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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1006/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1006/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OT EF ( ) e SI OS, elettivamente C.F._2
domiciliata nel suo studio in Catania, viale Vittorio Veneto n. 97
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ROSSITTO GIUSEPPE elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del procuratore
APPELLATA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
All'udienza del 29.1.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 528/2023, pubblicata in data 31.1.2023, il Tribunale di Catania accoglieva in parte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto condannava la convenuta al pagamento della somma Controparte_1
di € 4.501,00 (comprensiva di rivalutazione ed interessi alla data della sentenza), oltre interessi fino al soddisfo.
Compensava nella misura dell'intero le spese di lite del giudizio di merito in ragione dell'esorbitanza della domanda rispetto al quantum per cui la stessa era stata accolta ed anche perché il risarcimento riconosciuto non differiva molto dalla somma di € 3.000,00 offerta dalla convenuta ai fini della definizione bonaria della lite.
Condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite del procedimento ex art. 696 bis, c.p.c.
Poneva le spese della CTU eseguita nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a carico della convenuta e poneva le spese della CTU eseguita nel giudizio di merito a carico dell'attrice.
In estrema sintesi il primo giudice, premesso: che l'attrice aveva subito n. 2 interventi chirurgici di cui il primo in data 5.3.2012 presso la per porre rimedio all'alluce valgo di cui soffriva, ed il Controparte_1
secondo in data 23.3.2016, presso l , per riparare i danni Controparte_2
conseguenti al primo intervento e finalmente curare la patologia da cui era affetta;
che con CTU eseguita nell'ambito di procedimento ex art. 696 bis, c.p.c. depositata in pagina 2 di 12 data 15.9.2014, il consulente tecnico d'ufficio, dato atto “che le condizioni di salute della periziata sono suscettibili di miglioramento a seguito di nuovo intervento di correzione dell'alluce valgo che potrebbe emendare quasi del tutto il danno biologico residuato”, accertava che il primo intervento chirurgico era stato male eseguito e che dalla sua cattiva esecuzione era derivato un danno biologico pari al 3% (in tale misura dovendosi quantificare le conseguenze, ormai stabilizzate, sulla salute dell'attrice, dell'intervento imperito e consistenti in “esiti di insufficiente correzione di alluce valgo sinistro con residuata limitazione funzionale ai movimenti del I° dito del piede sinistro e lieve zoppia alla deambulazione”), a cui aggiungere nn. 2 gg. di ITA, pari alla durata del ricovero dal 5.3.2012 al 7.3.2012 e nn. 20 gg. di ITP al 50%; che il Tribunale, accogliendo apposita richiesta dell'attrice, disponeva il richiamo del
CTU nel giudizio di merito al fine di accertare se: “alla stregua della documentazione medica versata in atti nel rispetto dei termini ex art. 183 n. 2 cpc, del nuovo intervento chirurgico cui è stata sottoposta la , se esso sia riconducibile alla vicenda per cui Pt_1
è causa, se ed in che misura abbia modificato il danno biologico già stimato, ovvero abbia ulteriormente determinato periodi di inabilità temporanea assoluta e relativa significativamente rilevanti”; che il CTU, con la relazione 21.2.2020, accertava che la seconda operazione subita dalla presso l in data 23.3.2016, in quanto anch'essa eseguita in Pt_1 Controparte_2
maniera imperita, lungi dal riparare i danni derivanti dalla prima, aveva a sua volta aggravato le condizioni di salute dell'attrice determinando un aumento del danno biologico di un punto percentuale (ascendendo al 4% dall'originario 3%); condannava la convenuta al risarcimento del danno alla salute subito dall'attrice sì come accertato dalla CTU eseguita ex art. 696 bis, c.p.c. (3% danno biologico permanente + 2 gg. ITA + 20 gg. ITP al 50%), facendo applicazione delle più recenti tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ed escludendo il danno causato dall'intervento eseguito presso diverso ospedale, di cui, all'evidenza, non poteva rispondere la Controparte_1
pagina 3 di 12 rigettava “l'ulteriore profilo di responsabilità ascritto a Controparte_1
segnatamente quello afferente alla lesione del diritto al consenso informato sì come disconosciuto dalla scheda datata 5 marzo 2012 intestata “consenso informato del paziente su procedure chirurgiche”, per vero completa delle necessarie informazioni circa le complicanze generali e soprattutto della precisa indicazione delle complicazioni specifiche mediante il riempimento a penna della relativa voce del modulo prestampato”
(v. p. 6 della sentenza appellata).
Avverso la predetta sentenza proponeva appello contenente le Parte_1
seguenti censure:
“1) Omessa statuizione sul diritto al rimborso delle spese mediche sostenute e documentate dalla sigra in prime cure per complessive € 2617, 65 (doc 10- Pt_1
fascicolo primo grado);
2) Omessa statuizione in ordine alla richiesta risarcitoria della afferente Pt_1
l'indennità di invalidità temporanea parziale afferente l'arco temporale intercorso tra il
1° intervento cui la stessa si è sottoposta presso la ed Controparte_3
il 2° intervento effettuato presso il presidio Ospedaliero Cannizzaro e reso indispensabile per rimediare all'errore medico accertato in ATP.
3) Errata statuizione in ordine all'acquisizione del consenso informato (doc 2 fascicolo primo grado);
4) Errata statuizione in merito alla compensazione delle spese di lite”;
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 29.1.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, fatta eccezione per il motivo mediante cui è stato censurato il capo della sentenza con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite e,
pagina 4 di 12 limitatamente alla somma di € 105,00, per il primo motivo di gravame, nel resto l'appello sia infondato e vada rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si è doluta dell'omessa statuizione, da parte del Tribunale, sulla sua richiesta di rimborso delle spese mediche documentate per complessivi € 2.617,65.
Ritiene la Corte che, sebbene la censura sia formalmente fondata, in quanto il primo giudice ha omesso di statuire su questa voce di danno, nondimeno, nel merito, con l'eccezione appresso specificata, sul punto la domanda non possa essere accolta.
Premesso che, come è del tutto ovvio, le uniche spese mediche costituenti voce di danno patrimoniale di cui sarebbe ammissibile il risarcimento sono quelle sostenute in diretta dipendenza dell'errore medico di cui l'appellata deve rispondere, ossia quello realizzato dai sanitari della nell'intervento chirurgico del 5.3.2012, e Controparte_1
quindi certamente non le spese affrontate prima dell'intervento in questione, e nemmeno quelle affrontate dopo l'intervento eseguito, in data 23.3.2016, presso l
[...]
(delle cui conseguenze non può essere chiamata a rispondere Controparte_4
l'odierna appellata, così come correttamente statuito dal Tribunale con decisione, sul punto, non appellata), è agevole constatare come, con l'unica eccezione costituita dalla fattura emessa dall' n. 2012/73383 per visita medica eseguita in data Parte_2
18.9.2012, le spese documentate non possano essere considerate come esborsi da ricomprendere nel risarcimento dei danni al cui pagamento la Controparte_5
debba essere condannata.
[...]
Invero, le prime tre ricevute/fatture in atti riguardano tutte prestazioni eseguite nell'anno
2011, al pari della fattura emessa dall n. 2011/73227, mentre gli Parte_2
scontrini fiscali della sono tutti successivi all'intervento eseguito Controparte_6
presso l al pari delle ulteriori fatture prodotte. Controparte_2
Quanto ai bonifici eseguiti in favore del CTU, è evidente che si tratta di spese che costituiscono duplicazione di quelle oggetto della regolazione definitiva già adottata, sul punto, in sentenza (che già le ha poste a carico dell'appellata).
pagina 5 di 12 A diverse conclusioni si deve pervenire con riferimento alla sopra indicata fattura emessa dall' n. 2012/73383, dell'importo di € 105,00, atteso che la Parte_2
stessa riguarda una visita medica eseguita in data 18.9.2012, ossia dopo l'esecuzione dell'intervento del 5.3.2012 e prima ancora del deposito del ricorso ex art.696 bis, c.p.c.
Ciò posto va poi osservato come, senza che ne sia stata fatta alcuna specifica menzione negli atti processuali e nella citazione in appello in particolare, tra i documenti prodotti sub 10, comprovanti, a dire dell'appellante, il suo diritto al risarcimento per le spese mediche sostenute si rinviene anche una notula in data 30.12.2013, proveniente dal dott.
e relativa alle prestazioni eseguite dal predetto in qualità di CTP Persona_1
nominato nel procedimento ex art. 696 bis, c.p.c.
Orbene, tralasciando la circostanza che nessuna relazione di CTP è stata allegata ovvero risulta essere stata redatta, al pari della circostanza che nemmeno risultano essere state proposte osservazioni alla CTU, ritiene la Corte che, stante la ontologica diversità tra le spese sanitarie sostenute in dipendenza dell'errore medico di cui l'appellante è stata vittima e che rientrano tra le voci di danno, e le spese di CTP, che sono invece spese di lite soggette alle relative disposizioni del codice di rito (v. Cass., sez. II, 3 gennaio 2013,
n. 84; Cass., sez. III, 20 febbraio 2015, n. 3380 e Cass., sez. III, 15 ottobre 2024, n.
26729), e considerato peraltro che la sentenza impugnata ha regolato espressamente le spese della CTU eseguita nel procedimento ex art. 696 bis, c.p.c. omettendo di considerare quelle di CTP, sarebbe stato onere della qualora avesse voluto Pt_1
ottenere la condanna di controparte al pagamento delle stesse, articolare specifico motivo di impugnazione senza confonderle, inammissibilmente, con le spese mediche.
In definitiva, quindi, il primo motivo di gravame è fondato limitatamente alla somma di
€ 105,00, a cui vanno aggiunti i soli interessi legali (trattandosi di un debito avente, sin dalla sua origine, natura pecuniaria), fino al soddisfo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si è doluta del mancato riconoscimento del risarcimento del danno per l'inabilità temporanea sofferta tra l'intervento chirurgico del 5.3.2012 e l'intervento chirurgico del 23.3.2016, per complessivi gg. 1.448 (pari a pagina 6 di 12 poco meno di 4 anni) di ITP al 25%, da liquidare in € 16.876,80.
Si tratta di un motivo di gravame del tutto infondato, sì come basato sul misconoscimento della differenza danno biologico da invalidità permanente, ed inabilità temporanea.
Invero, come è noto, il primo consiste nei reliquati del trattamento sanitario erroneamente praticato, da apprezzare non appena le condizioni di salute del paziente vengano a stabilizzarsi e che è accertato in termini di punto di invalidità ed ingloba la proiezione futura del danno alla salute, mentre l'inabilità temporanea o assoluta è lo stato transeunte in cui versa il paziente nel lasso di tempo che precede la stabilizzazione delle sue condizioni di salute e che va quantificata a giorni ed in relazione alla percentuale delle attività ordinariamente espletate nella vita quotidiana impedite dalle condizioni in cui, temporaneamente, versa.
Tanto premesso è evidente l'errore che connota il motivo di appello in esame atteso che muove dal presupposto che le condizioni di salute in cui versava la tra la fine dei Pt_1
gg. 20 di ITP al 50% riconosciutale dal Tribunale, ed il secondo intervento eseguito circa quattro anni dopo, siano valutabili in termini di inabilità temporanea, mentre invece il CTU le aveva già considerate accertando l'esistenza di reliquati (pur se suscettibili di miglioramento ma anche, come poi accadrà, di peggioramento, in seguito a nuova operazione) integranti danno biologico permanente nella misura del 3%.
In altri termini, evidenziato peraltro che lo stesso CTU officiato, nel corso del giudizio di merito, di verificare l'incidenza della seconda operazione sul danno biologico già accertato nella persona dell'appellante a seguito della prima, si è astenuto dal considerare che i quasi quattro anni intercorsi tra le due operazioni possano dare luogo ad un corrispondente periodo di ITP, riconoscere che l'intervento male seguito presso la abbia determinato in capo all'appellante, oltre al danno Controparte_1
biologico permanente del 3% già riconosciutole, una Inabilità Temporanea Parziale per detta, abnorme, durata, comporterebbe una sicura duplicazione del danno.
Ne consegue che il motivo di gravame in questione deve senz'altro essere rigettato.
pagina 7 di 12 Ad analoghe conclusioni ritiene il collegio di pervenire con riferimento al terzo motivo di gravame, avente ad oggetto il risarcimento richiesto per mancanza di consenso informato all'operazione a cui la si è sottoposta presso la Pt_1 Controparte_1
[...]
Sul punto l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto, in punto di fatto, che il modulo in cui è stato raccolto il consenso della Parte_1
contenesse “le necessarie informazioni circa le complicanze generali e soprattutto della precisa indicazione delle complicazioni specifiche mediante il riempimento a penna della relativa voce del modulo prestampato”, e ciò ha fatto denunciando la assoluta illeggibilità proprio della parte del modulo riempita a penna e dolendosi inoltre del fatto che, in realtà, nemmeno sapeva che sarebbe stata sottoposta ad intervento di osteotomia del II° metatarso, con necessità di applicazione di vite e placca in titanio.
Ritiene la Corte che sebbene la critica mossa dall'appellante alla sentenza impugnata sia fondata, dovendosi condividere l'assunto relativo alla assoluta illeggibilità del modulo in atti, tuttavia la domanda di risarcimento del danno per mancanza di consenso informato debba essere rigettata, avuto riguardo ai termini in cui la stessa è stata proposta.
Va premesso che secondo la più recente ed accreditata giurisprudenza della S.C.:
“Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi
pagina 8 di 12 all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria
(cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente” – sottolineato aggiunto – (così Cass., sez. III, 12 giugno 2023, n. 16633).
Ritiene la Corte che la fattispecie per cui è causa rientri nell'ipotesi individuata sub I) nella sopra riportata sentenza della Cassazione.
pagina 9 di 12 Invero, mai l'appellante, né in citazione di primo grado come pure sarebbe stato necessario, e nemmeno in appello, ha allegato che, in presenza di compiuta informazione in ordine ai rischi dell'operazione si sarebbe astenuta da sottoporvisi, di talché deve ritenersi sussistente l'ipotesi di c.d. consenso presunto all'intervento chirurgico.
Ne consegue che, considerato che nel caso a mani sussiste sia il danno iatrogeno che la condotta inadempiente dei sanitari che hanno operato l'appellante, resta risarcibile il solo danno alla salute, sì come riconosciuto con la sentenza impugnata.
L'ultimo motivo di appello, avente ad oggetto il capo di sentenza con cui il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite, è invece fondato.
L'appellante ha infatti evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale,
l'accettazione della somma transattivamente offertale dall'appellata sarebbe stata ampiamente insufficiente a coprire il danno sofferto (pur nella ridotta misura accertata in sentenza), e le spese del cautelare e di CTU che altrimenti sarebbero rimaste a suo carico.
Ritiene la Corte che queste ragioni di critica siano condivisibili.
Va premesso che nel procedimento ex art. 696 bis, c.p.c. il Tribunale ha liquidato il compenso del CTU in € 699,28 + IVA ponendolo a carico della ricorrente Pt_1
Le spese di lite del procedimento ex art. 696 bis, c.p.c., come è noto, non vengono regolate all'esito della sua conclusione, ma restano a carico di ciascuna delle parti che le ha anticipate.
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha stabilito che le spese di CTU del giudizio di istruzione preventiva siano poste, in via definitiva, a carico di Controparte_1
ed ha anche condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite del
[...]
procedimento di ATP, liquidandole in € 1.057,00 oltre accessori.
Tanto premesso, sebbene debba concordarsi con il Tribunale in ordine alla notevole sproporzione tra l'importo della domanda ed il risarcimento riconosciuto in sentenza, ritiene la Corte che la mancata accettazione dell'offerta transattiva della lite di €
pagina 10 di 12 3.000,00 omnia, peraltro avanzata dopo la notifica dell'atto di citazione, non possa essere posta a fondamento della decisione di compensare le spese di lite del giudizio di merito, considerato che la sua accettazione avrebbe comportato anche la rinuncia alle spese della CTU eseguita in sede di ATP (poste a carico della ricorrente) ed a quelle del procedimento ex art. 696 bis, c.p.c., così integrando un sacrificio eccessivo in quanto tale da vanificare in gran parte l'esito, pur sempre vittorioso, della lite.
Ritiene quindi in decidente che, in accoglimento dell'anzidetto motivo di gravame, la sentenza impugnata debba essere riformata disponendo che le spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo avuto riguardo all'importo del decisum
(pari ad € 4.501,00) e non già del disputatum, vadano poste a carico dell'appellato.
Analogamente le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda accolta in appello e relativa, quasi esclusivamente, alle spese di lite di primo grado (e quindi sempre all'interno dello scaglione fino ad €
5.200,00), vanno poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1006/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania, n. 528/2023, pubblicata in data 31.1.2023: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ferma la condanna già inflitta all'appellata con la sentenza impugnata, la condanna al risarcimento dell'ulteriore danno di € 105,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di Controparte_1
giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di Controparte_1
giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 6 febbraio 2025
pagina 11 di 12 Il Consigliere est.
Dott. A. Caruso
Il Presidente
Dott. N. La Mantia
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1006/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OT EF ( ) e SI OS, elettivamente C.F._2
domiciliata nel suo studio in Catania, viale Vittorio Veneto n. 97
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ROSSITTO GIUSEPPE elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del procuratore
APPELLATA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
All'udienza del 29.1.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 528/2023, pubblicata in data 31.1.2023, il Tribunale di Catania accoglieva in parte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto condannava la convenuta al pagamento della somma Controparte_1
di € 4.501,00 (comprensiva di rivalutazione ed interessi alla data della sentenza), oltre interessi fino al soddisfo.
Compensava nella misura dell'intero le spese di lite del giudizio di merito in ragione dell'esorbitanza della domanda rispetto al quantum per cui la stessa era stata accolta ed anche perché il risarcimento riconosciuto non differiva molto dalla somma di € 3.000,00 offerta dalla convenuta ai fini della definizione bonaria della lite.
Condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite del procedimento ex art. 696 bis, c.p.c.
Poneva le spese della CTU eseguita nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a carico della convenuta e poneva le spese della CTU eseguita nel giudizio di merito a carico dell'attrice.
In estrema sintesi il primo giudice, premesso: che l'attrice aveva subito n. 2 interventi chirurgici di cui il primo in data 5.3.2012 presso la per porre rimedio all'alluce valgo di cui soffriva, ed il Controparte_1
secondo in data 23.3.2016, presso l , per riparare i danni Controparte_2
conseguenti al primo intervento e finalmente curare la patologia da cui era affetta;
che con CTU eseguita nell'ambito di procedimento ex art. 696 bis, c.p.c. depositata in pagina 2 di 12 data 15.9.2014, il consulente tecnico d'ufficio, dato atto “che le condizioni di salute della periziata sono suscettibili di miglioramento a seguito di nuovo intervento di correzione dell'alluce valgo che potrebbe emendare quasi del tutto il danno biologico residuato”, accertava che il primo intervento chirurgico era stato male eseguito e che dalla sua cattiva esecuzione era derivato un danno biologico pari al 3% (in tale misura dovendosi quantificare le conseguenze, ormai stabilizzate, sulla salute dell'attrice, dell'intervento imperito e consistenti in “esiti di insufficiente correzione di alluce valgo sinistro con residuata limitazione funzionale ai movimenti del I° dito del piede sinistro e lieve zoppia alla deambulazione”), a cui aggiungere nn. 2 gg. di ITA, pari alla durata del ricovero dal 5.3.2012 al 7.3.2012 e nn. 20 gg. di ITP al 50%; che il Tribunale, accogliendo apposita richiesta dell'attrice, disponeva il richiamo del
CTU nel giudizio di merito al fine di accertare se: “alla stregua della documentazione medica versata in atti nel rispetto dei termini ex art. 183 n. 2 cpc, del nuovo intervento chirurgico cui è stata sottoposta la , se esso sia riconducibile alla vicenda per cui Pt_1
è causa, se ed in che misura abbia modificato il danno biologico già stimato, ovvero abbia ulteriormente determinato periodi di inabilità temporanea assoluta e relativa significativamente rilevanti”; che il CTU, con la relazione 21.2.2020, accertava che la seconda operazione subita dalla presso l in data 23.3.2016, in quanto anch'essa eseguita in Pt_1 Controparte_2
maniera imperita, lungi dal riparare i danni derivanti dalla prima, aveva a sua volta aggravato le condizioni di salute dell'attrice determinando un aumento del danno biologico di un punto percentuale (ascendendo al 4% dall'originario 3%); condannava la convenuta al risarcimento del danno alla salute subito dall'attrice sì come accertato dalla CTU eseguita ex art. 696 bis, c.p.c. (3% danno biologico permanente + 2 gg. ITA + 20 gg. ITP al 50%), facendo applicazione delle più recenti tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ed escludendo il danno causato dall'intervento eseguito presso diverso ospedale, di cui, all'evidenza, non poteva rispondere la Controparte_1
pagina 3 di 12 rigettava “l'ulteriore profilo di responsabilità ascritto a Controparte_1
segnatamente quello afferente alla lesione del diritto al consenso informato sì come disconosciuto dalla scheda datata 5 marzo 2012 intestata “consenso informato del paziente su procedure chirurgiche”, per vero completa delle necessarie informazioni circa le complicanze generali e soprattutto della precisa indicazione delle complicazioni specifiche mediante il riempimento a penna della relativa voce del modulo prestampato”
(v. p. 6 della sentenza appellata).
Avverso la predetta sentenza proponeva appello contenente le Parte_1
seguenti censure:
“1) Omessa statuizione sul diritto al rimborso delle spese mediche sostenute e documentate dalla sigra in prime cure per complessive € 2617, 65 (doc 10- Pt_1
fascicolo primo grado);
2) Omessa statuizione in ordine alla richiesta risarcitoria della afferente Pt_1
l'indennità di invalidità temporanea parziale afferente l'arco temporale intercorso tra il
1° intervento cui la stessa si è sottoposta presso la ed Controparte_3
il 2° intervento effettuato presso il presidio Ospedaliero Cannizzaro e reso indispensabile per rimediare all'errore medico accertato in ATP.
3) Errata statuizione in ordine all'acquisizione del consenso informato (doc 2 fascicolo primo grado);
4) Errata statuizione in merito alla compensazione delle spese di lite”;
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 29.1.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, fatta eccezione per il motivo mediante cui è stato censurato il capo della sentenza con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite e,
pagina 4 di 12 limitatamente alla somma di € 105,00, per il primo motivo di gravame, nel resto l'appello sia infondato e vada rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si è doluta dell'omessa statuizione, da parte del Tribunale, sulla sua richiesta di rimborso delle spese mediche documentate per complessivi € 2.617,65.
Ritiene la Corte che, sebbene la censura sia formalmente fondata, in quanto il primo giudice ha omesso di statuire su questa voce di danno, nondimeno, nel merito, con l'eccezione appresso specificata, sul punto la domanda non possa essere accolta.
Premesso che, come è del tutto ovvio, le uniche spese mediche costituenti voce di danno patrimoniale di cui sarebbe ammissibile il risarcimento sono quelle sostenute in diretta dipendenza dell'errore medico di cui l'appellata deve rispondere, ossia quello realizzato dai sanitari della nell'intervento chirurgico del 5.3.2012, e Controparte_1
quindi certamente non le spese affrontate prima dell'intervento in questione, e nemmeno quelle affrontate dopo l'intervento eseguito, in data 23.3.2016, presso l
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(delle cui conseguenze non può essere chiamata a rispondere Controparte_4
l'odierna appellata, così come correttamente statuito dal Tribunale con decisione, sul punto, non appellata), è agevole constatare come, con l'unica eccezione costituita dalla fattura emessa dall' n. 2012/73383 per visita medica eseguita in data Parte_2
18.9.2012, le spese documentate non possano essere considerate come esborsi da ricomprendere nel risarcimento dei danni al cui pagamento la Controparte_5
debba essere condannata.
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Invero, le prime tre ricevute/fatture in atti riguardano tutte prestazioni eseguite nell'anno
2011, al pari della fattura emessa dall n. 2011/73227, mentre gli Parte_2
scontrini fiscali della sono tutti successivi all'intervento eseguito Controparte_6
presso l al pari delle ulteriori fatture prodotte. Controparte_2
Quanto ai bonifici eseguiti in favore del CTU, è evidente che si tratta di spese che costituiscono duplicazione di quelle oggetto della regolazione definitiva già adottata, sul punto, in sentenza (che già le ha poste a carico dell'appellata).
pagina 5 di 12 A diverse conclusioni si deve pervenire con riferimento alla sopra indicata fattura emessa dall' n. 2012/73383, dell'importo di € 105,00, atteso che la Parte_2
stessa riguarda una visita medica eseguita in data 18.9.2012, ossia dopo l'esecuzione dell'intervento del 5.3.2012 e prima ancora del deposito del ricorso ex art.696 bis, c.p.c.
Ciò posto va poi osservato come, senza che ne sia stata fatta alcuna specifica menzione negli atti processuali e nella citazione in appello in particolare, tra i documenti prodotti sub 10, comprovanti, a dire dell'appellante, il suo diritto al risarcimento per le spese mediche sostenute si rinviene anche una notula in data 30.12.2013, proveniente dal dott.
e relativa alle prestazioni eseguite dal predetto in qualità di CTP Persona_1
nominato nel procedimento ex art. 696 bis, c.p.c.
Orbene, tralasciando la circostanza che nessuna relazione di CTP è stata allegata ovvero risulta essere stata redatta, al pari della circostanza che nemmeno risultano essere state proposte osservazioni alla CTU, ritiene la Corte che, stante la ontologica diversità tra le spese sanitarie sostenute in dipendenza dell'errore medico di cui l'appellante è stata vittima e che rientrano tra le voci di danno, e le spese di CTP, che sono invece spese di lite soggette alle relative disposizioni del codice di rito (v. Cass., sez. II, 3 gennaio 2013,
n. 84; Cass., sez. III, 20 febbraio 2015, n. 3380 e Cass., sez. III, 15 ottobre 2024, n.
26729), e considerato peraltro che la sentenza impugnata ha regolato espressamente le spese della CTU eseguita nel procedimento ex art. 696 bis, c.p.c. omettendo di considerare quelle di CTP, sarebbe stato onere della qualora avesse voluto Pt_1
ottenere la condanna di controparte al pagamento delle stesse, articolare specifico motivo di impugnazione senza confonderle, inammissibilmente, con le spese mediche.
In definitiva, quindi, il primo motivo di gravame è fondato limitatamente alla somma di
€ 105,00, a cui vanno aggiunti i soli interessi legali (trattandosi di un debito avente, sin dalla sua origine, natura pecuniaria), fino al soddisfo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si è doluta del mancato riconoscimento del risarcimento del danno per l'inabilità temporanea sofferta tra l'intervento chirurgico del 5.3.2012 e l'intervento chirurgico del 23.3.2016, per complessivi gg. 1.448 (pari a pagina 6 di 12 poco meno di 4 anni) di ITP al 25%, da liquidare in € 16.876,80.
Si tratta di un motivo di gravame del tutto infondato, sì come basato sul misconoscimento della differenza danno biologico da invalidità permanente, ed inabilità temporanea.
Invero, come è noto, il primo consiste nei reliquati del trattamento sanitario erroneamente praticato, da apprezzare non appena le condizioni di salute del paziente vengano a stabilizzarsi e che è accertato in termini di punto di invalidità ed ingloba la proiezione futura del danno alla salute, mentre l'inabilità temporanea o assoluta è lo stato transeunte in cui versa il paziente nel lasso di tempo che precede la stabilizzazione delle sue condizioni di salute e che va quantificata a giorni ed in relazione alla percentuale delle attività ordinariamente espletate nella vita quotidiana impedite dalle condizioni in cui, temporaneamente, versa.
Tanto premesso è evidente l'errore che connota il motivo di appello in esame atteso che muove dal presupposto che le condizioni di salute in cui versava la tra la fine dei Pt_1
gg. 20 di ITP al 50% riconosciutale dal Tribunale, ed il secondo intervento eseguito circa quattro anni dopo, siano valutabili in termini di inabilità temporanea, mentre invece il CTU le aveva già considerate accertando l'esistenza di reliquati (pur se suscettibili di miglioramento ma anche, come poi accadrà, di peggioramento, in seguito a nuova operazione) integranti danno biologico permanente nella misura del 3%.
In altri termini, evidenziato peraltro che lo stesso CTU officiato, nel corso del giudizio di merito, di verificare l'incidenza della seconda operazione sul danno biologico già accertato nella persona dell'appellante a seguito della prima, si è astenuto dal considerare che i quasi quattro anni intercorsi tra le due operazioni possano dare luogo ad un corrispondente periodo di ITP, riconoscere che l'intervento male seguito presso la abbia determinato in capo all'appellante, oltre al danno Controparte_1
biologico permanente del 3% già riconosciutole, una Inabilità Temporanea Parziale per detta, abnorme, durata, comporterebbe una sicura duplicazione del danno.
Ne consegue che il motivo di gravame in questione deve senz'altro essere rigettato.
pagina 7 di 12 Ad analoghe conclusioni ritiene il collegio di pervenire con riferimento al terzo motivo di gravame, avente ad oggetto il risarcimento richiesto per mancanza di consenso informato all'operazione a cui la si è sottoposta presso la Pt_1 Controparte_1
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Sul punto l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto, in punto di fatto, che il modulo in cui è stato raccolto il consenso della Parte_1
contenesse “le necessarie informazioni circa le complicanze generali e soprattutto della precisa indicazione delle complicazioni specifiche mediante il riempimento a penna della relativa voce del modulo prestampato”, e ciò ha fatto denunciando la assoluta illeggibilità proprio della parte del modulo riempita a penna e dolendosi inoltre del fatto che, in realtà, nemmeno sapeva che sarebbe stata sottoposta ad intervento di osteotomia del II° metatarso, con necessità di applicazione di vite e placca in titanio.
Ritiene la Corte che sebbene la critica mossa dall'appellante alla sentenza impugnata sia fondata, dovendosi condividere l'assunto relativo alla assoluta illeggibilità del modulo in atti, tuttavia la domanda di risarcimento del danno per mancanza di consenso informato debba essere rigettata, avuto riguardo ai termini in cui la stessa è stata proposta.
Va premesso che secondo la più recente ed accreditata giurisprudenza della S.C.:
“Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi
pagina 8 di 12 all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria
(cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente” – sottolineato aggiunto – (così Cass., sez. III, 12 giugno 2023, n. 16633).
Ritiene la Corte che la fattispecie per cui è causa rientri nell'ipotesi individuata sub I) nella sopra riportata sentenza della Cassazione.
pagina 9 di 12 Invero, mai l'appellante, né in citazione di primo grado come pure sarebbe stato necessario, e nemmeno in appello, ha allegato che, in presenza di compiuta informazione in ordine ai rischi dell'operazione si sarebbe astenuta da sottoporvisi, di talché deve ritenersi sussistente l'ipotesi di c.d. consenso presunto all'intervento chirurgico.
Ne consegue che, considerato che nel caso a mani sussiste sia il danno iatrogeno che la condotta inadempiente dei sanitari che hanno operato l'appellante, resta risarcibile il solo danno alla salute, sì come riconosciuto con la sentenza impugnata.
L'ultimo motivo di appello, avente ad oggetto il capo di sentenza con cui il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite, è invece fondato.
L'appellante ha infatti evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale,
l'accettazione della somma transattivamente offertale dall'appellata sarebbe stata ampiamente insufficiente a coprire il danno sofferto (pur nella ridotta misura accertata in sentenza), e le spese del cautelare e di CTU che altrimenti sarebbero rimaste a suo carico.
Ritiene la Corte che queste ragioni di critica siano condivisibili.
Va premesso che nel procedimento ex art. 696 bis, c.p.c. il Tribunale ha liquidato il compenso del CTU in € 699,28 + IVA ponendolo a carico della ricorrente Pt_1
Le spese di lite del procedimento ex art. 696 bis, c.p.c., come è noto, non vengono regolate all'esito della sua conclusione, ma restano a carico di ciascuna delle parti che le ha anticipate.
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha stabilito che le spese di CTU del giudizio di istruzione preventiva siano poste, in via definitiva, a carico di Controparte_1
ed ha anche condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite del
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procedimento di ATP, liquidandole in € 1.057,00 oltre accessori.
Tanto premesso, sebbene debba concordarsi con il Tribunale in ordine alla notevole sproporzione tra l'importo della domanda ed il risarcimento riconosciuto in sentenza, ritiene la Corte che la mancata accettazione dell'offerta transattiva della lite di €
pagina 10 di 12 3.000,00 omnia, peraltro avanzata dopo la notifica dell'atto di citazione, non possa essere posta a fondamento della decisione di compensare le spese di lite del giudizio di merito, considerato che la sua accettazione avrebbe comportato anche la rinuncia alle spese della CTU eseguita in sede di ATP (poste a carico della ricorrente) ed a quelle del procedimento ex art. 696 bis, c.p.c., così integrando un sacrificio eccessivo in quanto tale da vanificare in gran parte l'esito, pur sempre vittorioso, della lite.
Ritiene quindi in decidente che, in accoglimento dell'anzidetto motivo di gravame, la sentenza impugnata debba essere riformata disponendo che le spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo avuto riguardo all'importo del decisum
(pari ad € 4.501,00) e non già del disputatum, vadano poste a carico dell'appellato.
Analogamente le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda accolta in appello e relativa, quasi esclusivamente, alle spese di lite di primo grado (e quindi sempre all'interno dello scaglione fino ad €
5.200,00), vanno poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1006/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania, n. 528/2023, pubblicata in data 31.1.2023: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ferma la condanna già inflitta all'appellata con la sentenza impugnata, la condanna al risarcimento dell'ulteriore danno di € 105,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di Controparte_1
giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di Controparte_1
giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 6 febbraio 2025
pagina 11 di 12 Il Consigliere est.
Dott. A. Caruso
Il Presidente
Dott. N. La Mantia
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