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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2045/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 2045/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dom. Alberto Gallippi, giusta procura in atti attore contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. dom. Andrea Girardi del Foro di Trento, giusta procura in atti convenuti in punto: risarcimento dei danni da sinistro stradale trattenuta in decisione a seguito di ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. di data 11/12/2024, con decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal 16/12/2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice: come da note scritte depositate in data 27/11/2024
“Piaccia all'on. le Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare: In via principale - accertare
e dichiarare l'integrale responsabilità del signor conducente della vettura Controparte_3
Fiat Punto tg AB762GY nella causazione del sinistro per cui è causa;
- dichiarare di conseguenza il signor , quale proprietario e la compagnia Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, quale impresa assicuratrice della CP_2
Pag. 1 di 13 responsabilità civile della vettura Fiat Punto tg AB762GY, obbligati in solido a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (comprensivi di spese stragiudiziali) e non patrimoniali tutti, come descritti in atto di citazione, la somma che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce della espletanda CTU medica, oltre agli interessi da calcolarsi al saggio legale ex art. 1284, I comma c.c. dalla data del sinistro alla proposizione della domanda giudiziale e da calcolarsi al saggio moratorio ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
oltre alla rivalutazione, sulle somme rispettivamente gravate, dal dì del sinistro fino al saldo al pagamento;
In ogni caso - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per le parti convenute: come da note scritte depositate in data 27/11/2024
“in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il sinistro stradale di data 19.10.2019 in Merano è avvenuto per responsabilità prevalente del sig. Parte_1
e per l'effetto ridurre a giustizia ogni e qualsiasi domanda risarcitoria dell'attore stesso,
[...]
riducendo ogni e qualsiasi risarcimento in ragione della percentuale del concorso di colpa accertato, di quanto correttamente provato, delle somme corrisposte da per € CP_2
16.392,52 e dall' per € 95.791,51, salvo diverso importo che fosse accertato in corso di CP_4
causa, nonché ex art. 1227 c. 2 cpc, con ogni conseguente statuizione;
in via subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il sinistro stradale di data 19.10.2019
Par in Merano è avvenuto per responsabilità paritaria del sig. e di Parte_1 Controparte_5
quindi per l'effetto ridurre a giustizia ogni e qualsiasi domanda risarcitoria dell'attore
[...]
stesso, riducendo ogni e qualsiasi risarcimento in ragione del concorso di colpa, di quanto correttamente provato, delle somme corrisposte da per € 16.392,52 e dall' CP_2 CP_4 per € 95.791,51, salvo diverso importo che fosse accertato in corso di causa, nonché ex art. 1227
c. 2 cpc, con ogni conseguente statuizione;
in via ulteriormente subordinata, diminuire
l'eventuale risarcimento dovuto all'attore nei limiti della prova raggiunta all'esito dell'espletanda istruttoria e di quanto corrisposto all'attore da per € 16.392,52 e CP_2 dall' per € 95.791,51, salvo diverso importo che fosse accertato in corso di causa, in CP_4
relazione sinistro stradale di data 19.10.2019 in Merano;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge. In via istruttoria: [omissis]”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 27/06/2022, parte attrice evocava in giudizio i convenuti per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non
Pag. 2 di 13 patrimoniali, da quantificarsi sulla base di un'invalidità permanente del 25%, detratti gli importi già corrisposti da e da , quali conseguenti al sinistro stradale CP_4 CP_2
avvenuto a Merano (BZ) in data 19/10/2019 in via Roma all'altezza dell'intersezione con via Rabbiosi quando, alla guida del suo motociclo Aprilia, targato AM77452, provenendo dalla frazione di Sinigo in direzione del centro cittadino, “si vedeva tagliata la strada dalla vettura Fiat Punto tg AB762GY di proprietà del sig. e condotta Controparte_1
dal signor che eseguendo una pericolosissima inversione di marcia Controparte_3
dalla corsia opposta, occupava la corsia di utenza del sig. proprio mentre Parte_1
stava passando. L'attore, trovandosi improvvisamente di fronte la vettura del convenuto, per evitare l'impatto frenava tempestivamente ma, a causa dell'asfalto bagnato, il motociclo perdeva aderenza e il scivolava con esso sul lato sinistro, Parte_1 provocandosi danni e lesioni gravi”.
L'attore riportava lesioni personali alla spalla e alla caviglia sinistre e veniva di seguito trasportato presso l'Ospedale di Merano ove rimaneva ricoverato fino al 24/10/2019 con la diagnosi di “lussazione posteriore in rottura totale della cuffia intera (HAGL) e lussazione del CLB”, giusta documentazione medica allegata.
Si costituivano i convenuti con unico difensore depositando in data 13/10/2022 comparsa di costituzione e risposta ove venivano contestate sia l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro, potendovisi ravvisare concorso di colpa dell'attore, sia la sussistenza delle plurime voci di danno da doversi ancora risarcire, come da questi dedotte in atti.
Veniva svolta istruttoria mediante assunzione delle prove orali richieste dalle parti alle udienze tenutesi in data 01/06/2023 e 28/09/2023, nonché mediante assunzione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (CTU dott.ssa ) e Persona_1
consulenza tecnica d'ufficio sulla dinamica del sinistro (CTU ing. . Persona_2
***
Ciò premesso, dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione versata in atti e dalle prove assunte in sede istruttoria, le domande spiegate da parte attrice risultano fondate, nei limiti di seguito precisati.
1. La consulenza tecnica d'ufficio disposta sulla dinamica dell'incidente, che qui integralmente si richiama, particolarmente dettagliata sotto il profilo della quantità degli
Pag. 3 di 13 elementi di fatto analizzati ai fini dell'esecuzione dell'incarico, completa sotto il profilo del compiuto vaglio degli elementi acquisiti agli atti e approfondita sotto il profilo dell'esame degli stessi, ha chiarito quanto tra le parti rimaneva controverso.
La dinamica del sinistro risulta già illustrata nella relazione di incidente stradale redatta dal personale della Polizia Municipale di Merano intervenuto nell'immediatezza, altresì escusso in sede testimoniale (cfr. doc. n. 1 di parte attrice), e confermata altresì all'esito dell'assunzione delle prove orali, tra le quali particolare rilievo assumono le dichiarazioni rese dal teste (conducente dell'autoveicolo incolonnato dietro Testimone_1
all'autoveicolo di proprietà del convenuto ). Controparte_1
Il consulente tecnico d'ufficio ha così potuto rilevare quanto segue, con riferimento alla condotta del conducente dell'autoveicolo di proprietà del convenuto . Controparte_1
“Come dedotto dagli atti, il veicolo “A” era incolonnato lungo via Roma in direzione di
Postal e giunto all'altezza dell'intersezione con via Rosmini, ha effettuato la manovra di inversione di marcia mentre dalla corsia opposta sopraggiungeva il motociclo “B”.
Orbene, non essendo presente agli atti alcun rilievo relativo a segni di frenata o scarrocciamento, tranne i punti rilevati dalla polizia relativi alla stasi post incidente, non
è possibile calcolarne analiticamente la velocità. Si può stimare tale dato, tuttavia, in relazione al ristretto spazio a disposizione per la manovra attingendo dalla letteratura tecnica. Da ciò si può dedurre che sia partito da fermo ovvero da una velocità prossima allo zero mentre era incolonnato, abbia accelerato dirigendosi prima alla propria destra per poi svoltare repentinamente a sinistra ed infine abbia frenato fino a fermarsi. È plausibile che abbia raggiunto la velocità massima di 15 Km/h circa.
In ogni caso, considerato che i due veicoli non si sono apparentemente toccati ovvero non essendo agli atti elementi oggettivi di riscontro relativi ad una collisione, la velocità del veicolo “A” risulta, quasi paradossalmente, ininfluente rispetto all'odierno caso di studio. Ciò che conta è la turbativa creata dalla manovra del veicolo “A” nel momento in cui ha invaso la corsia di marcia opposta. Di fatto, il conducente del veicolo “A” ha creato pericolo ed intralcio alla circolazione, non attenendosi a quanto disposto dall'art.154 co.1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e, pertanto, la polizia locale intervenuta sul luogo dell'incidente gli ha contesto la relativa infrazione con il Verbale n. 36416. Appare logico che la caduta del conducente del motociclo “B”
Pag. 4 di 13 sia stata causata dalla frenata di emergenza innescata dalla percezione del veicolo “A” come un pericolo.
Sicuramente, invece, è possibile ricostruire con buona approssimazione la traiettoria che ha seguito il veicolo “A” a partire dal rilievo della polizia locale e tenendo conto delle caratteristiche meccaniche dello stesso. Tuttavia, non è possibile sapere se, come dichiarato dal conducente, si sia fermato al centro della strada una volta accortosi del sopraggiungere del motociclo “B” oppure abbia completato l'attraversamento della corsia di marcia opposta senza soluzione di continuità.”
In ordine poi alla condotta di guida dell'attore, il consulente tecnico d'ufficio svolge le seguenti considerazioni.
“A partire dall'analisi di numerosi incidenti e crash test che riguardano mezzi a due ruote, si possono effettuare preliminarmente alcune considerazioni generali utili nella ricostruzione dei sinistri. Il bloccaggio della ruota posteriore generalmente produce una lunga traccia a forma di “S” allungata, durante tale fase è possibile mantenere la stabilita direzionale. Invece, il bloccaggio della ruota anteriore produce generalmente una traccia rettilinea di lunghezza modesta, dato che tipicamente alla fine della traccia si ha la perdita della stabilità del veicolo che cade a terra.
Orbene, l'odierna vicenda è riconducibile a quest'ultima fattispecie. In vero, non è dato sapere se il conducente ha frenato con entrambi i freni oppure solo con quello anteriore.
Si può solo ipotizzare che un conducente esperto e con una buona padronanza di guida, trovandosi davanti ad un pericolo improvviso saprebbe azionare istintivamente entrambe le leve modulando la frenata, evitando di bloccare le ruote e di perdere il controllo del mezzo. Si può presumere, perciò, che il conducente del motociclo “B” ha effettuato una frenata di emergenza azionando entrambi i freni, ma a causa dell'asfalto bagnato ha perso il controllo del motociclo ed è caduto a terra.”
Per quanto riguarda la velocità del motociclo mantenuta dall'attore, stimata tra 45 e 55
Km/h, e la reazione da questi attuata una volta avuta percezione visiva dell'ostacolo rappresentato dall'autoveicolo di proprietà di parte convenuta , il Controparte_1
consulente tecnico d'ufficio riferisce quanto segue.
“Per quanto anzidetto, dai calcoli svolti sembrerebbe che il motociclo “B” sia giunto sul punto in cui inizia la traccia della frenata radente (indicato dai verbalizzanti come “F1”)
Pag. 5 di 13 con la velocità di circa 18 Km/h. Tuttavia, appare indispensabile conoscere quale fosse la velocità iniziale del motociclo sulla strada, ma non avendo dati certi sul tempo in cui
è iniziata l'azione frenante è solo possibile formulare delle ipotesi… Come già detto, la lunghezza delle tracce è pari a 3,45 m (1,55 m di frenata radente + 1,90 m di scarrocciamento) e i due veicoli non sono venuti in contatto tra loro, pertanto, è plausibile che il veicolo “A” durante la manovra di inversione, nel momento in cui ha iniziato a invadere la corsia opposta, si trovava ad una distanza di 2 metri circa dal punto in cui termina la traccia sull'asfalto (indicato dai verbalizzanti come “S2”). Perciò, per quanto anzi detto, è lecito assumere che il veicolo “A” era visibile al conducente del motociclo “B”, sbucato dietro la colonna di autoveicoli, quando era alla distanza di 6 metri circa dal punto “F1”. Ciò significa la distanza di avvistamento risulta essere la sommatoria di tale distanza (dal veicolo “A” al punto “F1”), che in via prudenziale si pone pari a 5,5 m, della distanza percorsa dal motociclo “B” durante la frenata volvente
(dal punto “F1” all'inizio dell'azione frenante) e della distanza percorsa durante il tempo psicotecnico … Da tutto ciò se ne deduce che il veicolo “A” era incolonnato ed ha effettuato la manovra di inversione all'improvviso mentre sopraggiungeva il motoveicolo
“B”. Considerato che proprio poco prima del primo punto la strada presenta una leggera curva a sinistra, se si procede in direzione del centro di Merano, appare pacifico che il conducente del motociclo “B”, anche in condizioni di visibilità ottimali, cioè di giorno e senza pioggia, avrebbe potuto avvistare chiaramente la manovra del veicolo “A” solo nel momento in cui quest'ultimo era sbucato da dietro la colonna dei veicoli.
Considerando che la letteratura tecnica pone le fasi di percezione del pericolo e di reazione a pari a 1,2 secondi (valore di riferimento) e considerate le condizioni di visibilità sufficienti dovute alla pioggia in atto, nonché la difficoltà di avvistamento del veicolo “A” incolonnato, si può facilmente comprendere come l'incidente era difficilmente evitabile.
Tutte le informazioni sopra descritte convergono sull'ipotesi più probabile che si sia verificato un incidente a causa della condotta del conducente del veicolo “A”.”
Infine, nella sua relazione, il consulente tecnico d'ufficio prende puntualmente posizione su tutte le osservazioni svolte dal consulente tecnico delle parti convenute, che qui interamente si richiamano, epurate dalle espressioni che esulano dall'accertamento di
Pag. 6 di 13 natura puramente tecnica, con particolare riferimento alla contestazione della posizione del motociclo al centro della carreggiata, quindi non in prossimità del suo margine destro.
Ne discende l'accertata esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo di proprietà di parte convenuta nella causazione del sinistro in argomento, Controparte_1
risultando gravemente imprudente la manovra di inversione di marcia attuata in prossimità o in corrispondenza di intersezione, in aperta violazione delle prescrizioni normative dettate sul punto (art. 154 co. 6 D.lvo. n. 285/1992).
2. Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale assunta, che qui integralmente si richiama, da ritenersi altrettanto completa e approfondita, oltre che del tutto aderente alla documentazione clinica in atti e immune da vizi logici e di motivazione,
i danni non patrimoniali subiti da parte attrice possono così di seguito quantificarsi.
, a causa dell'evento occorsogli, riportava diagnosi di “lussazione Parte_1
posteriore traumatica della spalla sinistra con rottura totale della intera cuffia dei muscoli rotatori della spalla, lussazione del muscolo capo lungo del bicipite brachiale, frattura del trochite omerale sx e fratture trabecolari del calcagno e osso cuboide laterale del piede sx”.
Il CTU ha determinato la durata della malattia post-traumatica in complessivi 468 giorni
(dal 19/10/2019 al 02/02/2021), di cui:
- 5 giorni per invalidità temporanea assoluta al 100%;
- 83 giorni per invalidità temporanea parziale al 75%;
- 120 giorni per invalidità temporanea parziale al 50%;
- 260 giorni per invalidità temporanea parziale al 25%.
I postumi permanenti riconducibili all'evento lesivo per cui è causa vengono valutati dal
CTU in misura pari al 22%.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Le Tabelle di Milano, indicate dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., considerano l'intero danno non
Pag. 7 di 13 patrimoniale sofferto dal soggetto quale lesione della sua integrità psicofisica negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito;
sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate di danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Inoltre, si deve altresì riconoscere la sussistenza di una componente di danno morale alla luce dei principi di diritto enucleati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
25164/2020 che di seguito si elencano.
1. Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
2. L'impossibilità di compiere determinati atti fisici non può dare luogo alla personalizzazione del danno in quanto tale pregiudizio costituisce la base del sistema di ristoro tabellare. Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale voce non venga accertata, il giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Il danno morale può essere dimostrato attraverso massime di esperienza e, comunque, pare ragionevole l'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano che poggiano su una proporzionalità diretta con la gravità della lesione.
3. In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la
Pag. 8 di 13 lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
4. in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella.
Ne consegue che debba ritenersi provata la sussistenza di sofferenza soggettiva interiore patita dall'attore , diversa rispetto alla condizione invalidante accertata Parte_1
a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio quale fisiologica conseguenza della tipologia dei traumi riportati nello scontro.
Nel caso di specie, infatti, si può certamente fare ricorso a massime di esperienza, ovvero a criteri logico-presuntivi, sia in ragione dell'entità dell'invalidità permanente accertata, pari al 22%, sia in ragione della durata dell'invalidità temporanea in misura pari o superiore al 50%, protrattasi per un periodo di 208 giorni immediatamente successivo all'evento. Tuttavia, sia in ragione della presenza di patologie già prima sofferte dall'attore (ernia discale L4-L5 e lombalgia cronica in spondilosi), tali già da escludere la capacità di movimentazione dei carichi (cfr. doc. n. 11 di parte attrice), sia in ragione dell'assente allegazione attorea di elementi specifici che consentano di riconoscere detta autonoma voce di danno nella sua misura massima tabellare, si ritiene congruo attribuire alla sofferenza soggettiva interiore patita dall'attore un valore corrispondente al 15% del danno biologico liquidabile.
Per quanto riguarda, invece, l'invocata personalizzazione del danno, nel caso di specie, non risultano presenti particolari condizioni personali che giustifichino uno scostamento dal criterio tabellare dovendo dette condizioni, per usare il linguaggio del legislatore, avere inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (v. artt. 138 e 139 Cod. Ass.) in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente in situazioni analoghe;
l'attore non ha nemmeno dedotto, e tantomeno provato, precise e significative circostanze di fatto che consentano di riconoscere la sussistenza di tale ulteriore voce di danno.
Pag. 9 di 13 Di seguito la quantificazione del danno non patrimoniale riconoscibile.
Per ciascun giorno di invalidità assoluta va liquidato, sulla base di un criterio equitativo,
l'importo di € 115,00 corrispondente ai valori tabellari minimi di riferimento, in ragione del difetto di specifica deduzione svolta da parte attrice sul punto, e, pertanto della relativa prova, nonché, comunque, in ragione dell'assenza in atti di elementi oggettivi che consentano di ravvisare la sussistenza di un danno di entità maggiore;
per l'invalidità temporanea parziale, la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Poiché l'evento lesivo è antecedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento
(giugno 2024), occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali poi calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea
(02/02/2021); la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento da invalidità temporanea parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea totale (24/10/2019).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva, che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza, detratto l'importo di € 39.855,22 riconosciuto dall' per danno biologico patito a seguito di infortunio nel tragitto di CP_4
rientro a casa dall'attività lavorativa (pagamento, in forma di rendita, che viene collocato alla data di stabilizzazione dei postumi, ossia al 02/02/2021 – cfr. doc. n. 10 di parte attrice) nonché quello di € 15.735,69 corrisposto dalla convenuta (pagamento CP_2
che viene collocato alla data del 22/06/2021 – cfr. doc. n. 3 di parte attrice).
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Pertanto, per quanto riguarda gli accertati danni non patrimoniali subiti dall'attore
[...]
, all'epoca dell'evento di 57 anni di età, applicate le Tabelle di Milano Parte_1
2024 e operate le necessarie devalutazioni (da giugno 2024) e le successive rivalutazioni,
Pag. 10 di 13 detratti gli importi già ricevuti alla data di pagamento, con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, questi si possono quantificare nell'importo complessivo di € 34.888,34 alla data odierna.
3. Sotto il profilo patrimoniale, risultano documentate, e dal CTU riconosciute inerenti, spese per complessivi € 8.280,20 con rivalutazione e interessi dalla data media del
22/09/2020. Ne consegue che il danno da risarcirsi, per tale voce, ammonta all'importo di € 10.760,16 alla data odierna.
4. Per quanto riguarda il lamentato danno patrimoniale per spese necessarie all'adattamento dell'autovettura, al fine di consentirne all'attore la guida e in ragione delle limitazioni funzionali conseguenti alle lesioni subite all'arto superiore sinistro, si deve rilevare che questi non ha fornito prova alcuna del relativo pagamento, nemmeno risultando agli atti che sia proprietario di autoveicolo;
comunque sia, tale costo non può essere riconosciuto quale danno da doversi risarcire non rappresentando una spesa certa, per quanto futura, bensì solo ipotetica ed eventuale.
5. Con riferimento al richiesto ristoro delle spese inerenti all'incarico affidato a società specializzata nell'assistenza legale stragiudiziale, oltre a non essere stato allegato il documento indicato in atti dall'attore, nemmeno risulta che questi abbia effettivamente sostenuto il relativo esborso, con la conseguenza che alcun risarcimento può riconoscersi dovuto per tale voce di danno (cfr. Cass. n. 24481/2020).
6. Da ultimo, nemmeno può riconoscersi dovuto il risarcimento per il dedotto danno pensionistico posto che, dall'estratto del verbale della commissione medica di verifica di
Trento di data 27/09/2022 (cfr. doc. n. 12 di parte attrice), risulta che la domanda è stata presentata dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Merano S.p.a. in data 30/06/2022, probabilmente a seguito della relazione redatta dal suo responsabile dei servizi ambientali di data 26/10/2021 che fa riferimento anche alle limitazioni di impiego per pregresse patologie sofferte dall'attore (cfr. doc. n. 11 di parte attrice), tuttavia, per quanto questi sia stato effettivamente dichiarato non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di pubblica amministrazione e a proficuo lavoro, è comunque stata esclusa l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 co. 12 della legge n. 335/1995.
Pag. 11 di 13 Ne consegue che è dipesa esclusivamente dall'attore la scelta di accettare il collocamento a riposo invece di continuare a prestare diversa attività lavorativa nel settore privato, come chiaramente si evince dalla considerazione contenuta a pagina 5 del documento allegato dall'attore alla sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., che qui si richiama
(“Considerando la sua volontà di interrompere l'attuale rapporto di lavoro e non avendoci segnalato l'intenzione di iniziarne altri, abbiamo ritenuto che l'unico scenario da simulare fosse il calcolo per pensione di inabilità a proficuo lavoro” – cfr. doc. n. 14 di parte attrice).
***
Applicando tali risultanze, emerge che l'attore , a seguito dell'evento Parte_1
per cui è causa, ha riportato danni, patrimoniali e non patrimoniali, per l'importo complessivo di € 45.648,50 già comprensivo di rivalutazione ed interessi sino alla data odierna.
Ne consegue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'anzidetto importo a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
***
Alla soccombenza delle parti convenute consegue la loro condanna, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite quantificate, applicando lo scaglione previsto per i giudizi di cognizione da € 26.000,01 a € 52.000,00 innanzi al tribunale, nel compenso medio per tutte le quattro fasi di giudizio;
per spese, nell'importo di € 518,00 per contributo unificato relativo allo scaglione sopra indicato, oltre alle spese generali calcolate in misura forfettaria del 15% sul compenso totale e agli accessori.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio assunte in corso di causa vengono poste, in via definitiva, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. condanna e in solido tra loro, a pagare a Controparte_1 Controparte_2
l'importo di € 45.648,50 oltre interessi legali su tale importo dalla Parte_1
data odierna al saldo;
Pag. 12 di 13 2. condanna e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_2
a le spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre il Parte_1
rimborso delle spese pari a € 518,00 e delle spese generali in misura forfettaria del 15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Alberto
Gallippi, dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di CTU assunte, cinematica e medico-legale, in via definitiva, a carico di e in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
Così deciso il 07/05/2025
Il Giudice
Daniela Pol
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 2045/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dom. Alberto Gallippi, giusta procura in atti attore contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. dom. Andrea Girardi del Foro di Trento, giusta procura in atti convenuti in punto: risarcimento dei danni da sinistro stradale trattenuta in decisione a seguito di ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. di data 11/12/2024, con decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal 16/12/2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice: come da note scritte depositate in data 27/11/2024
“Piaccia all'on. le Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare: In via principale - accertare
e dichiarare l'integrale responsabilità del signor conducente della vettura Controparte_3
Fiat Punto tg AB762GY nella causazione del sinistro per cui è causa;
- dichiarare di conseguenza il signor , quale proprietario e la compagnia Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, quale impresa assicuratrice della CP_2
Pag. 1 di 13 responsabilità civile della vettura Fiat Punto tg AB762GY, obbligati in solido a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (comprensivi di spese stragiudiziali) e non patrimoniali tutti, come descritti in atto di citazione, la somma che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce della espletanda CTU medica, oltre agli interessi da calcolarsi al saggio legale ex art. 1284, I comma c.c. dalla data del sinistro alla proposizione della domanda giudiziale e da calcolarsi al saggio moratorio ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
oltre alla rivalutazione, sulle somme rispettivamente gravate, dal dì del sinistro fino al saldo al pagamento;
In ogni caso - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per le parti convenute: come da note scritte depositate in data 27/11/2024
“in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il sinistro stradale di data 19.10.2019 in Merano è avvenuto per responsabilità prevalente del sig. Parte_1
e per l'effetto ridurre a giustizia ogni e qualsiasi domanda risarcitoria dell'attore stesso,
[...]
riducendo ogni e qualsiasi risarcimento in ragione della percentuale del concorso di colpa accertato, di quanto correttamente provato, delle somme corrisposte da per € CP_2
16.392,52 e dall' per € 95.791,51, salvo diverso importo che fosse accertato in corso di CP_4
causa, nonché ex art. 1227 c. 2 cpc, con ogni conseguente statuizione;
in via subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il sinistro stradale di data 19.10.2019
Par in Merano è avvenuto per responsabilità paritaria del sig. e di Parte_1 Controparte_5
quindi per l'effetto ridurre a giustizia ogni e qualsiasi domanda risarcitoria dell'attore
[...]
stesso, riducendo ogni e qualsiasi risarcimento in ragione del concorso di colpa, di quanto correttamente provato, delle somme corrisposte da per € 16.392,52 e dall' CP_2 CP_4 per € 95.791,51, salvo diverso importo che fosse accertato in corso di causa, nonché ex art. 1227
c. 2 cpc, con ogni conseguente statuizione;
in via ulteriormente subordinata, diminuire
l'eventuale risarcimento dovuto all'attore nei limiti della prova raggiunta all'esito dell'espletanda istruttoria e di quanto corrisposto all'attore da per € 16.392,52 e CP_2 dall' per € 95.791,51, salvo diverso importo che fosse accertato in corso di causa, in CP_4
relazione sinistro stradale di data 19.10.2019 in Merano;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge. In via istruttoria: [omissis]”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 27/06/2022, parte attrice evocava in giudizio i convenuti per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non
Pag. 2 di 13 patrimoniali, da quantificarsi sulla base di un'invalidità permanente del 25%, detratti gli importi già corrisposti da e da , quali conseguenti al sinistro stradale CP_4 CP_2
avvenuto a Merano (BZ) in data 19/10/2019 in via Roma all'altezza dell'intersezione con via Rabbiosi quando, alla guida del suo motociclo Aprilia, targato AM77452, provenendo dalla frazione di Sinigo in direzione del centro cittadino, “si vedeva tagliata la strada dalla vettura Fiat Punto tg AB762GY di proprietà del sig. e condotta Controparte_1
dal signor che eseguendo una pericolosissima inversione di marcia Controparte_3
dalla corsia opposta, occupava la corsia di utenza del sig. proprio mentre Parte_1
stava passando. L'attore, trovandosi improvvisamente di fronte la vettura del convenuto, per evitare l'impatto frenava tempestivamente ma, a causa dell'asfalto bagnato, il motociclo perdeva aderenza e il scivolava con esso sul lato sinistro, Parte_1 provocandosi danni e lesioni gravi”.
L'attore riportava lesioni personali alla spalla e alla caviglia sinistre e veniva di seguito trasportato presso l'Ospedale di Merano ove rimaneva ricoverato fino al 24/10/2019 con la diagnosi di “lussazione posteriore in rottura totale della cuffia intera (HAGL) e lussazione del CLB”, giusta documentazione medica allegata.
Si costituivano i convenuti con unico difensore depositando in data 13/10/2022 comparsa di costituzione e risposta ove venivano contestate sia l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro, potendovisi ravvisare concorso di colpa dell'attore, sia la sussistenza delle plurime voci di danno da doversi ancora risarcire, come da questi dedotte in atti.
Veniva svolta istruttoria mediante assunzione delle prove orali richieste dalle parti alle udienze tenutesi in data 01/06/2023 e 28/09/2023, nonché mediante assunzione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (CTU dott.ssa ) e Persona_1
consulenza tecnica d'ufficio sulla dinamica del sinistro (CTU ing. . Persona_2
***
Ciò premesso, dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione versata in atti e dalle prove assunte in sede istruttoria, le domande spiegate da parte attrice risultano fondate, nei limiti di seguito precisati.
1. La consulenza tecnica d'ufficio disposta sulla dinamica dell'incidente, che qui integralmente si richiama, particolarmente dettagliata sotto il profilo della quantità degli
Pag. 3 di 13 elementi di fatto analizzati ai fini dell'esecuzione dell'incarico, completa sotto il profilo del compiuto vaglio degli elementi acquisiti agli atti e approfondita sotto il profilo dell'esame degli stessi, ha chiarito quanto tra le parti rimaneva controverso.
La dinamica del sinistro risulta già illustrata nella relazione di incidente stradale redatta dal personale della Polizia Municipale di Merano intervenuto nell'immediatezza, altresì escusso in sede testimoniale (cfr. doc. n. 1 di parte attrice), e confermata altresì all'esito dell'assunzione delle prove orali, tra le quali particolare rilievo assumono le dichiarazioni rese dal teste (conducente dell'autoveicolo incolonnato dietro Testimone_1
all'autoveicolo di proprietà del convenuto ). Controparte_1
Il consulente tecnico d'ufficio ha così potuto rilevare quanto segue, con riferimento alla condotta del conducente dell'autoveicolo di proprietà del convenuto . Controparte_1
“Come dedotto dagli atti, il veicolo “A” era incolonnato lungo via Roma in direzione di
Postal e giunto all'altezza dell'intersezione con via Rosmini, ha effettuato la manovra di inversione di marcia mentre dalla corsia opposta sopraggiungeva il motociclo “B”.
Orbene, non essendo presente agli atti alcun rilievo relativo a segni di frenata o scarrocciamento, tranne i punti rilevati dalla polizia relativi alla stasi post incidente, non
è possibile calcolarne analiticamente la velocità. Si può stimare tale dato, tuttavia, in relazione al ristretto spazio a disposizione per la manovra attingendo dalla letteratura tecnica. Da ciò si può dedurre che sia partito da fermo ovvero da una velocità prossima allo zero mentre era incolonnato, abbia accelerato dirigendosi prima alla propria destra per poi svoltare repentinamente a sinistra ed infine abbia frenato fino a fermarsi. È plausibile che abbia raggiunto la velocità massima di 15 Km/h circa.
In ogni caso, considerato che i due veicoli non si sono apparentemente toccati ovvero non essendo agli atti elementi oggettivi di riscontro relativi ad una collisione, la velocità del veicolo “A” risulta, quasi paradossalmente, ininfluente rispetto all'odierno caso di studio. Ciò che conta è la turbativa creata dalla manovra del veicolo “A” nel momento in cui ha invaso la corsia di marcia opposta. Di fatto, il conducente del veicolo “A” ha creato pericolo ed intralcio alla circolazione, non attenendosi a quanto disposto dall'art.154 co.1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e, pertanto, la polizia locale intervenuta sul luogo dell'incidente gli ha contesto la relativa infrazione con il Verbale n. 36416. Appare logico che la caduta del conducente del motociclo “B”
Pag. 4 di 13 sia stata causata dalla frenata di emergenza innescata dalla percezione del veicolo “A” come un pericolo.
Sicuramente, invece, è possibile ricostruire con buona approssimazione la traiettoria che ha seguito il veicolo “A” a partire dal rilievo della polizia locale e tenendo conto delle caratteristiche meccaniche dello stesso. Tuttavia, non è possibile sapere se, come dichiarato dal conducente, si sia fermato al centro della strada una volta accortosi del sopraggiungere del motociclo “B” oppure abbia completato l'attraversamento della corsia di marcia opposta senza soluzione di continuità.”
In ordine poi alla condotta di guida dell'attore, il consulente tecnico d'ufficio svolge le seguenti considerazioni.
“A partire dall'analisi di numerosi incidenti e crash test che riguardano mezzi a due ruote, si possono effettuare preliminarmente alcune considerazioni generali utili nella ricostruzione dei sinistri. Il bloccaggio della ruota posteriore generalmente produce una lunga traccia a forma di “S” allungata, durante tale fase è possibile mantenere la stabilita direzionale. Invece, il bloccaggio della ruota anteriore produce generalmente una traccia rettilinea di lunghezza modesta, dato che tipicamente alla fine della traccia si ha la perdita della stabilità del veicolo che cade a terra.
Orbene, l'odierna vicenda è riconducibile a quest'ultima fattispecie. In vero, non è dato sapere se il conducente ha frenato con entrambi i freni oppure solo con quello anteriore.
Si può solo ipotizzare che un conducente esperto e con una buona padronanza di guida, trovandosi davanti ad un pericolo improvviso saprebbe azionare istintivamente entrambe le leve modulando la frenata, evitando di bloccare le ruote e di perdere il controllo del mezzo. Si può presumere, perciò, che il conducente del motociclo “B” ha effettuato una frenata di emergenza azionando entrambi i freni, ma a causa dell'asfalto bagnato ha perso il controllo del motociclo ed è caduto a terra.”
Per quanto riguarda la velocità del motociclo mantenuta dall'attore, stimata tra 45 e 55
Km/h, e la reazione da questi attuata una volta avuta percezione visiva dell'ostacolo rappresentato dall'autoveicolo di proprietà di parte convenuta , il Controparte_1
consulente tecnico d'ufficio riferisce quanto segue.
“Per quanto anzidetto, dai calcoli svolti sembrerebbe che il motociclo “B” sia giunto sul punto in cui inizia la traccia della frenata radente (indicato dai verbalizzanti come “F1”)
Pag. 5 di 13 con la velocità di circa 18 Km/h. Tuttavia, appare indispensabile conoscere quale fosse la velocità iniziale del motociclo sulla strada, ma non avendo dati certi sul tempo in cui
è iniziata l'azione frenante è solo possibile formulare delle ipotesi… Come già detto, la lunghezza delle tracce è pari a 3,45 m (1,55 m di frenata radente + 1,90 m di scarrocciamento) e i due veicoli non sono venuti in contatto tra loro, pertanto, è plausibile che il veicolo “A” durante la manovra di inversione, nel momento in cui ha iniziato a invadere la corsia opposta, si trovava ad una distanza di 2 metri circa dal punto in cui termina la traccia sull'asfalto (indicato dai verbalizzanti come “S2”). Perciò, per quanto anzi detto, è lecito assumere che il veicolo “A” era visibile al conducente del motociclo “B”, sbucato dietro la colonna di autoveicoli, quando era alla distanza di 6 metri circa dal punto “F1”. Ciò significa la distanza di avvistamento risulta essere la sommatoria di tale distanza (dal veicolo “A” al punto “F1”), che in via prudenziale si pone pari a 5,5 m, della distanza percorsa dal motociclo “B” durante la frenata volvente
(dal punto “F1” all'inizio dell'azione frenante) e della distanza percorsa durante il tempo psicotecnico … Da tutto ciò se ne deduce che il veicolo “A” era incolonnato ed ha effettuato la manovra di inversione all'improvviso mentre sopraggiungeva il motoveicolo
“B”. Considerato che proprio poco prima del primo punto la strada presenta una leggera curva a sinistra, se si procede in direzione del centro di Merano, appare pacifico che il conducente del motociclo “B”, anche in condizioni di visibilità ottimali, cioè di giorno e senza pioggia, avrebbe potuto avvistare chiaramente la manovra del veicolo “A” solo nel momento in cui quest'ultimo era sbucato da dietro la colonna dei veicoli.
Considerando che la letteratura tecnica pone le fasi di percezione del pericolo e di reazione a pari a 1,2 secondi (valore di riferimento) e considerate le condizioni di visibilità sufficienti dovute alla pioggia in atto, nonché la difficoltà di avvistamento del veicolo “A” incolonnato, si può facilmente comprendere come l'incidente era difficilmente evitabile.
Tutte le informazioni sopra descritte convergono sull'ipotesi più probabile che si sia verificato un incidente a causa della condotta del conducente del veicolo “A”.”
Infine, nella sua relazione, il consulente tecnico d'ufficio prende puntualmente posizione su tutte le osservazioni svolte dal consulente tecnico delle parti convenute, che qui interamente si richiamano, epurate dalle espressioni che esulano dall'accertamento di
Pag. 6 di 13 natura puramente tecnica, con particolare riferimento alla contestazione della posizione del motociclo al centro della carreggiata, quindi non in prossimità del suo margine destro.
Ne discende l'accertata esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo di proprietà di parte convenuta nella causazione del sinistro in argomento, Controparte_1
risultando gravemente imprudente la manovra di inversione di marcia attuata in prossimità o in corrispondenza di intersezione, in aperta violazione delle prescrizioni normative dettate sul punto (art. 154 co. 6 D.lvo. n. 285/1992).
2. Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale assunta, che qui integralmente si richiama, da ritenersi altrettanto completa e approfondita, oltre che del tutto aderente alla documentazione clinica in atti e immune da vizi logici e di motivazione,
i danni non patrimoniali subiti da parte attrice possono così di seguito quantificarsi.
, a causa dell'evento occorsogli, riportava diagnosi di “lussazione Parte_1
posteriore traumatica della spalla sinistra con rottura totale della intera cuffia dei muscoli rotatori della spalla, lussazione del muscolo capo lungo del bicipite brachiale, frattura del trochite omerale sx e fratture trabecolari del calcagno e osso cuboide laterale del piede sx”.
Il CTU ha determinato la durata della malattia post-traumatica in complessivi 468 giorni
(dal 19/10/2019 al 02/02/2021), di cui:
- 5 giorni per invalidità temporanea assoluta al 100%;
- 83 giorni per invalidità temporanea parziale al 75%;
- 120 giorni per invalidità temporanea parziale al 50%;
- 260 giorni per invalidità temporanea parziale al 25%.
I postumi permanenti riconducibili all'evento lesivo per cui è causa vengono valutati dal
CTU in misura pari al 22%.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Le Tabelle di Milano, indicate dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., considerano l'intero danno non
Pag. 7 di 13 patrimoniale sofferto dal soggetto quale lesione della sua integrità psicofisica negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito;
sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate di danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Inoltre, si deve altresì riconoscere la sussistenza di una componente di danno morale alla luce dei principi di diritto enucleati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
25164/2020 che di seguito si elencano.
1. Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
2. L'impossibilità di compiere determinati atti fisici non può dare luogo alla personalizzazione del danno in quanto tale pregiudizio costituisce la base del sistema di ristoro tabellare. Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale voce non venga accertata, il giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Il danno morale può essere dimostrato attraverso massime di esperienza e, comunque, pare ragionevole l'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano che poggiano su una proporzionalità diretta con la gravità della lesione.
3. In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la
Pag. 8 di 13 lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
4. in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella.
Ne consegue che debba ritenersi provata la sussistenza di sofferenza soggettiva interiore patita dall'attore , diversa rispetto alla condizione invalidante accertata Parte_1
a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio quale fisiologica conseguenza della tipologia dei traumi riportati nello scontro.
Nel caso di specie, infatti, si può certamente fare ricorso a massime di esperienza, ovvero a criteri logico-presuntivi, sia in ragione dell'entità dell'invalidità permanente accertata, pari al 22%, sia in ragione della durata dell'invalidità temporanea in misura pari o superiore al 50%, protrattasi per un periodo di 208 giorni immediatamente successivo all'evento. Tuttavia, sia in ragione della presenza di patologie già prima sofferte dall'attore (ernia discale L4-L5 e lombalgia cronica in spondilosi), tali già da escludere la capacità di movimentazione dei carichi (cfr. doc. n. 11 di parte attrice), sia in ragione dell'assente allegazione attorea di elementi specifici che consentano di riconoscere detta autonoma voce di danno nella sua misura massima tabellare, si ritiene congruo attribuire alla sofferenza soggettiva interiore patita dall'attore un valore corrispondente al 15% del danno biologico liquidabile.
Per quanto riguarda, invece, l'invocata personalizzazione del danno, nel caso di specie, non risultano presenti particolari condizioni personali che giustifichino uno scostamento dal criterio tabellare dovendo dette condizioni, per usare il linguaggio del legislatore, avere inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (v. artt. 138 e 139 Cod. Ass.) in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente in situazioni analoghe;
l'attore non ha nemmeno dedotto, e tantomeno provato, precise e significative circostanze di fatto che consentano di riconoscere la sussistenza di tale ulteriore voce di danno.
Pag. 9 di 13 Di seguito la quantificazione del danno non patrimoniale riconoscibile.
Per ciascun giorno di invalidità assoluta va liquidato, sulla base di un criterio equitativo,
l'importo di € 115,00 corrispondente ai valori tabellari minimi di riferimento, in ragione del difetto di specifica deduzione svolta da parte attrice sul punto, e, pertanto della relativa prova, nonché, comunque, in ragione dell'assenza in atti di elementi oggettivi che consentano di ravvisare la sussistenza di un danno di entità maggiore;
per l'invalidità temporanea parziale, la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Poiché l'evento lesivo è antecedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento
(giugno 2024), occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali poi calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea
(02/02/2021); la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento da invalidità temporanea parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea totale (24/10/2019).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva, che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza, detratto l'importo di € 39.855,22 riconosciuto dall' per danno biologico patito a seguito di infortunio nel tragitto di CP_4
rientro a casa dall'attività lavorativa (pagamento, in forma di rendita, che viene collocato alla data di stabilizzazione dei postumi, ossia al 02/02/2021 – cfr. doc. n. 10 di parte attrice) nonché quello di € 15.735,69 corrisposto dalla convenuta (pagamento CP_2
che viene collocato alla data del 22/06/2021 – cfr. doc. n. 3 di parte attrice).
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Pertanto, per quanto riguarda gli accertati danni non patrimoniali subiti dall'attore
[...]
, all'epoca dell'evento di 57 anni di età, applicate le Tabelle di Milano Parte_1
2024 e operate le necessarie devalutazioni (da giugno 2024) e le successive rivalutazioni,
Pag. 10 di 13 detratti gli importi già ricevuti alla data di pagamento, con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, questi si possono quantificare nell'importo complessivo di € 34.888,34 alla data odierna.
3. Sotto il profilo patrimoniale, risultano documentate, e dal CTU riconosciute inerenti, spese per complessivi € 8.280,20 con rivalutazione e interessi dalla data media del
22/09/2020. Ne consegue che il danno da risarcirsi, per tale voce, ammonta all'importo di € 10.760,16 alla data odierna.
4. Per quanto riguarda il lamentato danno patrimoniale per spese necessarie all'adattamento dell'autovettura, al fine di consentirne all'attore la guida e in ragione delle limitazioni funzionali conseguenti alle lesioni subite all'arto superiore sinistro, si deve rilevare che questi non ha fornito prova alcuna del relativo pagamento, nemmeno risultando agli atti che sia proprietario di autoveicolo;
comunque sia, tale costo non può essere riconosciuto quale danno da doversi risarcire non rappresentando una spesa certa, per quanto futura, bensì solo ipotetica ed eventuale.
5. Con riferimento al richiesto ristoro delle spese inerenti all'incarico affidato a società specializzata nell'assistenza legale stragiudiziale, oltre a non essere stato allegato il documento indicato in atti dall'attore, nemmeno risulta che questi abbia effettivamente sostenuto il relativo esborso, con la conseguenza che alcun risarcimento può riconoscersi dovuto per tale voce di danno (cfr. Cass. n. 24481/2020).
6. Da ultimo, nemmeno può riconoscersi dovuto il risarcimento per il dedotto danno pensionistico posto che, dall'estratto del verbale della commissione medica di verifica di
Trento di data 27/09/2022 (cfr. doc. n. 12 di parte attrice), risulta che la domanda è stata presentata dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Merano S.p.a. in data 30/06/2022, probabilmente a seguito della relazione redatta dal suo responsabile dei servizi ambientali di data 26/10/2021 che fa riferimento anche alle limitazioni di impiego per pregresse patologie sofferte dall'attore (cfr. doc. n. 11 di parte attrice), tuttavia, per quanto questi sia stato effettivamente dichiarato non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di pubblica amministrazione e a proficuo lavoro, è comunque stata esclusa l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 co. 12 della legge n. 335/1995.
Pag. 11 di 13 Ne consegue che è dipesa esclusivamente dall'attore la scelta di accettare il collocamento a riposo invece di continuare a prestare diversa attività lavorativa nel settore privato, come chiaramente si evince dalla considerazione contenuta a pagina 5 del documento allegato dall'attore alla sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., che qui si richiama
(“Considerando la sua volontà di interrompere l'attuale rapporto di lavoro e non avendoci segnalato l'intenzione di iniziarne altri, abbiamo ritenuto che l'unico scenario da simulare fosse il calcolo per pensione di inabilità a proficuo lavoro” – cfr. doc. n. 14 di parte attrice).
***
Applicando tali risultanze, emerge che l'attore , a seguito dell'evento Parte_1
per cui è causa, ha riportato danni, patrimoniali e non patrimoniali, per l'importo complessivo di € 45.648,50 già comprensivo di rivalutazione ed interessi sino alla data odierna.
Ne consegue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'anzidetto importo a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
***
Alla soccombenza delle parti convenute consegue la loro condanna, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite quantificate, applicando lo scaglione previsto per i giudizi di cognizione da € 26.000,01 a € 52.000,00 innanzi al tribunale, nel compenso medio per tutte le quattro fasi di giudizio;
per spese, nell'importo di € 518,00 per contributo unificato relativo allo scaglione sopra indicato, oltre alle spese generali calcolate in misura forfettaria del 15% sul compenso totale e agli accessori.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio assunte in corso di causa vengono poste, in via definitiva, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. condanna e in solido tra loro, a pagare a Controparte_1 Controparte_2
l'importo di € 45.648,50 oltre interessi legali su tale importo dalla Parte_1
data odierna al saldo;
Pag. 12 di 13 2. condanna e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_2
a le spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre il Parte_1
rimborso delle spese pari a € 518,00 e delle spese generali in misura forfettaria del 15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Alberto
Gallippi, dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di CTU assunte, cinematica e medico-legale, in via definitiva, a carico di e in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
Così deciso il 07/05/2025
Il Giudice
Daniela Pol
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