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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/12/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 887 /2025, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. CAPITÒ ENRICA CARLA MARIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a TERNI (TR) il 18/12/1986 , con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. CHIARANTI RENATO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 3.6.2025, ha chiesto venissero Parte_1 disciplinate le modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore
, nato a [...], il [...], dalla relazione con Persona_1
. La ricorrente ha esposto: Controparte_1
- di risiedere in Terni in immobile concesso in comodato d'uso, insieme con il figlio, dopo aver rilasciato la casa familiare, a causa del venir meno della relazione sentimentale tra le parti;
-di essere in procinto di acquistare propria abitazione con conseguente accensione di mutuo;
- di essere dipendente di supermercato percependo stipendio mensile di circa € 1.500,00; tanto premesso la ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna ed ampia modalità di frequentazione padre figlio (nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì o dalle ore 15 – 20 o dalle ore 8.30 – 13.00 compatibilmente con i turni di lavoro;
i week end saranno alternati tra i genitori ed andranno dal Per_2 dalle ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00), determinando il contributo al mantenimento del minore a carico del padre, in misura di euro 450,00, da versarsi mensilmente alla parte collocataria, oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie da dividersi al 50%; disponendo che l'assegno unico venisse percepito interamente dalla ricorrente, con vittoria di spese.
Si è costituito evidenziando la scelta unilaterale Controparte_1 della ricorrente di lasciare, in data 01 maggio 2025, la casa familiare immobile di esclusiva proprietà del resistente, portando con sé il figlio, sottolineando come dal momento della separazione le parti avrebbero gestito, in forma paritetica, il minore che sarebbe rimasto nell'abitazione di ciascun genitore a settimane alterne per 4 giorni con ognuno, precisando di aver riscosso per intero l'assegno unico per il minore, per € 150,00 mensili, poi versato alla ricorrente. Il resistente ha evidenziato di risiedere in immobile di proprietà esclusiva, con rata mensile di mutuo di € 391,71
-ultima rata anno 2045-, e di percepire come operaio un reddito lordo di € 28.468,00. Tanto premesso il resistente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa in via alternativa presso ambo i genitori, con suddivisione dei tempi di permanenza e dei periodi di vacanza, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie e dell'importo mensile percepito a titolo di assegno unico. In via subordinata in caso di collocazione abitativa del minore presso la madre di disciplinare il diritto di visita del padre da esercitarsi nel modo più ampio e con le medesime modalità oggi messe in atto;
ponendo a carico del padre contributo di € 150,00 per il mantenimento del figlio , con suddivisione al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico percepito per il minore.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: di risiedere in immobile in comodato d'uso senza costi e di Parte_1 percepire come operaia reddito mensile netto di euro 1.700 -1.800, di non avere proprietà immobiliari e di avere risparmi per circa 30.000 euro;
di risiedere in immobile di proprietà gravato da Controparte_1 rata mensile di mutuo di € 390, di percepire reddito mensile euro 1.700 – 1,800 per 14 mensilità, di essere titolare di risparmi per 40.000 euro circa.
All'esito dell'udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio con conseguente richiesta di rimettere la decisione al Collegio.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero in data 3.11.2025.
Le parti hanno chiesto di accogliere le seguenti condizioni relative alla modalità di affidamento e mantenimento del figlio:
A) Il figlio minore viene congiuntamente affidato ad ambedue Persona_1
i genitori con collocazione abitativa presso la mamma che comunicherà al padre gli eventuali cambi di residenza. B) Il padre a titolo di contributo per il mantenimento del Controparte_1 figlio, verserà alla ricorrente, entro il giorno cinque di ciascun mese mediante accredito sul conto corrente della stessa (codice Iban [...]), la somma di € 200,00 (duecento/00) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Al riguardo le parti si danno reciprocamente atto che la somma indicata, dovuta per 12 mesi anno, è comprensiva anche del costo della mensa scolastica del figlio. L'assegno unico sarà diviso tra le parti in ragione della metà ciascuna. Le parti convengono che circa le spese straordinarie trovi applicazione il “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare” in essere presso il Tribunale di Terni alle stesse ben noto. C) Per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti tra il minore ed i genitori rappresentano di avere, fin dalla loro separazione, gestito il figlio concordemente anche con l'aiuto delle nonne che li hanno sostituiti quando erano impegnati nei loro turni di lavoro. Conseguentemente i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative a ed eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, il diritto-dovere di cura, educazione ed istruzione, nel rispetto del diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con lo stesso, nonché rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Si impegneranno a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . In particolare, entrambi i genitori provvederanno a Per_1 seguire il figlio durante il suo percorso scolastico, attraverso i colloqui con gli insegnanti e accompagnandolo a scuola, alle attività sportive, seguendolo in tutte le attività. Il padre manterrà il più ampio diritto di incontrare liberamente il figlio, nonché di trascorrere con lui periodi di vacanza secondo le esigenze del minore. Il padre terrà con sé compatibilmente con i propri orari di lavoro, previo Per_1 accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni personali della stessa;
in caso di disaccordo, lo stesso comunque potrà trascorrere con le giornate di Per_1
Lunedì, Mercoledì e Venerdì o dalle ore 15 – 20 o dalle ore 8,30 – 13,00 compatibilmente con i turni di lavoro;
i fine settimana saranno alternati tra i genitori ed andranno dal sabato dalle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 19,00; i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, quando hanno con loro il figlio e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti del minore in altre località, garantendosi, reciprocamente, la possibilità di dialogare quotidianamente con il figlio. I genitori nel fine settimana di loro spettanza di impegnano a trascorrere personalmente la notte con il figlio, non potendo lasciare lo stesso alla cura di persone terze estranee al nucleo familiare. Il padre potrà, inoltre trascorrere con il minore sette giorni durante le vacanze natalizie e tre durante quelle pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di S. Stefano, il giorno del 31/12 e quello del 01/01, il giorno del 5/01 e quello dell'Epifania, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; quindici giorni anche non continuativi per un massimo di giorni sette durante le vacanze estive secondo un piano di ferie che sarà comunicato alla sig.ra Parte_1 entro il mese di Maggio di ciascun anno.
[...]
D) Spese e competenze legali interamente compensate.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10 dicembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 887 /2025, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. CAPITÒ ENRICA CARLA MARIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a TERNI (TR) il 18/12/1986 , con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. CHIARANTI RENATO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 3.6.2025, ha chiesto venissero Parte_1 disciplinate le modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore
, nato a [...], il [...], dalla relazione con Persona_1
. La ricorrente ha esposto: Controparte_1
- di risiedere in Terni in immobile concesso in comodato d'uso, insieme con il figlio, dopo aver rilasciato la casa familiare, a causa del venir meno della relazione sentimentale tra le parti;
-di essere in procinto di acquistare propria abitazione con conseguente accensione di mutuo;
- di essere dipendente di supermercato percependo stipendio mensile di circa € 1.500,00; tanto premesso la ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna ed ampia modalità di frequentazione padre figlio (nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì o dalle ore 15 – 20 o dalle ore 8.30 – 13.00 compatibilmente con i turni di lavoro;
i week end saranno alternati tra i genitori ed andranno dal Per_2 dalle ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00), determinando il contributo al mantenimento del minore a carico del padre, in misura di euro 450,00, da versarsi mensilmente alla parte collocataria, oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie da dividersi al 50%; disponendo che l'assegno unico venisse percepito interamente dalla ricorrente, con vittoria di spese.
Si è costituito evidenziando la scelta unilaterale Controparte_1 della ricorrente di lasciare, in data 01 maggio 2025, la casa familiare immobile di esclusiva proprietà del resistente, portando con sé il figlio, sottolineando come dal momento della separazione le parti avrebbero gestito, in forma paritetica, il minore che sarebbe rimasto nell'abitazione di ciascun genitore a settimane alterne per 4 giorni con ognuno, precisando di aver riscosso per intero l'assegno unico per il minore, per € 150,00 mensili, poi versato alla ricorrente. Il resistente ha evidenziato di risiedere in immobile di proprietà esclusiva, con rata mensile di mutuo di € 391,71
-ultima rata anno 2045-, e di percepire come operaio un reddito lordo di € 28.468,00. Tanto premesso il resistente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa in via alternativa presso ambo i genitori, con suddivisione dei tempi di permanenza e dei periodi di vacanza, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie e dell'importo mensile percepito a titolo di assegno unico. In via subordinata in caso di collocazione abitativa del minore presso la madre di disciplinare il diritto di visita del padre da esercitarsi nel modo più ampio e con le medesime modalità oggi messe in atto;
ponendo a carico del padre contributo di € 150,00 per il mantenimento del figlio , con suddivisione al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico percepito per il minore.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: di risiedere in immobile in comodato d'uso senza costi e di Parte_1 percepire come operaia reddito mensile netto di euro 1.700 -1.800, di non avere proprietà immobiliari e di avere risparmi per circa 30.000 euro;
di risiedere in immobile di proprietà gravato da Controparte_1 rata mensile di mutuo di € 390, di percepire reddito mensile euro 1.700 – 1,800 per 14 mensilità, di essere titolare di risparmi per 40.000 euro circa.
All'esito dell'udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio con conseguente richiesta di rimettere la decisione al Collegio.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero in data 3.11.2025.
Le parti hanno chiesto di accogliere le seguenti condizioni relative alla modalità di affidamento e mantenimento del figlio:
A) Il figlio minore viene congiuntamente affidato ad ambedue Persona_1
i genitori con collocazione abitativa presso la mamma che comunicherà al padre gli eventuali cambi di residenza. B) Il padre a titolo di contributo per il mantenimento del Controparte_1 figlio, verserà alla ricorrente, entro il giorno cinque di ciascun mese mediante accredito sul conto corrente della stessa (codice Iban [...]), la somma di € 200,00 (duecento/00) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Al riguardo le parti si danno reciprocamente atto che la somma indicata, dovuta per 12 mesi anno, è comprensiva anche del costo della mensa scolastica del figlio. L'assegno unico sarà diviso tra le parti in ragione della metà ciascuna. Le parti convengono che circa le spese straordinarie trovi applicazione il “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare” in essere presso il Tribunale di Terni alle stesse ben noto. C) Per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti tra il minore ed i genitori rappresentano di avere, fin dalla loro separazione, gestito il figlio concordemente anche con l'aiuto delle nonne che li hanno sostituiti quando erano impegnati nei loro turni di lavoro. Conseguentemente i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative a ed eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, il diritto-dovere di cura, educazione ed istruzione, nel rispetto del diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con lo stesso, nonché rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Si impegneranno a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . In particolare, entrambi i genitori provvederanno a Per_1 seguire il figlio durante il suo percorso scolastico, attraverso i colloqui con gli insegnanti e accompagnandolo a scuola, alle attività sportive, seguendolo in tutte le attività. Il padre manterrà il più ampio diritto di incontrare liberamente il figlio, nonché di trascorrere con lui periodi di vacanza secondo le esigenze del minore. Il padre terrà con sé compatibilmente con i propri orari di lavoro, previo Per_1 accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni personali della stessa;
in caso di disaccordo, lo stesso comunque potrà trascorrere con le giornate di Per_1
Lunedì, Mercoledì e Venerdì o dalle ore 15 – 20 o dalle ore 8,30 – 13,00 compatibilmente con i turni di lavoro;
i fine settimana saranno alternati tra i genitori ed andranno dal sabato dalle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 19,00; i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, quando hanno con loro il figlio e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti del minore in altre località, garantendosi, reciprocamente, la possibilità di dialogare quotidianamente con il figlio. I genitori nel fine settimana di loro spettanza di impegnano a trascorrere personalmente la notte con il figlio, non potendo lasciare lo stesso alla cura di persone terze estranee al nucleo familiare. Il padre potrà, inoltre trascorrere con il minore sette giorni durante le vacanze natalizie e tre durante quelle pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di S. Stefano, il giorno del 31/12 e quello del 01/01, il giorno del 5/01 e quello dell'Epifania, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; quindici giorni anche non continuativi per un massimo di giorni sette durante le vacanze estive secondo un piano di ferie che sarà comunicato alla sig.ra Parte_1 entro il mese di Maggio di ciascun anno.
[...]
D) Spese e competenze legali interamente compensate.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10 dicembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti