TAR Napoli, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 2082
TAR
Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompetenza dell'organo che ha emesso il diniego

    Il Collegio ritiene che la figura del Direttore della Segreteria Studenti possa essere equiparata a quella del Direttore o Rettore ai sensi della normativa citata, pertanto il vizio di incompetenza non sussiste.

  • Rigettato
    Mancato apprezzamento delle gravi ragioni familiari

    Il Collegio ritiene che la normativa sui trasferimenti ad anni successivi ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato, in particolare il DM n. 472/2024 e la L. n. 264/1999, prevalga sull'art. 9 del r.d. n. 1269/1938. Tale normativa prevede procedure specifiche, tra cui la pubblicazione di bandi e la disponibilità di posti, e non consente iscrizioni in sovrannumero o fuori coorte, nemmeno per gravi motivi, salvo casi di preferenza per studenti con invalidità riconosciuta.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 per mancato preavviso di rigetto

    Il Collegio ritiene che la comunicazione del preavviso di rigetto sia superflua in quanto, data la natura vincolata del provvedimento a causa della stringente normativa sui trasferimenti ai corsi ad accesso programmato, l'esito non avrebbe potuto essere diverso anche in presenza di osservazioni della ricorrente. Inoltre, l'art. 21-octies, co. 2, L. 241/1990 prevede che il provvedimento non sia annullabile se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 2082
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2082
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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