Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00149/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2021, proposto dalla Long Beach Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piermario Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
- Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
per l'annullamento:
della determinazione dirigenziale n. 281 del 30 dicembre 2020, pubblicata sull'Albo Pretorio fino al 15 gennaio 2021, avente ad oggetto “ concessioni demaniali marittime di competenza del Comune di Arzachena. conclusione procedimento ex art. 2 della l. 241 del 1990. non accoglimento istanze di proroga formulate ai sensi della l. 145 del 2018. estensione. validità dei titoli al 31.12.2021 ”, con la quale il Comune dispone di non accogliere le richieste di estensione delle concessioni demaniali marittime di propria competenza; dà atto che l'assegnazione dei titoli concessori potrà avvenire in seguito all'espletamento di apposite procedure concorsuali, e stabilisce che il termine di validità delle 91 concessioni elencate nominativamente, tra cui quella della Società ricorrente (n. 55 dell'elenco del Comune) è esteso al 31 dicembre 2021, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente compreso, ove occorra, il preavviso di diniego di cui alla nota in data 8 gennaio 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa LE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- il Comune intimato, con le memorie del 13.5.2025 e del 29.12.2025, ha argomentato nel senso dell’improcedibilità del ricorso in ragione delle sopravvenienze legislative e dei recenti arresti giurisprudenziali in tema di proroga delle concessioni demaniali marittime;
- in udienza parte ricorrente ha espressamente dato atto del sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione nel merito del ricorso, chiedendo che ne venga dichiarata l’improcedibilità;
- al Collegio non resta che procedere in conformità a quanto sopra richiesto da parte ricorrente, pronunciandosi in rito ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti in ragione dell’evoluzione normativa e legislativa sul thema decidendum che ha condotto alla decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LE FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE FA | Marco UR |
IL SEGRETARIO