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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1026 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
tra
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nocco, come da mandato in atti.
APPELLANTE
e con sede in Brindisi (c.f. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dagli avv. Cataldo Lolli e Giuseppe Rampino, come da mandato in atti
APPELLATA
e
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , Controparte_11 Controparte_12 CP_13 , , Controparte_14 CP_15 CP_16
, Controparte_17 Controparte_18 CP_19
.
[...]
APPELLATI CONTUMACI
A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza del 13.6.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
Con ricorso denominato “per opposizione di terzo ex artt. 615 e 617 cpc”, depositato nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 791/2017 R.G.E. mob., pendente presso il tribunale di Brindisi, la si è opposta Controparte_1 all'atto di pignoramento con cui , in forza di 8 Parte_1 cartelle esattoriali non onorate, aveva sottoposto a vincolo, presso Eurizon Capital
s.p.a., 43.550 quote di un fondo comune di investimento appartenenti alla cooperativa, ed equivalenti alla somma di € 232.955,73.
- l'opponente ha dedotto: l'improcedibilità del processo esecutivo, l'inefficacia del pignoramento, l'estinzione del processo esecutivo, l'inesistenza della notifica del pignoramento e delle cartelle esattoriali, la perdita di efficacia del pignoramento perchè non seguito da attività esecutiva;
- con ordinanza del 18.06.2018, il giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione;
- con atto di citazione in riassunzione del 16.8.2018, la Parte_2 ha avviato la fase di merito, ed ha riproposto le ragioni dell'opposizione già delibata in via cautelare dal G.E..
Si è costituita ed ha chiesto preliminarmente che il Parte_1 tribunale declinasse la propria competenza funzionale, in favore del Giudice del Lavoro, per la parte di credito di natura previdenziale (portata da sei delle otto cartelle esattoriali azionate) e dichiarasse il parziale difetto di giurisdizione, in favore della Commissione
Tributaria, per la parte di credito di natura tributaria;
sempre in via preliminare, ma subordinata, ha chiesto che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. perché tardiva;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione perché infondata.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi con sentenza n. 724/2021 ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato “la decadenza del pignoramento de quo”con condanna di al pagamento delle spese di lite. CP_20
§1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- dopo aver premesso che “l'opponente ha articolato motivi relativi alla regolarità di una procedura esecutiva presso terzi già introdotta” ha dichiarato la propria competenza e giurisdizione, perché le questioni sottoposte al suo giudizio erano
“attinenti alla fase meramente esecutiva”;
- ha accolto l'eccezione di perenzione del pignoramento ex art. 497 c.p.c., conseguente alla mancata richiesta della vendita o dell'assegnazione, ritenendola fondata e assorbente rispetto alle altre;
- ha rigettato l'eccezione di tardività dell'opposizione, “non essendo previsto alcun termine per opporsi al mancato adempimento di una norma processuale”.
§2
Ha proposto appello ed ha chiesto che, in riforma Parte_3 della sentenza impugnata, fosse dichiarato il difetto di competenza e di giurisdizione del giudice ordinario.
Si è costituita e ha chiesto che l'appello fosse dichiarato Controparte_1 inammissibile perché proposto in spregio dell'art. 43 c.p.c. ed agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello.
In data 24.4.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui al 190 c.p.c. per note conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 13.6.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di contraddire sulla questione di parziale inammissibilità dell'appello, sollevata dalla corte d'ufficio.
Con le note di trattazione scritta del 19.6.2025, ha manifestato la sopravvenuta CP_20 carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio ed ha chiesto alla corte una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con spese compensate. In pari data, gli appellati, con le note di trattazione scritta hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
In data 26.6.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con contestuale comunicazione telematica alle parti del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
Non può essere accolta, perché infondata, la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere avanzata da nelle note di trattazione scritta depositate il CP_20
19.6.2025, gli appellati non hanno aderito a tale richiesta ed hanno invece insistito perché il giudizio fosse definito con sentenza.
§ 3.1
Occorre preliminarmente rilevare che il tribunale, in applicazione del principio della ragione più liquida, e previa affermazione della propria giurisdizione e competenza, ha qualificato i motivi dell'opposizione come “relativi alla regolarità di una procedura esecutiva presso terzi” (così attribuendo all'azione natura di opposizione agli atti esecutivi) ed ha definito il giudizio di primo grado, accogliendo - “poiché senz'altro fondata ed assorbente” - l'eccezione di perenzione del pignoramento;
è evidente che la questione inerisca al quomodo dell'esecuzione esattoriale, a nulla rilevando che nell'epigrafe della sentenza impugnata si legga. “oggetto: opp. 615, 1° co. cpc”.
In proposito la suprema corte ha di recente statuito che “L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per
l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza”.
Anche a voler compiere uno sforzo interpretativo ed attribuire all'opposizione proposta da una doppia valenza di opposizione Controparte_1 all'esecuzione ed esecuzione agli atti esecutivi, l'appello sarebbe in ogni caso inammissibile in quanto per costante orientamento della corte di cassazione : “Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione
e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost.”. (cass.civ.sez.III, ord 13.11.2023
n. 31549).
La declaratoria di inammissibilità preclude ogni valutazione anche sulle questioni di competenza e giurisdizione.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza
p.q.m.
La corte, dichiara inammissibile l'appello; condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di
[...] legge e di tariffa in misura del 15%, con distrazione in favore degli avv. Cataldo Lolli e
Giuseppe Rampino, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1026 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
tra
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nocco, come da mandato in atti.
APPELLANTE
e con sede in Brindisi (c.f. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dagli avv. Cataldo Lolli e Giuseppe Rampino, come da mandato in atti
APPELLATA
e
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , Controparte_11 Controparte_12 CP_13 , , Controparte_14 CP_15 CP_16
, Controparte_17 Controparte_18 CP_19
.
[...]
APPELLATI CONTUMACI
A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza del 13.6.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
Con ricorso denominato “per opposizione di terzo ex artt. 615 e 617 cpc”, depositato nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 791/2017 R.G.E. mob., pendente presso il tribunale di Brindisi, la si è opposta Controparte_1 all'atto di pignoramento con cui , in forza di 8 Parte_1 cartelle esattoriali non onorate, aveva sottoposto a vincolo, presso Eurizon Capital
s.p.a., 43.550 quote di un fondo comune di investimento appartenenti alla cooperativa, ed equivalenti alla somma di € 232.955,73.
- l'opponente ha dedotto: l'improcedibilità del processo esecutivo, l'inefficacia del pignoramento, l'estinzione del processo esecutivo, l'inesistenza della notifica del pignoramento e delle cartelle esattoriali, la perdita di efficacia del pignoramento perchè non seguito da attività esecutiva;
- con ordinanza del 18.06.2018, il giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione;
- con atto di citazione in riassunzione del 16.8.2018, la Parte_2 ha avviato la fase di merito, ed ha riproposto le ragioni dell'opposizione già delibata in via cautelare dal G.E..
Si è costituita ed ha chiesto preliminarmente che il Parte_1 tribunale declinasse la propria competenza funzionale, in favore del Giudice del Lavoro, per la parte di credito di natura previdenziale (portata da sei delle otto cartelle esattoriali azionate) e dichiarasse il parziale difetto di giurisdizione, in favore della Commissione
Tributaria, per la parte di credito di natura tributaria;
sempre in via preliminare, ma subordinata, ha chiesto che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. perché tardiva;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione perché infondata.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi con sentenza n. 724/2021 ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato “la decadenza del pignoramento de quo”con condanna di al pagamento delle spese di lite. CP_20
§1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- dopo aver premesso che “l'opponente ha articolato motivi relativi alla regolarità di una procedura esecutiva presso terzi già introdotta” ha dichiarato la propria competenza e giurisdizione, perché le questioni sottoposte al suo giudizio erano
“attinenti alla fase meramente esecutiva”;
- ha accolto l'eccezione di perenzione del pignoramento ex art. 497 c.p.c., conseguente alla mancata richiesta della vendita o dell'assegnazione, ritenendola fondata e assorbente rispetto alle altre;
- ha rigettato l'eccezione di tardività dell'opposizione, “non essendo previsto alcun termine per opporsi al mancato adempimento di una norma processuale”.
§2
Ha proposto appello ed ha chiesto che, in riforma Parte_3 della sentenza impugnata, fosse dichiarato il difetto di competenza e di giurisdizione del giudice ordinario.
Si è costituita e ha chiesto che l'appello fosse dichiarato Controparte_1 inammissibile perché proposto in spregio dell'art. 43 c.p.c. ed agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello.
In data 24.4.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui al 190 c.p.c. per note conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 13.6.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di contraddire sulla questione di parziale inammissibilità dell'appello, sollevata dalla corte d'ufficio.
Con le note di trattazione scritta del 19.6.2025, ha manifestato la sopravvenuta CP_20 carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio ed ha chiesto alla corte una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con spese compensate. In pari data, gli appellati, con le note di trattazione scritta hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
In data 26.6.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con contestuale comunicazione telematica alle parti del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
Non può essere accolta, perché infondata, la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere avanzata da nelle note di trattazione scritta depositate il CP_20
19.6.2025, gli appellati non hanno aderito a tale richiesta ed hanno invece insistito perché il giudizio fosse definito con sentenza.
§ 3.1
Occorre preliminarmente rilevare che il tribunale, in applicazione del principio della ragione più liquida, e previa affermazione della propria giurisdizione e competenza, ha qualificato i motivi dell'opposizione come “relativi alla regolarità di una procedura esecutiva presso terzi” (così attribuendo all'azione natura di opposizione agli atti esecutivi) ed ha definito il giudizio di primo grado, accogliendo - “poiché senz'altro fondata ed assorbente” - l'eccezione di perenzione del pignoramento;
è evidente che la questione inerisca al quomodo dell'esecuzione esattoriale, a nulla rilevando che nell'epigrafe della sentenza impugnata si legga. “oggetto: opp. 615, 1° co. cpc”.
In proposito la suprema corte ha di recente statuito che “L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per
l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza”.
Anche a voler compiere uno sforzo interpretativo ed attribuire all'opposizione proposta da una doppia valenza di opposizione Controparte_1 all'esecuzione ed esecuzione agli atti esecutivi, l'appello sarebbe in ogni caso inammissibile in quanto per costante orientamento della corte di cassazione : “Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione
e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost.”. (cass.civ.sez.III, ord 13.11.2023
n. 31549).
La declaratoria di inammissibilità preclude ogni valutazione anche sulle questioni di competenza e giurisdizione.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza
p.q.m.
La corte, dichiara inammissibile l'appello; condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di
[...] legge e di tariffa in misura del 15%, con distrazione in favore degli avv. Cataldo Lolli e
Giuseppe Rampino, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele