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., e rivalutazione mo- netaria come per legge, decorrenti dalla prima domanda stragiudiziale – 02.07.2021 - e/o dalla data del deposito - 07.11.2023 - del ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c. (di cui al giudizio di primo grado).
pagina 3 di 9 Con vittoria di spese e competenze professionali sia del primo grado di giudizio (atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del Giudice di prime cure determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), sia del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Ubaldo Lopardi, procuratore anti- statario.
Per l'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
(a) rigettare l'appello proposto dalla e dalla Signora per i motivi Parte_2 Parte_1 esposti in narrativa del presente atto;
(b) condannare la e la Signora al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1 [...] delle spese, competenze e degli onorari del giudizio, oltre cassa avvocati Controparte_1
e iva come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2025, quale cessionaria Parte_1 pro soluto del credito già vantato da in una alla società cedente, ha impugnato la Parte_2 sentenza n. 8393/2024 resa dal Tribunale di Milano, XI Sez. Civile, in data 27 settembre
2024, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta nei confronti di avente ad oggetto la ripetizione di somme versate a titolo di addi- Controparte_1 zionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo di fornitura 06.07.2011 –
08.01.2012, ritenute indebitamente corrisposte in violazione della normativa comunitaria.
L'importo richiesto dalle appellanti ammontava a € 15.904,00, oltre interessi legali e rivaluta- zione monetaria dal giorno del pagamento sino al rimborso.
2. Le appellanti hanno esposto:
(i) che era stata cliente di per la fornitura CP_5 Controparte_1 di energia elettrica non domestica (POD IT001E00084593, sito in Viadanica –
BG);
(ii) che, in esecuzione del contratto di somministrazione, la fornitrice aveva emesso fatture recanti l'addebito dell'addizionale provinciale all'accisa per complessivi €
15.904,00;
(iii) che, con contratto del 1° giugno 2021, aveva ceduto pro soluto a CP_5
l credito verso Controparte_4 Controparte_1
pagina 4 di 9 (iv) e che, con successivo contratto del 23 dicembre 2022, Controparte_4 aveva ceduto pro soluto a il medesimo credito. Parte_2
3. Hanno inoltre rappresentato che, prima della proposizione dell'appello, in data 25 marzo
2025, ha ceduto pro soluto alla stessa il credito oggetto di causa, Parte_2 Parte_1 legittimandola a proporre il presente appello.
4. Con tre diversi motivi di gravame, le appellanti si dolgono della statuizione del Tribunale che ha escluso la possibilità di disapplicare la norma interna istitutiva dell'addizionale provin- ciale nonostante il suo riconosciuto contrasto con il diritto unionale. Secondo le appellanti, il fondamento della disapplicazione non risiederebbe nell'efficacia diretta della Direttiva
2008/118/CE, bensì nell'interpretazione vincolante che di essa ha fornito la Corte di Giustizia, interpretazione giurisprudenziale che, a differenza della direttiva, risulterebbe essere imme- diatamente applicabile nell'ordinamento interno e idonea, pertanto, a imporre al giudice na- zionale di non applicare la norma interna incompatibile. Inoltre, le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha affermato che la Direttiva 2008/118/CE non possiede efficacia orizzontale e che, pertanto, non può essere invocata in una controversia tra privati, eviden- ziando che la domanda proposta in primo grado non si fondava tanto sull'efficacia diretta del- la direttiva, quanto, piuttosto, sulla natura indebita del pagamento derivante dall'illegittimità dell'imposta nel rapporto presupposto tra fornitore e Stato. Il giudice avrebbe dovuto, quindi, più correttamente riconoscere che la rivalsa esercitata dal fornitore è in realtà priva di causa giustificatrice (stante l'illegittimità dell'imposta) sicché, di conseguenza, anche il pagamento effettuato dal consumatore finale sarebbe inequivocabilmente indebito ai sensi dell'art. 2033
c.c., con conseguente obbligo restitutorio del fornitore. Le appellanti lamentano, altresì,
l'omessa considerazione della giurisprudenza di legittimità e di merito che, in fattispecie ana- loghe, avrebbe costantemente ammesso l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, riservando al medesimo la possibilità di recuperare l'imposta dall'Erario ai sensi dell'art. 14 TUA.
5. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, insistendo sulle eccezioni già sollevate e, in particolare, sull'assenza di efficacia orizzontale della direttiva e, comunque, sulla prescrizione del diritto azionato.
pagina 5 di 9 6. All'udienza del 23.09.2025 la causa è rinviata all'udienza dell'11.11.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. con Assegnazione alle parti termine per il deposito di note con- clusionali fino al 31.10.2025.
7. Con le memorie depositate in data 31.10.2025, e hanno richia- Parte_1 Parte_2 mato la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 45/2025, deducendone la rile- vanza ai fini della decisione del presente gravame e insistendo per l'accoglimento dell'appello.
8. All'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione
*****
9. L'appello è fondato.
9.1 Indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla possibilità di disapplicare la normativa nazionale, nell'ambito di una controversia tra privati, per contrasto con il diritto dell'Unione Europea, la questione circa l'illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE (che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”) e circa la possibilità per il consumatore di chieder- ne la restituzione al produttore (soggetto passivo dell'imposta che si rivale, appunto, sul con- sumatore finale addebitandogli l'importo economico dell'imposta stessa), deve ritenersi risol- ta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 45/2025 con la quale la Consulta ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2 del D.L. 28 novembre
1988, n. 511, come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 per violazione degli artt.
117, primo comma, e 11 della Costituzione, in relazione all'art. 1, par. 2, della Direttiva
2008/118/CE.
9.2 Come condivisibilmente osservato da Cass. n. 13740 del 22/5/2025, a seguito della cadu- cazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della sud- detta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ul- timi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
pagina 6 di 9 9.3 Secondo l'insegnamento del S.C., in altri termini, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e forni- tore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
e una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Ammini- strazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non de- benza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale. Pertanto, fermo re- stando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando, altresì, la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura
(art. 56 TUA) l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme. In conclusione, secondo la Corte di legit- timità, “in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale impo- sta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considera- zione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito”.
10. Affermata, alla stregua di tale principio di diritto, l'ammissibilità dell'azione proposta de- ve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni proposte da parte appellata rimaste assorbite nel precedente grado di giudizio e ritualmente riproposte in questa sede. In particolare, l'appellata ha dedotto:
a) la prescrizione del diritto azionato, assumendo che il termine decennale decorra dalla data dei pagamenti e che non vi sia stata valida interruzione;
b) il difetto di prova in ordine all'effettivo pagamento delle somme oggetto di ripetizio- ne, contestando la rilevanza dei mastrini contabili prodotti dalle appellanti;
10.1. Quanto all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che il termine decennale decorre dalla data dei singoli pagamenti (nella fattispecie eseguiti nel periodo compreso tra il 6/7/2011
pagina 7 di 9 e l'8/1/2012) e che risulta documentalmente provata l'interruzione del termine mediante la diffida stragiudiziale del 2 luglio 2021, in atti.
10.2. Quanto all'asserito difetto di prova dei pagamenti, le fatture prodotte e i relativi mastrini contabili, unitamente all'assenza di contestazioni di sorta sollevate durante il rapporto contrat- tuale da parte della società fornitrice di energia elettrica, costituiscono elementi idonei a di- mostrare l'avvenuta dazione delle somme. Né può farsi a meno di considerare che in sede stragiudiziale, a fronte della richiesta di restituzione della somme oggetto di causa, l'odierna appellata, non sollevò alcuna contestazione circa il quantum delle somme richieste (non con- testò, cioè, né di avere ricevuto il pagamento delle fatture, né l'importo delle addizionali ad- debitate in rivalsa), ma si limitò a contestare la sussistenza dell'indebito e il diritto della clien- Parte te alla restituzione (v. missiva 5/7/2021, doc. n. 11 prodotto in primo grado da )
11. Per l'effetto, disattese le eccezioni sollevate dalla società appellata, la sentenza impugnata va riformata e deve essere condannata a restituire a Controparte_1 Parte_4
quale cessionaria del credito già di la somma di € 15.904,00, oltre i interessi
[...] Parte_2 legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo ef- fettivo.
12. Quanto alle spese, in considerazione della peculiarità della materia che richiede necessa- riamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'erario e considerato altresì che l'appello è stato deciso in via dirimente sulla base della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la pronuncia della senten- za impugnata, ricorrono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di en- trambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 8393/2024, pubblicata in data 27 settembre 2024, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, così provve- de:
a) condanna pagare a quale cessio- Controparte_1 Parte_1 naria del credito di la somma di € 15.904,00, oltre interessi legali al tasso Parte_2 di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di intimazione del pagamento alla data pagina 8 di 9 della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 11 novembre 2025
Il Presidente est.
ER NT
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Agostino Araneo, ma- gistrato ordinario in tirocinio.
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