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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12321 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. BELLINO FRANCESCO, indirizzo di posta Parte_1 P.IVA_1 elettronica certificata: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. BLANDINO LEONARDO, domicilio Controparte_1 P.IVA_2
eletto presso il suo studio in San Donato Milanese, via dell'Unione Europea n. 6A/6B;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 4 aprile 2025, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 47.580,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, quale corrispettivo di servizi informativi commerciali prestati come da contratto.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, la carenza di legittimazione attiva e passiva, nonché eccependo l'annullamento del contratto per errore e l'inadempimento del convenuto opposto. Su tali basi ha concluso, in citazione, perché sia dichiarata l'incompetenza del Tribunale di
Milano, in favore del Tribunale di Caltagirone, e perché, nel merito, il decreto ingiuntivo sia revocato.
Parte opposta, costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria,
1 concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dal convenuto opposto entro il termine perentorio del 4 aprile 2025, ed è stata rimessa in decisione con provvedimento reso all'udienza odierna. All'odierna udienza le parti, anche in modifica delle conclusioni precisate, hanno chiesto entrambe che il decreto ingiuntivo sia revocato per rinuncia del convenuto opposto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e che le spese siano integralmente compensate fra di loro.
*
2. Sulla cessazione della materia del contendere con rinuncia al decreto ingiuntivo.
Come visto, all'odierna udienza le parti hanno sottoposto conclusioni conformi con cui, preso atto della rinuncia al decreto da parte dell'opposto, esso decreto sia revocato e sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le parti hanno anche raggiunto un accordo in punto di compensazione delle spese di lite fra di loro.
Stante la richiesta congiunta, spetta al giudice di provvedere in conformità.
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione deve essere accolta, e il decreto ingiuntivo revocato, per cessazione della materia del contendere conseguente alla rinuncia al decreto da parte del convenuto opposto.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 27 marzo 2024, da nei confronti di avverso il Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2049/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 9 febbraio 2024 e notificato il 19 febbraio 2024, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al decreto ingiuntivo da parte del convenuto opposto;
per l'effetto,
2) accoglie l'opposizione;
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
4) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 4 giugno 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. BELLINO FRANCESCO, indirizzo di posta Parte_1 P.IVA_1 elettronica certificata: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. BLANDINO LEONARDO, domicilio Controparte_1 P.IVA_2
eletto presso il suo studio in San Donato Milanese, via dell'Unione Europea n. 6A/6B;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 4 aprile 2025, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 47.580,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, quale corrispettivo di servizi informativi commerciali prestati come da contratto.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, la carenza di legittimazione attiva e passiva, nonché eccependo l'annullamento del contratto per errore e l'inadempimento del convenuto opposto. Su tali basi ha concluso, in citazione, perché sia dichiarata l'incompetenza del Tribunale di
Milano, in favore del Tribunale di Caltagirone, e perché, nel merito, il decreto ingiuntivo sia revocato.
Parte opposta, costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria,
1 concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dal convenuto opposto entro il termine perentorio del 4 aprile 2025, ed è stata rimessa in decisione con provvedimento reso all'udienza odierna. All'odierna udienza le parti, anche in modifica delle conclusioni precisate, hanno chiesto entrambe che il decreto ingiuntivo sia revocato per rinuncia del convenuto opposto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e che le spese siano integralmente compensate fra di loro.
*
2. Sulla cessazione della materia del contendere con rinuncia al decreto ingiuntivo.
Come visto, all'odierna udienza le parti hanno sottoposto conclusioni conformi con cui, preso atto della rinuncia al decreto da parte dell'opposto, esso decreto sia revocato e sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le parti hanno anche raggiunto un accordo in punto di compensazione delle spese di lite fra di loro.
Stante la richiesta congiunta, spetta al giudice di provvedere in conformità.
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione deve essere accolta, e il decreto ingiuntivo revocato, per cessazione della materia del contendere conseguente alla rinuncia al decreto da parte del convenuto opposto.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 27 marzo 2024, da nei confronti di avverso il Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2049/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 9 febbraio 2024 e notificato il 19 febbraio 2024, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al decreto ingiuntivo da parte del convenuto opposto;
per l'effetto,
2) accoglie l'opposizione;
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
4) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 4 giugno 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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