Sentenza 8 gennaio 2021
Sentenza 14 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 4 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 14/01/2022, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2022
N. 00032/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01359/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2019, proposto da
DE LE CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio De Lecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Novoli, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per la nomina del Commissario ad Acta
a seguito della sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n. 18/2021, pubblicata in data 8.1.2021, con cui si ordinava, al Comune di Novoli, nel termine di giorni 30 dalla notifica della stessa, di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sul decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. reso dal Tribunale Civile di Lecce il 27.11.2018, depositato in Cancelleria nella medesima data, provvedendo all’integrale pagamento, in favore del ricorrente, degli importi allo stesso ivi riconosciuti ammontanti alla complessiva somma di € 873,00, oltre al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 800,00 (Ottocento/00), oltre oneri e accessori ex lege, da distrarsi in favore dell’Avv. De Lecce Antonio, qualificatosi anticipatario.
Vista l’istanza di nomina del Commissario ad acta depositata in date 1.06.2021 e 17.06.2021;
Vista la sentenza di ottemperanza di questo T.A.R. n. 18/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv.to A. De Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza di ottemperanza n. 18/2021 questo Tribunale ha ordinato al Comune di Novoli di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sul decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. reso dal Tribunale Civile di Lecce il 27.11.2018, depositato in Cancelleria nella medesima data, provvedendo all’integrale pagamento, in favore del ricorrente degli importi allo stesso ivi riconosciuti ammontanti alla complessiva somma di € 873,00, oltre al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 800,00 (Ottocento/00), oltre oneri e accessori ex lege, da distrarsi in favore dell’Avv. De Lecce Antonio, qualificatosi anticipatario.
Ora parte ricorrente, con istanza notificata alla controparte in data 20.10.2021 e depositata in giudizio, propone un incidente di esecuzione sottolineando come la predetta sentenza di ottemperanza n. 18/2021 sia rimasta ineseguita non avendo il Comune di Novoli provveduto al predetto adempimento e chiedendo, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta affinchè provveda in luogo del Comune predetto.
All’udienza in Camera di Consiglio dell’11.01.2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
L’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione (ritualmente proposta) è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale osserva che, siccome persiste ancora (nonostante il decorso del predetto termine di 30 giorni) l’inottemperanza del Comune di Novoli al giudicato de quo e alla sentenza di questo T.A.R. n.18/2021, l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione descritta in narrativa deve essere accolta.
Pertanto, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Lecce o suo delegato, il quale provvederà, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, a dare esatta esecuzione al giudicato di che trattasi e alla predetta sentenza di ottemperanza di questo T.A.R. n.18/2021.
Le spese della presente fase esecutiva (incidente di esecuzione), ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Novoli e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’istanza predetta introduttiva dell’incidente di esecuzione proposto nell’ambito del giudizio di ottemperanza indicato in epigrafe, la accoglie, nei sensi e nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto nomina Commissario ad acta il Prefetto di Lecce o suo delegato, il quale provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Novoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese della presente fase esecutiva (incidente di esecuzione), liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio e al Commissario ad acta nominato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO