Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02082/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01367/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1367 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Università degli Studi di -OMISSIS-” sull’istanza dell’11 febbraio 2025 avanzata dalla Sig.ra -OMISSIS- al fine di ottenere il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi ragioni familiari ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938;
e per l’ordine all’Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della istanza di trasferimento della ricorrente, ai fini del rilascio del nulla osta all’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
E PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA che provveda in luogo dell’Ateneo resistente nell’ipotesi di perdurante inadempimento da parte di quest’ultimo.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9\4\2025:
PER L’ANNULLAMENTO
- della nota prot. n. PG/2025/-OMISSIS-del 26 marzo 2025 emessa dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università resistente, e firmata dal Dirigente, con la quale è stata rigettata l’istanza, ex art. 9 r.d. n. 1269/1938 s.m.i., presentata dalla ricorrente in data 11 febbraio 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti;
E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI
volte ad ordinare all’Università degli Studi “-OMISSIS-” di riesaminare l’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando nel merito la situazione familiare della ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. Alfonso NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. La ricorrente, impugnando il diniego di trasferimento in epigrafe, premette quanto segue.
È iscritta, a seguito di regolare superamento del test d’ingresso, al primo anno regolare del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2024/2025, presso l’Università degli Studi di -OMISSIS- “-OMISSIS-”.
2. La ricorrente non è in condizioni di proseguire gli studi poiché deve prendersi cura, con continuità ed in via esclusiva, del fratello disabile.
2.1. Così, la ricorrente ha indirizzato al OR dell’Università resistente un’istanza di trasferimento al CdLM in Medicina e Chirurgia, giustificata da gravi motivi familiari, ex art. 9 r.d. n. 1269/1938, evidenziando documentalmente quanto segue:
“Il nucleo familiare dell’istante è composto da quattro persone: Sig.ra -OMISSIS- (madre), Sig. -OMISSIS- (fratello), Sig.ra -OMISSIS- (sorella) [all. 2]; il Sig. -OMISSIS- (padre) è, infatti, deceduto il 28 dicembre 2019 [all. 3]; - il Sig. -OMISSIS- è affetto da disturbo dello spettro autistico e da epilessia, sin dalla tenerissima età; è stato, infatti, riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità, ex art. 3, co. 3, l. n. 104/1992 (all. 4 del ric.), nonché invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80) (All. 5 del ric.).
2.2 Espone ancora la ricorrente che: - la Sig.ra -OMISSIS- (madre) e la Sig.ra -OMISSIS- (sorella), purtroppo, non sono in grado di garantire sostegno al familiare disabile, in misura adeguata alle sue esigenze personali e sociali, per motivi di lavoro: la madre, infatti, è in servizio presso la Questura di Napoli, Squadra Mobile [all. 6], svolgendo mansioni connotate – notoriamente – da frequente mobilità ed intrinseco carattere di urgenza, con orari lavorativi impegnativi finalizzati a garantire una copertura operativa continua, in relazione alle esigenze specifiche delle indagini ed alle situazioni contingenti, mentre la sorella risulta attualmente in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di -OMISSIS-, dal giorno 16 dicembre 2024 [all. 7]; - l’istante risulta, pertanto, l’unica familiare in grado di assistere il fratello disabile, non ricoverato a tempo pieno, con continuità in via esclusiva (all. 8 del ric.); invero, gli altri familiari non solo si sono dichiarati “indisponibili” all’incombenza, ma presentano condizioni personali che non consentono oggettivamente di soddisfare le necessità assistenziali sopra specificate. Peraltro, la giurisprudenza ha ormai chiarito che – in via generale – non ha alcuna autonoma rilevanza la presenza di altri congiunti, diversi dal richiedente il trasferimento, nello stesso luogo di residenza del disabile; - la presenza dell’istante sul territorio d’origine risulta, pertanto, indispensabile, atteso che il Sig. -OMISSIS- necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale e relazionale.
3. Nonostante l’istanza sia stata trasmessa all’indirizzo P.E.C. d’Ateneo risultante dal Registro PP.AA., il OR non l’ha mai esitata.
4. Pertanto, la ricorrente odiernamente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato sull’istanza de qua.
4.1 Con motivi aggiunti del 9.04.2025, la ricorrente impugna il diniego espresso sopravvenuto in corso di giudizio, formulato dal direttore della segreteria studenti sull’istanza di cui sopra.
5. Va, in limine litis, precisato che è divenuto improcedibile il ricorso ex art. 117 c.p.a., presentato avverso il silenzio rifiuto, serbato dall’Ateneo sull’istanza de qua, essendosi la p.a. pronunciatasi con il provvedimento di diniego espresso, fatto oggetto di motivi aggiunti.
6. Tutte le parti hanno prodotto documenti, memorie e repliche.
7. Alla pubblica Udienza del 5 novembre 2025, la causa è stata ritenuta in decisione.
8. Con il primo motivo aggiunto la deducente, rubricando I. INCOMPETENZA; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DEL R.D. N. 1269 DEL 4 GIUGNO 1938, espone:
L’art. 9 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 stabilisce che “Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi” (...). Lamenta la ricorrente che è palese il vizio di incompetenza: l’impugnata nota dell’Università degli Studi di -OMISSIS-” è stata adottata dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università resistente, e firmata dal Dirigente, dott. -OMISSIS-, mentre, per il citato art. 9 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, la competenza de qua è del OR (cita, a suffragio, sul punto: T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 2 aprile 2021, n. 1045; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 14 febbraio 2002, n. 577; in fattispecie analoga, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 22 maggio 2023, n. 1673; recentissimamente, sez. I, 2 luglio 2024, n. 2371).
Per la deducente dunque, dalla sopra richiamata disposizione normativa è enucleabile la necessità di un atto di assenso – ovvero, soggiunge il Collegio, di dissenso – solamente da parte del OR dell’Ateneo ricevente. Inoltre, del resto, non potrebbe neanche invocarsi, ai sensi dell’art. 21- octies, comma 2, prima parte, della legge n. 241 del 1990, l’esclusione dell’effetto invalidante del vizio di incompetenza relativa. Recente orientamento del Giudice d’appello (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8252), prendendo spunto dalla nota decisione dell’Adunanza Plenaria del 27 aprile 2015, n. 5, ha qualificato, con ampia e condivisibile motivazione, l’incompetenza quale vizio di carattere sostanziale.
9. Ritiene il Collegio che l’illustrata censura, articolata come prima, che denuncia il vizio di incompetenza del dirigente della segreteria studenti, in luogo del OR a pronunciarsi sulla domanda di trasferimento per gravi motivi, sia infondata
Invero, non sfugge al Collegio che oltre a quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 11 settembre 2023, n. 8252, sulle orme di A.P., n. 5/2015, in ordine all’inapplicabilità al vizio di incompetenza della sanatoria ex art 21-octies, co. 2, prima parte della l. n. 241/1990, per la natura sostanziale del vizio di incompetenza (e non, cioè, quale vizio del procedimento e sulla forma degli atti), la sintetizzata doglianza, ove fondata, avrebbe carattere assorbente, come predica da tempo la giurisprudenza.
S’è, infatti, efficacemente affermato, da questo Tribunale, che: “Nel processo amministrativo l'accoglimento di un vizio – motivo di incompetenza dell'organo che ha provveduto è, intrinsecamente e necessariamente, assorbente di ogni altro vizio – motivo dedotto nel ricorso; giacché tale vizio accolto, per la sua stessa natura, inficia tutti gli atti successivi, che inevitabilmente dovranno essere reiterati dall'organo competente (o, se si tratti di un collegio, da quello correttamente costituito), e ciò, ovviamente, senza che la successiva attività, cognitiva e valutativa, di quest'ultimo possa in alcun modo risultare pregiudicata (nel senso, etimologico, di "pre- giudicata") da quella in precedenza svolta dall'organo incompetente” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, 6 febbraio 2015, n. 924). Più in particolare, con tale pronuncia s’è precisato che: “Come chiarito di recente da Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 06/03/2012, n. 273 anche nel sistema delineato dal c.p.a., come evincibile dal disposto dell'art. 34 c.p.a. deve ritenersi che il vizio di incompetenza abbia carattere assorbente, ferma restando la possibilità per la parte di una diversa graduazione di motivi, sottesa alla possibilità di disporre del proprio interesse a ricorrere, rinunciando pertanto al carattere assorbente del vizio di incompetenza, da scrutinare solo nell'ipotesi di rigetto delle censure di merito”
La pronuncia si rifà a Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 luglio 2009, n. 4568, la quale ha sancito che: "Il vizio di incompetenza ha ... ex lege carattere assorbente, nel senso che impone unicamente la rimessione dell'affare all'autorità competente, a norma dell'art. 26, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e la ratio della preclusione all'esame degli eventuali ulteriori motivi di censura opera proprio nel senso di impedire una conformazione del successivo esame da parte dell'organo riconosciuto competente, che si tradurrebbe in una impropria intromissione nell'attività dello stesso").
L'unica eccezione, rispetto a ciò, può verificarsi nei casi in cui la parte ricorrente abbia espressamente graduato l'ordine di esame dei motivi di ricorso in modo diverso (come pure è in sua facoltà, stante la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa e la conseguente disponibilità di parte dei motivi di ricorso)”.
Orbene, nel caso all’esame, il ricorrente non ha svolto una diversa graduazione dei motivi, articolando, anzi, l’incompetenza del direttore della segreteria studenti come primo motivo, che tuttavia risulta infondato, poiché l’art. 9, co.1 del r. d. n. 1269 del 4 giugno 1938 stabilisce che: “Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi”, giustapponendo alla figura del rettore, quale destinatario della domanda di trasferimento in controversia, anche quella del direttore come organo equipollente.
9.1. Conviene infatti precisare che nell’impianto del riportato art. 9, il termine “direttore” giustapposto a quello di OR (organi cui il trasferendo può presentare domanda), equivale a quello di un organo amministrativo apicale, il quale ben può coincidere con il direttore della divisione segreteria studenti, figura apicale, equipollente a quella del rettore.
La competenza a decidere sulla domanda presentata da parte ricorrente, di trasferimento ad anni successivi del corso di laurea Magistrale in Medicina e chirurgia e protesi dentaria appartiene, dunque, al OR ovvero ad una figura di vertice a lui equiparata, che nel sistema universitario degli anni ’30 poteva sussistere in termini di “direttore” che, oggi, può coincidere con quella del direttore della divisione segreteria studenti.
Sicché, il primo mezzo del ricorso per motivi aggiunti si prospetta fondato e va conseguentemente respinto.
10. Con il secondo motivo aggiunto la ricorrente lamenta che l’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 dispone che lo studente può trasferirsi ad altra Università, presentando domanda non oltre il 31 dicembre, ma che il OR può, in linea eccezionale, accordare il congedo richiesto dopo tale data, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi. Il T.A.R. RM (cfr. sez. I, 20 agosto 2019, n. 2084) ha chiarito che l’art. 9, comma 2, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 è tuttora vigente (cfr. anche cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 2 aprile 2021, n. 1045; 22 maggio 2023, n. 1673). La norma attribuisce, dunque, al OR un rilevante potere extra ordinem circa l’apprezzamento delle gravi ragioni sottese all’istanza di trasferimento dello studente (ragioni, gravissime ed oggettive, tali da compromettere lo stesso proficuo svolgimento della carriera universitaria). Nella specie, come già rilevato, tali ragioni gravissime, all’evidenza, sussistono e, in concreto, impediscono alla ricorrente di proseguire negli studi universitari presso l’Ateneo ove è attualmente iscritta. Purtuttavia, nella specie non risulta essere stato svolto alcun apprezzamento delle ragioni sottese all’istanza di trasferimento della ricorrente, pur prevedendo la norma richiamata uno specifico potere di valutazione in capo al OR dell’Università.
La giurisprudenza ha poi chiarito (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 14 02-2002, n. 577) che la norma primaria del 1938 non può essere derogata da disposizioni regolamentari interne emanate dal singolo ateneo considerato che il potere regolamentare riconosciuto alle singole Università deve essere comunque esercitato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali esistenti; né, per altro, la predetta disposizione risulta incompatibile con la sopravvenuta normativa [...] con cui sono stati istituiti i corsi di laurea a numero programmato ex L.b. 264/ 1999 ((cfr. T.A.R. Sicilia, RM, sez. I, n. 2084/2019; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1045/2021; n. 1673/2023). Il cit. art. 9 del r.d. 4 giugno 1938, n. 1269, inoltre, non limita i trasferimenti degli studenti tra sole Università italiane, ben potendo addirittura la domanda provenire anche da soggetti iscritti presso Atenei stranieri (cfr. T.A.R. Sicilia, RM, sez. I, ord. 11 gennaio 2023, n. 24).
Sarebbe poi totalmente inconferente la risposta fornita dal direttore della divisione studenti secondo cui per l’anno di interesse non vi sarebbero posti disponibili e per tale ragione non sarebbe stato approvato il bando per i trasferimenti.
La procedura cui si riferisce l’Ateneo resistente riguarda, infatti, le richieste di trasferimento c.d. ordinario, ma non anche le richieste di trasferimento in deroga per motivi familiari ex art. 9 del r.d. n. 1269/1938. L’Ateneo resistente, sul punto, non considera che, come più volte chiarito dalla costante giurisprudenza, la norma in argomento attribuisce al OR un rilevante potere extra ordinem circa l’apprezzamento delle gravi ragioni, sottese all’istanza di trasferimento dello studente.
11. L’illustrata censura si prospetta infondata alla luce della ricostruzione della normativa ministeriale sui trasferimenti ad anni successivi dei corsi di laurea magistrale in questione che si viene subito ad esporre.
10. Invero, la procedura è molto articolata e non sono previste iscrizioni ad anni successivi al primo, ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e protesi dentaria, in assenza delle preliminari condizioni della: 1. ricognizione, da parte dell’Ateneo ad quem, di posti disponibili; 2. della preliminare pubblicazione di un bando di concorso per detta iscrizione; 3. della presentazione della domanda da parte dello studente interessato; 4. della valutazione del cursus studiorum e dei crediti formativi conseguiti dal candidato nel pregresso corso di studi svolto presso l’Università di provenienza; 5. della inesistenza di iscrizioni in sovrannumero sia pur ancorate a gravi motivi dii salute debitamente documentati; 6. del riconoscimento in capo al candidato che versi in siffatte condizioni, di una percentuale dii invalidità non inferiore al 66% o della condizione di soggetto portatore di handicap di particolare gravità ex art. 3, co.3, L. n. 104/1992.
Come rilevato dalla difesa erariale, infatti Il Ministero dell’Università e della Ricerca con Decreto n. 472 del 23.02.2024 ha definito, per l’a.a. 2024/2025, le modalità ed i contenuti delle prove per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria. all’uopo, il MUR, con il predetto Decreto Ministeriale, all’Allegato 3, art. 10, fermo restando che per nessun motivo è consentita l’iscrizione in sovrannumero o “fuori coorte”, ha regolamentato la modalità di iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito delle determinazioni di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’Ateneo di destinazione.
Ebbene, dopo che l’art. 9 dell’All. 3 al DM n. 472 del 2024 (produz. MUR del 9 aprile 2025) ha stabilito che “Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni (…)”, il successivo art. 10 dispone:
“10. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 9, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'università e della ricerca per il primo anno.
Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.
I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione . La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei”.
La fonte normativa, di tale corpus è costituita dunque dal decreto ministeriale che indice il concorso per l’ammissione ai corsi di sudi ad accesso programmato ai corsi di laurea in questione, il quale reca parallele disposizioni regolanti anche il trasferimento ad anni successivi, nei sensi in sintesi sopra indicati ed enumerati e riportati per esteso.
Tali decreti ricevono autorizzazione ovvero forza legittimante, ovvero sono sostanzialmente legificati, dalla L. n. 264/1999, costitutiva del sistema del c.d. numero chiuso.
11. In particolare, conviene ribadire in via di sintesi riepilogativa, che per l’anno accademico per cui si procede, l’art. 10 dell’Allegato 3 del D.M. n. 472/2024 prescrive che, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lett. a) e lett. b) della L. 264/1999, “non si programmano posti aggiuntivi ad anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nella rispettiva annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostruire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal MUR per il primo anno”.
Il riportato comma precisa inoltre che gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici e che i candidati che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. In relazione a ciò, il MUR dispone espressamente che gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste con il decreto direttoriale de quo o fuori dai termini perentori di scadenza previsti.
La disciplina di riferimento regolamenta anche le ipotesi di trasferimento presso i Corsi di Studio a numero programmato di accessi di candidati che si trovano in particolari condizioni di salute, ossia versino in situazioni di gravi documentati motivi di salute, per patologie fisiche o psichiche.
Al riguardo va segnalato che è lo stesso art. 10 dell’Allegato 3 del D.M. 472/2024 che prevede espressamente che il candidato invalido in possesso di certificazione di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3, collocato in posizione utile nella graduatoria relativa all’iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, ha titolo di preferenza rispetto al candidato non rientrante in detta categoria.
In proposito, conviene riportare la lettera dell’art. 10 dell’all. 3 al DM n. 472/2024, nella parte in cui stabilisce testualmente che “ I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie” (art. 10 dell’all. 3 al DM n. 472/2024, pag. 33).
12. Giova rimarcare che in sede di appello avverso la giurisprudenza della Sezione variamente invocata dalla ricorrente, il Consiglio di Stato ha statuito che possiede carattere di specialità e pertanto di applica al caso de quo agitur in virtù del relativo principio la seguente disposizione del DM in disamina, sopra riportata, secondo cui “ La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei”, al pari di quella successiva, pure sopra riportatala, disciplinante espressamente il caso dei gravi motivi di salute, secondo cui “ “ I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie”.
13. In particolare secondo il giudice di appello, che ha riformato la sentenza della Sezione n. 7049 del 13 dicembre 2024:
“4. L’appello è fondato.
Il Collegio osserva che con la sentenza appellata è stato erroneamente ritenuto possibile ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo al di fuori di una procedura pubblica di selezione ed anche se non vi siano posti disponibili, come comunicato dall’Università appellante.
Il principio affermato dalla sentenza urta contro l'impianto complessivo della programmazione a livello nazionale degli accessi alle Università ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, tanto più in relazione alle immatricolazioni agli anni successivi al primo, per le quali non si può prescindere dalle disponibilità di posti venutasi a creare nell'ambito degli accessi in origine programmato per ogni anno accademico (così Consiglio di Stato VII n. 4639 dell’8 maggio-OMISSIS-, 1417 dell’8 febbraio-OMISSIS-).
Il sistema di accesso programmato è previsto sulla base della legge n° 264 del 1999.
Ne consegue che risulta derogato, in relazione all’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, l’invocato (da parte appellata) art. 9 del RD. n. 1269/1938, secondo cui lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio OR o Direttore.” (Cons. di Stato, Sez. VII, 2 maggio 2025, n. 3737).
La Sezione non ritiene di doversi discostare, per la soluzione del caso di specie, dall’ermeneusi e dalle conclusioni raggiunte dal giudice d’appello.
14. La questione, che la ricorrente pone in chiave di questione di legittimità costituzionale del corpus normativo sopra esaminato, è stata, dunque, risolta dal Giudice d’appello in termini di specialità della normativa recata dai d.m. attuativi della l. n. 264/1999 sull’accessso programmato ai c.d. corsi a numero chiuso, legge che, par di capire, ha conferito, come sopra si arguiva, forza e valore legittimante ovvero legificante ai decreti ministeriali in argomento.
Non appare quindi esservi spazio, in questa sede, per sollevare la proposta questione di legittimità costituzionale.
15. Con il terzo ed ultimo motivo aggiunto la ricorrente rubricando VIOLAZIONE DELL’ART. 10-BIS LEGGE 241/1990 PER MANCATO INVIO DEL PREAVVISO DI RIGETTO; DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, deduce che l’Università non ha comunicato le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza inoltrata, in tal modo violando l’art. 10-bis L. 241/90 ed impedendo ogni forma di collaborazione con l’interessata, che ben avrebbe potuto – ove sollecitata – inviare i chiarimenti ritenuti necessari. La giurisprudenza prevalente, infatti, in casi analoghi a quello di specie ha ritenuto “…fondata, in ragione del contenuto non vincolato del provvedimento impugnato, anche la censura relativa al mancato preavviso di rigetto, avendo l’ateneo in tal modo impedito ogni forma di contraddittorio preventivo con l’interessato” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 marzo 2018, n. 518).
Il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, il cui mancato rispetto determina, quindi, l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, a seguito della modificazione introdotta al previgente testo dell’art. 21-octies della stessa legge con l’art. 12, comma 1, lettera i) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.
16. A parere del Collegio anche la sintetizzata ultima doglianza si prospetta infondata.
Come denota l’Università resistente, la comunicazione alla parte ricorrente del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990 si ritiene, pertanto, superflua considerato che anche la presentazione ad opera della medesima di eventuali osservazioni contrarie alla scelta dell’Amministrazione non avrebbe mutato l’esito del procedimento, né determinato un provvedimento difforme da quello effettivamente reso in quanto atto vincolato e non frutto della discrezionalità amministrativa dall’Ateneo.
Rammenta inoltre il Collegio che l’art. 21-octies, co.2, L. n. 241/1990, seconda parte dispone che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione coinvolta dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Ma già la prima parte del comma 2 dell’art. 21- octies dispone che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Orbene, tutta la norma di cui all’art. 21 – octies, comma 2 si oppone all’annullabilità del diniego dell’istanza del ricorrente, il quale a causa della pregnanza della minuziosa disciplina regolante i trasferimenti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, recata nel caso di specie dall’all. 2 al d.m. n. 583/2022 e sopra esaminata, non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato.
17. Quanto all’assunto secondo cui l’ultima versione dell’art, 10 – bis da ultimo introdotta con l’art. 12, co.1, lett.i) del d.l. n. 76/2020 convertito con l n. 120/2020 osterebbe a ritenere insensibile all’omessa comunicazione di avvio il contenuto sostanzialmente vincolato del provvedimento, conviene richiamare, sul punto, il recente arresto del Giudice d’appello, che ha statuito che “Il nuovo testo dell'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 (come modificato dall'art. 9, comma 3, l. n. 180 del 2011, poi dall'art. 12, comma 1, lettera e, l. n. 120 del 2020) — secondo cui in caso di annullamento in giudizio del provvedimento l'amministrazione, nell'esercitare nuovamente il suo potere non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato — si riferisce alle ipotesi di annullamento giurisdizionale e alla successiva edizione del potere amministrativo” (Consiglio di Stato sez. IV, 3 gennaio 2025, n. 36).
In definitiva, sulla scorta di quanto finora argomentato, il ricorso avverso il silenzio rifiuto o inadempimento ex art. 117, c.p.a. è divenuto improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti risulta infondato va pertanto respinto.
Le spese possono essere integralmente compensate, per la complessità e la parziale novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso ex art. 117, c.p.a;
- respinge i motivi aggiunti;
- compensa integralmente spese e compensi di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso NO, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Alfonso NO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.