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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 562/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2019/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250018601871000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2940/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendo l'insussistenza del debito IVA per l'anno 2021 in ragione di versamenti eccedenti effettuati nel periodo maggio–giugno 2021.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – si costituiva in giudizio depositando provvedimento di sgravio totale dell'iscrizione a ruolo (prot. n. 2025S378407 del 17.06.2025), riconoscendo la fondatezza delle ragioni del contribuente e chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento integrale in autotutela della cartella impugnata determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Ricorre pertanto l'ipotesi di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione integrale, tenuto conto:
- dell'intervento dell'Ufficio che ha annullato l'atto non appena verificata l'effettiva insussistenza della pretesa;
- dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 33157/2023 e 3556/2024), che ammette la compensazione in caso di comportamento collaborativo dell'Amministrazione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo 26.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2019/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250018601871000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2940/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendo l'insussistenza del debito IVA per l'anno 2021 in ragione di versamenti eccedenti effettuati nel periodo maggio–giugno 2021.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – si costituiva in giudizio depositando provvedimento di sgravio totale dell'iscrizione a ruolo (prot. n. 2025S378407 del 17.06.2025), riconoscendo la fondatezza delle ragioni del contribuente e chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento integrale in autotutela della cartella impugnata determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Ricorre pertanto l'ipotesi di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione integrale, tenuto conto:
- dell'intervento dell'Ufficio che ha annullato l'atto non appena verificata l'effettiva insussistenza della pretesa;
- dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 33157/2023 e 3556/2024), che ammette la compensazione in caso di comportamento collaborativo dell'Amministrazione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo 26.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO