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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/06/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TR di RR UN, nella persona della dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1568 del R.G.A.C. 2021, avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Umberto Davide in virtù di procura allegata in calce Parte_1 all'atto di citazione e domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Sorrento alla Via
P.R. Giuliani 24
ATTRICE
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
Francesco Saverio Formichella in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa in Napoli alla via A.De Gasperi n. 45
CONVENUTA
NONCHE'
, rapp.to e difeso dall'avv. Aniello Calemma in virtù di procura apposta Controparte_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Piano di Sorrento alla Piazza Cota n. 8
CONVENUTO
NONCHE' , rapp.to e difeso dall'Avv. Antonietta Caputo in virtù di procura Controparte_3 apposta in calce alla copia dell'atto notificato di chiamata in causa, ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Sant'Agnello, alla Via A. Balsamo n. 35
TERZO CHIAMATO
NONCHE'
rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo de Martino in virtù di procura apposta in Controparte_4
calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli alla via S. Giacomo n. 32.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 18-3-2021, conveniva in giudizio Parte_1
dinnanzi a codesto TR , in persona del legale rapp.te pro tempore, e Controparte_1
per sentirli condannare, in solido tra loro, previa declaratoria di esclusiva Controparte_2 responsabilità di quest'ultimo, al risarcimento di tutti i danni subiti, a seguito de sinistro verificatosi in data 18.09.2018, alle ore 00:30 in Sant'Agnello al Corso Italia.
Aggiungeva l'attrice che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava in qualità di terza trasportata a bordo del motociclo SH 125 tg. BY28528 condotta da e di Controparte_3 proprietà del predetto e veniva attinta dall'autovettura Audi A2 tg. CJ072RC, condotta dal CP_2
e di proprietà dello stesso, che a causa di una svolta improvvisa posta in essere da
[...] quest'ultimo, senza l'azionamento degli indicatori di direzione, invadeva l'opposta corsia di marcia impattando violentemente il motociclo. Aggiungeva che sopraggiungevano sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che a causa del violento impatto l'attrice riportava gravi lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto tramite ambulanza presso il P.S. di Sorrento ove i medici di turno gli refertavano le seguenti lesioni: “ Frattura pluriframmentaria scomposta del femore al III medio distale e frattura scomposta sovramalleolare del perone”. Si costituiva eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e Controparte_2
l'improponibilità della domanda. Contestava inoltre il fatto storico nonché la quantificazione dei danni. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda Controparte_5 nonché l'infondatezza nel merito della stessa. Contestava la dinamica così come indicata nell'atto di citazione evidenziando che la responsabilità del sinistro era da addebitare al conducente proprietario del motociclo SH.
Parte attrice chiedeva quindi, a seguito di tali contestazioni, di essere autorizzata alla chiamata in causa del proprietario del motociclo su cui la stessa era trasportata, , e della Controparte_3
compagnia assicurativa . CP_4
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva , eccependo in via preliminare Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'azione ex art. 141 Dlgs 209/2005, e non ex art. 144 e 148 Dlgs 209/2005. Aggiungeva inoltre che la responsabilità del sinistro era da addebitare esclusivamente al conducente dell'autovettura. Controparte_2
Si costituiva contestando in toto la domanda. Controparte_6
Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali, rigettata la richiesta di interrogatorio formale e disposta ctu medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con l'assunzione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. In rito .
2.1. Sulla nullità della citazione
Va in primo luogo rigettata l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della
“causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2.2. Sulla eccezione di improcedibilità ed improponibilità della domanda.
Va ritenuta inoltre la proponibilità e la procedibilità della domanda di risarcimento danni formulata nei confronti della convenuta compagnia assicurativa per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 145 ss dlgs
209/2005 con l'invio alla Compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. lettera raccomandata ricevuta dalla in data 13-1-2020;4-02-2021) Controparte_1
La domanda è altresì procedibile, in quanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art 3 D.L.
132/2014 convertito in L.162/2014, essendo presente agli atti invito alla stipula di negoziazione assistita ricevuto in data 4-02-2021. (cfr. fascicolo di produzione attorea)
Risulta provata la legittimazione attiva e passiva, dalla documentazione rappresentata dal certificato di proprietà e di circolazione del veicolo attoreo, nonché da documentazione medica depositata in atti da parte attrice.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dal chiamato in causa per mancata negoziazione assistita è inammissibile dovendo la stessa operare solo tra le parti originarie, in ogni caso parte attrice ha comunque dato la prova di aver attivato la negoziazione assistita sia nei confronti della CP_7
che del . CP_3
Anche l'eccezione di improcedibilità sollevata dall' deve essere disattesa in quanto non è CP_7 stata data prova dell'invio e soprattutto del ricevimento da parte dell'attrice delle due convocazioni a visita ( cfr. in atti vi sono solo relazioni negative dei fiduciari).
2.3. Sulla qualificazione della domanda. Nella presente causa l'attore ha pacificamente agito nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore esperendo l'azione “ordinaria” contro l'assicuratore del veicolo indicato come responsabile ( così come pacificamente consentito secondo quanto chiarito Controparte_1
dalla Corte Costituzionale con sentenza n.180 del 2009, nonché successivamente estendeva la domanda, sulla base delle contestazioni di controparte, nei confronti del proprio vettore e della relativa compagnia di assicurazione.
3. Nel merito.
3.1. Sull'an.
Giova ricordare che, in ossequio al dettato normativo dell'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.13390/2007) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116 c.p.c. (cfr.
Cass. civ. n.4077 del 1996; Cass. civ. n. 3564 del 1995).
Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati non essendovi sul punto contestazione alcuna tra le parti (cfr. verbale P.S. dell'Ospedale di Sorrento, dei certificati cronologici del Pra, dal verbale dei carabinieri, dalla prova testimoniale, dell'espletata c.t.u. medico-legale).
Può, quindi, dirsi pacifico tra tutte le parti in causa che in data 18.09.2018, alle ore 00.30 circa, al
Corso Italia in Sant'Agnello l'istante era trasportata sul motociclo che veniva impattato da una Audi
A2 tg. CJ072RC.
Contestata è, invece, la responsabilità del sinistro. Infatti, mentre l'attrice ha allegato la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura, che nello svoltare repentinamente sulla sinistra invadeva l'opposta corsia di marcia, senza rispettare le più comuni norme sulla circolazione stradale , finendo per impattare violentemente il motociclo, diversamente la convenuta compagnia assicuratrice, nonché i terzi chiamati nel costituirsi in giudizio, hanno dedotto che era invece il motociclo, che - non rispettando i limiti di velocità- finiva per scontrarsi con l'autovettura. Ciò posto, in applicazione dell'art. 2054, co. 2, c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Per superare la presunzione dell'art. 2054 cod. civ. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva [sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale, Cassazione penale sez. IV,15 novembre 2012, n. 48439: le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente, nella specie la Corte ha annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup, relativamente ad un sinistro mortale verificatosi allorché un motociclista, intento a superare una colonna di auto, era stato colpito da una vettura che si apprestava a svoltare a sinistra].
Come pacifico in giurisprudenza, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico
(si vedano, tra le tante, Cass. civ.,3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ.,27 ottobre 2004, n. 20814;
Cass. civ.,15 dicembre 2000, n. 15847).
Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, può ritenersi superata tale presunzione di colpa, con attribuzione di responsabilità esclusiva al conducente del veicolo Audi A2 di proprietà del
. Controparte_2
Ed invero entrambi i testi escussi, sono risultati generici e lacunosi nella descrizione della dinamica, nonché sono risultati poco attendibili in virtù dei rapporti di amicizia/ conoscenza che li lega al responsabile civile. Entrambi i testi infatti ( compagna di ) e Tes_1 Controparte_2
non sono stati in grado di riferire con precisione la dinamica del sinistro. Testimone_2
Invero gli stessi si sono limitati a dichiarare di essere presenti in auto e di aver visto mentre l'auto svoltava per recarsi al distributore Agip di benzina “una forte luce che mi ha abbagliato e poi un colpo e abbiamo visto cadere un ragazzo sul vetro della macchina” ” non essendo in grado di riferire null'altro (“Non posso riferire con precisione perché è accaduto tutto in un attimo”).
Tali dichiarazioni risultano inoltre contrastare con gli ulteriori elementi probatori presenti agli atti, in particolare con le registrazioni delle telecamere di sicurezza, da cui si evince la circostanza che è l'autovettura Audi A 2 che nello svoltare a sinistra, non fermandosi e concedendo la dovuta precedenza, ad impattare in pieno il motociclo.
Invero dallo stesso video non è possibile evincere alcun profilo di responsabilità a carico del motociclo su cui viaggiava l'attrice , in qualità di trasportata, il quale procedeva nella propria linea di corsia regolarmene con una velocità adeguata allo stato dei luoghi e indossando i dispositivi di sicurezza.
L'esame del predetto ha portata assorbente sul rilievo di controparte in ordine allo stato di alterazione psico-fisica del , che emergerebbe nel rapporto di incidente stradale , sanzione CP_3
peraltro annullata come documentato nella sentenza resa dal giudice di pace in ordine allo stesso sinistro e passata in giudicato, nella quale peraltro si accerta la colpa esclusiva del . CP_2
Alla luce delle descritte risultanze istruttorie può, quindi, affermarsi che l'incidente per cui è lite si è verificato nei termini allegati dall'attrice a causa della imprudente e colposa condotta di guida di conducente e proprietario del veicolo Audi A2, che provenendo da Corso Italia Controparte_2 con direzione Napoli all'altezza del distributore di carburante Agip, senza fermarsi svoltava a sinistra invadendo l'opposta corsia di marcia , omettendo quindi di concedere la dovuta precedenza al motociclo Honda Sh 125 tg BY28528 condotto dal terzo chiamato , che si Controparte_3
trovava a percorrere la strada regolarmente.
3.2. Sul quantum.
3.2.1. Quanto al danno alla persona.
Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti.
In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in conseguenza del denunciato sinistro, Parte_1 ha riportato i seguenti postumi permanenti: “valido trauma contusivo con frattura pluriframmentaria, scomposta, del terzo medio-distale di femore sinistro e frattura scomposta sovramalleolare del perone destro”.
Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 14-15%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 40 per ITT, nonché gg. 40 nella misura del 75% per ITP, gg 40 nella misura del 50% per ITP, gg 40 nella misura del 25% per ITP.
Tanto esposto, il c.d. danno biologico subito dalla danneggiata (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, socia-le, culturale ed estetica), va liquidato alla data della presente decisione secondo i criteri di cui alle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - le quali sono conformi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati - nella misura del 14-15% e, quindi, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 49.429,5, (in euro 37.929,5 per invalidità permanente al 14-15% in un soggetto leso di 35 anni, euro 4.600 per invalidità temporanea totale, euro 3.450,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 2.300,00 per inabilità temporanea parziale al 50%, euro 1.150,00 per inabilità temporanea parziale al 25%).
Alcuna somma inoltre può essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n.
26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati.
Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitata a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
Alla danneggiata spetta poi, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 1289,25, per le spese mediche ritenute congrue dal ctu. In definitiva alla danneggiata spetterà l'importo totale pari ad euro 50.718,75.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-
2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass.
27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di € 50.718,75 al momento dell'incidente (18.09.2018). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 18.09.2018 al soddisfo.
Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4. Sulle spese di lite.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza.
4.2. Quanto a parte attrice si liquidano - come in dispositivo – sulla base della nota spese , che deve essere tuttavia ridotta atteso che il valore liquidato è prossimo allo scaglione inferiore, e devono pertanto essere applicati i minimi, sull'importo così come determinato si applicano gli incrementi richiesti in nota spese , il tutto con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario Avv. Davide
Umberto.
4.3.Quanto ai chiamati e , le spese di lite si liquidano di ufficio , in assenza di CP_7 CP_3
nota sulle competenze professionali, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e
147/2022 applicando i minimi tenuto conto del valore dell'accolto , della natura del presente giudizio, nonché dell'importo liquidato più prossimo allo scaglione inferiore, con attribuzione - quanto al chiamato - al difensore dichiaratosi antistatario Avv. Antonietta Caputo. CP_3
4.4. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti avendovi dato causa.
P.Q.M.
Il TR di RR UN, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accerta che il sinistro è ascrivibile all'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo Audi A2 tg. CJ072RC di proprietà di;
Controparte_2
- condanna , per l'effetto, e , in persona del legale Controparte_2 Controparte_5
rapp.te pro tempore, in solido fra loro, al pagamento, in favore di del Parte_1
complessivo importo di euro 50.718,75., oltre rivalutazione ed interessi calcolati con le modalità come indicate in parte motiva , ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna e HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore, in solido fra loro, al pagamento, in favore di , al pagamento delle Parte_1
spese processuali che liquida in euro 14.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Davide
Umberto;
- condanna e HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore, in solido fra loro, al pagamento, in favore di al pagamento delle Controparte_3
spese processuali che liquida in euro 14.000,00, per compensi professionali oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute con distrazione in favore dell'Avv. to Antonietta
Caputo;
- condanna e HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore, in solido fra loro, al pagamento, in favore di al pagamento delle Controparte_4
spese processuali che liquida in euro 14.000,00, per compensi professionali oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
- Pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico di e HDI Controparte_2
Assicurazioni Spa, in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra loro. Così deciso in RR UN , il 21 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Luisa Zicari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TR di RR UN, nella persona della dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1568 del R.G.A.C. 2021, avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Umberto Davide in virtù di procura allegata in calce Parte_1 all'atto di citazione e domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Sorrento alla Via
P.R. Giuliani 24
ATTRICE
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
Francesco Saverio Formichella in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa in Napoli alla via A.De Gasperi n. 45
CONVENUTA
NONCHE'
, rapp.to e difeso dall'avv. Aniello Calemma in virtù di procura apposta Controparte_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Piano di Sorrento alla Piazza Cota n. 8
CONVENUTO
NONCHE' , rapp.to e difeso dall'Avv. Antonietta Caputo in virtù di procura Controparte_3 apposta in calce alla copia dell'atto notificato di chiamata in causa, ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Sant'Agnello, alla Via A. Balsamo n. 35
TERZO CHIAMATO
NONCHE'
rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo de Martino in virtù di procura apposta in Controparte_4
calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli alla via S. Giacomo n. 32.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 18-3-2021, conveniva in giudizio Parte_1
dinnanzi a codesto TR , in persona del legale rapp.te pro tempore, e Controparte_1
per sentirli condannare, in solido tra loro, previa declaratoria di esclusiva Controparte_2 responsabilità di quest'ultimo, al risarcimento di tutti i danni subiti, a seguito de sinistro verificatosi in data 18.09.2018, alle ore 00:30 in Sant'Agnello al Corso Italia.
Aggiungeva l'attrice che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava in qualità di terza trasportata a bordo del motociclo SH 125 tg. BY28528 condotta da e di Controparte_3 proprietà del predetto e veniva attinta dall'autovettura Audi A2 tg. CJ072RC, condotta dal CP_2
e di proprietà dello stesso, che a causa di una svolta improvvisa posta in essere da
[...] quest'ultimo, senza l'azionamento degli indicatori di direzione, invadeva l'opposta corsia di marcia impattando violentemente il motociclo. Aggiungeva che sopraggiungevano sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che a causa del violento impatto l'attrice riportava gravi lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto tramite ambulanza presso il P.S. di Sorrento ove i medici di turno gli refertavano le seguenti lesioni: “ Frattura pluriframmentaria scomposta del femore al III medio distale e frattura scomposta sovramalleolare del perone”. Si costituiva eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e Controparte_2
l'improponibilità della domanda. Contestava inoltre il fatto storico nonché la quantificazione dei danni. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda Controparte_5 nonché l'infondatezza nel merito della stessa. Contestava la dinamica così come indicata nell'atto di citazione evidenziando che la responsabilità del sinistro era da addebitare al conducente proprietario del motociclo SH.
Parte attrice chiedeva quindi, a seguito di tali contestazioni, di essere autorizzata alla chiamata in causa del proprietario del motociclo su cui la stessa era trasportata, , e della Controparte_3
compagnia assicurativa . CP_4
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva , eccependo in via preliminare Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'azione ex art. 141 Dlgs 209/2005, e non ex art. 144 e 148 Dlgs 209/2005. Aggiungeva inoltre che la responsabilità del sinistro era da addebitare esclusivamente al conducente dell'autovettura. Controparte_2
Si costituiva contestando in toto la domanda. Controparte_6
Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali, rigettata la richiesta di interrogatorio formale e disposta ctu medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con l'assunzione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. In rito .
2.1. Sulla nullità della citazione
Va in primo luogo rigettata l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della
“causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2.2. Sulla eccezione di improcedibilità ed improponibilità della domanda.
Va ritenuta inoltre la proponibilità e la procedibilità della domanda di risarcimento danni formulata nei confronti della convenuta compagnia assicurativa per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 145 ss dlgs
209/2005 con l'invio alla Compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. lettera raccomandata ricevuta dalla in data 13-1-2020;4-02-2021) Controparte_1
La domanda è altresì procedibile, in quanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art 3 D.L.
132/2014 convertito in L.162/2014, essendo presente agli atti invito alla stipula di negoziazione assistita ricevuto in data 4-02-2021. (cfr. fascicolo di produzione attorea)
Risulta provata la legittimazione attiva e passiva, dalla documentazione rappresentata dal certificato di proprietà e di circolazione del veicolo attoreo, nonché da documentazione medica depositata in atti da parte attrice.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dal chiamato in causa per mancata negoziazione assistita è inammissibile dovendo la stessa operare solo tra le parti originarie, in ogni caso parte attrice ha comunque dato la prova di aver attivato la negoziazione assistita sia nei confronti della CP_7
che del . CP_3
Anche l'eccezione di improcedibilità sollevata dall' deve essere disattesa in quanto non è CP_7 stata data prova dell'invio e soprattutto del ricevimento da parte dell'attrice delle due convocazioni a visita ( cfr. in atti vi sono solo relazioni negative dei fiduciari).
2.3. Sulla qualificazione della domanda. Nella presente causa l'attore ha pacificamente agito nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore esperendo l'azione “ordinaria” contro l'assicuratore del veicolo indicato come responsabile ( così come pacificamente consentito secondo quanto chiarito Controparte_1
dalla Corte Costituzionale con sentenza n.180 del 2009, nonché successivamente estendeva la domanda, sulla base delle contestazioni di controparte, nei confronti del proprio vettore e della relativa compagnia di assicurazione.
3. Nel merito.
3.1. Sull'an.
Giova ricordare che, in ossequio al dettato normativo dell'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.13390/2007) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116 c.p.c. (cfr.
Cass. civ. n.4077 del 1996; Cass. civ. n. 3564 del 1995).
Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati non essendovi sul punto contestazione alcuna tra le parti (cfr. verbale P.S. dell'Ospedale di Sorrento, dei certificati cronologici del Pra, dal verbale dei carabinieri, dalla prova testimoniale, dell'espletata c.t.u. medico-legale).
Può, quindi, dirsi pacifico tra tutte le parti in causa che in data 18.09.2018, alle ore 00.30 circa, al
Corso Italia in Sant'Agnello l'istante era trasportata sul motociclo che veniva impattato da una Audi
A2 tg. CJ072RC.
Contestata è, invece, la responsabilità del sinistro. Infatti, mentre l'attrice ha allegato la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura, che nello svoltare repentinamente sulla sinistra invadeva l'opposta corsia di marcia, senza rispettare le più comuni norme sulla circolazione stradale , finendo per impattare violentemente il motociclo, diversamente la convenuta compagnia assicuratrice, nonché i terzi chiamati nel costituirsi in giudizio, hanno dedotto che era invece il motociclo, che - non rispettando i limiti di velocità- finiva per scontrarsi con l'autovettura. Ciò posto, in applicazione dell'art. 2054, co. 2, c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Per superare la presunzione dell'art. 2054 cod. civ. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva [sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale, Cassazione penale sez. IV,15 novembre 2012, n. 48439: le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente, nella specie la Corte ha annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup, relativamente ad un sinistro mortale verificatosi allorché un motociclista, intento a superare una colonna di auto, era stato colpito da una vettura che si apprestava a svoltare a sinistra].
Come pacifico in giurisprudenza, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico
(si vedano, tra le tante, Cass. civ.,3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ.,27 ottobre 2004, n. 20814;
Cass. civ.,15 dicembre 2000, n. 15847).
Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, può ritenersi superata tale presunzione di colpa, con attribuzione di responsabilità esclusiva al conducente del veicolo Audi A2 di proprietà del
. Controparte_2
Ed invero entrambi i testi escussi, sono risultati generici e lacunosi nella descrizione della dinamica, nonché sono risultati poco attendibili in virtù dei rapporti di amicizia/ conoscenza che li lega al responsabile civile. Entrambi i testi infatti ( compagna di ) e Tes_1 Controparte_2
non sono stati in grado di riferire con precisione la dinamica del sinistro. Testimone_2
Invero gli stessi si sono limitati a dichiarare di essere presenti in auto e di aver visto mentre l'auto svoltava per recarsi al distributore Agip di benzina “una forte luce che mi ha abbagliato e poi un colpo e abbiamo visto cadere un ragazzo sul vetro della macchina” ” non essendo in grado di riferire null'altro (“Non posso riferire con precisione perché è accaduto tutto in un attimo”).
Tali dichiarazioni risultano inoltre contrastare con gli ulteriori elementi probatori presenti agli atti, in particolare con le registrazioni delle telecamere di sicurezza, da cui si evince la circostanza che è l'autovettura Audi A 2 che nello svoltare a sinistra, non fermandosi e concedendo la dovuta precedenza, ad impattare in pieno il motociclo.
Invero dallo stesso video non è possibile evincere alcun profilo di responsabilità a carico del motociclo su cui viaggiava l'attrice , in qualità di trasportata, il quale procedeva nella propria linea di corsia regolarmene con una velocità adeguata allo stato dei luoghi e indossando i dispositivi di sicurezza.
L'esame del predetto ha portata assorbente sul rilievo di controparte in ordine allo stato di alterazione psico-fisica del , che emergerebbe nel rapporto di incidente stradale , sanzione CP_3
peraltro annullata come documentato nella sentenza resa dal giudice di pace in ordine allo stesso sinistro e passata in giudicato, nella quale peraltro si accerta la colpa esclusiva del . CP_2
Alla luce delle descritte risultanze istruttorie può, quindi, affermarsi che l'incidente per cui è lite si è verificato nei termini allegati dall'attrice a causa della imprudente e colposa condotta di guida di conducente e proprietario del veicolo Audi A2, che provenendo da Corso Italia Controparte_2 con direzione Napoli all'altezza del distributore di carburante Agip, senza fermarsi svoltava a sinistra invadendo l'opposta corsia di marcia , omettendo quindi di concedere la dovuta precedenza al motociclo Honda Sh 125 tg BY28528 condotto dal terzo chiamato , che si Controparte_3
trovava a percorrere la strada regolarmente.
3.2. Sul quantum.
3.2.1. Quanto al danno alla persona.
Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti.
In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in conseguenza del denunciato sinistro, Parte_1 ha riportato i seguenti postumi permanenti: “valido trauma contusivo con frattura pluriframmentaria, scomposta, del terzo medio-distale di femore sinistro e frattura scomposta sovramalleolare del perone destro”.
Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 14-15%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 40 per ITT, nonché gg. 40 nella misura del 75% per ITP, gg 40 nella misura del 50% per ITP, gg 40 nella misura del 25% per ITP.
Tanto esposto, il c.d. danno biologico subito dalla danneggiata (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, socia-le, culturale ed estetica), va liquidato alla data della presente decisione secondo i criteri di cui alle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - le quali sono conformi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati - nella misura del 14-15% e, quindi, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 49.429,5, (in euro 37.929,5 per invalidità permanente al 14-15% in un soggetto leso di 35 anni, euro 4.600 per invalidità temporanea totale, euro 3.450,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 2.300,00 per inabilità temporanea parziale al 50%, euro 1.150,00 per inabilità temporanea parziale al 25%).
Alcuna somma inoltre può essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n.
26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati.
Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitata a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
Alla danneggiata spetta poi, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 1289,25, per le spese mediche ritenute congrue dal ctu. In definitiva alla danneggiata spetterà l'importo totale pari ad euro 50.718,75.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-
2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass.
27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di € 50.718,75 al momento dell'incidente (18.09.2018). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 18.09.2018 al soddisfo.
Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4. Sulle spese di lite.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza.
4.2. Quanto a parte attrice si liquidano - come in dispositivo – sulla base della nota spese , che deve essere tuttavia ridotta atteso che il valore liquidato è prossimo allo scaglione inferiore, e devono pertanto essere applicati i minimi, sull'importo così come determinato si applicano gli incrementi richiesti in nota spese , il tutto con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario Avv. Davide
Umberto.
4.3.Quanto ai chiamati e , le spese di lite si liquidano di ufficio , in assenza di CP_7 CP_3
nota sulle competenze professionali, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e
147/2022 applicando i minimi tenuto conto del valore dell'accolto , della natura del presente giudizio, nonché dell'importo liquidato più prossimo allo scaglione inferiore, con attribuzione - quanto al chiamato - al difensore dichiaratosi antistatario Avv. Antonietta Caputo. CP_3
4.4. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti avendovi dato causa.
P.Q.M.
Il TR di RR UN, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accerta che il sinistro è ascrivibile all'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo Audi A2 tg. CJ072RC di proprietà di;
Controparte_2
- condanna , per l'effetto, e , in persona del legale Controparte_2 Controparte_5
rapp.te pro tempore, in solido fra loro, al pagamento, in favore di del Parte_1
complessivo importo di euro 50.718,75., oltre rivalutazione ed interessi calcolati con le modalità come indicate in parte motiva , ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna e HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore, in solido fra loro, al pagamento, in favore di , al pagamento delle Parte_1
spese processuali che liquida in euro 14.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Davide
Umberto;
- condanna e HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore, in solido fra loro, al pagamento, in favore di al pagamento delle Controparte_3
spese processuali che liquida in euro 14.000,00, per compensi professionali oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute con distrazione in favore dell'Avv. to Antonietta
Caputo;
- condanna e HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore, in solido fra loro, al pagamento, in favore di al pagamento delle Controparte_4
spese processuali che liquida in euro 14.000,00, per compensi professionali oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
- Pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico di e HDI Controparte_2
Assicurazioni Spa, in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra loro. Così deciso in RR UN , il 21 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Luisa Zicari