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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/10/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 63/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente rel. dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 63/2022 R. G., vertente tra n persona del suo legale rappresentante nato a Parte_1 Parte_2
S. Agata Militello il 16/08/1957, con sede in S. Agata Militello Via G. Pascoli, rapp.ta e difesa dall'Avv. Rita Lazzara del Foro di Patti (C.F.: – PEC: C.F._1
ed elettivamente domiciliata nel suo studio in S. Agata Militello Via S. Email_1
Martino n. 56, giusta procura agli atti,
-APPELLANTE-
e
(codice fiscale , con sede in Firenze Via dei Barucci n. 2, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del C.d.A., rappresentata e difesa dall'Avv.to Giancarlo Poggiali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze Viale a. Volta 72, giusta procura agli atti
-APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 941/2021 emessa dal giudice unico presso il Tribunale di Patti in data 10/12/2021, pubblicata in pari data e notificata il 15/12/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “1)accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ad ottenere Parte_1 il risarcimento del danno patito in conseguenza della perforazione dei tubi forniti dalla CP_1
siccome coperti da garanzia di durata convenzionalmente stabilita in trenta anni e/o in ogni
[...] caso in quanto difettosi e/o privi delle qualità promesse;
2)conseguentemente condannare la convenuta società al risarcimento del danno ed al conseguente pagamento in favore della società appellante della somma di €.26.000,00 e/o in quell'atra maggiore o minore somma che l'adito giudice riterrà di giustizia;
c 3)Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.- In via istruttoria si insiste nelle richieste formulate in primo grado e nel rinnovo della CTU”.
Per l'appellata: “RIGETTARE integralmente il gravame, perché infondato e per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
con conferma integrale ed in ogni suo capo della sentenza gravata n. 941/2021 del Tribunale di Patti. Vinte le spese e competenze legali del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30/08/2013, la società conveniva in Parte_1 giudizio la per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla perforazione Controparte_1 dei tubi acquistati nel 2001 dalla convenuta ed utilizzati per le condutture in abitazioni realizzate dalla stessa società attrice e alienate a e . CP_2 Parte_3
L'attrice lamentava che, a causa delle doglianze dei due acquirenti degli immobili in questione, aveva dovuto sostenere spese per interventi riparatori pari ad € 23.482,19, precisamente nei mesi di marzo 2012, gennaio 2013, marzo 2013 nell'appartamento del sig. , e a maggio 2013 CP_2 nell'appartamento della sig.ra , ritenendo responsabile la società venditrice per la Parte_3 minor durata dei beni compravenduti per i quali era stata prestata garanzia trentennale, oltre il danno all'immagine subito.
Alla prima udienza di comparizione si costituiva la società eccependo Controparte_1 preliminarmente la prescrizione e la decadenza dall'azione ex art. 1490 c.c. e deducendo, nel merito, la carenza del nesso causale tra i vizi denunciati e la qualità dei beni forniti, oltre che la carenza di prova in ordine alla effettiva sussistenza di vizi dedotti e, sul quantum, la mancanza di prova circa il danno all'immagine.
Espletata prova per testi, veniva ammessa CTU.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU depositava relazione, dichiarando di non essere in grado di stabilire la causa delle perforazioni rilevate nei tubi esaminati.
Precisate le conclusioni, la causa veniva decisa in data 10/12/2021 con la sentenza n. 941/2021 con cui il giudice unico presso il Tribunale di Patti rigettava la domanda risarcitoria e condannava
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese Parte_1 processuali, in favore di liquidandole in € 4.835,00 oltre accessori come per legge. Controparte_1
§§§ Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la società deducendone la erroneità e Parte_1 la illegittimità e chiedendone la riforma, per i motivi che sono stati illustrati nella sentenza non definitiva a cui si rinvia.
Con comparsa depositata telematicamente il 10/06/20221, si costituiva Controparte_1 deducendo l'infondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto, con condanna alle spese.
Questa Corte, posta la causa in decisione all'udienza del 03/04/2023, la rimetteva sul ruolo per l'acquisizione della relazione di C.T.U, non rinvenuta agli atti;
a seguito della produzione di copia di essa, la Corte poneva nuovamente la causa in decisione all'udienza dell'11/09/2023.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 15/09/2023, questa Corte così statuiva: “In riforma della impugnata sentenza, riconosce e dichiara che a proposto in primo Parte_1 grado, in via principale, l'azione ex art.1512 c.c.; in accoglimento dell'appello, condanna
[...]
al risarcimento del danno in favore di per la quantificazione del CP_1 Parte_1 quale, dispone CTU, come da separata contestuale ordinanza, rimettendo all'uopo la causa sul ruolo. Riserva di provvedere sulle spese processuali con la sentenza definitiva”.
La rimessione della casa sul ruolo è stata disposta sulla base delle argomentazioni, alle quali si fa integrale rinvio, con cui questa Corte ha ritenuto che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, l'appellante abbia tempestivamente in primo grado invocato in via principale la tutela ex art. 1512 c.c., e non ex art. 1490 c.c., e che fosse fondata la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di Controparte_1
Tuttavia la Corte, pur ritenendolo provato nell'an, non è riuscita a giungere a una esatta quantificazione degli interventi che la società ha dovuto affrontare per porre rimedio alle perforazioni con la sostituzione delle condutture ed il ripristino dei locali.
Pertanto, con la separata ordinanza richiamata nella pronuncia non definitiva, la Corte disponeva un accertamento suppletivo da parte dello stesso professionista nominato in primo grado, Ing.
[...]
conferendogli l'incarico di provvedere alla quantificazione delle somme occorse per la CP_3 eliminazione degli inconvenienti, determinate con riferimento all'epoca degli interventi medesimi.
Dopo la rinuncia all'incarico da parte del primo perito, veniva nominato CTU il geometra
[...]
, il quale depositava una prima consulenza in data 10/02/2025. Per_1
Con ordinanza del 19/02/2025, questa Corte, rilevato che nelle note scritte di trattazione tempestivamente depositate, la difesa dell'appellata aveva eccepito la nullità delle operazioni peritali nonché della perizia depositata, per violazione del contraddittorio e per l'avvenuta acquisizione, ad opera del CTU, durante le operazioni peritali ed a sostegno delle proprie valutazioni, di documentazione tardiva e inammissibile, dichiarava la nullità degli atti compiuti dal CTU dopo la prestazione del giuramento e disponeva la rinnovazione degli atti nulli.
Incaricava, pertanto, il CTU già nominato, geom. di fissare l'inizio delle operazioni Persona_1 peritali e di comunicarlo alle parti e di utilizzare, per la risposta al quesito già conferitogli con l'ordinanza del 18.12.2023, le prove orali assunte in primo grado e i documenti inseriti nei fascicoli di parte di primo grado. Preso atto di quanto disposto, tramite comunicazione PEC, il CTU convocava le parti per il giorno 10/03/2025 alle ore 16.00 presso il proprio studio tecnico. A tale incontro si presentava il difensore di parte appellante, mentre nessuno compariva per parte appellata. In data 26/03/2025, il perito inviava a mezzo PEC la bozza di relazione ai procuratori delle parti e in data 11/04/2025 depositava la propria consulenza.
All'udienza cartolare successiva, le parti precisavano le rispettive conclusioni. Concessi i termini ex art. 190 c.p.c, la camera di consiglio si svolgeva il 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In questa sede, la Corte dovrà occuparsi esclusivamente della questione residua demandata dalla sentenza non definitiva, ossia della quantificazione delle somme occorse per porre rimedio alle perforazioni con la sostituzione delle condutture ed il ripristino dei locali, essendo precluso l'esame di tutte le altre domande ed eccezioni già decise con il pronunciamento non definitivo. Pertanto, la Corte non si addentrerà nell'analisi degli argomenti con cui, nella comparsa conclusionale della parte appellata, si ripropongono contestazioni attinenti alla responsabilità della stessa e al diritto al risarcimento dei danni in capo alla controparte.
Venendo, quindi, alle risultanze della consulenza tecnica, il CTU nominato è giunto alle conclusioni che risulta opportuno trascrivere appresso, stante la natura tecnica degli accertamenti peritali:
“Dalle prove testimoniali di primo grado all'udienza del 01/03/2016 si rileva che: - , CP_4 quale primo realizzatore degli impianti con l'omonima ditta individuale e poi esecutore delle riparazione con la ditta Far , dichiara di aver eseguito Controparte_5 CP_4 nell'appartamento di le opere di cui ai predetti questionari e preventivi, con interventi CP_2 di riparazione dei tubi del bagno, dapprima al piano rialzato e poi al piano primo e che nell'ultimo intervento è stato rifatto tutto l'impianto del bagno;
conferma che nell'appartamento di Parte_3
si è verificata una perdita di acqua fredda con una spesa per l'intervento di € 4.347,00;
[...]
- , dipendente della Far , dichiara di aver effettuato diversi interventi Controparte_6 CP_5 nell'appartamento di ed un intervento nell'appartamento di , per i CP_2 Parte_3 quali non è a conoscenza dell'importo di spesa degli interventi;
- , dipendente della Controparte_7 al momento dei sinistri, conferma i lavori eseguiti negli appartamenti di Parte_1 CP_2
e ed i relativi importi, per i quali lo stesso ha redatto preventivi e computi metrici ed ha Parte_3 seguito i lavori come geometra. Dalla esamina della documentazione prodotta in primo grado, (questionari, preventivi, foto allegate e prove orali ecc.) emerge che per le opere di ripristino degli impianti idrici sono stati interessati pozioni di pareti, pavimenti, rivestimenti e soffitti e che le relative spese ammontano ad € 28.056,79, di cui € 23.709,79 per l'abitazione ” ed € 4.347,00 per CP_2
l'abitazione di “ ”. In generale gli interventi eseguiti negli ambienti delle rispettive Parte_3 abitazioni consistono in: - saggi murari per la ricerca dei guasti in pareti e pavimenti;
- scassi e tracce nelle pareti e pavimenti per la rimozione degli impianti idrici;
- rifacimento degli impianti idrici (parziali e/o totali) - rifacimento degli intonaci e finiture;
- rifacimento di pavimentazione e rivestimenti;
- tinteggiatura interna delle parti interessate. Per la mancanza di puntuali misurazioni e quantità, non risulta possibile quantificare in maniera analitica le somme occorse, tuttavia considerate le lavorazioni eseguite e la loro dedotta consistenza, si reputa che gli importi di spesa indicati negli atti di causa sono pressocchè compatibili con le opere a suo tempo eseguite negli immobili per l'eliminazione dei guasti ed il rifacimento degli impianti e delle finiture. Per quanto sopra esposto e constatato, le somme occorse per la eliminazione degli inconvenienti, con riferimento all'epoca degli interventi medesimi, si possono sinteticamente quantificare in via prudenziale in € 24.000,00, di cui € 20.000,00 da attribuire all'appartamento
“Nuzzo” ed € 4.000,00 da attribuire all'appartamento “Spinnicchia”.”
L'elaborato predisposto dal CTU, come già detto sopra, è stato inviato alle parti con pec del 26/03/2025 (all. alla consulenza depositata in data 11/04/2025).
Nelle note scritte depositate in data 12/05/2025, l'appellata eccepiva nuovamente la nullità delle operazioni peritali nonché della perizia depositata per violazione del contraddittorio e per l'avvenuta acquisizione ad opera del CTU, durante le operazioni peritali ed a sostegno della propria perizia, di documentazione ritenuta tardiva ed inammissibile.
Con le proprie note scritte, l'appellante si riportava al proprio atto di appello, contestando tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito da controparte e chiedendo, essendo stato già accertato e dichiarato con la sentenza parziale il diritto della ad ottenere il risarcimento del danno patito, Parte_1 la condanna della convenuta società al conseguente pagamento in suo favore della somma di € 24.000,00, come quantificati dal CTU oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui il danno si è verificato al soddisfo.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni sollevate dall'appellata.
Riguardo alla presunta violazione del contraddittorio, infatti, dalla documentazione prodotta e da quanto riportato dallo stesso CTU, le parti sono state regolarmente convocate ltramite PEC per il giorno 10/03/2025 alle ore 16.00 presso lo studio tecnico dell'esperto e a tale incontro si è presentato solo il difensore di parte appellante, mentre nessuno è comparso per parte appellata. Il fatto segnalato nelle note scritte di parte appellata, secondo cui il consulente di parte aveva chiesto di poter essere presente da remoto, non vale a inficiare la validità delle operazioni peritali, non sussistendo il diritto del consulente a ottenere tale forma di collegamento, tanto che nella stessa richiesta avanzata con mail del 3.3.2023 ci si limitava a chiede informalmente la mera disponibilità “…degli attuali proprietari al sopralluogo da svolgersi eventualmente in video” .
In merito, invece, alla contestazione sollevata relativamente alla documentazione esaminata dal perito (che secondo l'appellata sarebbe tardiva e inammissibile), va detto che in questa seconda relazione, il CTU ha elaborato la consulenza sulla scorta della documentazione presente nei fascicoli di parte di primo grado e delle prove orali assunte nella medesima fase processuale, così come era stato disposto da questa Corte con ordinanza del 19/02/2025.
Nel merito della stima dei danni effettuata dal CTU, l'appellata non ha formulato alcuna osservazione nei confronti della bozza provvisoria, ma si è limitata - nelle note scritte e nella comparsa conclusionale - alla generica contestazione secondo cui la “… CTU non è fondata su alcun dato oggettivo, ma è una mera ipotesi fondata sulle sole allegazioni di parte appellante con documenti di propria provenienza che non hanno alcuna efficacia probatoria”. Tale assunto non è fondato, poiché la stima è stata eseguita dall'esperto sulla base dei risultati delle prove testimoniali di coloro che avevano effettuato le riparazioni conseguenti al danneggiamento delle tubazioni e su una valutazione di congruità delle somme rispetto al tipo di lavori riportati nei preventivi che sono stati confermati dagli stessi testimoni.
Alla luce delle superiori argomentazioni, risultando già accertato il diritto dell'appellante al risarcimento dei danni patrimoniali per le motivazioni trattate nella pronuncia non definitiva, gli stessi possono essere quantificati nella misura indicata dal CTU pari ad € 24.000,00, di cui € 20.000,00 da attribuire all'appartamento ed € 4.000,00 da attribuire all'appartamento ”, CP_2 Parte_3 somma ritenuta adeguata e soddisfacente dalla stessa appellante.
Non può essere riconosciuto, invece, il danno all'immagine lamentato dall'appellante nel quarto motivo di impugnazione.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema in questione, il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2968; Cassazione civile ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Nessuna concreta prova risulta essere stata data sul punto dall'odierna appellante.
Anzi, la stessa, pur avendo avanzato inizialmente tale pretesa, richiedendo la somma di € 26.000,00 comprensiva del danno emergente e del danno all'immagine, nelle note scritte prodotte dopo il deposito della CTU e nella comparsa conclusionale, riduce la propria richiesta alla somma di € 24.000,00, in conformità alla quantificazione effettuata dal CTU relativamente alle somme dovute a titolo di risarcimento danni per i lavori di riparazione eseguiti.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata dall'appellante, il cui diritto è stato già riconosciuto nella sentenza non definitiva, la a condannata al pagamento della Controparte_1 somma di € 24.000,00, come quantificata dal CTU, in favore di Su tale Parte_1 importo, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, questi ultimi da far decorrere dal momento della liquidazione, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui In materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione. (Sez. 3 - , Sentenza n. 7948 del 20/04/2020).
Conseguentemente, ne discende l'accoglimento del quinto motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese, la cui liquidazione deve essere unitaria per entrambi i gradi del giudizio, avuto riguardo al principio fissato dal Supremo Collegio secondo cui il giudice di appello - allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata - deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718).
In questa prospettiva, per il principio della soccombenza, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t., va condannata alla rifusione delle spese processuali di primo e secondo grado in favore di parte appellante, essendo essa risultata ampiamente soccombente (è stata riconosciuta la somma di € 24.000,00, in luogo di quella originariamente richiesta, pari a € 26.000,00).
Per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) esse si liquidano, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari medi in considerazione dell'entità e della natura delle questioni implicate, in complessivi € 5.077,00 di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia,
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra, si liquida la somma di
€ 5.809,00 a titolo di onorario, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva,
€ 1.843,00 per la fase istruttoria, € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, essendosi svolta attività istruttoria sia in primo che in secondo grado.
In ogni caso, anche qualora non vi fosse stato effettivo svolgimento di attività istruttoria, varrebbe secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Le spese relative alle due CTU espletate nei due gradi vanno poste a carico della (in CP_1 tal senso riformandosi la pronuncia di primo grado), nella misura già fissata in primo grado e, per quanto riguarda il grado di appello, in quella stabilita con separato decreto.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 [...]
, su cui la Corte si è già non definitivamente pronunciata con sentenza emessa in data CP_1
15/09/2023, avverso la sentenza n. 941/2021 depositata il 10/12/2021dal Tribunale di Patti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) - condanna la a corrispondere ad a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni, la somma di € 24.000,00, oltre rivalutazione dalla maturazione e interessi legali dalla liquidazione al soddisfo;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno all'immagine
3) - condanna la in persona del legale rappresentante p. t., alla rifusione Controparte_1 delle spese di primo e secondo grado del giudizio in favore di parte appellante, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti) e, quanto al secondo grado, in complessivi € 5.809,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA (ove dovuta);
4) Condanna la al pagamento delle spese della CTU del primo grado, nella Controparte_1 misura già liquidata in quella fase;
5) Condanna la al pagamento delle spese della CTU del grado di appello, Controparte_1 nella misura liquidata con separato decreto.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Gullino
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente rel. dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 63/2022 R. G., vertente tra n persona del suo legale rappresentante nato a Parte_1 Parte_2
S. Agata Militello il 16/08/1957, con sede in S. Agata Militello Via G. Pascoli, rapp.ta e difesa dall'Avv. Rita Lazzara del Foro di Patti (C.F.: – PEC: C.F._1
ed elettivamente domiciliata nel suo studio in S. Agata Militello Via S. Email_1
Martino n. 56, giusta procura agli atti,
-APPELLANTE-
e
(codice fiscale , con sede in Firenze Via dei Barucci n. 2, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del C.d.A., rappresentata e difesa dall'Avv.to Giancarlo Poggiali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze Viale a. Volta 72, giusta procura agli atti
-APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 941/2021 emessa dal giudice unico presso il Tribunale di Patti in data 10/12/2021, pubblicata in pari data e notificata il 15/12/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “1)accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ad ottenere Parte_1 il risarcimento del danno patito in conseguenza della perforazione dei tubi forniti dalla CP_1
siccome coperti da garanzia di durata convenzionalmente stabilita in trenta anni e/o in ogni
[...] caso in quanto difettosi e/o privi delle qualità promesse;
2)conseguentemente condannare la convenuta società al risarcimento del danno ed al conseguente pagamento in favore della società appellante della somma di €.26.000,00 e/o in quell'atra maggiore o minore somma che l'adito giudice riterrà di giustizia;
c 3)Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.- In via istruttoria si insiste nelle richieste formulate in primo grado e nel rinnovo della CTU”.
Per l'appellata: “RIGETTARE integralmente il gravame, perché infondato e per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
con conferma integrale ed in ogni suo capo della sentenza gravata n. 941/2021 del Tribunale di Patti. Vinte le spese e competenze legali del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30/08/2013, la società conveniva in Parte_1 giudizio la per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla perforazione Controparte_1 dei tubi acquistati nel 2001 dalla convenuta ed utilizzati per le condutture in abitazioni realizzate dalla stessa società attrice e alienate a e . CP_2 Parte_3
L'attrice lamentava che, a causa delle doglianze dei due acquirenti degli immobili in questione, aveva dovuto sostenere spese per interventi riparatori pari ad € 23.482,19, precisamente nei mesi di marzo 2012, gennaio 2013, marzo 2013 nell'appartamento del sig. , e a maggio 2013 CP_2 nell'appartamento della sig.ra , ritenendo responsabile la società venditrice per la Parte_3 minor durata dei beni compravenduti per i quali era stata prestata garanzia trentennale, oltre il danno all'immagine subito.
Alla prima udienza di comparizione si costituiva la società eccependo Controparte_1 preliminarmente la prescrizione e la decadenza dall'azione ex art. 1490 c.c. e deducendo, nel merito, la carenza del nesso causale tra i vizi denunciati e la qualità dei beni forniti, oltre che la carenza di prova in ordine alla effettiva sussistenza di vizi dedotti e, sul quantum, la mancanza di prova circa il danno all'immagine.
Espletata prova per testi, veniva ammessa CTU.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU depositava relazione, dichiarando di non essere in grado di stabilire la causa delle perforazioni rilevate nei tubi esaminati.
Precisate le conclusioni, la causa veniva decisa in data 10/12/2021 con la sentenza n. 941/2021 con cui il giudice unico presso il Tribunale di Patti rigettava la domanda risarcitoria e condannava
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese Parte_1 processuali, in favore di liquidandole in € 4.835,00 oltre accessori come per legge. Controparte_1
§§§ Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la società deducendone la erroneità e Parte_1 la illegittimità e chiedendone la riforma, per i motivi che sono stati illustrati nella sentenza non definitiva a cui si rinvia.
Con comparsa depositata telematicamente il 10/06/20221, si costituiva Controparte_1 deducendo l'infondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto, con condanna alle spese.
Questa Corte, posta la causa in decisione all'udienza del 03/04/2023, la rimetteva sul ruolo per l'acquisizione della relazione di C.T.U, non rinvenuta agli atti;
a seguito della produzione di copia di essa, la Corte poneva nuovamente la causa in decisione all'udienza dell'11/09/2023.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 15/09/2023, questa Corte così statuiva: “In riforma della impugnata sentenza, riconosce e dichiara che a proposto in primo Parte_1 grado, in via principale, l'azione ex art.1512 c.c.; in accoglimento dell'appello, condanna
[...]
al risarcimento del danno in favore di per la quantificazione del CP_1 Parte_1 quale, dispone CTU, come da separata contestuale ordinanza, rimettendo all'uopo la causa sul ruolo. Riserva di provvedere sulle spese processuali con la sentenza definitiva”.
La rimessione della casa sul ruolo è stata disposta sulla base delle argomentazioni, alle quali si fa integrale rinvio, con cui questa Corte ha ritenuto che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, l'appellante abbia tempestivamente in primo grado invocato in via principale la tutela ex art. 1512 c.c., e non ex art. 1490 c.c., e che fosse fondata la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di Controparte_1
Tuttavia la Corte, pur ritenendolo provato nell'an, non è riuscita a giungere a una esatta quantificazione degli interventi che la società ha dovuto affrontare per porre rimedio alle perforazioni con la sostituzione delle condutture ed il ripristino dei locali.
Pertanto, con la separata ordinanza richiamata nella pronuncia non definitiva, la Corte disponeva un accertamento suppletivo da parte dello stesso professionista nominato in primo grado, Ing.
[...]
conferendogli l'incarico di provvedere alla quantificazione delle somme occorse per la CP_3 eliminazione degli inconvenienti, determinate con riferimento all'epoca degli interventi medesimi.
Dopo la rinuncia all'incarico da parte del primo perito, veniva nominato CTU il geometra
[...]
, il quale depositava una prima consulenza in data 10/02/2025. Per_1
Con ordinanza del 19/02/2025, questa Corte, rilevato che nelle note scritte di trattazione tempestivamente depositate, la difesa dell'appellata aveva eccepito la nullità delle operazioni peritali nonché della perizia depositata, per violazione del contraddittorio e per l'avvenuta acquisizione, ad opera del CTU, durante le operazioni peritali ed a sostegno delle proprie valutazioni, di documentazione tardiva e inammissibile, dichiarava la nullità degli atti compiuti dal CTU dopo la prestazione del giuramento e disponeva la rinnovazione degli atti nulli.
Incaricava, pertanto, il CTU già nominato, geom. di fissare l'inizio delle operazioni Persona_1 peritali e di comunicarlo alle parti e di utilizzare, per la risposta al quesito già conferitogli con l'ordinanza del 18.12.2023, le prove orali assunte in primo grado e i documenti inseriti nei fascicoli di parte di primo grado. Preso atto di quanto disposto, tramite comunicazione PEC, il CTU convocava le parti per il giorno 10/03/2025 alle ore 16.00 presso il proprio studio tecnico. A tale incontro si presentava il difensore di parte appellante, mentre nessuno compariva per parte appellata. In data 26/03/2025, il perito inviava a mezzo PEC la bozza di relazione ai procuratori delle parti e in data 11/04/2025 depositava la propria consulenza.
All'udienza cartolare successiva, le parti precisavano le rispettive conclusioni. Concessi i termini ex art. 190 c.p.c, la camera di consiglio si svolgeva il 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In questa sede, la Corte dovrà occuparsi esclusivamente della questione residua demandata dalla sentenza non definitiva, ossia della quantificazione delle somme occorse per porre rimedio alle perforazioni con la sostituzione delle condutture ed il ripristino dei locali, essendo precluso l'esame di tutte le altre domande ed eccezioni già decise con il pronunciamento non definitivo. Pertanto, la Corte non si addentrerà nell'analisi degli argomenti con cui, nella comparsa conclusionale della parte appellata, si ripropongono contestazioni attinenti alla responsabilità della stessa e al diritto al risarcimento dei danni in capo alla controparte.
Venendo, quindi, alle risultanze della consulenza tecnica, il CTU nominato è giunto alle conclusioni che risulta opportuno trascrivere appresso, stante la natura tecnica degli accertamenti peritali:
“Dalle prove testimoniali di primo grado all'udienza del 01/03/2016 si rileva che: - , CP_4 quale primo realizzatore degli impianti con l'omonima ditta individuale e poi esecutore delle riparazione con la ditta Far , dichiara di aver eseguito Controparte_5 CP_4 nell'appartamento di le opere di cui ai predetti questionari e preventivi, con interventi CP_2 di riparazione dei tubi del bagno, dapprima al piano rialzato e poi al piano primo e che nell'ultimo intervento è stato rifatto tutto l'impianto del bagno;
conferma che nell'appartamento di Parte_3
si è verificata una perdita di acqua fredda con una spesa per l'intervento di € 4.347,00;
[...]
- , dipendente della Far , dichiara di aver effettuato diversi interventi Controparte_6 CP_5 nell'appartamento di ed un intervento nell'appartamento di , per i CP_2 Parte_3 quali non è a conoscenza dell'importo di spesa degli interventi;
- , dipendente della Controparte_7 al momento dei sinistri, conferma i lavori eseguiti negli appartamenti di Parte_1 CP_2
e ed i relativi importi, per i quali lo stesso ha redatto preventivi e computi metrici ed ha Parte_3 seguito i lavori come geometra. Dalla esamina della documentazione prodotta in primo grado, (questionari, preventivi, foto allegate e prove orali ecc.) emerge che per le opere di ripristino degli impianti idrici sono stati interessati pozioni di pareti, pavimenti, rivestimenti e soffitti e che le relative spese ammontano ad € 28.056,79, di cui € 23.709,79 per l'abitazione ” ed € 4.347,00 per CP_2
l'abitazione di “ ”. In generale gli interventi eseguiti negli ambienti delle rispettive Parte_3 abitazioni consistono in: - saggi murari per la ricerca dei guasti in pareti e pavimenti;
- scassi e tracce nelle pareti e pavimenti per la rimozione degli impianti idrici;
- rifacimento degli impianti idrici (parziali e/o totali) - rifacimento degli intonaci e finiture;
- rifacimento di pavimentazione e rivestimenti;
- tinteggiatura interna delle parti interessate. Per la mancanza di puntuali misurazioni e quantità, non risulta possibile quantificare in maniera analitica le somme occorse, tuttavia considerate le lavorazioni eseguite e la loro dedotta consistenza, si reputa che gli importi di spesa indicati negli atti di causa sono pressocchè compatibili con le opere a suo tempo eseguite negli immobili per l'eliminazione dei guasti ed il rifacimento degli impianti e delle finiture. Per quanto sopra esposto e constatato, le somme occorse per la eliminazione degli inconvenienti, con riferimento all'epoca degli interventi medesimi, si possono sinteticamente quantificare in via prudenziale in € 24.000,00, di cui € 20.000,00 da attribuire all'appartamento
“Nuzzo” ed € 4.000,00 da attribuire all'appartamento “Spinnicchia”.”
L'elaborato predisposto dal CTU, come già detto sopra, è stato inviato alle parti con pec del 26/03/2025 (all. alla consulenza depositata in data 11/04/2025).
Nelle note scritte depositate in data 12/05/2025, l'appellata eccepiva nuovamente la nullità delle operazioni peritali nonché della perizia depositata per violazione del contraddittorio e per l'avvenuta acquisizione ad opera del CTU, durante le operazioni peritali ed a sostegno della propria perizia, di documentazione ritenuta tardiva ed inammissibile.
Con le proprie note scritte, l'appellante si riportava al proprio atto di appello, contestando tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito da controparte e chiedendo, essendo stato già accertato e dichiarato con la sentenza parziale il diritto della ad ottenere il risarcimento del danno patito, Parte_1 la condanna della convenuta società al conseguente pagamento in suo favore della somma di € 24.000,00, come quantificati dal CTU oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui il danno si è verificato al soddisfo.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni sollevate dall'appellata.
Riguardo alla presunta violazione del contraddittorio, infatti, dalla documentazione prodotta e da quanto riportato dallo stesso CTU, le parti sono state regolarmente convocate ltramite PEC per il giorno 10/03/2025 alle ore 16.00 presso lo studio tecnico dell'esperto e a tale incontro si è presentato solo il difensore di parte appellante, mentre nessuno è comparso per parte appellata. Il fatto segnalato nelle note scritte di parte appellata, secondo cui il consulente di parte aveva chiesto di poter essere presente da remoto, non vale a inficiare la validità delle operazioni peritali, non sussistendo il diritto del consulente a ottenere tale forma di collegamento, tanto che nella stessa richiesta avanzata con mail del 3.3.2023 ci si limitava a chiede informalmente la mera disponibilità “…degli attuali proprietari al sopralluogo da svolgersi eventualmente in video” .
In merito, invece, alla contestazione sollevata relativamente alla documentazione esaminata dal perito (che secondo l'appellata sarebbe tardiva e inammissibile), va detto che in questa seconda relazione, il CTU ha elaborato la consulenza sulla scorta della documentazione presente nei fascicoli di parte di primo grado e delle prove orali assunte nella medesima fase processuale, così come era stato disposto da questa Corte con ordinanza del 19/02/2025.
Nel merito della stima dei danni effettuata dal CTU, l'appellata non ha formulato alcuna osservazione nei confronti della bozza provvisoria, ma si è limitata - nelle note scritte e nella comparsa conclusionale - alla generica contestazione secondo cui la “… CTU non è fondata su alcun dato oggettivo, ma è una mera ipotesi fondata sulle sole allegazioni di parte appellante con documenti di propria provenienza che non hanno alcuna efficacia probatoria”. Tale assunto non è fondato, poiché la stima è stata eseguita dall'esperto sulla base dei risultati delle prove testimoniali di coloro che avevano effettuato le riparazioni conseguenti al danneggiamento delle tubazioni e su una valutazione di congruità delle somme rispetto al tipo di lavori riportati nei preventivi che sono stati confermati dagli stessi testimoni.
Alla luce delle superiori argomentazioni, risultando già accertato il diritto dell'appellante al risarcimento dei danni patrimoniali per le motivazioni trattate nella pronuncia non definitiva, gli stessi possono essere quantificati nella misura indicata dal CTU pari ad € 24.000,00, di cui € 20.000,00 da attribuire all'appartamento ed € 4.000,00 da attribuire all'appartamento ”, CP_2 Parte_3 somma ritenuta adeguata e soddisfacente dalla stessa appellante.
Non può essere riconosciuto, invece, il danno all'immagine lamentato dall'appellante nel quarto motivo di impugnazione.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema in questione, il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2968; Cassazione civile ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Nessuna concreta prova risulta essere stata data sul punto dall'odierna appellante.
Anzi, la stessa, pur avendo avanzato inizialmente tale pretesa, richiedendo la somma di € 26.000,00 comprensiva del danno emergente e del danno all'immagine, nelle note scritte prodotte dopo il deposito della CTU e nella comparsa conclusionale, riduce la propria richiesta alla somma di € 24.000,00, in conformità alla quantificazione effettuata dal CTU relativamente alle somme dovute a titolo di risarcimento danni per i lavori di riparazione eseguiti.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata dall'appellante, il cui diritto è stato già riconosciuto nella sentenza non definitiva, la a condannata al pagamento della Controparte_1 somma di € 24.000,00, come quantificata dal CTU, in favore di Su tale Parte_1 importo, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, questi ultimi da far decorrere dal momento della liquidazione, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui In materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione. (Sez. 3 - , Sentenza n. 7948 del 20/04/2020).
Conseguentemente, ne discende l'accoglimento del quinto motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese, la cui liquidazione deve essere unitaria per entrambi i gradi del giudizio, avuto riguardo al principio fissato dal Supremo Collegio secondo cui il giudice di appello - allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata - deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718).
In questa prospettiva, per il principio della soccombenza, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t., va condannata alla rifusione delle spese processuali di primo e secondo grado in favore di parte appellante, essendo essa risultata ampiamente soccombente (è stata riconosciuta la somma di € 24.000,00, in luogo di quella originariamente richiesta, pari a € 26.000,00).
Per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) esse si liquidano, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari medi in considerazione dell'entità e della natura delle questioni implicate, in complessivi € 5.077,00 di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia,
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra, si liquida la somma di
€ 5.809,00 a titolo di onorario, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva,
€ 1.843,00 per la fase istruttoria, € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, essendosi svolta attività istruttoria sia in primo che in secondo grado.
In ogni caso, anche qualora non vi fosse stato effettivo svolgimento di attività istruttoria, varrebbe secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Le spese relative alle due CTU espletate nei due gradi vanno poste a carico della (in CP_1 tal senso riformandosi la pronuncia di primo grado), nella misura già fissata in primo grado e, per quanto riguarda il grado di appello, in quella stabilita con separato decreto.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 [...]
, su cui la Corte si è già non definitivamente pronunciata con sentenza emessa in data CP_1
15/09/2023, avverso la sentenza n. 941/2021 depositata il 10/12/2021dal Tribunale di Patti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) - condanna la a corrispondere ad a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni, la somma di € 24.000,00, oltre rivalutazione dalla maturazione e interessi legali dalla liquidazione al soddisfo;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno all'immagine
3) - condanna la in persona del legale rappresentante p. t., alla rifusione Controparte_1 delle spese di primo e secondo grado del giudizio in favore di parte appellante, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti) e, quanto al secondo grado, in complessivi € 5.809,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA (ove dovuta);
4) Condanna la al pagamento delle spese della CTU del primo grado, nella Controparte_1 misura già liquidata in quella fase;
5) Condanna la al pagamento delle spese della CTU del grado di appello, Controparte_1 nella misura liquidata con separato decreto.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Gullino