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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice rel. dott.ssa Luca Bordin Giudice ha pronunciato il seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 481/2025 del ruolo generale affari contenziosi civili e vertente, posta in deliberazione all'esito dell'udienza del
14.05.2025; TRA
, nato in [...], il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] in Teramo, via Pannella n. 48, nello studio dell'Avv. Lucio Del Paggio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] (cod.fiscale Controparte_1
) ivi residente in [...] ed elettivamente C.F._2 domiciliata a Teramo al Corso De Michetti n. 67 presso e nello studio dell'Avv. Annalisa De Iuliis che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Conclusioni delle parti: come da accordo delle parti del 14.05.2025. Motivi della decisione Il ricorrente , premesso di essersi divorziato da Parte_1 CP_1 per effetto della sentenza emessa da questo Tribunale in data 27.01.2023
[...]
n. 50/2023, ha chiesto, a modifica delle condizioni stabilite nella predetta sentenza (sulla base delle conclusioni congiunte delle parti), l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dare atto e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1 in ragione della situazione di totale autonomia ed indipendenza di cui godono i figli, con lei non più conviventi, non ha diritto ad alcun contributo da parte dell'ex marito e non ha diritto ad occupare la casa coniugale, con vittoria di spese ed onorari del giudizio”. Si è costituita in giudizio la ex coniuge, chiedendo, a sua Controparte_1 volta, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia all'On.le Tribunale adito ogni contraria istanza reietta: 1) modificare le condizioni statuite nella sentenza divorzile e per l'effetto, convertire il rito da giudiziale in consensuale, previa verifica della disponibilità del ricorrente – come concordato nelle more del giudizio, revocando a decorrere dal mese di marzo 2025 l'obbligo per il signor di corrispondere a favore della ex coniuge Parte_1
l'assegno mensile di mantenimento per i figli e Per_1 Persona_2 maggiorenni e divenuti economicamente autosufficienti;
2) revocare, sempre con decorrenza dal mese di marzo 2025, il provvedimento di assegnazione a favore della signora della casa familiare sita a Giulianova Controparte_1
(TE) alla via Trieste n. 76 di cui già gode del diritto di piena proprietà per le causali esposte;
4) condannare, sempre ed in ogni caso, controparte al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di causa.” Alla prima udienza del 14.05.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di modifica e ne hanno quindi chiesto la ratifica. Il Tribunale ritiene che le condizioni indicate dalle parti – da intendersi qui integralmente trascritte - non siano contrarie a norme imperative né agli interessi morali e materiali della prole e prende atto delle altre pattuizioni raggiunte dalle parti. Le spese della presente procedura, in considerazione del raggiunto accordo tra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, li approva, disponendo che le condizioni siano quelle di cui all'accordo delle parti del 14.05.2025;
- prende atto delle altre statuizioni raggiunte dalle parti;
- nulla sulle spese. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Silvia Codispoti Il Presidente Mariangela Mastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice rel. dott.ssa Luca Bordin Giudice ha pronunciato il seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 481/2025 del ruolo generale affari contenziosi civili e vertente, posta in deliberazione all'esito dell'udienza del
14.05.2025; TRA
, nato in [...], il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] in Teramo, via Pannella n. 48, nello studio dell'Avv. Lucio Del Paggio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] (cod.fiscale Controparte_1
) ivi residente in [...] ed elettivamente C.F._2 domiciliata a Teramo al Corso De Michetti n. 67 presso e nello studio dell'Avv. Annalisa De Iuliis che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Conclusioni delle parti: come da accordo delle parti del 14.05.2025. Motivi della decisione Il ricorrente , premesso di essersi divorziato da Parte_1 CP_1 per effetto della sentenza emessa da questo Tribunale in data 27.01.2023
[...]
n. 50/2023, ha chiesto, a modifica delle condizioni stabilite nella predetta sentenza (sulla base delle conclusioni congiunte delle parti), l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dare atto e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1 in ragione della situazione di totale autonomia ed indipendenza di cui godono i figli, con lei non più conviventi, non ha diritto ad alcun contributo da parte dell'ex marito e non ha diritto ad occupare la casa coniugale, con vittoria di spese ed onorari del giudizio”. Si è costituita in giudizio la ex coniuge, chiedendo, a sua Controparte_1 volta, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia all'On.le Tribunale adito ogni contraria istanza reietta: 1) modificare le condizioni statuite nella sentenza divorzile e per l'effetto, convertire il rito da giudiziale in consensuale, previa verifica della disponibilità del ricorrente – come concordato nelle more del giudizio, revocando a decorrere dal mese di marzo 2025 l'obbligo per il signor di corrispondere a favore della ex coniuge Parte_1
l'assegno mensile di mantenimento per i figli e Per_1 Persona_2 maggiorenni e divenuti economicamente autosufficienti;
2) revocare, sempre con decorrenza dal mese di marzo 2025, il provvedimento di assegnazione a favore della signora della casa familiare sita a Giulianova Controparte_1
(TE) alla via Trieste n. 76 di cui già gode del diritto di piena proprietà per le causali esposte;
4) condannare, sempre ed in ogni caso, controparte al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di causa.” Alla prima udienza del 14.05.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di modifica e ne hanno quindi chiesto la ratifica. Il Tribunale ritiene che le condizioni indicate dalle parti – da intendersi qui integralmente trascritte - non siano contrarie a norme imperative né agli interessi morali e materiali della prole e prende atto delle altre pattuizioni raggiunte dalle parti. Le spese della presente procedura, in considerazione del raggiunto accordo tra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, li approva, disponendo che le condizioni siano quelle di cui all'accordo delle parti del 14.05.2025;
- prende atto delle altre statuizioni raggiunte dalle parti;
- nulla sulle spese. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Silvia Codispoti Il Presidente Mariangela Mastro
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