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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/11/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata così composto:
Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott. ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2627 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 aventi ad oggetto: procedimenti speciali avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (CF: , residente in [...]del Parte_1 C.F._1
CO alla via Resina Nuova n. 36/B, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata, alla via XXIV Maggio n.
32, presso lo studio dell'avv. Felicia Donnarumma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (CF: ) e residente in Torre Controparte_1 C.F._2 del CO, alla via Resina Nuova n. 36/B;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in data 24.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025, la ricorrente si è riportata alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo ed ha chiesto trattenersi la causa in decisione pronunciando la separazione dei coniugi alle condizioni di cui in ricorso.
Il PM ha concluso come da parere reso in data 16 luglio 2025, in senso favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 maggio 2023 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Torre del CO in data 13 aprile 2002 con e che da tale unione Controparte_1 erano nati tre figli, (nata il [...] in [...], (nata il [...] in [...] Per_1 Per_2
CO) e ( nato il [...] in [...], i primi due maggiorenni ma non ancora Per_3 economicamente autosufficienti ed il terzo ancora minorenne, assumeva che la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, tanto che le parti di fatto già vivevano separate, avendo fissato la propria residenza in due diverse abitazioni;
che, in particolare, oltre a continui litigi ed atteggiamenti ingiuriosi tenuti dal nei confronti della coniuge, la vita coniugale diveniva CP_1 intollerabile a causa di continue ingerenze nella vita familiare da parte di soggetti terzi, poi rivelatisi creditori del resistente, i quali avevano iniziato a presentarsi presso l'abitazione coniugale a qualsiasi ora del giorno e della notte, turbando la serenità del nucleo familiare ed in particolare delle figlie della coppia;
che, proprio in ragione di tali circostanze la , per la salvaguardia anche dei figli, decideva di allontanarsi dall'abitazione Pt_1 coniugale per recarsi a vivere insieme ai ragazzi presso l'abitazione dei propri genitori;
che, pur a fronte di tali gravi circostanze, la aveva tentato di salvaguardare l'unità familiare sperando in un cambiamento Pt_1 di vita del marito e tuttavia quest'ultimo decideva unilateralmente di cacciare definitivamente la moglie di casa, impedendole l'accesso all'abitazione coniugale anche solo per prendere i propri effetti personali;
che la tentava anche, senza successo, di convincere il coniuge ad intraprendere un percorso di mediazione Pt_1 familiare;
che la ricorrente era dedita esclusivamente alla cura dei figli, essendo priva di occupazione, mentre il resistente, in precedenza dipendente di una società di manutenzione, all'attualità per quanto a conoscenza della moglie, si trovava in stato di disoccupazione, percependo la sola indennità Naspi. Tanto dedotto chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, disponendo l'affido condiviso Parte_1 dell'unico figlio ancora minore della coppia con collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno, ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 300,00 a CP_1 titolo di mantenimento della coniuge, nonché un assegno complessivo di € 700,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento di tutti e tre i figli (nella misura di € 300,00 per il figlio minore e di € Per_3
200,00 cadauna per le figlie maggiorenni), oltre al 50% delle spese straordinarie ed al riconoscimento in favore della ricorrente della quota del 50% dell'assegno universale, fino ad ora percepito in via solitaria dal solo resistente ( per l'importo complessivo di € 525,00 mensile), con condanna di quest'ultimo, altresì, alla restituzione degli importi medio tempore percepiti ( pari a complessivi € 2.600,00 per i mesi da febbraio ad ottobre 2022).
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al ( con notifica a mezzo posta Controparte_1 perfezionatasi con consegna del plico al destinatario in data 9.10.2023), alla prima udienza di comparizione dei coniugi dell'8 gennaio 2024, presente la sola , la stessa veniva sentita personalmente dal Parte_1 giudice delegato il quale, con successiva ordinanza del 14.01.2024, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi, già di fatto separati, a continuare a vivere separatamente, disponendo l'affido condiviso dell'unico figlio ancora minore della coppia, , con collocazione presso la madre e disciplina Per_3 del diritto di visita paterno, e ponendo a carico del un assegno mensile del complessivo importo CP_1 di € 650,00, di cui € 100,00 a titolo di mantenimento per il coniuge ed € 550,00 a titolo di concorso al mantenimento dei soli figli maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e Per_2
, ancora minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_3
Inoltre il giudice delegato, dato atto che per quanto era emerso dalle dichiarazioni della ricorrente, pur non sussistendo criticità nella relazione fra il ed il figlio minore , essendo il rapporto CP_1 Per_3 caratterizzato da reciproco affetto, la frequentazione padre – figlio dalla separazione di fatto era stata caratterizzata da incostanza, avendo alternato periodi di assidua frequentazione a periodi di assenza, disponeva accertamenti dei Servizi Sociali di Torre del CO sulla relazione padre – figlio e sul contesto socio-ambientale del , rinviando alla successiva udienza del 13 maggio 2024 per Controparte_1
l'acquisizione delle relative relazioni.
Quindi, susseguitesi una serie di rinvii dettati dall'inerzia dei sevizi sociali ed acquisita soltanto in data
1.07.2025 la relativa relazione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza dell'11.07.2025 la causa veniva rimessa in decisione al collegio previa trasmissione degli atti al PM per il relativo parere.
Il PM concludeva in data 16.07.2025 per l'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, benché abbia ricevuto regolare Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo (perfezionatasi mediante consegna a mani dello stesso del plico postale in data 9.10.2023 come da cartolina di ritorno in atti), non ha inteso costituirsi.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, che si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dal tenore del ricorso introduttivo, dalla separazione di fatto dei coniugi protrattasi oramai da quasi tre anni, nonché dall' assoluto disinteresse del resistente, il quale sebbene regolarmente evocato in giudizio non ha inteso costituirsi, denotando così il disinteresse alla ricostituzione della unione familiare. Elementi questi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta della ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Venendo ai provvedimenti accessori alla pronuncia di separazione, va in primo luogo disciplinato il regime di affido, la collocazione ed i rapporti con il genitore non collocatario del minore , nonché l'importo Per_3 dell'assegno di mantenimento in favore dei figli della coppia.
Quanto a quest'ultimo profilo, ritiene il collegio di dover disattendere alla luce delle emergenze processuali, la domanda di assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli maggiorenni della coppia ed Per_1
quanto alla prima, infatti, già con ordinanza del 14.01.2024 il giudice delegato, rilevato che per Per_2 come dichiarato dalla ricorrente all'udienza dell'8.01.2024 la predetta si era trasferita, già a far data dal mese di agosto dell'anno 2023, in Roma unitamente al compagno con cui conviveva e che quest'ultimo non solo aveva acquistato l'abitazione in Roma ma aveva anche una stabile occupazione, nulla disponeva in ordine al mantenimento della stessa, dovendosi ritenere che avesse iniziato una stabile convivenza e non vivesse più con la madre. Quanto invece alla seconda, con la medesima ordinanza, si dava atto che la stessa lavorava solo in prova e che era in attesa di stabilizzazione, di talchè ritenendo che non potesse ancora considerarsi economicamente autosufficiente, veniva posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1 ricorrente la somma mensile di € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia Dalla Per_2 relazione dei servizi sociali di Torre del CO, acquisita in atti in data 1.07.2025, è dato evincere che all'attualità la figlia ancora vive a Roma e lavora come cassiera, mentre nelle more la figlia Per_1
è stata assunta con contratto full time presso il centro scommesse Planet (ove in precedenza era Per_2 solo in prova) con una retribuzione di € 180,00 settimanali. In ragione di tanto, quindi, deve ritenersi che le stesse siano oramai entrambe economicamente indipendenti, di talchè va revocato anche l'assegno di mantenimento riconosciuto in via provvisoria in favore della seconda figlia Per_2
Quanto al figlio minore , dalle informazioni acquisite presso l'istituto scolastico SSPG I.C. Falcone Per_3
Scauda, è emerso che lo stesso ha una frequenza scolastica nella norma con un buon rendimento, non presenta criticità comportamentali e non ha riportato alcuna nota disciplinare o segnalazione, risulta ben inserito nel gruppo dei pari ed ha un buon rapporto con i docenti, viene adeguatamente seguito dalla madre nel suo rendimento scolastico. Quanto ai rapporti con il padre, mentre la figlia maggiorenne Per_2 presente al momento dell'accesso dei servizi sociali presso l'abitazione del nucleo familiare, ha dichiarato di essere molto legata al padre che, tuttavia sente con frequenza sebbene non quotidianamente, il figlio minore ha riferito di un forte legame con la figura paterna, con la quale i contatti sono quotidiani, che i Per_3 rapporti con il genitore sono ottimali e che in agosto avrebbe trascorso con lui una settimana di vacanze. Tali dichiarazioni, del resto, trovano riscontro anche con quanto riportato dalla stessa ricorrente all'udienza dell'8 gennaio 2024, laddove la stessa riferiva di una buona relazione padre – figlio, di un legame di affetto del minore il quale cercava la frequentazione paterna, sebbene il non fosse costante nei rapporti, CP_1 alternando periodi di frequenza giornaliera a periodi più diradati di presenza.
Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei minori all'altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità) (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del
19/07/2016).
Nel caso in esame, dalle allegazioni delle parti non sono emersi elementi tali da giustificare, ad avviso del
Collegio, una deroga alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso della minore.
Pertanto, non sussistendo, allo stato, ragioni ostative, si dispone l'affido condiviso di ad entrambi i Per_3 genitori, con collocazione prevalente presso la madre con la quale, del resto, il minore ha sempre vissuto sin dall'inizio della separazione di fatto fra i coniugi.
Deve inoltre darsi atto che dalla relazione dei servizi sociali, all'esito dell'accesso presso il domicilio materno,
è emersa una adeguata situazione abitativa per il minore ed un clima familiare sereno ed accudente.
Quanto al diritto di visita paterno, va osservato che per come emerge dalla relazione in atti, all'attualità il si troverebbe momentaneamente in Francia per motivi di lavoro e, del resto, la stessa CP_1 Pt_1 all'udienza di comparizione ha dichiarato che anche per il passato il marito aveva lavorato per alcuni periodi in Francia come carpentiere.
Ne consegue che, all'attualità, e fino a quando il si troverà in Francia, le visite padre – figlio, CP_1 tenuto conto anche dell'età del ragazzo (oramai tredicenne) e della distanza geografica, dovranno essere regolate in ragione almeno di un fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola e sino alla domenica sera, nonché secondo il gradimento del minore ed i suoi impegni scolastici, ogni qualvolta il padre si trovi in
Torre del CO, previo accordo con la madre. Va, invece, confermata la regolamentazione provvisoria già adottata con ordinanza del 14.01.2024, qualora il resistente torni nuovamente a risiedere in zona, terminato il periodo di lavoro in Francia.
Venendo alla regolamentazione degli aspetti economici, in mancanza di documentazione relativa ai redditi del resistente, e considerato che da quanto dedotto dal ricorso introduttivo e da quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza dell'8.01.2024, è emerso che il , di professione carpentiere, al Controparte_1 momento della cessazione di fatto della convivenza lavorava con un reddito mensile di circa 2.300,00 euro, che in passato avrebbe contratto diversi debiti e che attualmente, per come riferito dai Servizi Sociali di
Torre del CO, si troverebbe temporaneamente in Francia per lavoro, sebbene non si abbia alcuna notizia sulla sua situazione lavorativa e sui suoi redditi, e tenuto conto, per altro verso, che la da giugno 2024 Pt_1 ha iniziato a lavorare come cameriera ai piani presso l'Hotel S. Francesco al Monte in Napoli, con una retribuzione di 1300,00 € mensili per 30 ore settimanali, appare di ragione porre a carico del un CP_1 assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore di € 400,00 , oltre al 50% Per_3 delle spese straordinarie. Tale importo tiene conto, oltre che delle condizioni economico reddituali delle parti come sopra ricostruite, e delle necessità del figlio in relazione all'età adolescenziale dello stesso, anche della circostanza che trovandosi attualmente in Francia, il resistente di fatto non contribuisce in alcun modo in maniera diretta al mantenimento del minore.
A carico del resistente, inoltre, va posto il 50% delle spese straordinarie per il figlio , purché Per_3 previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Quanto alle ulteriori statuizioni di carattere patrimoniale, la ricorrente ha chiesto prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili
(tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro,
l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. n.
11686/2013).
Del resto, la diversità di criteri adoperati per verificare l'esistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento o all'assegno di divorzio e per determinare la sua quantificazione, è giustificata da una profonda differenza fra queste due tipologie di assegno;
oltre alla diversa fonte normativa (l'articolo 156 del codice civile per l'assegno a favore del coniuge separato, l'articolo 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 per l'assegno di divorzio), è diverso il presupposto sui cui si basa il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale, caratterizzato dal fatto che il rapporto coniugale non viene meno, atteso che si verifica soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione, laddove gli aspetti patrimoniali, invece, rimangono invariati pur assumendone forme confacenti alla nuova statuizione.
Proprio per tale ragione la Corte di Cassazione, anche di recente (Corte Cassazione - Sezione Prima Civile,
Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196) ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni,
“il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (così anche Cass., 22 febbraio
2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002,
n. 3974).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal Collegio, nella fattispecie in esame, tenuto conto di quanto sopra esposto in ordine alla condizione economica delle parti, al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ed alle capacità reddituali delle parti, si ritiene congruo fissare in euro
150,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della , tenuto conto che rispetto CP_1 Pt_1 all'epoca dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, entrambi i coniugi hanno trovato un'attività lavorativa, sebbene permanga una disparità reddituale.
Da ultimo la ricorrente ha chiesto disporsi il versamento in proprio favore della quota del 50% dell'assegno universale ( pari a complessivi € 525,00) fino ad ora percepito integralmente dal solo resistente, nonchè la condanna di quest'ultimo alla restituzione degli importi medio tempore percepiti ( pari a complessivi € 2.600,00 per i mesi da febbraio ad ottobre 2022).
Osserva il collegio come nulla vada disposto al riguardo, sia in ragione del fatto che l'assegno universale, salvo diverso accordo fra le parti, ex lege va attribuito al 50% a ciascuno dei genitori, sia in ragione del fatto che, da come si legge nella relazione dei servizi sociali dell'1.07.2025, la ha dichiarato di percepire Pt_1
l'assegno unico dell'importo mensile di circa € 200,00.
Quanto alla richiesta di condanna del resistente alla corresponsione, in favore della ricorrente, della quota del 50% alla stessa spettante e percepita invece dal , in relazione ai mesi da febbraio ad ottobre CP_1
2022, per il complessivo importo di € 2600,00, è appena il caso di evidenziare come parte ricorrente alcuna prova abbia fornito né della relativa percezione né del quantum richiesto, peraltro in un periodo in cui la coppia non era stata ancora autorizzata a vivere separata ed alcuna regolamentazione degli aspetti economici nei rapporti fra i coniugi era stata adottata, pur essendovi già di fatto una separazione fra gli stessi. La relativa domanda, pertanto, non può che essere disattesa.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della contumacia del resistente, vanno dichiarate non ripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
e , nato a [...] il [...] (CF: C.F._1 Controparte_1
); C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del CO per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 68, Parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
C) dispone l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la madre;
Per_3
D) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, fino a che si troverà in Francia per lavoro, almeno un fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola ( o se non vi è scuola dalle ore 10,00) e sino alla domenica sera alle 21,30, nonché secondo gli impegni ed il gradimento del minore, tutte le volte che si troverà in Torre del CO, previo accordo con la madre;
allorquando – terminata l'attuale occupazione lavorativa – tornerà in Torre del CO, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, due pomeriggi a settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00, di ogni settimana, in caso di disaccordo nei giorni del martedì e giovedì, nonché a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
E) 15 giorni continuativi nel periodo estivo da concordare preventivamente con la madre e, alternativamente con il padre e con la madre, le festività natalizie (dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal
31 dicembre al 2 gennaio) e quelle pasquali (dal giovedì santo al lunedì in albis);
F) Il padre potrà altresì mantenere contatti telefonici con il minore anche quotidiani, a mezzo telefonata o videochiamata;
G) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ciascun mese, ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , l'importo mensile di € Per_3
400,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici istat a decorrere dall'1.09.2026, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
H) rigetta la domanda di assegno di mantenimento per le due figlie maggiorenni della coppia, ed Per_1
Per_2
I) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ciascun mese, quale assegno di mantenimento per il coniuge, l'importo mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici istat a decorrere dall'1.09.2026;
J) nulla dispone quanto all'assegno unico, mentre rigetta la domanda di condanna del al CP_1
versamento della somma di € 2.600,00 a titolo di restituzione della quota del 50% dell'assegno unico spettante alla e dallo stesso percepita in relazione alle mensilità da febbraio ad ottobre 2022; Pt_1
K) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 16.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott. ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata così composto:
Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott. ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2627 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 aventi ad oggetto: procedimenti speciali avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (CF: , residente in [...]del Parte_1 C.F._1
CO alla via Resina Nuova n. 36/B, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata, alla via XXIV Maggio n.
32, presso lo studio dell'avv. Felicia Donnarumma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (CF: ) e residente in Torre Controparte_1 C.F._2 del CO, alla via Resina Nuova n. 36/B;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in data 24.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025, la ricorrente si è riportata alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo ed ha chiesto trattenersi la causa in decisione pronunciando la separazione dei coniugi alle condizioni di cui in ricorso.
Il PM ha concluso come da parere reso in data 16 luglio 2025, in senso favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 maggio 2023 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Torre del CO in data 13 aprile 2002 con e che da tale unione Controparte_1 erano nati tre figli, (nata il [...] in [...], (nata il [...] in [...] Per_1 Per_2
CO) e ( nato il [...] in [...], i primi due maggiorenni ma non ancora Per_3 economicamente autosufficienti ed il terzo ancora minorenne, assumeva che la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, tanto che le parti di fatto già vivevano separate, avendo fissato la propria residenza in due diverse abitazioni;
che, in particolare, oltre a continui litigi ed atteggiamenti ingiuriosi tenuti dal nei confronti della coniuge, la vita coniugale diveniva CP_1 intollerabile a causa di continue ingerenze nella vita familiare da parte di soggetti terzi, poi rivelatisi creditori del resistente, i quali avevano iniziato a presentarsi presso l'abitazione coniugale a qualsiasi ora del giorno e della notte, turbando la serenità del nucleo familiare ed in particolare delle figlie della coppia;
che, proprio in ragione di tali circostanze la , per la salvaguardia anche dei figli, decideva di allontanarsi dall'abitazione Pt_1 coniugale per recarsi a vivere insieme ai ragazzi presso l'abitazione dei propri genitori;
che, pur a fronte di tali gravi circostanze, la aveva tentato di salvaguardare l'unità familiare sperando in un cambiamento Pt_1 di vita del marito e tuttavia quest'ultimo decideva unilateralmente di cacciare definitivamente la moglie di casa, impedendole l'accesso all'abitazione coniugale anche solo per prendere i propri effetti personali;
che la tentava anche, senza successo, di convincere il coniuge ad intraprendere un percorso di mediazione Pt_1 familiare;
che la ricorrente era dedita esclusivamente alla cura dei figli, essendo priva di occupazione, mentre il resistente, in precedenza dipendente di una società di manutenzione, all'attualità per quanto a conoscenza della moglie, si trovava in stato di disoccupazione, percependo la sola indennità Naspi. Tanto dedotto chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, disponendo l'affido condiviso Parte_1 dell'unico figlio ancora minore della coppia con collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno, ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 300,00 a CP_1 titolo di mantenimento della coniuge, nonché un assegno complessivo di € 700,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento di tutti e tre i figli (nella misura di € 300,00 per il figlio minore e di € Per_3
200,00 cadauna per le figlie maggiorenni), oltre al 50% delle spese straordinarie ed al riconoscimento in favore della ricorrente della quota del 50% dell'assegno universale, fino ad ora percepito in via solitaria dal solo resistente ( per l'importo complessivo di € 525,00 mensile), con condanna di quest'ultimo, altresì, alla restituzione degli importi medio tempore percepiti ( pari a complessivi € 2.600,00 per i mesi da febbraio ad ottobre 2022).
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al ( con notifica a mezzo posta Controparte_1 perfezionatasi con consegna del plico al destinatario in data 9.10.2023), alla prima udienza di comparizione dei coniugi dell'8 gennaio 2024, presente la sola , la stessa veniva sentita personalmente dal Parte_1 giudice delegato il quale, con successiva ordinanza del 14.01.2024, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi, già di fatto separati, a continuare a vivere separatamente, disponendo l'affido condiviso dell'unico figlio ancora minore della coppia, , con collocazione presso la madre e disciplina Per_3 del diritto di visita paterno, e ponendo a carico del un assegno mensile del complessivo importo CP_1 di € 650,00, di cui € 100,00 a titolo di mantenimento per il coniuge ed € 550,00 a titolo di concorso al mantenimento dei soli figli maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e Per_2
, ancora minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_3
Inoltre il giudice delegato, dato atto che per quanto era emerso dalle dichiarazioni della ricorrente, pur non sussistendo criticità nella relazione fra il ed il figlio minore , essendo il rapporto CP_1 Per_3 caratterizzato da reciproco affetto, la frequentazione padre – figlio dalla separazione di fatto era stata caratterizzata da incostanza, avendo alternato periodi di assidua frequentazione a periodi di assenza, disponeva accertamenti dei Servizi Sociali di Torre del CO sulla relazione padre – figlio e sul contesto socio-ambientale del , rinviando alla successiva udienza del 13 maggio 2024 per Controparte_1
l'acquisizione delle relative relazioni.
Quindi, susseguitesi una serie di rinvii dettati dall'inerzia dei sevizi sociali ed acquisita soltanto in data
1.07.2025 la relativa relazione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza dell'11.07.2025 la causa veniva rimessa in decisione al collegio previa trasmissione degli atti al PM per il relativo parere.
Il PM concludeva in data 16.07.2025 per l'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, benché abbia ricevuto regolare Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo (perfezionatasi mediante consegna a mani dello stesso del plico postale in data 9.10.2023 come da cartolina di ritorno in atti), non ha inteso costituirsi.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, che si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dal tenore del ricorso introduttivo, dalla separazione di fatto dei coniugi protrattasi oramai da quasi tre anni, nonché dall' assoluto disinteresse del resistente, il quale sebbene regolarmente evocato in giudizio non ha inteso costituirsi, denotando così il disinteresse alla ricostituzione della unione familiare. Elementi questi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta della ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Venendo ai provvedimenti accessori alla pronuncia di separazione, va in primo luogo disciplinato il regime di affido, la collocazione ed i rapporti con il genitore non collocatario del minore , nonché l'importo Per_3 dell'assegno di mantenimento in favore dei figli della coppia.
Quanto a quest'ultimo profilo, ritiene il collegio di dover disattendere alla luce delle emergenze processuali, la domanda di assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli maggiorenni della coppia ed Per_1
quanto alla prima, infatti, già con ordinanza del 14.01.2024 il giudice delegato, rilevato che per Per_2 come dichiarato dalla ricorrente all'udienza dell'8.01.2024 la predetta si era trasferita, già a far data dal mese di agosto dell'anno 2023, in Roma unitamente al compagno con cui conviveva e che quest'ultimo non solo aveva acquistato l'abitazione in Roma ma aveva anche una stabile occupazione, nulla disponeva in ordine al mantenimento della stessa, dovendosi ritenere che avesse iniziato una stabile convivenza e non vivesse più con la madre. Quanto invece alla seconda, con la medesima ordinanza, si dava atto che la stessa lavorava solo in prova e che era in attesa di stabilizzazione, di talchè ritenendo che non potesse ancora considerarsi economicamente autosufficiente, veniva posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1 ricorrente la somma mensile di € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia Dalla Per_2 relazione dei servizi sociali di Torre del CO, acquisita in atti in data 1.07.2025, è dato evincere che all'attualità la figlia ancora vive a Roma e lavora come cassiera, mentre nelle more la figlia Per_1
è stata assunta con contratto full time presso il centro scommesse Planet (ove in precedenza era Per_2 solo in prova) con una retribuzione di € 180,00 settimanali. In ragione di tanto, quindi, deve ritenersi che le stesse siano oramai entrambe economicamente indipendenti, di talchè va revocato anche l'assegno di mantenimento riconosciuto in via provvisoria in favore della seconda figlia Per_2
Quanto al figlio minore , dalle informazioni acquisite presso l'istituto scolastico SSPG I.C. Falcone Per_3
Scauda, è emerso che lo stesso ha una frequenza scolastica nella norma con un buon rendimento, non presenta criticità comportamentali e non ha riportato alcuna nota disciplinare o segnalazione, risulta ben inserito nel gruppo dei pari ed ha un buon rapporto con i docenti, viene adeguatamente seguito dalla madre nel suo rendimento scolastico. Quanto ai rapporti con il padre, mentre la figlia maggiorenne Per_2 presente al momento dell'accesso dei servizi sociali presso l'abitazione del nucleo familiare, ha dichiarato di essere molto legata al padre che, tuttavia sente con frequenza sebbene non quotidianamente, il figlio minore ha riferito di un forte legame con la figura paterna, con la quale i contatti sono quotidiani, che i Per_3 rapporti con il genitore sono ottimali e che in agosto avrebbe trascorso con lui una settimana di vacanze. Tali dichiarazioni, del resto, trovano riscontro anche con quanto riportato dalla stessa ricorrente all'udienza dell'8 gennaio 2024, laddove la stessa riferiva di una buona relazione padre – figlio, di un legame di affetto del minore il quale cercava la frequentazione paterna, sebbene il non fosse costante nei rapporti, CP_1 alternando periodi di frequenza giornaliera a periodi più diradati di presenza.
Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei minori all'altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità) (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del
19/07/2016).
Nel caso in esame, dalle allegazioni delle parti non sono emersi elementi tali da giustificare, ad avviso del
Collegio, una deroga alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso della minore.
Pertanto, non sussistendo, allo stato, ragioni ostative, si dispone l'affido condiviso di ad entrambi i Per_3 genitori, con collocazione prevalente presso la madre con la quale, del resto, il minore ha sempre vissuto sin dall'inizio della separazione di fatto fra i coniugi.
Deve inoltre darsi atto che dalla relazione dei servizi sociali, all'esito dell'accesso presso il domicilio materno,
è emersa una adeguata situazione abitativa per il minore ed un clima familiare sereno ed accudente.
Quanto al diritto di visita paterno, va osservato che per come emerge dalla relazione in atti, all'attualità il si troverebbe momentaneamente in Francia per motivi di lavoro e, del resto, la stessa CP_1 Pt_1 all'udienza di comparizione ha dichiarato che anche per il passato il marito aveva lavorato per alcuni periodi in Francia come carpentiere.
Ne consegue che, all'attualità, e fino a quando il si troverà in Francia, le visite padre – figlio, CP_1 tenuto conto anche dell'età del ragazzo (oramai tredicenne) e della distanza geografica, dovranno essere regolate in ragione almeno di un fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola e sino alla domenica sera, nonché secondo il gradimento del minore ed i suoi impegni scolastici, ogni qualvolta il padre si trovi in
Torre del CO, previo accordo con la madre. Va, invece, confermata la regolamentazione provvisoria già adottata con ordinanza del 14.01.2024, qualora il resistente torni nuovamente a risiedere in zona, terminato il periodo di lavoro in Francia.
Venendo alla regolamentazione degli aspetti economici, in mancanza di documentazione relativa ai redditi del resistente, e considerato che da quanto dedotto dal ricorso introduttivo e da quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza dell'8.01.2024, è emerso che il , di professione carpentiere, al Controparte_1 momento della cessazione di fatto della convivenza lavorava con un reddito mensile di circa 2.300,00 euro, che in passato avrebbe contratto diversi debiti e che attualmente, per come riferito dai Servizi Sociali di
Torre del CO, si troverebbe temporaneamente in Francia per lavoro, sebbene non si abbia alcuna notizia sulla sua situazione lavorativa e sui suoi redditi, e tenuto conto, per altro verso, che la da giugno 2024 Pt_1 ha iniziato a lavorare come cameriera ai piani presso l'Hotel S. Francesco al Monte in Napoli, con una retribuzione di 1300,00 € mensili per 30 ore settimanali, appare di ragione porre a carico del un CP_1 assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore di € 400,00 , oltre al 50% Per_3 delle spese straordinarie. Tale importo tiene conto, oltre che delle condizioni economico reddituali delle parti come sopra ricostruite, e delle necessità del figlio in relazione all'età adolescenziale dello stesso, anche della circostanza che trovandosi attualmente in Francia, il resistente di fatto non contribuisce in alcun modo in maniera diretta al mantenimento del minore.
A carico del resistente, inoltre, va posto il 50% delle spese straordinarie per il figlio , purché Per_3 previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Quanto alle ulteriori statuizioni di carattere patrimoniale, la ricorrente ha chiesto prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili
(tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro,
l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. n.
11686/2013).
Del resto, la diversità di criteri adoperati per verificare l'esistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento o all'assegno di divorzio e per determinare la sua quantificazione, è giustificata da una profonda differenza fra queste due tipologie di assegno;
oltre alla diversa fonte normativa (l'articolo 156 del codice civile per l'assegno a favore del coniuge separato, l'articolo 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 per l'assegno di divorzio), è diverso il presupposto sui cui si basa il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale, caratterizzato dal fatto che il rapporto coniugale non viene meno, atteso che si verifica soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione, laddove gli aspetti patrimoniali, invece, rimangono invariati pur assumendone forme confacenti alla nuova statuizione.
Proprio per tale ragione la Corte di Cassazione, anche di recente (Corte Cassazione - Sezione Prima Civile,
Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196) ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni,
“il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (così anche Cass., 22 febbraio
2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002,
n. 3974).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal Collegio, nella fattispecie in esame, tenuto conto di quanto sopra esposto in ordine alla condizione economica delle parti, al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ed alle capacità reddituali delle parti, si ritiene congruo fissare in euro
150,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della , tenuto conto che rispetto CP_1 Pt_1 all'epoca dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, entrambi i coniugi hanno trovato un'attività lavorativa, sebbene permanga una disparità reddituale.
Da ultimo la ricorrente ha chiesto disporsi il versamento in proprio favore della quota del 50% dell'assegno universale ( pari a complessivi € 525,00) fino ad ora percepito integralmente dal solo resistente, nonchè la condanna di quest'ultimo alla restituzione degli importi medio tempore percepiti ( pari a complessivi € 2.600,00 per i mesi da febbraio ad ottobre 2022).
Osserva il collegio come nulla vada disposto al riguardo, sia in ragione del fatto che l'assegno universale, salvo diverso accordo fra le parti, ex lege va attribuito al 50% a ciascuno dei genitori, sia in ragione del fatto che, da come si legge nella relazione dei servizi sociali dell'1.07.2025, la ha dichiarato di percepire Pt_1
l'assegno unico dell'importo mensile di circa € 200,00.
Quanto alla richiesta di condanna del resistente alla corresponsione, in favore della ricorrente, della quota del 50% alla stessa spettante e percepita invece dal , in relazione ai mesi da febbraio ad ottobre CP_1
2022, per il complessivo importo di € 2600,00, è appena il caso di evidenziare come parte ricorrente alcuna prova abbia fornito né della relativa percezione né del quantum richiesto, peraltro in un periodo in cui la coppia non era stata ancora autorizzata a vivere separata ed alcuna regolamentazione degli aspetti economici nei rapporti fra i coniugi era stata adottata, pur essendovi già di fatto una separazione fra gli stessi. La relativa domanda, pertanto, non può che essere disattesa.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della contumacia del resistente, vanno dichiarate non ripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
e , nato a [...] il [...] (CF: C.F._1 Controparte_1
); C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del CO per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 68, Parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
C) dispone l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la madre;
Per_3
D) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, fino a che si troverà in Francia per lavoro, almeno un fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola ( o se non vi è scuola dalle ore 10,00) e sino alla domenica sera alle 21,30, nonché secondo gli impegni ed il gradimento del minore, tutte le volte che si troverà in Torre del CO, previo accordo con la madre;
allorquando – terminata l'attuale occupazione lavorativa – tornerà in Torre del CO, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, due pomeriggi a settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00, di ogni settimana, in caso di disaccordo nei giorni del martedì e giovedì, nonché a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
E) 15 giorni continuativi nel periodo estivo da concordare preventivamente con la madre e, alternativamente con il padre e con la madre, le festività natalizie (dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal
31 dicembre al 2 gennaio) e quelle pasquali (dal giovedì santo al lunedì in albis);
F) Il padre potrà altresì mantenere contatti telefonici con il minore anche quotidiani, a mezzo telefonata o videochiamata;
G) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ciascun mese, ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , l'importo mensile di € Per_3
400,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici istat a decorrere dall'1.09.2026, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
H) rigetta la domanda di assegno di mantenimento per le due figlie maggiorenni della coppia, ed Per_1
Per_2
I) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ciascun mese, quale assegno di mantenimento per il coniuge, l'importo mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici istat a decorrere dall'1.09.2026;
J) nulla dispone quanto all'assegno unico, mentre rigetta la domanda di condanna del al CP_1
versamento della somma di € 2.600,00 a titolo di restituzione della quota del 50% dell'assegno unico spettante alla e dallo stesso percepita in relazione alle mensilità da febbraio ad ottobre 2022; Pt_1
K) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 16.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott. ssa Marianna Lopiano