Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4104/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel.
nel procedimento R.G. 4104/2024 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUOSI ELISA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore e
, C.F. con il patrocinio dell'avv. RUOSI Parte_2 C.F._2
ELISA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 07/10/2024, e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla Parte_2
pagina 1 di 6
da entrambi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) La figlia minore , attualmente di mesi quindici, continuerà a vive Persona_1 con la madre presso la residenza di quest'ultima, in Castelfranco Emilia (MO) Via
Antonio Canova n. 21. I ricorrenti continueranno a vivere presso le proprie residenze attuali.
2) La piccola resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative alla salute, istruzione, formazione, educazione ed impegni sportivi e ricreativi della minore, da assumersi di comune accordo in considerazione delle qualità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa, mentre la potestà relativa a decisioni di ordinaria conduzione di vita della figlia verrà esercitata dal genitore presso il quale si trova di volta in volta. Fermo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, anche ai fini anagrafici, la figlia risiederà con la madre. Persona_1
3) I genitori, di comune accordo, intendono consentire alla figlia di trascorrere tempo con il padre;
stante la variabilità degli orari di lavoro paterni, che in alcuni giorni ha turni di lavoro al mattino e in altri al pomeriggio, la regolamentazione del diritto di visita del padre e di frequentazione con la figlia, affinché possa essere mantenuto un solido e costante rapporto tra gli stessi, nel preminente interesse della piccola Per_1 avverrà sia durante la settimana che nei weekend, con le seguenti modalità:
• il padre potrà tenere con sé la figlia, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio o dal sabato mattina sino alla domenica sera, dopo averla fatta cenare, facendola rincasare presso l'abitazione della madre;
• durante la settimana il padre potrà tenere con sé la figlia presso la propria abitazione, per n. 2 mattine o pomeriggi a settimana (a seconda dei turni lavorativi) e riaccompagnandola poi presso l'abitazione della madre.
pagina 2 di 6 I giorni e le rotazioni dei weekend verranno definiti dai ricorrenti di settimana in Per_ settimana in base ai turni lavorativi del IG. agli impegni della IG.ra e, Per_1 quando la piccola sarà più grande, compatibilmente con gli impegni scolastici e Per_1 parascolastici della stessa.
I ricorrenti potranno concordare giorni e modalità di visite infrasettimanali diversi da quelli sopra previsti, tenendo conto degli impegni lavorativi e delle esigenze degli stessi e della figlia;
la IG.ra dichiara, altresì, di rendersi disponibile affinché il padre Per_1 possa "recuperare" eventuali giorni infrasettimanali di frequentazione, di cui non riesca Per_ ad usufruire a causa di impegni urgenti e/o lavorativi, permettendo al IG. di tenere con sé la figlia anche nei fine settimana che spetterebbero alla stessa, così da permettere a di frequentare il padre con regolarità. Per_1
I ricorrenti sono d'accordo nel consentire alla figlia la possibilità di trascorrere le vacanze con i genitori (separatamente, con spese a carico del genitore accompagnatario Per_ oppure congiuntamente, previo accordo tra i IGg.ri e e con ripartizione della Per_1 spesa al 50%) e consentendo, previo accordo tra i genitori, facoltà di visita nell'eventualità di vacanze trascorse con gli stessi singolarmente. I periodi di vacanza verranno concordati entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Durante le vacanze i genitori si impegnano a comunicare l'un l'altro i recapiti ove si trova la figlia.
I ricorrenti si impegnano a comunicarsi i rispettivi orari di lavoro al fine di organizzare, nel rispetto delle esigenze reciproche, le settimane con la figlia.
Durante i periodi di vacanza Natalizi e Pasquali il IG. SU potrà tenere con sé la figlia:
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno della Vigilia o di Natale ed il giorno di San Silvestro o Capodanno, nel rispetto delle tradizioni familiari del nucleo di appartenenza di entrambi i ricorrenti;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il lunedì di Pasquetta.
Anche per le festività e per le vacanze, i ricorrenti potranno concordare giorni e modalità di visite diversi da quelli sopra previste, tenendo conto degli impegni dei genitori e della figlia.
pagina 3 di 6 Entrambi i genitori sono d'accordo affinché la figlia mantenga le relazioni affettive familiari con le rispettive famiglie d'origine, stante l'aiuto che i nonni danno alla cura ed educazione della nipote. Per_ 4) Il IG. tenuto conto delle risorse economiche di entrambi i genitori e delle esigenze della figlia, corrisponderà alla IG.ra per la piccola , Per_1 Persona_1 fino all'indipendenza economica della figlia, un contributo al mantenimento della stessa pari ad €. 250,00 mensili.
Il contributo al mantenimento verrà versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra (iban: [...]) entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di ottobre 2024 compreso;
a decorrere dal mese di ottobre 2025, verrà annualmente ed automaticamente rivalutato in base agli indici
ISTAT.
Gli assegni familiari, di comune accordo tra gli odierni ricorrenti, vengono attualmente percepiti dalla IG. ra e, per espresso accordo tra le parti, continueranno ad essere Per_1 percepiti dalla stessa. Per_ 5) I IGg.ri e concordano, altresì, che le spese straordinarie verranno Per_1 sostenute nella misura del 50% ciascuno, dietro semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi, ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale pagina 4 di 6 di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Così come previsto nel Protocollo del Tribunale di Modena del 25.09.2019, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, w.app, e-mail, fax ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) I ricorrenti prestano sin d'ora il loro reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto della figlia minore per fini turistici.
7) Le spese, tutte, relative alla presente procedura, saranno sostenute interamente dalla
IG.ra . Per_1
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
pagina 5 di 6 Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 14/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Susanna Zavaglia Dott. Riccardo Di Pasquale
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