TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3136/2025 RG, introdotta da
ROMA (RM), 13/02/1970), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. MARTINI ENRICO;
(ROMA (RM), 15/01/1972), con il patrocinio CP_1
dell'avv. SIMIONI ANASTASIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , Parte_1 CP_1
premesso di essersi separati nell'anno 2024 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: “1) dichiarare separati i coniugi e Parte_1
con l'osservanza degli obblighi di Legge;
CP_1
2) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) assegnare la casa familiare di Roma di via Cardinale Vincenzo
Santucci n. 41, con tutto quanto in essa contenuto, dalla quale il sig.
[...]
si è già allontanato asportando beni ed effetti personali, alla sig.ra CP_1
che in loco vivrà con il figlio minore Parte_1
, prevalentemente collocato presso di lei;
Per_1
4) affidare il figlio minore, , congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, non ricorrendo nella specie motivi tali da giustificare una diversa previsione, stabilendo, come anzi detto, in ogni caso il prevalente collocamento del minore medesimo presso la mamma. Entrambi i genitori assumeranno, quindi, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, di comune accordo fra loro, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
diversamente eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro. La madre, in qualità di genitore collocatario,
comunicherà all'altro genitore con congruo preavviso, le date delle riunioni scolastiche e delle visite mediche del figlio;
i genitori si impegnano inoltre a far frequentare al figlio le eventuali attività ludico/scolastiche programmate
(recite, rappresentazioni, ecc.), le attività sportive e le attività attinenti alla formazione religiosa e faranno sì che il figlio possa mantenere le proprie relazioni amicali/sociali, proseguendo negli impegni assunti, soprattutto con riferimento alla formazione religiosa/spirituale, alla partecipazione ad attività sportive di squadra e attività ricreative di gruppo;
qualora il figlio dovesse manifestare una malattia o dovesse subire un infortunio, il genitore che in quel momento ha la custodia del minore dovrà avvisare l'altro dell'accaduto, consentendo a quest'ultimo la possibilità di visitarlo ovunque esso si trovi in caso di malattia o ricovero ospedaliero, e di contattarlo telefonicamente in qualsiasi momento;
5) Il padre potrà vedere e tenere con sè nei fine settimana, Per_1
a settimane alterne, dal venerdì sera alle 19.00, allorquando si recherà a prenderlo presso il domicilio materno, al lunedì mattina, quando provvederà
ad accompagnarlo direttamente a scuola. Il padre potrà altresì vederlo,
infrasettimanalmente, due pomeriggi a settimana, di regola, il mercoledì
pomeriggio, quando provvederà a prenderlo direttamente all'uscita di scuola, per tenerlo con sè sino al mattino successivo, allorquando provvederà
ad accompagnarlo direttamente a scuola, più un altro pomeriggio di volta in volta concordato tra i genitori, quando provvederà a prenderlo pur sempre all'uscita di scuola per riaccompagnarlo a casa dalla mamma alle 20.30.
Durante il periodo estivo, nei mesi di luglio e/o di agosto, il padre potrà
tenere con sé il minore per un periodo, da concordarsi anticipatamente fra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno, di 15 (quindici) giorni continuativi, ovvero anche suddivisi in 2 (due) periodi, non continuativi, di 1
(una) settimana ciascuno, fermo l'obbligo di comunicare alla sig.ra
[...]
il luogo ove risiederanno in tale periodo. Per le vacanze Parte_1
natalizie, salvo impegni di ciascuno dei genitori, il minore sarà ad anni alterni con il padre a Natale e con la madre a Capodanno, e viceversa;
i periodi relativi vengono divisi convenzionalmente dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre all'Epifania. Per le vacanze pasquali, dalla chiusura alla riapertura delle scuole, il minore sarà, ad anni alterni, con il padre o con la madre. Il tutto, come meglio e più
dettagliatamente indicato nell'allegato piano genitoriale, tenuto conto delle esigenze ed impegni, scolastici ed extrascolastici, del minore medesimo. Le
suestese condizioni, che regolano il diritto di visita del genitore non affidatario, potranno essere modificate, previo accordo, anche a mezzo mail e/o WhatsApp, per le vie brevi, tra i genitori, in qualsiasi momento.
6) porre a carico del sig. e, per l'effetto, dichiaralo tenuto e CP_1
condannarlo a versare, alla sig.ra , in Parte_1
considerazione del fatto che attualmente è privo di occupazione lavorativa, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, , un Per_1
assegno mensile dell'importo di Euro 300,00, con decorrenza dal mese di marzo 2024, con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Detta somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 1000/00017248 dalla stessa intrattenuto presso IntesaSan Paolo via del Corso. IBAN
[...] La somma verrà adeguata annualmente secondo gli indici Istat, come per Legge, a far tempo dal mese di marzo 2025.
7) saranno a carico di entrambe le parti in eguale misura, e, quindi,
per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio minore con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività
artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car,
macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici,
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N.,
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
pese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N.
in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In considerazione del fatto che il minore è beneficiario di trattamento pensionistico da parte
CP_ dell' siccome ritenuto portatore di Handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 1, della legge 104/92, le parti concordano a tale proposito che le spese sanitarie legate alla patologia di - quali le spese di Per_1
tutoraggio, visite mediche e ripetizioni scolastiche - verranno coperte con la suddetta pensione, pari, attualmente, ad euro 250.000 mensili, che verrà
depositata periodicamente sul “conto famiglia” tra loro cointestato, il c/c numero 1000/00007451, dagli stessi già intrattenuto presso Banca Intesa
SanPaolo S.p.a. e che verrà mantenuto solo ed esclusivamente a tale fine;
le parti concordano che le eventuali differenze e/o esuberi di spesa relativi alla patologia di - così come anche tutte le ulteriori spese straordinarie Per_1
relative al minore estranee alla patologia di - verranno suddivise, Per_1
come anzi detto, tra gli stessi al 50% ciascuno. Sarà cura di entrambi i genitori fornire all'altro la prova documentale degli esborsi anticipati;
8) Le parti reciprocamente si impegnano a rimettere tutte le querele presentate dalle stesse una nei confronti dell'altra entro e non oltre giorni 20
(venti) dalla sottoscrizione del presente accordo, fornendo all'altra la relativa accettazione;
Le parti si recheranno personalmente per gli adempimenti del caso dai Carabinieri;
9) I coniugi, se e per quanto necessario, si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti, e anche dei documenti per l'espatrio in favore del figlio minore;
10) Essendo la casa famigliare di Roma di via Cardinale Vincenzo
Santucci n. 41, attuale oggetto di assegnazione alla signora , di Pt_1
proprietà di ¼ del marito, Sig. le parti accordano di nominare CP_1
congiuntamente un perito, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, al fine di avere una perizia di stima connessa al valore della quota del Sig. su detto bene immobile;
CP_1
11) le spese del presente giudizio resteranno rispettivamente a carico di ciascuna delle parti che le hanno sopportate“; E) nelle more del periodo intercorso, le parti non si sono riconciliate e hanno sempre condotto vite autonome;
F) le parti, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett.
b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87, trascorsi i termini di legge, intendono congiuntamente richiedere ed addivenire allo scioglimento del matrimonio;
”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 10/07/2015, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3136/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
10/07/2015 tra (ROMA (RM), Parte_1
13/02/1970) e (ROMA (RM), 15/01/1972) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00081, Parte
1, Serie 14, Anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3136/2025 RG, introdotta da
ROMA (RM), 13/02/1970), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. MARTINI ENRICO;
(ROMA (RM), 15/01/1972), con il patrocinio CP_1
dell'avv. SIMIONI ANASTASIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , Parte_1 CP_1
premesso di essersi separati nell'anno 2024 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: “1) dichiarare separati i coniugi e Parte_1
con l'osservanza degli obblighi di Legge;
CP_1
2) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) assegnare la casa familiare di Roma di via Cardinale Vincenzo
Santucci n. 41, con tutto quanto in essa contenuto, dalla quale il sig.
[...]
si è già allontanato asportando beni ed effetti personali, alla sig.ra CP_1
che in loco vivrà con il figlio minore Parte_1
, prevalentemente collocato presso di lei;
Per_1
4) affidare il figlio minore, , congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, non ricorrendo nella specie motivi tali da giustificare una diversa previsione, stabilendo, come anzi detto, in ogni caso il prevalente collocamento del minore medesimo presso la mamma. Entrambi i genitori assumeranno, quindi, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, di comune accordo fra loro, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
diversamente eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro. La madre, in qualità di genitore collocatario,
comunicherà all'altro genitore con congruo preavviso, le date delle riunioni scolastiche e delle visite mediche del figlio;
i genitori si impegnano inoltre a far frequentare al figlio le eventuali attività ludico/scolastiche programmate
(recite, rappresentazioni, ecc.), le attività sportive e le attività attinenti alla formazione religiosa e faranno sì che il figlio possa mantenere le proprie relazioni amicali/sociali, proseguendo negli impegni assunti, soprattutto con riferimento alla formazione religiosa/spirituale, alla partecipazione ad attività sportive di squadra e attività ricreative di gruppo;
qualora il figlio dovesse manifestare una malattia o dovesse subire un infortunio, il genitore che in quel momento ha la custodia del minore dovrà avvisare l'altro dell'accaduto, consentendo a quest'ultimo la possibilità di visitarlo ovunque esso si trovi in caso di malattia o ricovero ospedaliero, e di contattarlo telefonicamente in qualsiasi momento;
5) Il padre potrà vedere e tenere con sè nei fine settimana, Per_1
a settimane alterne, dal venerdì sera alle 19.00, allorquando si recherà a prenderlo presso il domicilio materno, al lunedì mattina, quando provvederà
ad accompagnarlo direttamente a scuola. Il padre potrà altresì vederlo,
infrasettimanalmente, due pomeriggi a settimana, di regola, il mercoledì
pomeriggio, quando provvederà a prenderlo direttamente all'uscita di scuola, per tenerlo con sè sino al mattino successivo, allorquando provvederà
ad accompagnarlo direttamente a scuola, più un altro pomeriggio di volta in volta concordato tra i genitori, quando provvederà a prenderlo pur sempre all'uscita di scuola per riaccompagnarlo a casa dalla mamma alle 20.30.
Durante il periodo estivo, nei mesi di luglio e/o di agosto, il padre potrà
tenere con sé il minore per un periodo, da concordarsi anticipatamente fra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno, di 15 (quindici) giorni continuativi, ovvero anche suddivisi in 2 (due) periodi, non continuativi, di 1
(una) settimana ciascuno, fermo l'obbligo di comunicare alla sig.ra
[...]
il luogo ove risiederanno in tale periodo. Per le vacanze Parte_1
natalizie, salvo impegni di ciascuno dei genitori, il minore sarà ad anni alterni con il padre a Natale e con la madre a Capodanno, e viceversa;
i periodi relativi vengono divisi convenzionalmente dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre all'Epifania. Per le vacanze pasquali, dalla chiusura alla riapertura delle scuole, il minore sarà, ad anni alterni, con il padre o con la madre. Il tutto, come meglio e più
dettagliatamente indicato nell'allegato piano genitoriale, tenuto conto delle esigenze ed impegni, scolastici ed extrascolastici, del minore medesimo. Le
suestese condizioni, che regolano il diritto di visita del genitore non affidatario, potranno essere modificate, previo accordo, anche a mezzo mail e/o WhatsApp, per le vie brevi, tra i genitori, in qualsiasi momento.
6) porre a carico del sig. e, per l'effetto, dichiaralo tenuto e CP_1
condannarlo a versare, alla sig.ra , in Parte_1
considerazione del fatto che attualmente è privo di occupazione lavorativa, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, , un Per_1
assegno mensile dell'importo di Euro 300,00, con decorrenza dal mese di marzo 2024, con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Detta somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 1000/00017248 dalla stessa intrattenuto presso IntesaSan Paolo via del Corso. IBAN
[...] La somma verrà adeguata annualmente secondo gli indici Istat, come per Legge, a far tempo dal mese di marzo 2025.
7) saranno a carico di entrambe le parti in eguale misura, e, quindi,
per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio minore con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività
artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car,
macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici,
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N.,
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
pese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N.
in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In considerazione del fatto che il minore è beneficiario di trattamento pensionistico da parte
CP_ dell' siccome ritenuto portatore di Handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 1, della legge 104/92, le parti concordano a tale proposito che le spese sanitarie legate alla patologia di - quali le spese di Per_1
tutoraggio, visite mediche e ripetizioni scolastiche - verranno coperte con la suddetta pensione, pari, attualmente, ad euro 250.000 mensili, che verrà
depositata periodicamente sul “conto famiglia” tra loro cointestato, il c/c numero 1000/00007451, dagli stessi già intrattenuto presso Banca Intesa
SanPaolo S.p.a. e che verrà mantenuto solo ed esclusivamente a tale fine;
le parti concordano che le eventuali differenze e/o esuberi di spesa relativi alla patologia di - così come anche tutte le ulteriori spese straordinarie Per_1
relative al minore estranee alla patologia di - verranno suddivise, Per_1
come anzi detto, tra gli stessi al 50% ciascuno. Sarà cura di entrambi i genitori fornire all'altro la prova documentale degli esborsi anticipati;
8) Le parti reciprocamente si impegnano a rimettere tutte le querele presentate dalle stesse una nei confronti dell'altra entro e non oltre giorni 20
(venti) dalla sottoscrizione del presente accordo, fornendo all'altra la relativa accettazione;
Le parti si recheranno personalmente per gli adempimenti del caso dai Carabinieri;
9) I coniugi, se e per quanto necessario, si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti, e anche dei documenti per l'espatrio in favore del figlio minore;
10) Essendo la casa famigliare di Roma di via Cardinale Vincenzo
Santucci n. 41, attuale oggetto di assegnazione alla signora , di Pt_1
proprietà di ¼ del marito, Sig. le parti accordano di nominare CP_1
congiuntamente un perito, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, al fine di avere una perizia di stima connessa al valore della quota del Sig. su detto bene immobile;
CP_1
11) le spese del presente giudizio resteranno rispettivamente a carico di ciascuna delle parti che le hanno sopportate“; E) nelle more del periodo intercorso, le parti non si sono riconciliate e hanno sempre condotto vite autonome;
F) le parti, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett.
b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87, trascorsi i termini di legge, intendono congiuntamente richiedere ed addivenire allo scioglimento del matrimonio;
”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 10/07/2015, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3136/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
10/07/2015 tra (ROMA (RM), Parte_1
13/02/1970) e (ROMA (RM), 15/01/1972) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00081, Parte
1, Serie 14, Anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi