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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/05/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.5943/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 7.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5944 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (1.9.1970 – c.f.: ) in Parte_1 C.F._1
qualità di amministratrice di sostegno giusto decreto di nomina del 16.4.2013 del Giudice
Tutelare del Tribunale Civile di Reggio Calabria di (24.9.1962 – Parte_2
c.f.: - domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
Annamaria Esposito del Foro di Reggio Calabria) e l' Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per
[...]
mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.164/2023 proposto da Parte_1
nella qualità di amministratrice di sostegno di è infondato e va
[...] Parte_2
pertanto respinto per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria dall' per inesistenza del credito e per tutti i motivi dedotti in narrativa e, comunque CP_1 per difetto dei requisiti di certezza e di esigibilità previsti dall'art. 633 c.p.c.”, con condanna alle spese di lite e distrazione.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la medesima interessata ha dedotto in ricorso:
- che l' ha chiesto e ottenuto in data 18.9.2023 decreto ingiuntivo n. 164/2023 CP_1 deducendo l'indebita percezione da parte di della somma di € 1.151,66: Parte_2 somma, quest'ultima, asseritamente corrisposta sine titulo a titolo di prestazione pensionistica post mortem in favore di per il periodo dall'1.3.2014 al 31.3.2014; Persona_1
- che l' in realtà non vantava alcun credito, in quanto tale somma risultava già stornata CP_1
in data 15.3.2014 dal libretto di risparmio cointestato al defunto e alla stessa opponente n.
23311335;
- che tale somma doveva comunque ritenersi non ripetibile ex art. 52 co. 2 L..88/1989, secondo cui nel caso di rate di pensione risultanti non dovute l non può richiedere il CP_1
recupero delle somme corrisposte salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, insussistente nel caso in esame;
- che l' avrebbe dovuto agire semmai nei confronti di stante la CP_1 Controparte_2
negligenza nel pagamento di tale importo.
Ritenendo quindi ingiustificata la pretesa restitutoria dell'istituto, la ricorrente – nella Pt_1
già ricordata qualità di amministratrice di sostegno della presunta beneficiaria della corresponsione indebita – ha quindi proposto l'opposizione a decreto Parte_2
ingiuntivo oggetto di valutazione nella presente sede.
Costituendosi in giudizio l' ha concluso per la reiezione di tale opposizione in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sintesi come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, il
Tribunale osserva quanto segue.
Il contitolare del libretto postale n. 23311335 risulta documentalmente Persona_2
essere deceduto in data 27.1.2014.
Ciò rende con ogni evidenza indebita la percezione di qualsivoglia prestazione CP_1
successiva a tale data.
2 L' ha documentalmente provato che, al contrario, sono state riconosciute sul libretto CP_1
postale in questione i ratei sia di febbraio che di marzo 2014 (doc.2 fascicolo di parte resistente).
Solo la prima di tali due mensilità risulta oggetto di storno (ed è a quella che è in realtà riferibile la restituzione menzionata nel ricorso in opposizione dalla circostanza, Pt_1 quest'ultima, provata dall'assoluta identità di valore tra queste due, pari ad € 1.126 e non ad
€1.127 che è invece l'importo della mensilità di marzo 2014 oggetto di causa).
Deve quindi ritenersi, conformemente a quanto affermato dall' che la somma di CP_1
€1.127 non sia mai stata restituita all'istituto previdenziale e, pertanto, rimasta nella disponibilità dell'unica intestataria del libretto . Parte_2
Quest'ultima deve ritenersi tenuta alla restituzione di tale somma, non potendo invocare l'assenza di dolo ex art.52 L.88/1989.
Non è possibile infatti ritenere che ella ignorasse l'evento morte del soggetto cointestatario del libretto postale, avvenuta – si badi bene – non uno ma ben due mesi dopo l'indebita percezione e - dato ancora più evidente – dopo che già i ratei del precedente mese di febbraio
2014 erano stati restituiti all' CP_1
L'irripetibilità dell'indebito previdenziale, come da costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione (da ultimo, Cass., 19337/2023) è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Tale è il caso in esame, per le ragioni appena sopra esposte che integrano il dolo – inteso come consapevolezza della non spettanza degli importi de quibus - della percipiente.
Da ciò discende la reiezione del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 2.500).
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da n.q. di Parte_1
Amministratore di sostegno di nei confronti dell' Parte_2 [...]
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 164/2023 del
18.9.2023;
- pone a carico di parte opponente l'onere di rifusione delle spese di lite, che liquida ex D.M.
55/2014 in complessivi € 1.312,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite,
Così deciso in Reggio Calabria, in data 7.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Antonio Salvati
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