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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/07/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8738/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
8738/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DI PIERRO MICHELE, avv. DI Parte_1
PIERRO MATTEO;
ricorrente
E
, avv. Controparte_1
BOVE ANTONIO, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 24.11.2023, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988;
• che il CTU nominato riconosceva il relativo requisito sanitario con decorrenza differita;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello
1 requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.
508/1988 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, disposta nuova CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
A seguito del decesso della parte ricorrente avvenuto in data 22.12.2024 il giudizio veniva proseguito dagli eredi.
2) La domanda è fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
L'art. 2, comma 3 della l. 118/1971 prevede, inoltre, che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'”.
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott.
[...] ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime patologie Per_1
2 sofferte, si trova, sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa, in una situazione di inabilità totale, che lo rendono del tutto incapace di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza (cfr. CTU in atti).
Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Tale requisito viene accertato a partire dalla data della domanda amministrativa fino al decesso.
Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza del requisito ed alla relativa decorrenza appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dalla data della domanda amministrativa fino al decesso.
5) Le spese seguono, dunque, la soccombenza dell' e sono liquidate in CP_1 dispositivo in relazione allo scaglione di riferimento, sia per la fase ATP (a valore pieno), che per la fase di merito (in relazione al valore della prestazione anticipata), con riduzione alla luce dell'effettiva attività svolta e per le ragioni della decisione, con distrazione.
Le spese di CTU sono da porre definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art.
1. l. 508/1988 dalla data della domanda amministrativa fino al decesso;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente CP_1 che liquida in € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 1.312,00 per il presente giudizio a titolo di compenso oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al
15%), da distrarsi in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3 3. pone le spese di CTU di entrambe le fasi definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 10/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
4
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
8738/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DI PIERRO MICHELE, avv. DI Parte_1
PIERRO MATTEO;
ricorrente
E
, avv. Controparte_1
BOVE ANTONIO, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 24.11.2023, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988;
• che il CTU nominato riconosceva il relativo requisito sanitario con decorrenza differita;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello
1 requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.
508/1988 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, disposta nuova CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
A seguito del decesso della parte ricorrente avvenuto in data 22.12.2024 il giudizio veniva proseguito dagli eredi.
2) La domanda è fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
L'art. 2, comma 3 della l. 118/1971 prevede, inoltre, che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'”.
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott.
[...] ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime patologie Per_1
2 sofferte, si trova, sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa, in una situazione di inabilità totale, che lo rendono del tutto incapace di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza (cfr. CTU in atti).
Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Tale requisito viene accertato a partire dalla data della domanda amministrativa fino al decesso.
Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza del requisito ed alla relativa decorrenza appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dalla data della domanda amministrativa fino al decesso.
5) Le spese seguono, dunque, la soccombenza dell' e sono liquidate in CP_1 dispositivo in relazione allo scaglione di riferimento, sia per la fase ATP (a valore pieno), che per la fase di merito (in relazione al valore della prestazione anticipata), con riduzione alla luce dell'effettiva attività svolta e per le ragioni della decisione, con distrazione.
Le spese di CTU sono da porre definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art.
1. l. 508/1988 dalla data della domanda amministrativa fino al decesso;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente CP_1 che liquida in € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 1.312,00 per il presente giudizio a titolo di compenso oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al
15%), da distrarsi in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3 3. pone le spese di CTU di entrambe le fasi definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 10/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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