TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa DI ER Presidente relatrice
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
Dott. DR Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 23862/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. GOZZOLI ROSSANA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. GOZZOLI ROSSANA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del giorno 11.12.2025)
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/5/2017 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta di IA, trascritto al n. 12, parte II, serie A, anno 2017, Comune di
IA.
2. Ordinare al Comune di IA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Dichiarare compensate le spese e i compensi legali.
4. Omologare le seguenti condizioni: - Il figlio viene affidato in via condivisa Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso la casa divenuta nelle more di proprietà esclusiva della stessa, sita a IA (BS), via S. Scolastica, n. 13/B, ove resterà fissata la residenza del minore. – Circa il diritto di visita, il padre potrà vedere DR: a) un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola e sino al mattino seguente, quando lo riaccompagnerà a scuola;
b) il padre potrà comunque vedere il figlio minore quando lo vorrà compatibilmente con gli impegni di ciascuno, e previa intesa con la madre, DR potrà trascorrere anche più giorni presso il padre, tenuto conto anche dei periodi nei quali lo stesso sarà assente per lavoro;
c) i fine settimana verranno gestiti alternativamente tra i genitori: durante il weekend assegnato al padre, quest'ultimo potrà rimanere con DR dal venerdì dopo la scuola (e indicativamente dalle ore 15 durante il periodo non scolastico), sino alla domenica sera alle 20:30, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna. d) Durante le vacanze natalizie e pasquali il padre avrà diritto di tenere il figlio con sé per almeno sette e tre giorni, anche consecutivi, previo accordo con la madre, sempre valutando preliminarmente l'interesse del minore, le esigenze lavorative e personali dei genitori e gestendo comunque alternativamente le principali festività. e)
Durante le vacanze estive il padre avrà diritto di tenere il figlio con sé per almeno quindici giorni, anche consecutivi, previa intesa con la madre circa i tempi ed i luoghi di vacanza, con impegno e obbligo di comunicazione dell'alloggio effettivo durante il periodo di permanenza. – Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del minore mediante il versamento alla madre di un contributo mensile di € 250,00, oltre aumenti istat, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c che verrà indicato, intestato alla signora – Le spese straordinarie saranno Pt_1 suddivise al 50%, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. – L'assegno unico e qualunque altra detrazione, beneficio fiscale e/o emolumento assimilabile per i figli, sarà riconosciuta al 100% alla signora . – I coniugi dichiarano di aver risolto ogni Parte_1 rapporto di natura economico – patrimoniale, nessuno escluso e di null'altro avere da pretendere l'uno dall'altra, neppure a titolo di assegno divorzile e di rimborsi relativi alle spese straordinarie relative al figlio minore ad oggi sostenute. – I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti al minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a IA (BS) in data 27.5.2017, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2017, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio DR (il 13.1.2012). La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 553/2025, pubblicata in data 3.5.2025.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche all'interesse del figlio della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. compensa le spese di lite.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025.
La Presidente estensora
DI ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa DI ER Presidente relatrice
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
Dott. DR Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 23862/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. GOZZOLI ROSSANA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. GOZZOLI ROSSANA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del giorno 11.12.2025)
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/5/2017 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta di IA, trascritto al n. 12, parte II, serie A, anno 2017, Comune di
IA.
2. Ordinare al Comune di IA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Dichiarare compensate le spese e i compensi legali.
4. Omologare le seguenti condizioni: - Il figlio viene affidato in via condivisa Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso la casa divenuta nelle more di proprietà esclusiva della stessa, sita a IA (BS), via S. Scolastica, n. 13/B, ove resterà fissata la residenza del minore. – Circa il diritto di visita, il padre potrà vedere DR: a) un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola e sino al mattino seguente, quando lo riaccompagnerà a scuola;
b) il padre potrà comunque vedere il figlio minore quando lo vorrà compatibilmente con gli impegni di ciascuno, e previa intesa con la madre, DR potrà trascorrere anche più giorni presso il padre, tenuto conto anche dei periodi nei quali lo stesso sarà assente per lavoro;
c) i fine settimana verranno gestiti alternativamente tra i genitori: durante il weekend assegnato al padre, quest'ultimo potrà rimanere con DR dal venerdì dopo la scuola (e indicativamente dalle ore 15 durante il periodo non scolastico), sino alla domenica sera alle 20:30, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna. d) Durante le vacanze natalizie e pasquali il padre avrà diritto di tenere il figlio con sé per almeno sette e tre giorni, anche consecutivi, previo accordo con la madre, sempre valutando preliminarmente l'interesse del minore, le esigenze lavorative e personali dei genitori e gestendo comunque alternativamente le principali festività. e)
Durante le vacanze estive il padre avrà diritto di tenere il figlio con sé per almeno quindici giorni, anche consecutivi, previa intesa con la madre circa i tempi ed i luoghi di vacanza, con impegno e obbligo di comunicazione dell'alloggio effettivo durante il periodo di permanenza. – Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del minore mediante il versamento alla madre di un contributo mensile di € 250,00, oltre aumenti istat, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c che verrà indicato, intestato alla signora – Le spese straordinarie saranno Pt_1 suddivise al 50%, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. – L'assegno unico e qualunque altra detrazione, beneficio fiscale e/o emolumento assimilabile per i figli, sarà riconosciuta al 100% alla signora . – I coniugi dichiarano di aver risolto ogni Parte_1 rapporto di natura economico – patrimoniale, nessuno escluso e di null'altro avere da pretendere l'uno dall'altra, neppure a titolo di assegno divorzile e di rimborsi relativi alle spese straordinarie relative al figlio minore ad oggi sostenute. – I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti al minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a IA (BS) in data 27.5.2017, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2017, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio DR (il 13.1.2012). La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 553/2025, pubblicata in data 3.5.2025.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche all'interesse del figlio della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. compensa le spese di lite.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025.
La Presidente estensora
DI ER