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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Locri sez. Unica
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 893/2022
All'udienza del 12/02/2025 davanti al Giudice Giuliana Maria Ranieri sono presenti per la parte attrice, GIÀ Parte_1 [...]
l'Avv. Alessandra Cianflone per delega Parte_2 dell'Avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE la quale si riporta agli scritti difensivi
, insistendo per la fondatezza del diritto di credito della parte. Rileva altresì che controparte non ha fornito alcun documento a suffragio delle proprie eccezioni;
per la parte convenuta, , Controparte_1
l'Avv. Rosa Ada Clemeno per delega dell'Avv. PROCOPIO EMANUELE la quale si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi rilevando altresì la mancanza di impegno di spesa contabile o il riconoscimento del debito fuori bilancio delle somme oggetto di causa, circostanza che può essere rilevata anche di ufficio in qualunque stato e grado del procedimento.
L'Avv. Cianflone impugna e contesta quanto sostenuto in quanto ininfluente ai fini della decisione e si riporta ai propri scritti.
Il Giudice visto l'art. 281 sexiesc.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori costituiti discutono oralmente la causa.
Locrì, lì 12.02.2025
Il Giudice
Giuliana Maria Ranieri Il Giudice
Al termine della discussione e della camera di consiglio, alle ore 16,00 pronuncia sentenza nel procedimento RG. 893/2022 , dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione notificato il 12.07.2022, conveniva in Parte_1 giudizio il davanti al Tribunale di Locri per l'udienza Controparte_1 del 17.04.2023, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito così giudicare: - IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 il pagamento da parte del dei seguenti Controparte_2 crediti e, per l'effetto, condannare il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1 di:I) € 34.443,30 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 2; II) € 754,90 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del Decr. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal
Decr. Lgs. n. 192/2012, maturati sulla sorte capitale di cui al punto I) e calcolati – in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto da
Part
e (doc 3), con decorrenza dal giorno successivo a quello della data CP_3
di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al 08.07.2022, oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata di cui al punto I) dal 09.07.2022 sino al saldo (doc 4); III) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cc nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs n. 231/02 come novellato dal D.lgs n. 192/02, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV) € 2.120,00 dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n.
192/2012, per il mancato pagamento delle n. 96 fatture costituenti la sorte capitale di cui al punto I). V) € 7.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002
2 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle ulteriori fatture – ulteriori, appunto, rispetto a quelle costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto 1) – tardivamente pagate dal
CP_1
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del Parte_1
e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di di ogni Controparte_1 Parte_1
diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per:- sorte capitale, - Parte_1 interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal
D.Lgs. n. 192/2012, con decorrenza – in forza di quanto previsto dal contratto di Part cessione dei crediti sottoscritto da e (doc. 3) – dal giorno CP_3
successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alla sorte capitale;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO, per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a CP_1
fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte del e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il al pagamento in favore di Controparte_1
degli importi di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore Parte_1
somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ. IN OGNI CASO, con vittoria di compensi e spese
3 del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre
C.P.A., IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Parte attrice poneva a fondamento della domanda di accertamento e condanna al pagamento delle somme, l'intervenuta cessione del credito da RA COMM SP in favore della detta società, per l'erogazione di energia elettrica effettuata in favore del
Comune di , come da fatture periodo 2021-2022 di cui all'elenco di cui CP_1 all'atto di cessione , per l'importo suddetto in termini di sorte capitale.
Con comparsa del 20.4.23 si costituiva il il quale Controparte_1
impugnava e contestava quanto sostenuto da parte attrice : in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società attrice sostenendo il mancato perfezionamento della cessione del credito per mancata accettazione del debitore ceduto ex art. 1260 ed in forza dell'art. 9 l. 2248/1865 all. E;
quindi sosteneva la illegittimità della pretesa creditoria per mancanza di un contratto di somministrazione
; infine rilevava che il aveva provveduto a pagare le fatture oggetto della CP_1 cessione. Quindi chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare al merito, dichiarare il difetto di legitimatio ad causam della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore – per tutte le suesposte
[...]
motivazioni - e, pertanto, dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata nei confronti del con la conseguente estromissione Controparte_1 dell'Ente dal giudizio che occupa;
2) nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto ovvero perché non provata per tutte le motivazioni sopra analiticamente esposte;
3) disponendo per la refusione a carico di parte attrice delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore antistatario, ovvero, in estremo subordine, dichiarandone la compensazione totale.”
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc e depositate le memorie, trattandosi di causa documentale veniva rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies cpc per l'udienza del 12.2.25 con la concessione del termine per il deposito di note conclusive.
2.- Eccezione difetto di legitimatio ad causam e carenza di titolarità attiva nel rapporto sostanziale in capo a Parte_1
4 In via preliminare occorre vagliare l'eccezione sollevata da parte convenuta al punto 1 della comparsa di costituzione del , Controparte_1 debitore ceduto, atteso che l'Ente non avrebbe accettato la cessione dei crediti per cui è causa pertanto la stessa non si sarebbe perfezionata con trasferimento dei crediti in favore di che non sarebbe avvenuto. L'eccezione è infondata e va Parte_1
rigettata.
Quanto sostenuto da parte convenuta ed in particolare il richiamo all'art. 1260
c.c. ed all'art. 9, Allegato E della L. n. 2248/1865 (“Legge sul contenzioso amministrativo”) secondo cui è necessario che l'ente esprima il proprio consenso in relazione alle cessioni di credito relative a contratti di appalto/servizi/forniture, come nel caso di specie, tuttavia l'art. 70 del R.D. 2240/1923 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”), deve essere correttamente interpretato.
Tale ultima disposizione , in combinato disposto con le altre sopra richiamate, prevede: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo
1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”, pertanto le disposizioni normative da ultimo richiamate, trovano applicazione unicamente con riferimento ad Enti statali. Tale interpretazione restrittiva è condivisa dalla recente giurisprudenza: la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto che giustifica la reiezione della censura dell'opponente secondo cui “Il regime del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, comma 3, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, in quanto applicabile solo se il credito ceduto sussista verso un'amministrazione qualificabile come statale, non è invocabile in una controversia relativa a credito fatto valere dal cessionario contro una A.S.L." (Cassazione civile, sez. III, 21/12/2017, n.
30658). E' appena il caso di precisare che, per pervenire a tale esito, la Corte di legittimità ha richiamato una serie di precedenti in cui era giunta sempre alla medesima conclusione – ossia, di limitare l'àmbito di applicabilità della disposizioni de quibus alle amministrazioni statali -, coinvolgenti anche l'ipotesi di un ente locale, come il comune
(la pronuncia innanzi richiamata, in motivazione, fa riferimento a: “Cass. n. 17496 del
5 2008, che è, poi, stata seguita da Cass. n. 6038 del 2010, n. 23723 del 2014, n. 2760 del
2015 (concernente la posizione di un ed ancora di recente da Cass n. 20739 CP_4 del 2015 Cass. n. 21747 del 2016”).
Nell'ipotesi di specie va applicato il diverso disposto dell' art. 117 del D. Lgs n.
163/2006 (tale termine è stato mantenuto dall'art. 106, c. 13 del D. Lgs. 50/2016, sempre che il contratto di durata non sia cessato) che statuiva e statuisce come da successiva modifica, che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo chiarito che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci
e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” (Sentenza n. 747/2020 pubbl. il 23/07/2020).
Sulla base degli atti emerge che la cessione , avente ad oggetto le prestazioni e fatture ed i relativi crediti per fornitura di energia elettrica, è stata stipulata nel rispetto dei requisiti di forma previsti ex lege ovvero con contratto di cessione per iscritto per
Notar del 29.3.22 regolarmente registrato , ed è stata notificata in data Per_1
09.04.2022 a mezzo PEC, al Comune di . Nel termine Controparte_1
decadenziale di legge non è stata rifiutata, sicché la cessione deve ritenersi perfezionata ed è come tale opponibile all'Ente convenuto ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 163/2006 e/o dell'articolo 217, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (applicabile ratione temporis alla cessione in esame), con conseguente trasferimento dei crediti ivi espressamente elencati dei quali è ora titolare parte attrice.
Nel merito
6 3.- Per quel che concerne il merito , parte convenuta ha rilevato l'infondatezza della domanda per la mancanza del contratto di somministrazione al quale facciano riferimento i consumi di cui alle fatture . La contestazione è infondata e va rigettata .
E' vero che condizione imprescindibile per la legittimità della domanda di pagamento somme per somministrazione nei confronti della P.A. è l'esistenza della prova del rapporto contrattuale ovvero del contratto scritto richiesto ad substantiam in forza del quale il credito (questo Tribunale ha espresso più volte questo orientamento anche con decisioni di rigetto in ipotesi di mancanza della fonte contrattuale), non essendo sufficienti a tal fine le sole fatture , per giurisprudenza costante.
Sul punto si richiamano i principi in materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, l'art. 17 R.D. 18/11/1923, n. 2440 prevede per tali contratti la forma scritta ad substantiam, sul punto la recente pronuncia, nella quale la Suprema Corte ha ribadito come: “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/06/2018, n.16562; conforme:
Cassazione civile sez. I, 13/10/2016, n. 20690; cfr. Cassazione civile sez. II,
7 06/10/2016, n. 20033; cfr Trib. Massa 08/07/2015, n. 772; Tribunale Crotone sez. I,
22/02/2019, n.241). Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa in conformità, statuendo che: “I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, e la mancanza di tale requisito comporta l'inesistenza di una obbligazione contrattuale a carico dell'amministrazione, risultando irrilevante
l'eventuale esistenza di una delibera autorizzatoria dell'organo collegiale dell'ente pubblico, in quanto tale deliberazione è un mero atto interno e preparatorio del negozio” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 02/07/2018, n. 4045). L'art. 191, comma I,
d.lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce testualmente: “
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. Inoltre, dopo aver previsto l'ipotesi di lavori pubblici di somma urgenza (comma III), al comma IV del citato art. 191, stabilisce altresì che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Ciò posto in linea di principio, tuttavia non riguarda tuttavia il caso di specie atteso che parte attrice ha documentato che RA OM SP ha erogato il servizio, in regime di salvaguardia ed ha provveduto a notificare tale regime di erogazione in
8 data 10.7.21 al Comune di , con relative tariffe contrattuali (v. all. 11 parte CP_1
attrice mem 183 n. 2).
L'attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto e le condizioni economiche applicate ai clienti in cd. “regime di salvaguardia” sono stabilite dalle società esercenti il servizio, in conformità a quanto stabilito dal decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007. Esse coprono i costi di approvvigionamento, i servizi di diSPcciamento e i costi di commercializzazione.
Nel periodo cui risalgono le fatture ed i consumi sono relativi agli anni 2020-
2022 nel territorio della Calabria, è stata individuata quale soggetto CP_3 esercente il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della Legge
125/07, per la fornitura di energia elettrica.
La l. 3 agosto 2007 n.125/07 ha istituito il servizio di salvaguardia per tutte le imprese o enti pubblici che siano rimasti senza fornitore e che sono intestatari di almeno un punto di fornitura in media o alta tensione oppure di soli punti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
In tale ipotesi le forniture vengono erogate dal soggetto esercente la salvaguardia ovvero da un fornitore scelto all'esito di una gara alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).Le condizioni economiche applicate ai clienti sono stabilite dalle società esercenti il servizio, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 novembre
2007. Il rapporto contrattuale tra le parti, in sostanza, sorge automaticamente in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore (legge n. 125/2007 e decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007), con conseguente obbligo di pagamento secondo le modalità del gestore.
Il Servizio di Salvaguardia di energia elettrica è un servizio offerto da per Pt_3 garantire l'energia ed evitare il distacco improvviso della fornitura;
di tale servizio possono usufruire anche gli enti pubblici che abbiano disdetto un contratto di fornitura elettrica senza sottoscrivere un contratto con un nuovo fornitore, viene automaticamente servito dal servizio di salvaguardia, di talché non vi è un contratto di base, ma la prestazione è basata sulle fatture che recepiscono i consumi .
9 Pertanto su base documentale risulta che RA OM SP ha fornito energia elettrica all'ente con espresso riferimento al regime di salvaguardia, ciò è deroga al principio della forma scritta ad substantiam con conseguente fondatezza della ragione creditoria di parte attrice .
4.- In ordine a quanto eccepito in sede di udienza dal difensore di parte convenuta, ovvero l'infondatezza della pretesa creditoria per mancanza di impegno di spesa contabile o il riconoscimento del debito fuori bilancio delle somme oggetto di causa, l'eccezione oltre che genericamente formulata, è infondata e va rigettata.
In primis occorre rilevare che dal tenore di tutte le difese dell'Ente non vi è contestazione specifica dell'importo delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica da parte di RA OM SP , né della effettiva somministrazione. In ordine alla contestazione relativa all'impegno di spesa, occorre rilevare in primis che risulta , come detto, che RA OM SP ha notificato in data 10.7.2021 al Parte_4
le condizioni contrattuali rispetto alle quali non risulta alcun diniego dell'Ente. La
[...]
circostanza del mancato impegno di spesa risulta essere superato non solo dalle preclusioni processuali, atteso che era onere del dare prova di non avere a CP_1
ciò provveduto a mezzo di idonea documentazione non allegata in atti, ed anche sulla base di quanto sostenuto nella comparsa di costituzione del ove è affermato CP_1
di avere pagato le fatture di cui alla cessione (v. comparsa di costituz pag. 8) . Ciò comporta il riconoscimento che le somme sono dovute e dell'impegno economico sebbene non provato . Tale condotta è valutabile ex artt. 11 5 e 116 cpc
5.- In conclusione in ordine alla domanda proposta da GIÀ Parte_1
la stessa deve ritenersi fondata in ordine alla Parte_2 sorte capitale in ragione dei crediti ceduti da RA OM SP, pari alla somma di €
34.443,30
Alla sorte capitale vanno aggiunti gli interessi moratori nella misura determinata dal D.lgs. n. 231/2002 artt. 2 e 5 con decorrenza come da domanda , oltre ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione (ossia dal 12.07.2022 ) erano già scaduti da sei mesi e nella misura determinata dall'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione, sino al soddisfo.
10 Spetta, infine, la ulteriore somma di euro 2.120,00 a titolo di risarcimento delle spese di recupero pari all'importo forfetario di euro 40,00 previsto dalla normativa innanzi richiamata moltiplicato per il numero di fatture (96), ciò ai sensi dell'art. 6, comma II, d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 9 novembre 2012, n. 192 – che ha recepito la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento di nelle transazioni commerciali. (art. 6: “ Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”) . Non si ritiene di riconoscere la somma di € 7200,00 “corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle “ulteriori fatture – ulteriori, appunto, rispetto a quelle costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto 1)” , in quanto trattasi di credito non provato in ordine al riferimento alle “ulteriori fatture” atteso che la somma di cui alla sorte capitale è relativa alle sole fatture oggetto di cessione.
Alla luce dei superiori elementi documentali, come detto, deve ritenersi come sussistente e provata la fonte del credito anche con riferimento alle prestazioni sebbene non vi sia un contratto sottoscritto.
6.-assorbite le altre questioni
7.- Le spese di giudizio
Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza, pertanto condanna il in p.l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_1 Parte_1
– già , al pagamento delle spese e
[...] Parte_2
competenze di lite, avuto riguardo al valore della causa e con esclusione della fase istruttoria attesa la natura documentale del giudizio, determinate come segue : per la fase di studio € 1701,00; fase introduttiva € 1204,00; fase decisionale € 2905,00 in totale € 5.810,00 oltre euro 545,00 per spese vive , e spese gen, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando
11 sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.-rigetta l'eccezione preliminare di legittimazione attiva di Controparte_5
[..
, sollevata dal Parte_2 Controparte_1
per le ragioni di cui alla parte motiva;
[...]
2.- accoglie la domanda proposta da ex Parte_1 [...]
, previo accertamento della validità ed opponibilità della Parte_2
cessione e della legittimazione attiva di ex Parte_1 [...]
, in relazione ai crediti per fornitura di RA OM SP Parte_2 per i periodi di riferimento di cui all'atto di cessione pari per sorte capitale ad €
34.443,30 oltre gli interessi moratori nella misura determinata dal D.lgs. n. 231/2002 artt. 2 e 5 con decorrenza come da domanda , oltre ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione erano già scaduti da sei mesi e nella misura determinata dall'art. 1283 c.c. e ss., con decorrenza dalla data di notifica della citazione, sino al soddisfo;
oltre la ulteriore somma di euro 2.120,00 a titolo di risarcimento delle spese di recupero pari all'importo forfetario di euro 40,00 previsto dalla normativa innanzi richiamata moltiplicato per il numero di fatture impagate (96);
4.- per lo effetto condanna il in p.l.r.p.t. al Controparte_1
pagamento in favore Parte_5
della somma di € 34.443,30 per sorte capitale, oltre
[...]
interessi moratori nella misura determinata dal D.lgs. n. 231/2002 artt. 2 e 5 con decorrenza come da domanda , oltre ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione erano già scaduti da sei mesi e nella misura determinata dall'art. 1283 c.c. e ss., con decorrenza dalla data di notifica della citazione, sino al soddisfo;
nonché al pagamento della ulteriore somma di euro 2.120,00 a titolo di risarcimento delle spese di recupero pari all'importo forfetario di euro 40,00 previsto dalla normativa innanzi richiamata moltiplicato per il numero di fatture impagate (96);
5.- condanna il in p.l.r.p.t. al pagamento in Controparte_1
favore Parte_6
[...]
[...] [...]
al pagamento delle spese e competenze di lite, avuto
[...]
riguardo al valore della causa e con esclusione della fase istruttoria attesa la natura documentale del giudizio, determinate come segue : per la fase di studio € 1701,00; fase introduttiva € 1204,00; fase decisionale € 2905,00 in totale € 5810,00 oltre euro
545,00 per spese vive , e spese gen, iva e cpa come per legge.
Locri, lì 12.2.2025
Il Cancelliere
Il giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri
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