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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2354/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2354/2022 promossa da:
(p. iva ) e (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
patrocinio degli avv.ti Roberto Catani e Ofelia Corsano
attori contro
p. iva ), con il patrocinio dell'avv. Luca Lasagna Controparte_1 P.IVA_2
convenuta
CONCLUSIONI
Gli attori hanno insistito “nella richiesta di rinnovazione della c.t.u. come da istanza formulata nelle precedenti udienze nonché nell'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nei propri atti opponendosi all'ammissione di quelle avversarie”; hanno, quindi, precisato “le conclusioni come da atto di citazione”:
“In via preliminare e cautelare: disporre inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza,
l'inibitoria alla dalla produzione, commercializzazione e pubblicizzazione del prodotto CP_1
“COLD COFFEE CREAM” nonché dell'eventuale produzione di tutti i prodotti con la medesima composizione del prodotto di proprietà di parte attrice e della conseguente loro distribuzione commerciale presso tutti i distributori e/o grossisti e/o clienti al dettaglio, con conseguente ritiro dal commercio dei medesimi, sia singolarmente che in altro formato di vendita e per l'effetto condannare
pagina 1 di 19 la convenuta al pagamento in favore di parte della penale pari ad € 200,00 giornalieri per violazione dell'emanando provvedimento cautelare.
Nel merito, in via principale: accertata la responsabilità della in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, per i tutti fatti di cui in narrativa, dichiarare tenuta la stessa CP_1
ex artt. 1337 e 2598 c.c., nonché ex artt. 98 e 99 c.p.i e, per l'effetto, condannarla al pagamento in
[...] favore degli attori della somma non inferiore ad € 250.000,00 o di quella che verrà accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia e in ogni caso, nonché per l'ulteriore effetto condannarla, anche a restituire agli attori gli utili indebitamente percepiti dalla data di inizio della commercializzazione dei prodotti de quo come quantificati in corso di causa a mezzo di apposita CTU ed esibizione della documentazione contabile della convenuta.
Nel merito, in via subordinata: in ogni caso, accertata la responsabilità della in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, per i tutti fatti di cui in narrativa, dichiarare tenuta la stessa
ex artt. 1337 e 2598 c.c., nonché ex artt. 98 e 99 c.p.i e, per l'effetto, condannarla al CP_1
pagamento in favore degli attori, ad ogni titolo, della somma non inferiore ad € 250.000,00 o di quella che verrà accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia;
In via Istruttoria: si chiede fin d'ora che venga ordinato ex art. 210 c.p.c alla di fornire CP_1
ogni utile informazione nonché documentazione contabile atta a consentire l'individuazione della quantità di prodotti “COLD COFFEE CREAM”, prodotti e/o commercializzati a far data dalla loro immissione sul mercato, nonché il prezzo degli stessi, nonché le liste dei negozianti e/o grossisti ove sono collocati, i ricavi delle vendite, informazioni che dovranno essere messe a disposizione della ricorrente secondo i modi e tempi stabiliti dal Giudice.
Con ogni ulteriore riserva istruttoria nei termini ex art. 183 c.p.c. Il tutto con condanna della
alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, in favore dei procuratori che si CP_1 dichiarano antistatari”.
Per la convenuta:
“In via preliminare
a) Per le ragioni tutte esposte nella premessa di fatto e di diritto, dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Brescia sezione specializzata in materia di imprese e per l'effetto rigettare tutte le avverse domande proposte dagli attori, adottando ogni consequenziale statuizione a tutela della convenuta.
Nel merito in via principale
pagina 2 di 19 b) Respingersi e/o negare per le ragioni tutte esposte in atti la domanda di inibitoria anche ex art. 131
c.p.i., in quanto infondata in fatto ed in diritto, adottando ogni consequenziale statuizione a tutela degli interessi di . CP_1
c) In ogni caso e per le ragioni tutte esposte in fatto ed in diritto respingersi in quanto infondate le domande di inibitoria e cautelari spiegate dagli attori nei confronti della convenuta . CP_1
d) Conseguentemente respingersi sempre per le motivazioni esposte in atti, la richiesta di fissazione di una penale in caso di violazione del provvedimento di inibitoria.
e) Per le ragioni tutte esposte in atti, respingersi le domande tutte spiegate dagli attori nei confronti di
, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, adottando ogni consequenziale statuizione CP_1
a tutela degli interessi della convenuta.
f) Con vittoria di spese, spese generali e compensi di causa”.
pagina 3 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.- società attiva nella produzione e commercializzazione di bevande e prodotti Parte_1
alimentari, e in proprio e in qualità di amministratore unico della predetta società, hanno Parte_2 agito in giudizio nei confronti di lamentando l'ingiustificata rottura da parte di Controparte_1 quest'ultima delle trattative intraprese in vista della stipulazione di un accordo commerciale avente ad oggetto la produzione e distribuzione di una crema gelato al gusto caffè ideata e sviluppata dagli attori, nonché l'indebita appropriazione da parte della convenuta della ricetta riservata di tale prodotto, registrata da presso la WIPO con il nome “R_ICE ICE CREAM - CREAM – DRINK – Parte_2
COFFEE”, con successiva indebita immissione in mercato sotto il marchio della convenuta della
“Crema Caffè” ottenuta tramite la suddetta ricetta.
In diritto gli attori hanno dedotto: i) la violazione da parte della convenuta degli artt. 98 e 99 c.p.i., per essersi appropriata del “know how” e delle informazioni commerciali riservate di Controparte_1 Pt_1
di cui sarebbe venuta a conoscenza nel corso delle trattative;
ii) la violazione delle regole di
[...]
correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c., per avere la convenuta sfruttato le predette informazioni riservate immettendo in mercato un prodotto analogo a quello sviluppato dagli attori, con danno per l'impresa attrice;
iii) la violazione della buona fede contrattuale nello svolgimento delle trattative ex art. 1337 c.c., avendo interrotto senza motivo la negoziazione in corso, avviata - come Controparte_1
emerso successivamente - al solo scopo di carpire informazioni riservate della società attrice.
Gli attori hanno quindi domandato il risarcimento dei danni derivanti dalle predette condotte illecite, identificati nella perdita della posizione di vantaggio e degli investimenti effettuati per lo sviluppo del prodotto (danno complessivamente quantificato in € 250.000,00), unitamente/alternativamente alla richiesta di retroversione degli utili conseguiti dalla convenuta a seguito della commercializzazione del suddetto prodotto, a far data dal gennaio 2021.
Gli attori hanno, infine, formulato una domanda cautelare ex art. 131 c.p.i. di inibitoria della produzione, commercializzazione e pubblicizzazione del prodotto da parte della convenuta, con richiesta di ritiro dal commercio e previsione di una penale in caso di future violazioni. Su tale istanza cautelare non hanno, peraltro, insistito in prima udienza, ove la difesa attorea si è limitata a replicare alle avversarie eccezioni, chiedendo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
1.2- Si è costituita in giudizio la società convenuta, che ha, in via pregiudiziale, eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale di Brescia - Sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo non configurabile una fattispecie di concorrenza sleale interferente, e la conseguente incompetenza territoriale dello stesso tribunale, per insussistenza del collegamento con il foro generale del convenuto e con quelli alternativi di cui all'art. 20 c.p.c.
pagina 4 di 19 Nel merito, la convenuta ha dedotto l'infondatezza delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto, negando la natura riservata delle informazioni scambiate tra le parti in fase di trattativa nonché
l'identità tra la ricetta sviluppata in autonomia per la realizzazione della propria “ Parte_3
e la ricetta oggetto di registrazione da parte degli attori “R_ICE ICE CREAM - CREAM –
[...]
DRINK – COFFEE”.
Contestata, inoltre, la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra le parti rilevante ai sensi dell'art. 2598 c.c., in punto di lamentata violazione dell'art. 1337 c.c., ha replicato che le trattative si CP_1
sarebbero interrotte per il giustificato motivo rappresentato dall'inadeguatezza del prodotto proposto dagli attori alle esigenze mercato. Ha, quindi, contestato il quantum della pretesa risarcitoria avversaria, eccependo il difetto di allegazione e la genericità della domanda con particolare riferimento al danno da presunta responsabilità precontrattuale.
Ha, infine, dedotto l'insussistenza dei presupposti legittimanti i provvedimenti cautelari invocati ex adverso.
1.3 -Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle rispettive memorie, il g.i., ha respinto le istanze di prova orale formulate dalle parti, ritenendo i capitoli di prova dedotti inammissibili, in quanto ininfluenti ai fini della decisone o volti a far esprimere valutazioni non demandabili a testimoni, e ha respinto la richiesta di esibizione della ricetta commercializzata dalla società convenuta, superflua in quanto già depositata in atti dalla convenuta con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; il g.i. ha, invece, ammesso consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare: “1) se il prodotto commercializzato da “ Controparte_1 [...]
sia stato realizzato sulla base delle ricette e/o del know how condiviso dagli attori Parte_3
con la convenuta negli scambi di corrispondenza documentati in atti; 2) se tale know how presenti i requisiti di originalità, valore economico e segretezza stabiliti dall'art. 98 c.p.i. o comunque caratteristiche tali da giustificarne la non divulgazione in quanto insieme di conoscenze ed esperienze riservate non facilmente accessibili agli esperti e agli altri operatori di settore e dotate di valore economico;
3) se la ricetta registrata all'UIPO sia stata realizzata partendo dalle ricette e dal know how di proprietà e condiviso dal signor con la durante le trattative con questa avviate;
Pt_2 CP_1
4) se la ricetta commercializzata da sia identica o simile quanto a ingredienti alla ricetta CP_1 registrata alla UIPO e quindi di proprietà del signor . Pt_2
Sorte contestazioni in merito allo svolgimento delle operazioni peritali, alla mancata verbalizzazione delle riunioni e al rispetto del contraddittorio nell'effettuazione di prove tecniche da parte del c.t.u., il g.i. ha chiesto all'ausiliario di depositare nota scritta di chiarimento e di provvedere alla redazione di un resoconto dello svolgimento delle operazioni in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte;
pagina 5 di 19 eseguiti tali adempimenti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, ivi, rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1.- Va, in via pregiudiziale, respinta l'eccezione di incompetenza per materia e collegata incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta sul rilievo che “nel caso che si occupa non è dato individuarsi la sottrazione di informazioni aziendali (tecniche o commerciali) costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali “informazioni riservate” o “segreti commerciali” ex artt. 2 e 98 c.p.i., in ragione dell'assenza dei requisiti prescritti ex lege e, conseguentemente, è da escludersi la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Brescia” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 19).
È noto che le questioni di competenza vanno decise allo stato degli atti e in base a quanto prospettato dalle parti, senza entrare nel merito della fondatezza o meno delle domande proposte.
Con particolare riferimento alle controversie in materia di concorrenza sleale relative a “informazioni riservate” in ambito aziendale, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sussiste se le informazioni sono caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all'art. 98 d.lgs. n.
30 del 2005, mentre opera la competenza del tribunale ordinario se le informazioni sono prive di tali requisiti e, alla luce della prospettazione delle parti, non sia ravvisabile un'interferenza, neppure indiretta, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale (Cass. n. 3454/2022).
In base alla giurisprudenza anche recentemente pronunciatasi in materia, l'incompetenza per materia della sezione specializzata “deve ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle prospettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e l'eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale;
resta così affidata al giudice non specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale 'pura', in cui la lesione dei diritti riservati non costituisce, in tutto o in parte, elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale”
(Cass. 3454/2022), valutazione che, come si è visto, il giudice deve svolgere avuto riguardo alla mera prospettazione dei fatti da parte dell'attore, a prescindere dalla loro fondatezza nel merito (cfr. Cass. n.
17161/2019 e Cass. n. 2680/2018).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che gli attori abbiano dedotto in via principale la violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i., allegando la natura segreta della ricetta che la controparte avrebbe sottratto per la realizzazione e la messa in commercio di un prodotto analogo al proprio, ricetta dagli stessi registrata presso la “WIPO”; gli attori hanno precisato trattarsi “di 'ricette' sviluppate con prodotti e con una combinazione di prodotti tale da non essere facilmente accessibili;
che hanno un valore economico come si avrà modo di provare di seguito e comunque la le ha già immesse sul mercato con CP_1
pagina 6 di 19 evidenti ricavi;
che sono sottoposte ad un legittimo controllo da parte di tanto che non Parte_1 solo l'azienda ha più volte sollecitato la sottoscrizione dell'accordo di riservatezza, ma in data
22.10.2020 ha provveduto a depositare la ricetta R_ICE ICE CREAM - CREAM – DRINK – COFFEE quale trade secret alla WIPO” (cfr. atto di citazione, pag. 13).
Lasciata, pertanto, al merito la verifica dell'effettiva esistenza dei presupposti di cui all'art. 98 c.p.i., sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in riferimento all'illecito ex artt. 98 e 99 c.p.i. e alla collegata ipotesi di concorrenza sleale interferente ex art. 2598 n. 3 c.c. in tesi perpetrata con sfruttamento dei predetti segreti aziendali. La domanda ex art. 1337 c.c. resta, poi, attratta alla competenza della sezione specializzata in ragione della connessione soggettiva rilevante ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del d.lgs. n. 168/2003.
Quanto alla competenza territoriale, avendo la società convenuta sede a Mantova, correttamente la causa è stata radicata presso la Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Brescia sede del distretto di Corte d'Appello.
2.2.- In sede di precisazione delle conclusioni gli attori hanno insistito per la nullità della c.t.u. e la richiesta di sua rinnovazione.
La doglianza non merita accoglimento. Come emerge dal chiarimento depositato dal c.t.u. in risposta alla richiesta del g.i. del 25.5.2023, il test di laboratorio eseguito dall'ausiliario senza il coinvolgimento dei c.t.p. non ha aggiunto elementi - ulteriori e dirimenti - a quanto già argomentato nella relazione tecnica, avendone rappresentato unicamente una conferma.
Ne consegue che la lamentata lesione del contradittorio non ha, comunque, inciso sull'iter argomentativo della relazione peritale e sulle conclusioni cui l'esperto è pervenuto.
L'omessa verbalizzazione dell'incontro del 9.1.2023 è stata, infine, superata dal resoconto di tale riunione peritale, condiviso e sottoscritto in data 3.7.2023 dal c.t.u. e dai c.t.p., depositato agli atti di causa.
Per quanto sintetica, la relazione tecnica, anche tenuto conto delle emergenze documentali in atti, offre elementi sufficienti a rispondere ai quesiti posti, come infra verrà illustrato.
3.- Nel merito, dalle allegazioni in atti e dai documenti prodotti in giudizio risulta che a partire dal
29.1.2020 attraverso il proprio ufficio marketing, ebbe a manifestare agli attori Controparte_1
“l'interesse a valutare il vostro prodotto per una private label per il bar da proporre in granitore”, con richiesta di ricevere “una campionatura da provare internamente” sulle nuove macchine “granitori” acquistate da “per la stagione 2020” (cfr. e-mail 29.1.2020 sub doc. 2 di parte attrice). CP_1
Rinviato il possibile incontro a periodo successivo all'emergenza sanitaria da Covid-19, a seguito delle sollecitazioni di fondatore e amministratore unico di venne fissato tra Parte_2 Parte_1
pagina 7 di 19 le parti un primo incontro in data 22.6.2020 al fine di testare i prodotti dell'attrice (cfr. e-mail del
27.4.2020, del 10.6.2020 e dell'11.6.2020, inviate da all'ufficio marketing di e Parte_2 CP_1
risposta di del 15.6.2020, pag.7 doc. 2 attoreo). CP_1
A seguito di tale incontro, gli attori proposero alla convenuta di testare alcune miscelature di propri prodotti (cfr. e-mail del 26.6.2020, in cui si propone la miscelatura di e Controparte_2
GINSENGlife” ed e-mail del 28.6.2020, in cui si propone la miscelatura di , Caffè Parte_4 solubile Nescafè” e di , Caffè solubile Nescafè e Pasta di Nocciola”). Parte_4
Dopo un'ulteriore sollecitazione del signor (cfr. doc. 2 cit., pag. 12), si tenne un nuovo incontro Pt_2
presso gli uffici della convenuta in Reggio Emilia in data 16.9.2020 al fine di valutare gli esiti dei test di laboratorio effettuati da sulle miscelature fornite da incontro a cui fece CP_1 Parte_1
seguito la comunicazione e-mail del 28.9.2020 (cfr. doc. 2, pag. 14), in cui per il tramite dei CP_1 propri referenti tecnici, precisò i prodotti che era suo interesse sviluppare con la controparte (“crema fredda al cucchiaio”, “gelato da bere” e “bevanda in bottiglia”); a tale e-mail il signor rispose Pt_2 informando che avrebbe atteso l'invio da parte della convenuta degli ingredienti da utilizzare nei test di laboratorio e manifestando l'opportunità di sottoscrivere un patto di riservatezza a tutela di entrambe le aziende (cfr. doc. 2, pag. 15).
Dopo un'ulteriore riunione avvenuta in data 6.10.2020, la società convenuta inviò al signor una Pt_2
comunicazione e-mail nella quale riepilogò gli esiti dei test eseguiti nel proprio laboratorio sui campioni di e indicò gli “step di sviluppo” dei progetti ipotizzati tra le parti, riguardanti Parte_1 due prodotti selezionati da come di proprio interesse (vale a dire la “crema caffè” e la CP_1
“bevanda a base di latte di riso”, con sospensione dello “sviluppo” del gelato da bere “a favore degli altri due progetti”), precisando altresì le “tempistiche” di ultimazione del prodotto “a magazzino
per “fine febbraio/marzo 2021” (cfr. e-mail del 7.10.2020, pag. 16 doc. 2). Nella successiva CP_1
e-mail dell'11.10.2020, riferì di aver terminato le prove con gli ingredienti forniti dalla società Pt_2
convenuta e di essere in attesa degli ulteriori ingredienti per proseguire i propri test (cfr. doc. 2, pag.
18). Seguì da parte del signor l'ulteriore e-mail del 15.10.2020 con allegata una bozza di accordo Pt_2 di riservatezza tra e su progetto “R_ICE”, sottoposta alla controparte (in persona Parte_1 CP_1 di responsabile della ricerca e sviluppo della “per la firma” (cfr. doc. 2, pag. CP_3 CP_1
23 e ss.).
A seguito dei descritti contatti, i rapporti si interruppero per qualche mese, sino a quando, in data
4.2.2021, l'amministratore delegato di rispose alla mail di sollecito del Controparte_1 CP_4
29.1.2021 con la quale aveva richiesto aggiornamenti circa il progetto della crema caffè “R_ICE Pt_2
CREAM” e della bevanda gelato al caffè e nocciola “R_ICE COFFEE”, dichiarando che, a causa della pagina 8 di 19 pandemia, aveva “deciso di soprassedere nell'inserimento di nuovi progetti” (cfr. doc. 2, pag. CP_1
30) e di rimandare a tempi migliori ulteriori iniziative commerciali.
In data 18.3.2021 inviò a un'ultima missiva nella quale, informatolo di aver Parte_2 CP_4
“notato con piacere che avete lanciato il nostro prodotto CREMA FREDDA CAFFE' in break [leggasi
“brick” n.d.r.] una vera rivoluzione che appartiene al know how di che vi abbiamo Parte_1 presentato nei molteplici incontri in presenza di miei e tuoi collaboratori”, lo ammonì che l'abbandono della collaborazione commerciale con e il lancio in autonomia del prodotto ottenuto con la Parte_1
“ricetta messa a disposizione” da quest'ultima avrebbe comportato l'inizio di un contenzioso giudiziario.
Non ottenuta risposta, con la comunicazione del 6.4.2021 inviata a mezzo dei propri legali, gli attori hanno diffidato la convenuta dal proseguire nella commercializzazione del prodotto in questione, formulando una richiesta risarcitoria di € 412.000,00 “pari al fatturato della prima produzione” e avanzando un credito di € 150.000,00 per il lavoro commissionato a e da questa svolto Parte_1
“durante tutto l'anno 2020” (cfr. doc. 3 di parte attrice).
4.- Sulla scorta dei richiamati scambi di corrispondenza e incontri tenutisi presso gli uffici della convenuta, muovendo dal presupposto che la “Crema Caffè” inserita da nel proprio catalogo CP_1 online a partire dal marzo 2021 e lanciata in tal modo sul mercato coincida con quella “ideata dalla
, gli attori hanno, in primo luogo, lamentato l'appropriazione e l'indebito sfruttamento da Parte_1
parte della convenuta di proprie informazioni aziendali riservate ex artt. 98 e 99 c.p.i.
La doglianza non può trovare accoglimento.
4.1.- È, in primo luogo, opportuno ricordare che le informazioni aziendali riservate tutelabili come
“segreti commerciali” ex art. 98 c.p.i. devono possedere, contemporaneamente, le seguenti note caratteristiche: a) non essere nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, b) avere un valore commerciale (la norma si esprime in termini di “valore economico in quanto segrete”), c) essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
La nozione di segretezza di cui alla lettera a) è stata da dottrina e giurisprudenza intesa quale requisito di novità, in coerenza sistematica con le altre privative intellettuali e industriali, avente carattere non assoluto: la segretezza non si identifica, pertanto, con una totale inaccessibilità dell'informazione in qualunque luogo e in qualunque forma, indicando, piuttosto, un complesso di conoscenze, di derivazione empirica e attinenti all'attività produttiva e commerciale dell'impresa, che siano difficilmente conoscibili e non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore.
pagina 9 di 19 Il requisito del valore economico deve intendersi nel senso che, grazie alla segretezza, l'impresa che detiene le informazioni viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle altre imprese concorrenti che non le possiedono, potendo sfruttare tale vantaggio in termini economici, ai fini di mantenere o aumentare la propria quota di mercato.
In riferimento all'ultimo requisito, la norma pone a carico del soggetto che invoca la tutela il preciso onere di dimostrare di aver adottato misure di sicurezza idonee a mantenere tali informazioni segrete.
L'avverbio “ragionevolmente” impone di attribuire carattere relativo al requisito in esame, che deve valutarsi in concreto, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso. La giurisprudenza di merito ha poi chiarito che la misura di sicurezza può essere assicurata mediante una protezione sia “fisica”, ottenuta tramite adeguati sistemi atti ad impedire l'accesso a terzi (quali archivi informatici e database provvisti di password e username), sia “giuridica”, realizzata mediante una corretta informazione - data ai dipendenti e ai collaboratori nonché ai terzi che vengano in contatto con le informazioni - in ordine al carattere riservato e alla necessità che venga mantenuto tale. Tale informativa può essere adeguatamente attuata mediante la previsione di clausole specifiche di segretezza nei contratti di lavoro o di collaborazione, nonché mediante la stipulazione di accordi di riservatezza, patti di non concorrenza o, ancora, mediante l'emanazione di protocolli di segretazione, ordini di servizio, circolari interne.
4.2.- Nel caso in esame, è stato chiesto al c.t.u. di accertare se il know how condiviso dagli attori con la convenuta negli scambi di corrispondenza documentati in atti presenti i requisiti di originalità, valore economico e segretezza ex art. 98 c.p.i. sopra illustrati o comunque caratteristiche tali da giustificarne la non divulgazione in quanto insieme di conoscenze ed esperienze riservate non facilmente accessibili agli esperti e agli altri operatori di settore e dotate di valore economico.
Nel rispondere a tale quesito, il c.t.u. ha con chiarezza affermato che “un esperto tecnologo alimentare
o un esperto del settore dolciario creme e gelateria, che conosca l'uso degli addensanti, gelificanti strutturanti e idrocolloidi, è in grado di preparare in laboratorio in autonomia, una ricetta CREMA
CAFFE' simile ai vari prodotti presenti attualmente sul mercato” (cfr. rel. c.t.u., pag. 4), in tal modo escludendo in radice il carattere innovativo, dunque, “segreto” delle miscele attoree.
L'ausiliario ha argomentato tale asserzione con il rilievo che “sul mercato ci sono ditte specializzate che sono in grado di fornire le miscele di polveri costituenti il nucleo e gli idrocollidi già pre-miscelati da unire agli altri ingredienti principali per ottenere questo tipo di prodotti”, aggiungendo che “i prodotti attualmente presenti sul mercato con la denominazione Crema Caffè sono tutti simili, ovvero della stessa tipologia e principio di preparazione, pur contenendo ingredienti diversi o anche parzialmente diversi che si prefigurano lo stesso scopo nella riuscita sensoriale e di texture del prodotto” (cfr. rel. c.t.u. pag. 1). Ha, quindi, segnalato che “nello specifico il prodotto
pagina 10 di 19 commercializzato da , nonostante la collaborazione con il Sig. potrebbe essere CP_1 Pt_2 stato realizzato o definito con altre collaborazioni in autonomia da (cfr. rel. c.t.u. pag. 2). CP_1
Le conclusioni del c.t.u., congruamente motivate, vanno condivise, dovendo aggiungersi che parte attrice non ha fornito la prova della circostanza (contestata dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta e in tutti i successivi atti difensivi) che sarebbe entrata in possesso della ricetta (o CP_1
delle ricette) attorea completa di percentuali e singole referenze.
Ora, è evidente che il mero elenco degli ingredienti, privo delle quantità e dei nomi specifici di prodotti e fornitori, non è tutelabile come segreto, essendo accessibile al mercato attraverso la semplice etichettatura.
Né a diverse conclusioni può giungersi sul rilievo che abbia richiesto - si noti, solo in data Parte_1
1.4.2021 - la registrazione alla WIPO della ricetta della propria crema caffé (domanda accolta nel successivo mese di ottobre 2021), vuoi perché l'accertamento in detta sede non ha carattere vincolante né è preclusivo di una diversa valutazione in sede giudiziale, vuoi perché per stessa ammissione attorea detta registrazione è avvenuta allorquando il prodotto della convenuta era già in circolazione (dal mese di marzo 2021).
Le ulteriori ragioni di irrilevanza della certificazione WIPO emergeranno nei paragrafi seguenti, ove verrà evidenziata, in ogni caso, la diversità tra la ricetta registrata da e quella utilizzata da Parte_1
per la realizzazione del proprio prodotto. CP_1
4.3.- Esclusa, pertanto, la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 98 c.p.i. (circostanza di per sé sufficiente a far venir meno la tutela industriale) deve, altresì, constatarsi l'assenza di riscontri probatori atti a supportare l'adozione “da parte delle persone al cui legittimo controllo” le suddette informazioni “sono soggette” di “misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete” come richiesto dalla lettera c) dell'art. 98 c.p.i.
Sul punto gli attori, dopo aver enunciato il requisito in questione (cfr. atto di citazione, pag. 13), non hanno offerto concreti elementi probatori a sostegno dell'assunto, non potendo all'evidenza valere in tal senso la bozza di accordo di riservatezza trasmessa dal a e mai accettata e sottoscritta Pt_2 CP_1 dal legale rappresentante della società convenuta;
l'aver, poi, “provveduto a depositare la Parte_1 ricetta R_ICE ICE CREAM - CREAM – DRINK – COFFEE quale trade secret alla WIPO (cfr. all.1)”, peraltro come si è visto solo nell'aprile del 2021, quindi a trattativa con da tempo interrotta e CP_1 dopo che il lancio del proprio prodotto da parte di quest'ultima era già avvenuto, non integra all'evidenza misura atta a mantenere segrete le informazioni durante la fase di negoziazione intercorsa tra le parti.
pagina 11 di 19 Per tali assorbenti ragioni, non può riconoscersi agli attori la tutela accordata dal codice di proprietà industriale in materia di segreti aziendali, con le conseguenze, in punto di individuazione e prova dei danni, che verranno in seguito precisate.
4.4.- ha depositato agli atti del giudizio la ricetta utilizzata per la realizzazione della bevanda CP_1
(cfr. relativi docc. 8, 8B e 11), precisando di averla sviluppata con Parte_3
autonome ricerche e prove di laboratorio (in tesi iniziate sin dal 2016) e deducendo - di conseguenza - che detta ricetta farebbe “parte del knoh how riservato di . I contatti intercorsi nel 2020 con CP_1
in relazione a un prodotto al caffè da servire freddo in crema (anziché gelato da bere), con Parte_2
utilizzo dello sciroppo di riso in luogo dello zucchero (soluzione poi, pacificamente, scartata), non avrebbero, a detta della convenuta, condotto a risultati soddisfacenti, in quanto “il gusto della bevanda
a base di riso non soddisfaceva le esigenze del mercato”; in tale insoddisfazione troverebbe legittima giustificazione l'interruzione delle trattative (sul punto v. infra). Negli scambi di corrispondenza e negli incontri intercorsi tra parti non sarebbe, in ogni caso, come visto, mai avvenuto il passaggio di ricette complete di percentuali e singole referenze, della quali pertanto mai sarebbe venuta in CP_1
possesso, essendosi gli attori limitati a indicare i singoli ingredienti utilizzati per ogni ricetta.
Al consulente tecnico alimentare nominato d'ufficio, il g.i. ha chiesto di accertare “se la ricetta commercializzata da sia identica o simile quanto agli ingredienti alla ricetta registrata alla CP_1
WIPO dal signor nonché “se il prodotto commercializzato da “ Pt_2 CP_1 [...]
sia stato realizzato sulla base delle ricette e/o del know how condiviso dagli attori Parte_3 con la convenuta negli scambi di corrispondenza documentati in atti”.
In risposta a tali quesiti il c.t.u. ha chiaramente concluso che, “confrontando l'elenco degli ingredienti delle ricette di cui sotto” (vale a dire la ricetta depositata in atti dalla convenuta, le ricette di Pt_1
oggetto condivise tramite corrispondenza e-mail e la ricetta registrata dagli attori presso la
[...]
WIPO) “si evince che il prodotto commercializzato presenta una ricetta diversa (ricetta CP_1
2) da quelle proposte dal Sig. (ricetta 1) e da quella registrata da sig. al Parte_2 Parte_2
WIPO (ricetta 3)”.
Al fine di offrire esaustiva risposta anche in merito alla possibilità che, nonostante l'apparente divergenza, la ricetta potesse essere stata elaborata grazie alle informazioni acquisite dalla CP_1
controparte, il c.t.u. ha chiarito (v. supra) che “un esperto/i tecnologo alimentare o un esperto/i del settore dolciario creme e gelateria, che conosca l'uso degli addensanti, gelificanti strutturanti e idrocolloidi, è in grado di preparare in laboratorio in autonomia, una ricetta CREMA CAFFE' commercializzata da o ricette simili presenti sul mercato”, sottolineando la somiglianza CP_1
pagina 12 di 19 di tutti i prodotti in commercio quanto a tipologia e principio di preparazione ed evidenziando che le differenze risiedono negli specifici ingredienti utilizzati.
Alle pagine 2 e 3 della relazione tecnica risultano riportate le ricette messe a confronto dal c.t.u., ossia quelle scambiate via e-mail (cfr. doc. 2 di parte attrice), quella depositata in giudizio da Controparte_1
e quella registrata da alla WIPO. È sufficiente prendere visione dell'elenco degli Parte_2 ingredienti di ciascuna ricetta per constatare le differenze tra l'una e l'altra di esse. A mero titolo esemplificativo, nella ricetta di non si rinvengono albume d'uovo e panna senza lattosio che CP_1
si trovano nella ricetta registrata alla WIPO da mentre sono presenti latte fresco Parte_1
pastorizzato, crema di latte, carragenina e sale che nella ricetta registrata dalla controparte mancano o sono sostituiti da altri ingredienti (come il latte liquido senza lattosio e il latte in polvere senza lattosio).
Ancora, se rapportata alla ricetta “R-Ice coffe” di quella di non impiega Parte_1 CP_1
sciroppo di riso, bevanda di riso, pasta di nocciole e albume d'uovo presenti nella ricetta di parte attrice, etc.
In risposta alle osservazioni sul punto sollevate dal c.t. di parte attrice, il c.t.u. ha ulteriormente chiarito che, se è esistita una collaborazione fra e riguardante la ricerca di una Parte_1 CP_1
formulazione ottimale di prodotto crema caffè, nell'ambito della quale non è escluso che vi siano stati degli “spunti tecnici interessanti” per la realizzazione della ricetta finale o di parte di essa, “non vi è una evidenza oggettiva” dell'apporto ideativo riferibile a non essendo “messe in evidenza Parte_1
delle prove oggettive che possano dimostrare che la ricetta finale di sia dipesa dal lavoro CP_1 di collaborazione con . Parte_1
A titolo esemplificativo, il c.t.u. ha segnalato che “nelle varie considerazioni degli esperti di ambo le parti e in particolare del Sig. di non si evince nessuna ricerca della processabilità Pt_2 Parte_1
a prodotto UHT Sterilizzabile/stabilizzabile della sua ricetta contenente il 15% di albume di uovo”.
A ulteriore conforto della insussistenza di univoci elementi a sostegno della tesi attorea, il c.t.u. ha evidenziato che “anche la ricetta di Crema Caffè della Latteria di Soligo non “cucchiaiabile”, lanciata fra agosto e settembre 2020 poteva essere un valido spunto per degli esperti di per CP_1 formulare un prodotto “cucchiaiabile” lanciato nel 2021”, documentando tale affermazione con la tabella di confronto a pag. 4 della c.t.u.
Ciò che difetta, ancora una volta, è la stessa originalità delle formulazioni di rispetto a Parte_1
quanto presente nel mercato di riferimento, né prova dell'esistenza del carattere innovativo delle proprie creazioni è stata offerta dagli attori.
5.- Esclusa, per quanto sopra, la configurabilità di un illecito ex art. 98 e 99 c.p.i., deve altresì negarsi il riconoscimento dell'ipotesi di concorrenza sleale lamentata dagli attori ex art. 2598 n. 3 c.c.
pagina 13 di 19 In base agli accertamenti compiuti e alle conclusioni raggiunte dal c.t.u. deve, infatti, negarsi non solo la natura riservata delle informazioni condivise da con - si ricorda, prive Parte_1 CP_1
dell'indicazione di quantità e referenze - ma altresì la prova del necessario sfruttamento di tali nozioni per la realizzazione del prodotto della convenuta, così come la stessa identità (o quantomeno significativa somiglianza) tra tale prodotto e quello sviluppabile sulla base delle soluzioni proposte da
Parte_1
A quanto sopra va aggiunto che il c.t.u. ha risposto negativamente anche al quesito se la stessa idea della crema caffè cucchiaiabile in brick - in tesi attorea usurpata a da - fosse Parte_1 CP_1 innovativa rispetto ai prodotti già presenti sul mercato all'epoca dei fatti di causa e quindi potesse qualificarsi come “idea” commerciale appartenente al know how del signor che ne avrebbe Pt_2 suggerito l'utilizzo al fine di consentire un “cospicuo risparmio in termini di investimento macchine”
(non vi sarebbe stata infatti la necessità di acquistare i granitori) e una diffusione più estesa (essendo il brick commerciabile ovunque e non solo nei bar) (cfr. atto di citazione, pag. 4).
Sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la difesa convenuta ha negato il carattere innovativo della soluzione in questione, deducendo che “il prodotto Crema Caffè Pronta in brick, nel cui segmento la si inserisce, è un prodotto già presente sul mercato da tempo e non è Parte_5 stata certo un'idea di ne sono esempi il Sorbetto fresco al caffè di , la Parte_2 CP_5 [...]
. Nello stesso formato in brik scelto da è già presente da Controparte_6 CP_1 anni sul mercato anche la Crema di Caffè della latteria Soligo” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 7).
A confutazione di tale puntuale eccezione parte attrice non ha offerto concreti e specifici elementi, essendosi limitata ad asserire che la peculiarità del prodotto sviluppato dal sig. risiederebbe “nella Pt_2
consistenza … e nella modalità di commercializzazione (brick cucchiaiabile) … E' infatti vero che sul mercato ci sono prodotti in brick, ma si tratta di prodotti liquidi e non creme cucchiaiabili” (cfr. prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice, pag. 8).
Il c.t.u. ha, nondimeno, confermato la tesi della convenuta;
si legge, al riguardo, nella relazione peritale: “l'idea della crema caffè era già presente al produttore IT 05 123 CE - LATTERIA DI
SOLIGO SAN DONA' DI PIAVE. La ditta di cui sopra presentava un prodotto su facebook in data 18 agosto 2020 e in data 15 settembre 2020 (vedi immagine 1 e immagine 2)”. Sebbene il c.t.u. abbia precisato che “la Crema Caffè Deliziosa di Soligo non è un prodotto che si gusta a cucchiaio, ma presenta una viscosità e una consistenza tale da renderlo bevibile”, l'ausiliario ha altresì chiarito che
“la possibilità di cambiare la consistenza di questo prodotto per renderlo “cucchiaiabile” è un lavoro di bilanciamento di ingredienti, addensanti e gelificanti, come già detto precedentemente, un esperto è
pagina 14 di 19 in grado di realizzare”. Non escluso, pertanto, che “ possa aver avuto l'idea di realizzare Parte_2 una crema caffè “a cucchiaio” prodotta industrialmente”, il c.t.u. ha evidenziato che “idee di creme al caffè prodotte in maniera casalinga sono presenti da diverso tempo sul web, vedi allegati 5, 6, 7” e che
“attualmente sul mercato esistono altri prodotti Crema Caffè (vedi immagine 3 e immagine 4)”.
La prova del carattere originale e inedito dell'idea in questione, così come del suo indebito sfruttamento da parte della convenuta, che non avrebbe potuto apprenderla da altri operatori del mercato o da ricerche e prove di laboratorio svolte in autonomia, avrebbe dovuto essere offerta da parte attrice (eventualmente tramite presunzioni, purché gravi, precise e concordanti), che tuttavia non ha assolto tale onere, essendosi al riguardo limitata a mere enunciazioni, carenti di obiettivi riscontri.
Ne consegue il rigetto anche della domanda risarcitoria ex art. 2598 c.c.
6.- Venendo, infine, alla lamentata violazione della buona fede nelle trattative contrattuali ex art. 1337
c.c., gli attori hanno censurato la condotta di la quale, giunte le trattative a un punto tale da CP_1 avere ingenerato negli attori il legittimo affidamento circa la prossima conclusione dell'accordo commerciale, è receduta dal progetto dichiarando (falsamente e con dolosa riserva mentale) di aver deciso di soprassedere dall'inserimento di nuovi progetti (cfr. e-mail del 4.2.2021 sub doc. 2 di parte attrice), mentre, al contempo, si accingeva a immettere sul mercato lo stesso prodotto sviluppato dagli attori o comunque un prodotto sul quale vi era stato un costante aggiornamento e confronto tra le due società. I risultati raggiunti e condivisi tra le parti, unitamente all'investimento di risorse aziendali ed economiche da parte di avrebbero indotto gli attori a ritenere “serie e Controparte_7 concludenti” le trattative in corso, “tali da ingenerare un forte affidamento sulla buona riuscita del
“progetto” “(che sarebbe stato concesso in esclusiva alla e per il quale il aveva CP_1 Pt_2 soprasseduto ad ogni nuovo contatto con altri player del mercato” (cfr. atto di citazione, pag. 22).
6.1.- L'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti porta a ritenere che il recesso di CP_1
dalla trattativa in corso sia stato non conforme a buona fede.
Che le parti fossero addivenute a uno stadio della trattativa tale da aver generato negli attori la legittima aspettativa che, messa a punto la formulazione del prodotto secondo le esigenze espresse da CP_1 all'esito delle progressive prove di laboratorio, si sarebbe dato avvio alla collaborazione commerciale avente ad oggetto la private label alla quale stessa, sin dal gennaio del 2020, si era detta CP_1
interessata, confermando anche nelle successive comunicazioni tale interesse su due particolari prodotti, si evince chiaramente, oltre che dalla progressione delle comunicazioni inter partes, dal contenuto della e-mail inviata da a in data 7.10.2020, il giorno seguente la CP_1 Parte_1
riunione avvenuta tra le parti presso la sede di CP_1
pagina 15 di 19 In tale missiva, la società convenuta riepilogò al signor gli esiti dei test eseguiti nel proprio Pt_2 laboratorio sui campioni di e indicò gli “step di sviluppo” dei progetti d'interesse, Parte_1 riguardanti la “crema caffè” e la “bevanda a base di latte di riso” (con sospensione dello “sviluppo” del gelato da bere “a favore degli altri due progetti”), precisando le “tempistiche” di ultimazione del prodotto “a magazzino per “fine febbraio/marzo 2021” (cfr. e-mail del 7.10.2020, pag. 16 CP_1 doc. 2). Nella successiva e-mail dell'11.10.2020, riferì di aver terminato le prove con gli Pt_2
ingredienti forniti dalla società convenuta e di essere in attesa degli ulteriori ingredienti per proseguire i propri test (cfr. doc. 2, pag. 18). Seguì da parte del signor l'ulteriore e-mail del 15.10.2020 con Pt_2 allegata la bozza di accordo di riservatezza tra e su progetto “R_ICE”, sottoposta Parte_1 CP_1
alla controparte (in persona di responsabile della ricerca e sviluppo della CP_3 CP_1
“per la firma” (cfr. doc. 2, pag. 23 e ss.).
A quel punto, come visto, i rapporti si sono interrotti, sino a quando, in data 4.2.2021, l'amministratore delegato di ha risposto alla mail di sollecito del 29.1.2021 con la quale Controparte_1 CP_4 aveva richiesto aggiornamenti sui progetti “R_ICE CREAM” e “R_ICE COFFEE”, dichiarando Pt_2 che, a causa della pandemia, aveva “deciso di soprassedere nell'inserimento di nuovi CP_1 progetti” (cfr. doc. 2, pag. 30) e di rimandare a tempi migliori ulteriori iniziative commerciali;
sennonché, il mese seguente, lanciava sul mercato la propria Crema Caffè. CP_1
L'improvviso disinteresse della convenuta a dar corso al progetto per la cui realizzazione da circa un anno stava lavorando è stato giustificato dall'a.d. con una motivazione poi rivelatasi Parte_1
inveritiera
Ciò non significa - si badi - che sussista la prova del doloso avvio della trattativa da parte di CP_1
al solo fine di carpire informazioni riservate di da sfruttare a proprio vantaggio Parte_1
realizzando in autonomia lo stesso prodotto oggetto di condivisione. Ai paragrafi precedenti si è illustrato come tale prospettazione non sia supportata da adeguati riscontri e sia da escludere principalmente in ragione della evidente diversità tra la formulazione utilizzata da per la CP_1
propria Crema Caffè e le ricette elaborate da Parte_1
Pare, piuttosto, verosimile che, contemporaneamente alla trattativa avviata con e ai test da Parte_1 quest'ultima eseguiti, stesse portando avanti, da sola o con altri partners, test e ricerche CP_1 ulteriori che l'hanno poi condotta a formulare la Crema Caffè commercializzata a partire da marzo
2021.
Solo costituendosi nel presente giudizio, la convenuta ha, nondimeno, addotto a giustificazione del proprio recesso la (nuova) motivazione dell'insoddisfazione per il prodotto sviluppato da Parte_1
tale giudizio di inadeguatezza non risulta sia mai stato rappresentato alla controparte nel corso della pagina 16 di 19 lunga trattativa, né dalle comunicazioni intercorse tra le parti emerge che abbia in qualche CP_1
occasione manifestato alla controparte che il processo di elaborazione del prodotto, sviluppato dagli attori in base alle indicazioni via via fornite da non stesse dando i risultati sperati. CP_1
Allo stato cui la trattativa era giunta, con l'approssimarsi della data prevista per l'ultimazione del prodotto “a magazzino (ossia “fine febbraio/marzo 2021”, come da e-mail di del CP_1 CP_1
7.10.2020), deve ritenersi che non vi fosse adeguata ragione per recedere dal progetto comune se non la mera volontà della convenuta di lanciare sul mercato un prodotto realizzato in autonomia e con propria formulazione.
Il che sarebbe stato perfettamente legittimo se avesse fin da subito manifestato le proprie CP_1
intenzioni agli attori senza impegnarli per oltre un anno in un'attività - dispendiosa in termini di tempo e risorse - destinata a non avere alcun esito.
6.2.- Passando alla valutazione degli ipotetici danni derivati agli attori dalla violazione da parte della convenuta della buona fede nella fase di formazione del consenso, giova ricordarsi che, in materia di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari, ferma la necessità di allegarne e provarne i presupposti di fatto.
Il danno derivante dall'illecito precontrattuale non va, in ogni caso, parametrato all'utilità perduta, bensì all'interesse (negativo appunto) a non essere coinvolti in operazioni rivelatesi inutili, in quanto il carattere ingiustificato del ripensamento integra una violazione del principio del neminem laedere, sotto forma della lesione della libertà negoziale.
Ciò premesso, deve nel caso di specie constatarsi che gli attori non hanno offerto elementi concreti che consentano di individuare e, quindi, quantificare, anche in via equitativa, i pregiudizi di cui pretendono il risarcimento.
In atto di citazione, il paragrafo relativo alla quantificazione dei danni concerne cumulativamente le tre ipotesi di responsabilità invocate e, dopo il generico riferimento alla “perdita relativa agli investimenti effettuati nel tempo dal sig. per ottenere detto prodotto (investimenti per i Controparte_8 quali ci si riserva la quantificazione e produzione documentale dettagliata in sede istruttoria)”, si affida al criterio della c.d. retroversione degli utili contemplato dall'art. 125 c.p.i. per la specifica lesione dei diritti industriali, all'evidenza non applicabile al danno derivante da responsabilità precontrattuale (cfr. atto di citazione, pag. 26).
pagina 17 di 19 Analoghe considerazioni vanno svolte in riferimento alla prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. ove, nonostante la lunghezza dell'atto, nulla viene specificato in punto di danni ex art. 1337 c.c. continuando a farsi riferimento - in termini del tutto generici - a spese sopportate e investimenti persi, e alla necessità di utilizzare per la quantificazione dei danni (anche) il criterio di cui all'art. 125 c.p.i.
Con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., gli attori hanno prodotto, nella logica appena richiamata, il bilancio della al 31.12.2021, onde evidenziare i “maggiori ricavi” ottenuti CP_1 rispetto all'esercizio precedente dalla convenuta “in parte … sicuramente imputati alla produzione e commercializzazione del prodotto oggetto del presente contenzioso” (cfr. seconda memoria attorea pag.
2), documento - si ribadisce - inconferente ai fini della liquidazione l'interesse negativo ex art. 1337
c.c.
Nel medesimo atto difensivo, gli attori, per la prima volta, hanno allegato che i “diversi test tecnici … eseguiti presso i laboratori della mettendo a disposizione materiali, spazi e Parte_1 professionalità” avrebbero comportato “costi per € 63.932,16 i cui € 13.532,16 ed investimenti per €
50.400,00” come risulterebbe “provato dalla relazione tecnica della Dott.ssa che si Persona_1 allega”.
L'allegazione è tardiva (in quanto svolta a preclusioni assertive già maturate) oltre che generica, non avendo comunque gli attori dedotto a prova le circostanze che fonderebbero le suddette grandezze (vale a dire, numero di giornate in cui sarebbero stati svolti i test, personale impiegato, mezzi utilizzati, etc.); né sono stati esplicitati nell'atto difensivo i criteri che avrebbero condotto alla quantificazione esposta, essendosi la difesa attorea limitata al deposito di una consulenza di parte - notoriamente priva di valore probatorio - il cui contenuto è - oltretutto - rimasto illeggibile essendo stato prodotto un file in formato non conforme alle disposizioni tecniche vigenti (al riguardo, va precisato che anche la versione
“all.11_corretto.zip” risulta illeggibile).
Infine, solo con la terza memoria, deputata unicamente alle richieste di prova contraria, la difesa attorea ha prodotto fatture Telepass per il periodo 31.1.2020 – 31.12.2020, verosimilmente al fine di provare alcune delle spese sostenute dal durante le trattative con trattasi di documenti Pt_2 CP_1
inammissibili in quanto volti a provare fatti costitutivi della pretesa attorea e non a confutare prove offerte dalla controparte. La circostanza, poi, che le fatture in questione siano state allegate dalla società Autostrade s.p.a. alla e-mail “del 21.09.2022 (successiva al deposito della II memoria ex art.
183 c.p.c)” a nulla rileva, non avendo la difesa attorea allegato né dimostrato l'impossibilità di procurarsi tali documenti prima dello scadere delle preclusioni processuali e non avendo nemmeno chiesto di essere rimessa in termini.
pagina 18 di 19 Da ultimo, va esclusa la rilevanza ai fini della determinazione del pregiudizio liquidabile ex art. 1337
c.c. del “danno da mancato guadagno… per circa € 693.000,00 … calcolati facendo riferimento al prezzo di vendita proposto in sede di trattative (cfr. all.2 email del 16.12.2020 atto di citazione) ovvero
€ 5,15 a cui viene applicato uno sconto del 20%, il tutto sulla stima di 1 milione di brick venduti (cfr. all.11 e relativi allegati)” (cfr. seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice, pag.
3).
In difetto di tempestiva allegazione e, comunque, di prova del danno da responsabilità precontrattuale, anche la domanda risarcitoria formulata ex art. 1337 c.c. deve essere respinta, con conseguente integrale rigetto delle pretese attoree.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. per i giudizi ordinari di cognizione di valore indeterminabile, complessità media, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
Anche le spese di c.t.u. seguono la soccombenza e vanno definitivamente poste a carico degli attori nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.
p.q.m.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ritenuta la propria competenza, respinge le domande proposte da e Parte_2 Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 10.860,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.
Brescia, 14 febbraio 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica Castellani dott. Raffaele Del Porto
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2354/2022 promossa da:
(p. iva ) e (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
patrocinio degli avv.ti Roberto Catani e Ofelia Corsano
attori contro
p. iva ), con il patrocinio dell'avv. Luca Lasagna Controparte_1 P.IVA_2
convenuta
CONCLUSIONI
Gli attori hanno insistito “nella richiesta di rinnovazione della c.t.u. come da istanza formulata nelle precedenti udienze nonché nell'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nei propri atti opponendosi all'ammissione di quelle avversarie”; hanno, quindi, precisato “le conclusioni come da atto di citazione”:
“In via preliminare e cautelare: disporre inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza,
l'inibitoria alla dalla produzione, commercializzazione e pubblicizzazione del prodotto CP_1
“COLD COFFEE CREAM” nonché dell'eventuale produzione di tutti i prodotti con la medesima composizione del prodotto di proprietà di parte attrice e della conseguente loro distribuzione commerciale presso tutti i distributori e/o grossisti e/o clienti al dettaglio, con conseguente ritiro dal commercio dei medesimi, sia singolarmente che in altro formato di vendita e per l'effetto condannare
pagina 1 di 19 la convenuta al pagamento in favore di parte della penale pari ad € 200,00 giornalieri per violazione dell'emanando provvedimento cautelare.
Nel merito, in via principale: accertata la responsabilità della in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, per i tutti fatti di cui in narrativa, dichiarare tenuta la stessa CP_1
ex artt. 1337 e 2598 c.c., nonché ex artt. 98 e 99 c.p.i e, per l'effetto, condannarla al pagamento in
[...] favore degli attori della somma non inferiore ad € 250.000,00 o di quella che verrà accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia e in ogni caso, nonché per l'ulteriore effetto condannarla, anche a restituire agli attori gli utili indebitamente percepiti dalla data di inizio della commercializzazione dei prodotti de quo come quantificati in corso di causa a mezzo di apposita CTU ed esibizione della documentazione contabile della convenuta.
Nel merito, in via subordinata: in ogni caso, accertata la responsabilità della in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, per i tutti fatti di cui in narrativa, dichiarare tenuta la stessa
ex artt. 1337 e 2598 c.c., nonché ex artt. 98 e 99 c.p.i e, per l'effetto, condannarla al CP_1
pagamento in favore degli attori, ad ogni titolo, della somma non inferiore ad € 250.000,00 o di quella che verrà accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia;
In via Istruttoria: si chiede fin d'ora che venga ordinato ex art. 210 c.p.c alla di fornire CP_1
ogni utile informazione nonché documentazione contabile atta a consentire l'individuazione della quantità di prodotti “COLD COFFEE CREAM”, prodotti e/o commercializzati a far data dalla loro immissione sul mercato, nonché il prezzo degli stessi, nonché le liste dei negozianti e/o grossisti ove sono collocati, i ricavi delle vendite, informazioni che dovranno essere messe a disposizione della ricorrente secondo i modi e tempi stabiliti dal Giudice.
Con ogni ulteriore riserva istruttoria nei termini ex art. 183 c.p.c. Il tutto con condanna della
alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, in favore dei procuratori che si CP_1 dichiarano antistatari”.
Per la convenuta:
“In via preliminare
a) Per le ragioni tutte esposte nella premessa di fatto e di diritto, dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Brescia sezione specializzata in materia di imprese e per l'effetto rigettare tutte le avverse domande proposte dagli attori, adottando ogni consequenziale statuizione a tutela della convenuta.
Nel merito in via principale
pagina 2 di 19 b) Respingersi e/o negare per le ragioni tutte esposte in atti la domanda di inibitoria anche ex art. 131
c.p.i., in quanto infondata in fatto ed in diritto, adottando ogni consequenziale statuizione a tutela degli interessi di . CP_1
c) In ogni caso e per le ragioni tutte esposte in fatto ed in diritto respingersi in quanto infondate le domande di inibitoria e cautelari spiegate dagli attori nei confronti della convenuta . CP_1
d) Conseguentemente respingersi sempre per le motivazioni esposte in atti, la richiesta di fissazione di una penale in caso di violazione del provvedimento di inibitoria.
e) Per le ragioni tutte esposte in atti, respingersi le domande tutte spiegate dagli attori nei confronti di
, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, adottando ogni consequenziale statuizione CP_1
a tutela degli interessi della convenuta.
f) Con vittoria di spese, spese generali e compensi di causa”.
pagina 3 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.- società attiva nella produzione e commercializzazione di bevande e prodotti Parte_1
alimentari, e in proprio e in qualità di amministratore unico della predetta società, hanno Parte_2 agito in giudizio nei confronti di lamentando l'ingiustificata rottura da parte di Controparte_1 quest'ultima delle trattative intraprese in vista della stipulazione di un accordo commerciale avente ad oggetto la produzione e distribuzione di una crema gelato al gusto caffè ideata e sviluppata dagli attori, nonché l'indebita appropriazione da parte della convenuta della ricetta riservata di tale prodotto, registrata da presso la WIPO con il nome “R_ICE ICE CREAM - CREAM – DRINK – Parte_2
COFFEE”, con successiva indebita immissione in mercato sotto il marchio della convenuta della
“Crema Caffè” ottenuta tramite la suddetta ricetta.
In diritto gli attori hanno dedotto: i) la violazione da parte della convenuta degli artt. 98 e 99 c.p.i., per essersi appropriata del “know how” e delle informazioni commerciali riservate di Controparte_1 Pt_1
di cui sarebbe venuta a conoscenza nel corso delle trattative;
ii) la violazione delle regole di
[...]
correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c., per avere la convenuta sfruttato le predette informazioni riservate immettendo in mercato un prodotto analogo a quello sviluppato dagli attori, con danno per l'impresa attrice;
iii) la violazione della buona fede contrattuale nello svolgimento delle trattative ex art. 1337 c.c., avendo interrotto senza motivo la negoziazione in corso, avviata - come Controparte_1
emerso successivamente - al solo scopo di carpire informazioni riservate della società attrice.
Gli attori hanno quindi domandato il risarcimento dei danni derivanti dalle predette condotte illecite, identificati nella perdita della posizione di vantaggio e degli investimenti effettuati per lo sviluppo del prodotto (danno complessivamente quantificato in € 250.000,00), unitamente/alternativamente alla richiesta di retroversione degli utili conseguiti dalla convenuta a seguito della commercializzazione del suddetto prodotto, a far data dal gennaio 2021.
Gli attori hanno, infine, formulato una domanda cautelare ex art. 131 c.p.i. di inibitoria della produzione, commercializzazione e pubblicizzazione del prodotto da parte della convenuta, con richiesta di ritiro dal commercio e previsione di una penale in caso di future violazioni. Su tale istanza cautelare non hanno, peraltro, insistito in prima udienza, ove la difesa attorea si è limitata a replicare alle avversarie eccezioni, chiedendo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
1.2- Si è costituita in giudizio la società convenuta, che ha, in via pregiudiziale, eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale di Brescia - Sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo non configurabile una fattispecie di concorrenza sleale interferente, e la conseguente incompetenza territoriale dello stesso tribunale, per insussistenza del collegamento con il foro generale del convenuto e con quelli alternativi di cui all'art. 20 c.p.c.
pagina 4 di 19 Nel merito, la convenuta ha dedotto l'infondatezza delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto, negando la natura riservata delle informazioni scambiate tra le parti in fase di trattativa nonché
l'identità tra la ricetta sviluppata in autonomia per la realizzazione della propria “ Parte_3
e la ricetta oggetto di registrazione da parte degli attori “R_ICE ICE CREAM - CREAM –
[...]
DRINK – COFFEE”.
Contestata, inoltre, la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra le parti rilevante ai sensi dell'art. 2598 c.c., in punto di lamentata violazione dell'art. 1337 c.c., ha replicato che le trattative si CP_1
sarebbero interrotte per il giustificato motivo rappresentato dall'inadeguatezza del prodotto proposto dagli attori alle esigenze mercato. Ha, quindi, contestato il quantum della pretesa risarcitoria avversaria, eccependo il difetto di allegazione e la genericità della domanda con particolare riferimento al danno da presunta responsabilità precontrattuale.
Ha, infine, dedotto l'insussistenza dei presupposti legittimanti i provvedimenti cautelari invocati ex adverso.
1.3 -Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle rispettive memorie, il g.i., ha respinto le istanze di prova orale formulate dalle parti, ritenendo i capitoli di prova dedotti inammissibili, in quanto ininfluenti ai fini della decisone o volti a far esprimere valutazioni non demandabili a testimoni, e ha respinto la richiesta di esibizione della ricetta commercializzata dalla società convenuta, superflua in quanto già depositata in atti dalla convenuta con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; il g.i. ha, invece, ammesso consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare: “1) se il prodotto commercializzato da “ Controparte_1 [...]
sia stato realizzato sulla base delle ricette e/o del know how condiviso dagli attori Parte_3
con la convenuta negli scambi di corrispondenza documentati in atti; 2) se tale know how presenti i requisiti di originalità, valore economico e segretezza stabiliti dall'art. 98 c.p.i. o comunque caratteristiche tali da giustificarne la non divulgazione in quanto insieme di conoscenze ed esperienze riservate non facilmente accessibili agli esperti e agli altri operatori di settore e dotate di valore economico;
3) se la ricetta registrata all'UIPO sia stata realizzata partendo dalle ricette e dal know how di proprietà e condiviso dal signor con la durante le trattative con questa avviate;
Pt_2 CP_1
4) se la ricetta commercializzata da sia identica o simile quanto a ingredienti alla ricetta CP_1 registrata alla UIPO e quindi di proprietà del signor . Pt_2
Sorte contestazioni in merito allo svolgimento delle operazioni peritali, alla mancata verbalizzazione delle riunioni e al rispetto del contraddittorio nell'effettuazione di prove tecniche da parte del c.t.u., il g.i. ha chiesto all'ausiliario di depositare nota scritta di chiarimento e di provvedere alla redazione di un resoconto dello svolgimento delle operazioni in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte;
pagina 5 di 19 eseguiti tali adempimenti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, ivi, rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1.- Va, in via pregiudiziale, respinta l'eccezione di incompetenza per materia e collegata incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta sul rilievo che “nel caso che si occupa non è dato individuarsi la sottrazione di informazioni aziendali (tecniche o commerciali) costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali “informazioni riservate” o “segreti commerciali” ex artt. 2 e 98 c.p.i., in ragione dell'assenza dei requisiti prescritti ex lege e, conseguentemente, è da escludersi la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Brescia” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 19).
È noto che le questioni di competenza vanno decise allo stato degli atti e in base a quanto prospettato dalle parti, senza entrare nel merito della fondatezza o meno delle domande proposte.
Con particolare riferimento alle controversie in materia di concorrenza sleale relative a “informazioni riservate” in ambito aziendale, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sussiste se le informazioni sono caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all'art. 98 d.lgs. n.
30 del 2005, mentre opera la competenza del tribunale ordinario se le informazioni sono prive di tali requisiti e, alla luce della prospettazione delle parti, non sia ravvisabile un'interferenza, neppure indiretta, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale (Cass. n. 3454/2022).
In base alla giurisprudenza anche recentemente pronunciatasi in materia, l'incompetenza per materia della sezione specializzata “deve ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle prospettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e l'eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale;
resta così affidata al giudice non specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale 'pura', in cui la lesione dei diritti riservati non costituisce, in tutto o in parte, elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale”
(Cass. 3454/2022), valutazione che, come si è visto, il giudice deve svolgere avuto riguardo alla mera prospettazione dei fatti da parte dell'attore, a prescindere dalla loro fondatezza nel merito (cfr. Cass. n.
17161/2019 e Cass. n. 2680/2018).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che gli attori abbiano dedotto in via principale la violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i., allegando la natura segreta della ricetta che la controparte avrebbe sottratto per la realizzazione e la messa in commercio di un prodotto analogo al proprio, ricetta dagli stessi registrata presso la “WIPO”; gli attori hanno precisato trattarsi “di 'ricette' sviluppate con prodotti e con una combinazione di prodotti tale da non essere facilmente accessibili;
che hanno un valore economico come si avrà modo di provare di seguito e comunque la le ha già immesse sul mercato con CP_1
pagina 6 di 19 evidenti ricavi;
che sono sottoposte ad un legittimo controllo da parte di tanto che non Parte_1 solo l'azienda ha più volte sollecitato la sottoscrizione dell'accordo di riservatezza, ma in data
22.10.2020 ha provveduto a depositare la ricetta R_ICE ICE CREAM - CREAM – DRINK – COFFEE quale trade secret alla WIPO” (cfr. atto di citazione, pag. 13).
Lasciata, pertanto, al merito la verifica dell'effettiva esistenza dei presupposti di cui all'art. 98 c.p.i., sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in riferimento all'illecito ex artt. 98 e 99 c.p.i. e alla collegata ipotesi di concorrenza sleale interferente ex art. 2598 n. 3 c.c. in tesi perpetrata con sfruttamento dei predetti segreti aziendali. La domanda ex art. 1337 c.c. resta, poi, attratta alla competenza della sezione specializzata in ragione della connessione soggettiva rilevante ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del d.lgs. n. 168/2003.
Quanto alla competenza territoriale, avendo la società convenuta sede a Mantova, correttamente la causa è stata radicata presso la Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Brescia sede del distretto di Corte d'Appello.
2.2.- In sede di precisazione delle conclusioni gli attori hanno insistito per la nullità della c.t.u. e la richiesta di sua rinnovazione.
La doglianza non merita accoglimento. Come emerge dal chiarimento depositato dal c.t.u. in risposta alla richiesta del g.i. del 25.5.2023, il test di laboratorio eseguito dall'ausiliario senza il coinvolgimento dei c.t.p. non ha aggiunto elementi - ulteriori e dirimenti - a quanto già argomentato nella relazione tecnica, avendone rappresentato unicamente una conferma.
Ne consegue che la lamentata lesione del contradittorio non ha, comunque, inciso sull'iter argomentativo della relazione peritale e sulle conclusioni cui l'esperto è pervenuto.
L'omessa verbalizzazione dell'incontro del 9.1.2023 è stata, infine, superata dal resoconto di tale riunione peritale, condiviso e sottoscritto in data 3.7.2023 dal c.t.u. e dai c.t.p., depositato agli atti di causa.
Per quanto sintetica, la relazione tecnica, anche tenuto conto delle emergenze documentali in atti, offre elementi sufficienti a rispondere ai quesiti posti, come infra verrà illustrato.
3.- Nel merito, dalle allegazioni in atti e dai documenti prodotti in giudizio risulta che a partire dal
29.1.2020 attraverso il proprio ufficio marketing, ebbe a manifestare agli attori Controparte_1
“l'interesse a valutare il vostro prodotto per una private label per il bar da proporre in granitore”, con richiesta di ricevere “una campionatura da provare internamente” sulle nuove macchine “granitori” acquistate da “per la stagione 2020” (cfr. e-mail 29.1.2020 sub doc. 2 di parte attrice). CP_1
Rinviato il possibile incontro a periodo successivo all'emergenza sanitaria da Covid-19, a seguito delle sollecitazioni di fondatore e amministratore unico di venne fissato tra Parte_2 Parte_1
pagina 7 di 19 le parti un primo incontro in data 22.6.2020 al fine di testare i prodotti dell'attrice (cfr. e-mail del
27.4.2020, del 10.6.2020 e dell'11.6.2020, inviate da all'ufficio marketing di e Parte_2 CP_1
risposta di del 15.6.2020, pag.7 doc. 2 attoreo). CP_1
A seguito di tale incontro, gli attori proposero alla convenuta di testare alcune miscelature di propri prodotti (cfr. e-mail del 26.6.2020, in cui si propone la miscelatura di e Controparte_2
GINSENGlife” ed e-mail del 28.6.2020, in cui si propone la miscelatura di , Caffè Parte_4 solubile Nescafè” e di , Caffè solubile Nescafè e Pasta di Nocciola”). Parte_4
Dopo un'ulteriore sollecitazione del signor (cfr. doc. 2 cit., pag. 12), si tenne un nuovo incontro Pt_2
presso gli uffici della convenuta in Reggio Emilia in data 16.9.2020 al fine di valutare gli esiti dei test di laboratorio effettuati da sulle miscelature fornite da incontro a cui fece CP_1 Parte_1
seguito la comunicazione e-mail del 28.9.2020 (cfr. doc. 2, pag. 14), in cui per il tramite dei CP_1 propri referenti tecnici, precisò i prodotti che era suo interesse sviluppare con la controparte (“crema fredda al cucchiaio”, “gelato da bere” e “bevanda in bottiglia”); a tale e-mail il signor rispose Pt_2 informando che avrebbe atteso l'invio da parte della convenuta degli ingredienti da utilizzare nei test di laboratorio e manifestando l'opportunità di sottoscrivere un patto di riservatezza a tutela di entrambe le aziende (cfr. doc. 2, pag. 15).
Dopo un'ulteriore riunione avvenuta in data 6.10.2020, la società convenuta inviò al signor una Pt_2
comunicazione e-mail nella quale riepilogò gli esiti dei test eseguiti nel proprio laboratorio sui campioni di e indicò gli “step di sviluppo” dei progetti ipotizzati tra le parti, riguardanti Parte_1 due prodotti selezionati da come di proprio interesse (vale a dire la “crema caffè” e la CP_1
“bevanda a base di latte di riso”, con sospensione dello “sviluppo” del gelato da bere “a favore degli altri due progetti”), precisando altresì le “tempistiche” di ultimazione del prodotto “a magazzino
per “fine febbraio/marzo 2021” (cfr. e-mail del 7.10.2020, pag. 16 doc. 2). Nella successiva CP_1
e-mail dell'11.10.2020, riferì di aver terminato le prove con gli ingredienti forniti dalla società Pt_2
convenuta e di essere in attesa degli ulteriori ingredienti per proseguire i propri test (cfr. doc. 2, pag.
18). Seguì da parte del signor l'ulteriore e-mail del 15.10.2020 con allegata una bozza di accordo Pt_2 di riservatezza tra e su progetto “R_ICE”, sottoposta alla controparte (in persona Parte_1 CP_1 di responsabile della ricerca e sviluppo della “per la firma” (cfr. doc. 2, pag. CP_3 CP_1
23 e ss.).
A seguito dei descritti contatti, i rapporti si interruppero per qualche mese, sino a quando, in data
4.2.2021, l'amministratore delegato di rispose alla mail di sollecito del Controparte_1 CP_4
29.1.2021 con la quale aveva richiesto aggiornamenti circa il progetto della crema caffè “R_ICE Pt_2
CREAM” e della bevanda gelato al caffè e nocciola “R_ICE COFFEE”, dichiarando che, a causa della pagina 8 di 19 pandemia, aveva “deciso di soprassedere nell'inserimento di nuovi progetti” (cfr. doc. 2, pag. CP_1
30) e di rimandare a tempi migliori ulteriori iniziative commerciali.
In data 18.3.2021 inviò a un'ultima missiva nella quale, informatolo di aver Parte_2 CP_4
“notato con piacere che avete lanciato il nostro prodotto CREMA FREDDA CAFFE' in break [leggasi
“brick” n.d.r.] una vera rivoluzione che appartiene al know how di che vi abbiamo Parte_1 presentato nei molteplici incontri in presenza di miei e tuoi collaboratori”, lo ammonì che l'abbandono della collaborazione commerciale con e il lancio in autonomia del prodotto ottenuto con la Parte_1
“ricetta messa a disposizione” da quest'ultima avrebbe comportato l'inizio di un contenzioso giudiziario.
Non ottenuta risposta, con la comunicazione del 6.4.2021 inviata a mezzo dei propri legali, gli attori hanno diffidato la convenuta dal proseguire nella commercializzazione del prodotto in questione, formulando una richiesta risarcitoria di € 412.000,00 “pari al fatturato della prima produzione” e avanzando un credito di € 150.000,00 per il lavoro commissionato a e da questa svolto Parte_1
“durante tutto l'anno 2020” (cfr. doc. 3 di parte attrice).
4.- Sulla scorta dei richiamati scambi di corrispondenza e incontri tenutisi presso gli uffici della convenuta, muovendo dal presupposto che la “Crema Caffè” inserita da nel proprio catalogo CP_1 online a partire dal marzo 2021 e lanciata in tal modo sul mercato coincida con quella “ideata dalla
, gli attori hanno, in primo luogo, lamentato l'appropriazione e l'indebito sfruttamento da Parte_1
parte della convenuta di proprie informazioni aziendali riservate ex artt. 98 e 99 c.p.i.
La doglianza non può trovare accoglimento.
4.1.- È, in primo luogo, opportuno ricordare che le informazioni aziendali riservate tutelabili come
“segreti commerciali” ex art. 98 c.p.i. devono possedere, contemporaneamente, le seguenti note caratteristiche: a) non essere nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, b) avere un valore commerciale (la norma si esprime in termini di “valore economico in quanto segrete”), c) essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
La nozione di segretezza di cui alla lettera a) è stata da dottrina e giurisprudenza intesa quale requisito di novità, in coerenza sistematica con le altre privative intellettuali e industriali, avente carattere non assoluto: la segretezza non si identifica, pertanto, con una totale inaccessibilità dell'informazione in qualunque luogo e in qualunque forma, indicando, piuttosto, un complesso di conoscenze, di derivazione empirica e attinenti all'attività produttiva e commerciale dell'impresa, che siano difficilmente conoscibili e non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore.
pagina 9 di 19 Il requisito del valore economico deve intendersi nel senso che, grazie alla segretezza, l'impresa che detiene le informazioni viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle altre imprese concorrenti che non le possiedono, potendo sfruttare tale vantaggio in termini economici, ai fini di mantenere o aumentare la propria quota di mercato.
In riferimento all'ultimo requisito, la norma pone a carico del soggetto che invoca la tutela il preciso onere di dimostrare di aver adottato misure di sicurezza idonee a mantenere tali informazioni segrete.
L'avverbio “ragionevolmente” impone di attribuire carattere relativo al requisito in esame, che deve valutarsi in concreto, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso. La giurisprudenza di merito ha poi chiarito che la misura di sicurezza può essere assicurata mediante una protezione sia “fisica”, ottenuta tramite adeguati sistemi atti ad impedire l'accesso a terzi (quali archivi informatici e database provvisti di password e username), sia “giuridica”, realizzata mediante una corretta informazione - data ai dipendenti e ai collaboratori nonché ai terzi che vengano in contatto con le informazioni - in ordine al carattere riservato e alla necessità che venga mantenuto tale. Tale informativa può essere adeguatamente attuata mediante la previsione di clausole specifiche di segretezza nei contratti di lavoro o di collaborazione, nonché mediante la stipulazione di accordi di riservatezza, patti di non concorrenza o, ancora, mediante l'emanazione di protocolli di segretazione, ordini di servizio, circolari interne.
4.2.- Nel caso in esame, è stato chiesto al c.t.u. di accertare se il know how condiviso dagli attori con la convenuta negli scambi di corrispondenza documentati in atti presenti i requisiti di originalità, valore economico e segretezza ex art. 98 c.p.i. sopra illustrati o comunque caratteristiche tali da giustificarne la non divulgazione in quanto insieme di conoscenze ed esperienze riservate non facilmente accessibili agli esperti e agli altri operatori di settore e dotate di valore economico.
Nel rispondere a tale quesito, il c.t.u. ha con chiarezza affermato che “un esperto tecnologo alimentare
o un esperto del settore dolciario creme e gelateria, che conosca l'uso degli addensanti, gelificanti strutturanti e idrocolloidi, è in grado di preparare in laboratorio in autonomia, una ricetta CREMA
CAFFE' simile ai vari prodotti presenti attualmente sul mercato” (cfr. rel. c.t.u., pag. 4), in tal modo escludendo in radice il carattere innovativo, dunque, “segreto” delle miscele attoree.
L'ausiliario ha argomentato tale asserzione con il rilievo che “sul mercato ci sono ditte specializzate che sono in grado di fornire le miscele di polveri costituenti il nucleo e gli idrocollidi già pre-miscelati da unire agli altri ingredienti principali per ottenere questo tipo di prodotti”, aggiungendo che “i prodotti attualmente presenti sul mercato con la denominazione Crema Caffè sono tutti simili, ovvero della stessa tipologia e principio di preparazione, pur contenendo ingredienti diversi o anche parzialmente diversi che si prefigurano lo stesso scopo nella riuscita sensoriale e di texture del prodotto” (cfr. rel. c.t.u. pag. 1). Ha, quindi, segnalato che “nello specifico il prodotto
pagina 10 di 19 commercializzato da , nonostante la collaborazione con il Sig. potrebbe essere CP_1 Pt_2 stato realizzato o definito con altre collaborazioni in autonomia da (cfr. rel. c.t.u. pag. 2). CP_1
Le conclusioni del c.t.u., congruamente motivate, vanno condivise, dovendo aggiungersi che parte attrice non ha fornito la prova della circostanza (contestata dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta e in tutti i successivi atti difensivi) che sarebbe entrata in possesso della ricetta (o CP_1
delle ricette) attorea completa di percentuali e singole referenze.
Ora, è evidente che il mero elenco degli ingredienti, privo delle quantità e dei nomi specifici di prodotti e fornitori, non è tutelabile come segreto, essendo accessibile al mercato attraverso la semplice etichettatura.
Né a diverse conclusioni può giungersi sul rilievo che abbia richiesto - si noti, solo in data Parte_1
1.4.2021 - la registrazione alla WIPO della ricetta della propria crema caffé (domanda accolta nel successivo mese di ottobre 2021), vuoi perché l'accertamento in detta sede non ha carattere vincolante né è preclusivo di una diversa valutazione in sede giudiziale, vuoi perché per stessa ammissione attorea detta registrazione è avvenuta allorquando il prodotto della convenuta era già in circolazione (dal mese di marzo 2021).
Le ulteriori ragioni di irrilevanza della certificazione WIPO emergeranno nei paragrafi seguenti, ove verrà evidenziata, in ogni caso, la diversità tra la ricetta registrata da e quella utilizzata da Parte_1
per la realizzazione del proprio prodotto. CP_1
4.3.- Esclusa, pertanto, la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 98 c.p.i. (circostanza di per sé sufficiente a far venir meno la tutela industriale) deve, altresì, constatarsi l'assenza di riscontri probatori atti a supportare l'adozione “da parte delle persone al cui legittimo controllo” le suddette informazioni “sono soggette” di “misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete” come richiesto dalla lettera c) dell'art. 98 c.p.i.
Sul punto gli attori, dopo aver enunciato il requisito in questione (cfr. atto di citazione, pag. 13), non hanno offerto concreti elementi probatori a sostegno dell'assunto, non potendo all'evidenza valere in tal senso la bozza di accordo di riservatezza trasmessa dal a e mai accettata e sottoscritta Pt_2 CP_1 dal legale rappresentante della società convenuta;
l'aver, poi, “provveduto a depositare la Parte_1 ricetta R_ICE ICE CREAM - CREAM – DRINK – COFFEE quale trade secret alla WIPO (cfr. all.1)”, peraltro come si è visto solo nell'aprile del 2021, quindi a trattativa con da tempo interrotta e CP_1 dopo che il lancio del proprio prodotto da parte di quest'ultima era già avvenuto, non integra all'evidenza misura atta a mantenere segrete le informazioni durante la fase di negoziazione intercorsa tra le parti.
pagina 11 di 19 Per tali assorbenti ragioni, non può riconoscersi agli attori la tutela accordata dal codice di proprietà industriale in materia di segreti aziendali, con le conseguenze, in punto di individuazione e prova dei danni, che verranno in seguito precisate.
4.4.- ha depositato agli atti del giudizio la ricetta utilizzata per la realizzazione della bevanda CP_1
(cfr. relativi docc. 8, 8B e 11), precisando di averla sviluppata con Parte_3
autonome ricerche e prove di laboratorio (in tesi iniziate sin dal 2016) e deducendo - di conseguenza - che detta ricetta farebbe “parte del knoh how riservato di . I contatti intercorsi nel 2020 con CP_1
in relazione a un prodotto al caffè da servire freddo in crema (anziché gelato da bere), con Parte_2
utilizzo dello sciroppo di riso in luogo dello zucchero (soluzione poi, pacificamente, scartata), non avrebbero, a detta della convenuta, condotto a risultati soddisfacenti, in quanto “il gusto della bevanda
a base di riso non soddisfaceva le esigenze del mercato”; in tale insoddisfazione troverebbe legittima giustificazione l'interruzione delle trattative (sul punto v. infra). Negli scambi di corrispondenza e negli incontri intercorsi tra parti non sarebbe, in ogni caso, come visto, mai avvenuto il passaggio di ricette complete di percentuali e singole referenze, della quali pertanto mai sarebbe venuta in CP_1
possesso, essendosi gli attori limitati a indicare i singoli ingredienti utilizzati per ogni ricetta.
Al consulente tecnico alimentare nominato d'ufficio, il g.i. ha chiesto di accertare “se la ricetta commercializzata da sia identica o simile quanto agli ingredienti alla ricetta registrata alla CP_1
WIPO dal signor nonché “se il prodotto commercializzato da “ Pt_2 CP_1 [...]
sia stato realizzato sulla base delle ricette e/o del know how condiviso dagli attori Parte_3 con la convenuta negli scambi di corrispondenza documentati in atti”.
In risposta a tali quesiti il c.t.u. ha chiaramente concluso che, “confrontando l'elenco degli ingredienti delle ricette di cui sotto” (vale a dire la ricetta depositata in atti dalla convenuta, le ricette di Pt_1
oggetto condivise tramite corrispondenza e-mail e la ricetta registrata dagli attori presso la
[...]
WIPO) “si evince che il prodotto commercializzato presenta una ricetta diversa (ricetta CP_1
2) da quelle proposte dal Sig. (ricetta 1) e da quella registrata da sig. al Parte_2 Parte_2
WIPO (ricetta 3)”.
Al fine di offrire esaustiva risposta anche in merito alla possibilità che, nonostante l'apparente divergenza, la ricetta potesse essere stata elaborata grazie alle informazioni acquisite dalla CP_1
controparte, il c.t.u. ha chiarito (v. supra) che “un esperto/i tecnologo alimentare o un esperto/i del settore dolciario creme e gelateria, che conosca l'uso degli addensanti, gelificanti strutturanti e idrocolloidi, è in grado di preparare in laboratorio in autonomia, una ricetta CREMA CAFFE' commercializzata da o ricette simili presenti sul mercato”, sottolineando la somiglianza CP_1
pagina 12 di 19 di tutti i prodotti in commercio quanto a tipologia e principio di preparazione ed evidenziando che le differenze risiedono negli specifici ingredienti utilizzati.
Alle pagine 2 e 3 della relazione tecnica risultano riportate le ricette messe a confronto dal c.t.u., ossia quelle scambiate via e-mail (cfr. doc. 2 di parte attrice), quella depositata in giudizio da Controparte_1
e quella registrata da alla WIPO. È sufficiente prendere visione dell'elenco degli Parte_2 ingredienti di ciascuna ricetta per constatare le differenze tra l'una e l'altra di esse. A mero titolo esemplificativo, nella ricetta di non si rinvengono albume d'uovo e panna senza lattosio che CP_1
si trovano nella ricetta registrata alla WIPO da mentre sono presenti latte fresco Parte_1
pastorizzato, crema di latte, carragenina e sale che nella ricetta registrata dalla controparte mancano o sono sostituiti da altri ingredienti (come il latte liquido senza lattosio e il latte in polvere senza lattosio).
Ancora, se rapportata alla ricetta “R-Ice coffe” di quella di non impiega Parte_1 CP_1
sciroppo di riso, bevanda di riso, pasta di nocciole e albume d'uovo presenti nella ricetta di parte attrice, etc.
In risposta alle osservazioni sul punto sollevate dal c.t. di parte attrice, il c.t.u. ha ulteriormente chiarito che, se è esistita una collaborazione fra e riguardante la ricerca di una Parte_1 CP_1
formulazione ottimale di prodotto crema caffè, nell'ambito della quale non è escluso che vi siano stati degli “spunti tecnici interessanti” per la realizzazione della ricetta finale o di parte di essa, “non vi è una evidenza oggettiva” dell'apporto ideativo riferibile a non essendo “messe in evidenza Parte_1
delle prove oggettive che possano dimostrare che la ricetta finale di sia dipesa dal lavoro CP_1 di collaborazione con . Parte_1
A titolo esemplificativo, il c.t.u. ha segnalato che “nelle varie considerazioni degli esperti di ambo le parti e in particolare del Sig. di non si evince nessuna ricerca della processabilità Pt_2 Parte_1
a prodotto UHT Sterilizzabile/stabilizzabile della sua ricetta contenente il 15% di albume di uovo”.
A ulteriore conforto della insussistenza di univoci elementi a sostegno della tesi attorea, il c.t.u. ha evidenziato che “anche la ricetta di Crema Caffè della Latteria di Soligo non “cucchiaiabile”, lanciata fra agosto e settembre 2020 poteva essere un valido spunto per degli esperti di per CP_1 formulare un prodotto “cucchiaiabile” lanciato nel 2021”, documentando tale affermazione con la tabella di confronto a pag. 4 della c.t.u.
Ciò che difetta, ancora una volta, è la stessa originalità delle formulazioni di rispetto a Parte_1
quanto presente nel mercato di riferimento, né prova dell'esistenza del carattere innovativo delle proprie creazioni è stata offerta dagli attori.
5.- Esclusa, per quanto sopra, la configurabilità di un illecito ex art. 98 e 99 c.p.i., deve altresì negarsi il riconoscimento dell'ipotesi di concorrenza sleale lamentata dagli attori ex art. 2598 n. 3 c.c.
pagina 13 di 19 In base agli accertamenti compiuti e alle conclusioni raggiunte dal c.t.u. deve, infatti, negarsi non solo la natura riservata delle informazioni condivise da con - si ricorda, prive Parte_1 CP_1
dell'indicazione di quantità e referenze - ma altresì la prova del necessario sfruttamento di tali nozioni per la realizzazione del prodotto della convenuta, così come la stessa identità (o quantomeno significativa somiglianza) tra tale prodotto e quello sviluppabile sulla base delle soluzioni proposte da
Parte_1
A quanto sopra va aggiunto che il c.t.u. ha risposto negativamente anche al quesito se la stessa idea della crema caffè cucchiaiabile in brick - in tesi attorea usurpata a da - fosse Parte_1 CP_1 innovativa rispetto ai prodotti già presenti sul mercato all'epoca dei fatti di causa e quindi potesse qualificarsi come “idea” commerciale appartenente al know how del signor che ne avrebbe Pt_2 suggerito l'utilizzo al fine di consentire un “cospicuo risparmio in termini di investimento macchine”
(non vi sarebbe stata infatti la necessità di acquistare i granitori) e una diffusione più estesa (essendo il brick commerciabile ovunque e non solo nei bar) (cfr. atto di citazione, pag. 4).
Sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la difesa convenuta ha negato il carattere innovativo della soluzione in questione, deducendo che “il prodotto Crema Caffè Pronta in brick, nel cui segmento la si inserisce, è un prodotto già presente sul mercato da tempo e non è Parte_5 stata certo un'idea di ne sono esempi il Sorbetto fresco al caffè di , la Parte_2 CP_5 [...]
. Nello stesso formato in brik scelto da è già presente da Controparte_6 CP_1 anni sul mercato anche la Crema di Caffè della latteria Soligo” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 7).
A confutazione di tale puntuale eccezione parte attrice non ha offerto concreti e specifici elementi, essendosi limitata ad asserire che la peculiarità del prodotto sviluppato dal sig. risiederebbe “nella Pt_2
consistenza … e nella modalità di commercializzazione (brick cucchiaiabile) … E' infatti vero che sul mercato ci sono prodotti in brick, ma si tratta di prodotti liquidi e non creme cucchiaiabili” (cfr. prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice, pag. 8).
Il c.t.u. ha, nondimeno, confermato la tesi della convenuta;
si legge, al riguardo, nella relazione peritale: “l'idea della crema caffè era già presente al produttore IT 05 123 CE - LATTERIA DI
SOLIGO SAN DONA' DI PIAVE. La ditta di cui sopra presentava un prodotto su facebook in data 18 agosto 2020 e in data 15 settembre 2020 (vedi immagine 1 e immagine 2)”. Sebbene il c.t.u. abbia precisato che “la Crema Caffè Deliziosa di Soligo non è un prodotto che si gusta a cucchiaio, ma presenta una viscosità e una consistenza tale da renderlo bevibile”, l'ausiliario ha altresì chiarito che
“la possibilità di cambiare la consistenza di questo prodotto per renderlo “cucchiaiabile” è un lavoro di bilanciamento di ingredienti, addensanti e gelificanti, come già detto precedentemente, un esperto è
pagina 14 di 19 in grado di realizzare”. Non escluso, pertanto, che “ possa aver avuto l'idea di realizzare Parte_2 una crema caffè “a cucchiaio” prodotta industrialmente”, il c.t.u. ha evidenziato che “idee di creme al caffè prodotte in maniera casalinga sono presenti da diverso tempo sul web, vedi allegati 5, 6, 7” e che
“attualmente sul mercato esistono altri prodotti Crema Caffè (vedi immagine 3 e immagine 4)”.
La prova del carattere originale e inedito dell'idea in questione, così come del suo indebito sfruttamento da parte della convenuta, che non avrebbe potuto apprenderla da altri operatori del mercato o da ricerche e prove di laboratorio svolte in autonomia, avrebbe dovuto essere offerta da parte attrice (eventualmente tramite presunzioni, purché gravi, precise e concordanti), che tuttavia non ha assolto tale onere, essendosi al riguardo limitata a mere enunciazioni, carenti di obiettivi riscontri.
Ne consegue il rigetto anche della domanda risarcitoria ex art. 2598 c.c.
6.- Venendo, infine, alla lamentata violazione della buona fede nelle trattative contrattuali ex art. 1337
c.c., gli attori hanno censurato la condotta di la quale, giunte le trattative a un punto tale da CP_1 avere ingenerato negli attori il legittimo affidamento circa la prossima conclusione dell'accordo commerciale, è receduta dal progetto dichiarando (falsamente e con dolosa riserva mentale) di aver deciso di soprassedere dall'inserimento di nuovi progetti (cfr. e-mail del 4.2.2021 sub doc. 2 di parte attrice), mentre, al contempo, si accingeva a immettere sul mercato lo stesso prodotto sviluppato dagli attori o comunque un prodotto sul quale vi era stato un costante aggiornamento e confronto tra le due società. I risultati raggiunti e condivisi tra le parti, unitamente all'investimento di risorse aziendali ed economiche da parte di avrebbero indotto gli attori a ritenere “serie e Controparte_7 concludenti” le trattative in corso, “tali da ingenerare un forte affidamento sulla buona riuscita del
“progetto” “(che sarebbe stato concesso in esclusiva alla e per il quale il aveva CP_1 Pt_2 soprasseduto ad ogni nuovo contatto con altri player del mercato” (cfr. atto di citazione, pag. 22).
6.1.- L'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti porta a ritenere che il recesso di CP_1
dalla trattativa in corso sia stato non conforme a buona fede.
Che le parti fossero addivenute a uno stadio della trattativa tale da aver generato negli attori la legittima aspettativa che, messa a punto la formulazione del prodotto secondo le esigenze espresse da CP_1 all'esito delle progressive prove di laboratorio, si sarebbe dato avvio alla collaborazione commerciale avente ad oggetto la private label alla quale stessa, sin dal gennaio del 2020, si era detta CP_1
interessata, confermando anche nelle successive comunicazioni tale interesse su due particolari prodotti, si evince chiaramente, oltre che dalla progressione delle comunicazioni inter partes, dal contenuto della e-mail inviata da a in data 7.10.2020, il giorno seguente la CP_1 Parte_1
riunione avvenuta tra le parti presso la sede di CP_1
pagina 15 di 19 In tale missiva, la società convenuta riepilogò al signor gli esiti dei test eseguiti nel proprio Pt_2 laboratorio sui campioni di e indicò gli “step di sviluppo” dei progetti d'interesse, Parte_1 riguardanti la “crema caffè” e la “bevanda a base di latte di riso” (con sospensione dello “sviluppo” del gelato da bere “a favore degli altri due progetti”), precisando le “tempistiche” di ultimazione del prodotto “a magazzino per “fine febbraio/marzo 2021” (cfr. e-mail del 7.10.2020, pag. 16 CP_1 doc. 2). Nella successiva e-mail dell'11.10.2020, riferì di aver terminato le prove con gli Pt_2
ingredienti forniti dalla società convenuta e di essere in attesa degli ulteriori ingredienti per proseguire i propri test (cfr. doc. 2, pag. 18). Seguì da parte del signor l'ulteriore e-mail del 15.10.2020 con Pt_2 allegata la bozza di accordo di riservatezza tra e su progetto “R_ICE”, sottoposta Parte_1 CP_1
alla controparte (in persona di responsabile della ricerca e sviluppo della CP_3 CP_1
“per la firma” (cfr. doc. 2, pag. 23 e ss.).
A quel punto, come visto, i rapporti si sono interrotti, sino a quando, in data 4.2.2021, l'amministratore delegato di ha risposto alla mail di sollecito del 29.1.2021 con la quale Controparte_1 CP_4 aveva richiesto aggiornamenti sui progetti “R_ICE CREAM” e “R_ICE COFFEE”, dichiarando Pt_2 che, a causa della pandemia, aveva “deciso di soprassedere nell'inserimento di nuovi CP_1 progetti” (cfr. doc. 2, pag. 30) e di rimandare a tempi migliori ulteriori iniziative commerciali;
sennonché, il mese seguente, lanciava sul mercato la propria Crema Caffè. CP_1
L'improvviso disinteresse della convenuta a dar corso al progetto per la cui realizzazione da circa un anno stava lavorando è stato giustificato dall'a.d. con una motivazione poi rivelatasi Parte_1
inveritiera
Ciò non significa - si badi - che sussista la prova del doloso avvio della trattativa da parte di CP_1
al solo fine di carpire informazioni riservate di da sfruttare a proprio vantaggio Parte_1
realizzando in autonomia lo stesso prodotto oggetto di condivisione. Ai paragrafi precedenti si è illustrato come tale prospettazione non sia supportata da adeguati riscontri e sia da escludere principalmente in ragione della evidente diversità tra la formulazione utilizzata da per la CP_1
propria Crema Caffè e le ricette elaborate da Parte_1
Pare, piuttosto, verosimile che, contemporaneamente alla trattativa avviata con e ai test da Parte_1 quest'ultima eseguiti, stesse portando avanti, da sola o con altri partners, test e ricerche CP_1 ulteriori che l'hanno poi condotta a formulare la Crema Caffè commercializzata a partire da marzo
2021.
Solo costituendosi nel presente giudizio, la convenuta ha, nondimeno, addotto a giustificazione del proprio recesso la (nuova) motivazione dell'insoddisfazione per il prodotto sviluppato da Parte_1
tale giudizio di inadeguatezza non risulta sia mai stato rappresentato alla controparte nel corso della pagina 16 di 19 lunga trattativa, né dalle comunicazioni intercorse tra le parti emerge che abbia in qualche CP_1
occasione manifestato alla controparte che il processo di elaborazione del prodotto, sviluppato dagli attori in base alle indicazioni via via fornite da non stesse dando i risultati sperati. CP_1
Allo stato cui la trattativa era giunta, con l'approssimarsi della data prevista per l'ultimazione del prodotto “a magazzino (ossia “fine febbraio/marzo 2021”, come da e-mail di del CP_1 CP_1
7.10.2020), deve ritenersi che non vi fosse adeguata ragione per recedere dal progetto comune se non la mera volontà della convenuta di lanciare sul mercato un prodotto realizzato in autonomia e con propria formulazione.
Il che sarebbe stato perfettamente legittimo se avesse fin da subito manifestato le proprie CP_1
intenzioni agli attori senza impegnarli per oltre un anno in un'attività - dispendiosa in termini di tempo e risorse - destinata a non avere alcun esito.
6.2.- Passando alla valutazione degli ipotetici danni derivati agli attori dalla violazione da parte della convenuta della buona fede nella fase di formazione del consenso, giova ricordarsi che, in materia di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari, ferma la necessità di allegarne e provarne i presupposti di fatto.
Il danno derivante dall'illecito precontrattuale non va, in ogni caso, parametrato all'utilità perduta, bensì all'interesse (negativo appunto) a non essere coinvolti in operazioni rivelatesi inutili, in quanto il carattere ingiustificato del ripensamento integra una violazione del principio del neminem laedere, sotto forma della lesione della libertà negoziale.
Ciò premesso, deve nel caso di specie constatarsi che gli attori non hanno offerto elementi concreti che consentano di individuare e, quindi, quantificare, anche in via equitativa, i pregiudizi di cui pretendono il risarcimento.
In atto di citazione, il paragrafo relativo alla quantificazione dei danni concerne cumulativamente le tre ipotesi di responsabilità invocate e, dopo il generico riferimento alla “perdita relativa agli investimenti effettuati nel tempo dal sig. per ottenere detto prodotto (investimenti per i Controparte_8 quali ci si riserva la quantificazione e produzione documentale dettagliata in sede istruttoria)”, si affida al criterio della c.d. retroversione degli utili contemplato dall'art. 125 c.p.i. per la specifica lesione dei diritti industriali, all'evidenza non applicabile al danno derivante da responsabilità precontrattuale (cfr. atto di citazione, pag. 26).
pagina 17 di 19 Analoghe considerazioni vanno svolte in riferimento alla prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. ove, nonostante la lunghezza dell'atto, nulla viene specificato in punto di danni ex art. 1337 c.c. continuando a farsi riferimento - in termini del tutto generici - a spese sopportate e investimenti persi, e alla necessità di utilizzare per la quantificazione dei danni (anche) il criterio di cui all'art. 125 c.p.i.
Con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., gli attori hanno prodotto, nella logica appena richiamata, il bilancio della al 31.12.2021, onde evidenziare i “maggiori ricavi” ottenuti CP_1 rispetto all'esercizio precedente dalla convenuta “in parte … sicuramente imputati alla produzione e commercializzazione del prodotto oggetto del presente contenzioso” (cfr. seconda memoria attorea pag.
2), documento - si ribadisce - inconferente ai fini della liquidazione l'interesse negativo ex art. 1337
c.c.
Nel medesimo atto difensivo, gli attori, per la prima volta, hanno allegato che i “diversi test tecnici … eseguiti presso i laboratori della mettendo a disposizione materiali, spazi e Parte_1 professionalità” avrebbero comportato “costi per € 63.932,16 i cui € 13.532,16 ed investimenti per €
50.400,00” come risulterebbe “provato dalla relazione tecnica della Dott.ssa che si Persona_1 allega”.
L'allegazione è tardiva (in quanto svolta a preclusioni assertive già maturate) oltre che generica, non avendo comunque gli attori dedotto a prova le circostanze che fonderebbero le suddette grandezze (vale a dire, numero di giornate in cui sarebbero stati svolti i test, personale impiegato, mezzi utilizzati, etc.); né sono stati esplicitati nell'atto difensivo i criteri che avrebbero condotto alla quantificazione esposta, essendosi la difesa attorea limitata al deposito di una consulenza di parte - notoriamente priva di valore probatorio - il cui contenuto è - oltretutto - rimasto illeggibile essendo stato prodotto un file in formato non conforme alle disposizioni tecniche vigenti (al riguardo, va precisato che anche la versione
“all.11_corretto.zip” risulta illeggibile).
Infine, solo con la terza memoria, deputata unicamente alle richieste di prova contraria, la difesa attorea ha prodotto fatture Telepass per il periodo 31.1.2020 – 31.12.2020, verosimilmente al fine di provare alcune delle spese sostenute dal durante le trattative con trattasi di documenti Pt_2 CP_1
inammissibili in quanto volti a provare fatti costitutivi della pretesa attorea e non a confutare prove offerte dalla controparte. La circostanza, poi, che le fatture in questione siano state allegate dalla società Autostrade s.p.a. alla e-mail “del 21.09.2022 (successiva al deposito della II memoria ex art.
183 c.p.c)” a nulla rileva, non avendo la difesa attorea allegato né dimostrato l'impossibilità di procurarsi tali documenti prima dello scadere delle preclusioni processuali e non avendo nemmeno chiesto di essere rimessa in termini.
pagina 18 di 19 Da ultimo, va esclusa la rilevanza ai fini della determinazione del pregiudizio liquidabile ex art. 1337
c.c. del “danno da mancato guadagno… per circa € 693.000,00 … calcolati facendo riferimento al prezzo di vendita proposto in sede di trattative (cfr. all.2 email del 16.12.2020 atto di citazione) ovvero
€ 5,15 a cui viene applicato uno sconto del 20%, il tutto sulla stima di 1 milione di brick venduti (cfr. all.11 e relativi allegati)” (cfr. seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice, pag.
3).
In difetto di tempestiva allegazione e, comunque, di prova del danno da responsabilità precontrattuale, anche la domanda risarcitoria formulata ex art. 1337 c.c. deve essere respinta, con conseguente integrale rigetto delle pretese attoree.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. per i giudizi ordinari di cognizione di valore indeterminabile, complessità media, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
Anche le spese di c.t.u. seguono la soccombenza e vanno definitivamente poste a carico degli attori nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.
p.q.m.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ritenuta la propria competenza, respinge le domande proposte da e Parte_2 Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 10.860,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.
Brescia, 14 febbraio 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica Castellani dott. Raffaele Del Porto
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