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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/02/2024, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Torino- Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale (art. 429 c.p.c.)
nella causa iscritta al R.G.L. n. 6812/2023 promossa da:
Parte_1
Parte Ricorrente
c o n t r o
CP_1 GALDO) Parte Convenuta
In seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l' ha CP_1 liquidato in favore della ricorrente la prestazione oggetto della domanda (rideterminazione pensione), riconoscendone esplicitamente la fondatezza: deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti. In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite (liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore e della minima complessità della controversia) sono poste a carico dell'ente convenuto, in ragione del fatto che la parte ricorrente si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto oggetto della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese CP_1 processuali che liquida in € 1.865,00 oltre a c.u., rimborso forfetario, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 20 febbraio 2024 Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
1
Tribunale Ordinario di Torino- Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale (art. 429 c.p.c.)
nella causa iscritta al R.G.L. n. 6812/2023 promossa da:
Parte_1
Parte Ricorrente
c o n t r o
CP_1 GALDO) Parte Convenuta
In seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l' ha CP_1 liquidato in favore della ricorrente la prestazione oggetto della domanda (rideterminazione pensione), riconoscendone esplicitamente la fondatezza: deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti. In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite (liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore e della minima complessità della controversia) sono poste a carico dell'ente convenuto, in ragione del fatto che la parte ricorrente si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto oggetto della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese CP_1 processuali che liquida in € 1.865,00 oltre a c.u., rimborso forfetario, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 20 febbraio 2024 Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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