Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione civile composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 348/2024 r.g., vertente
TRA
, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv.Massimo Parte_1
Lorenzetti del Foro di Ancona
Parte appellante
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Antonio Controparte_1
Squillace
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2024 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del 19 settembre 2023, pubblicata in pari data, con cui il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento della domanda proposta da , l'aveva condannata al Controparte_1 pagamento in favore di quest'ultimo della somma di euro 1.925,00, oltre che della somma di euro
100,00 mensili a decorrere dal mese di ottobre 2023 fino alla riconsegna dell'immobile alla stessa concesso in locazione, e del quale non era stato più possibile l'uso abitativo a seguito della nota alluvione, abbattutasi nel settembre 2022 sul Comune di Senigallia, ove l'immobile in questione era ubicato. In via preliminare l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per nullità della notifica di tutti gli atti di causa presso l'indirizzo di Via Beccaria n. 33, corrispondente al luogo di residenza
di avere chiesto al locatore di sistemare quanto prima l'appartamento - peraltro attinto da Ordinanza sindacale di sgombero del 22 ottobre 2022 - poiché era sua intenzione, unitamente alla figlia convivente, onorare il contratto di locazione fino alla naturale scadenza (agosto 2023), ma di aver ricevuto in risposta la missiva del 3 novembre 2022, in cui si rappresentava la mancanza di mezzi per affrontare nell'immediatezza le spese per il ripristino della funzionalità dell'immobile, quindi si comunicava l'intenzione di considerare risolto il contratto a far data dal giorno dell'alluvione e si chiedeva la restituzione delle chiavi. L'appellante ha evidenziato che, nel mentre tra i difensori delle parti intercorreva la corrispondenza e si risolveva con esito negativo la mediazione avviata su istanza di essa conduttrice il 6 novembre 2023, il locatore aveva già instaurato presso il Tribunale di Ancona il procedimento civile ex art. 447 bis c.p.c., sfociato nella sentenza impugnata, in palese mala fede, notificando tutti gli atti, anche quelli esecutivi, presso il luogo di residenza di essa conduttrice e poi presso la casa comunale, nella piena consapevolezza che l'effettiva conoscenza di tali atti non sarebbe potuta avvenire. L'appellante ha, dunque, evidenziato che solo in data 21 marzo 2024 era stata informata dal proprio datore di lavoro dell'esistenza di un pignoramento presso terzi promosso ad iniziativa di , e così era Controparte_1
venuta a conoscenza del procedimento e della sentenza di condanna a suo carico. Nel merito,
l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale, adottata senza considerare l'illecito contegno tenuto dal locatore, che omettendo di provvedere tempestivamente ai lavori di ripristino dell'abitabilità dell'immobile locato, aveva provocato ad essa conduttrice gravi danni, costringendola a rimanere ospite delle strutture del Comune, quindi impedendole di rientrare nella propria abitazione e di goderne in maniera conforme alla destinazione convenzionale;
che tale inadempienza aveva determinato in capo a parte conduttrice il venir meno dell'obbligo di versare il canone, oltre che il sorgere del diritto al risarcimento del danno. L'appellante ha chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità della sentenza impugnata;
in subordine, disporsene la riforma mediante accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatore, con condanna di questo alla restituzione delle somme versate a titolo di canone del mese di settembre 2022, nonché a titolo di spese sostenute e di risarcimento del danno patito da essa conduttrice;
in via ulteriormente subordinata, ha chiesto rideterminarsi la somma di ritenuta debenza per il parziale utilizzo del bene. Infine, l'appellante ha censurato la condanna al pagamento, sia pure in misura ridotta, anche delle spese di lite inerenti alla fase istruttoria, sebbene questa non fosse stata svolta.
si è costituito nella fase inibitoria, deducendo, altresì, in merito Controparte_1 all'inammissibilità ed in ogni caso all'infondatezza del gravame.
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Invero, rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (19 settembre 2023), il gravame risulta proposto mediante citazione depositata e notificata nel mese di marzo 2024, quindi ben oltre il termine lungo semestrale fissato dall'art. 327 cpc.
Al riguardo va detto che l'appellante contumace in primo grado, onde ottenere la rimessione in termini ai sensi del secondo comma del citato art. 327 cpc, denuncia la nullità ex art. 139 cpc della notifica dell'atto introduttivo del giudizio - riverberante i propri effetti su ogni altro atto processuale, inclusa la sentenza impugnata - per essersi la stessa perfezionata mediante deposito presso la casa comunale, una volta constatata l'impossibilità di effettuare la consegna del plico alla destinataria nel luogo di residenza, nonostante il mittente conoscesse perfettamente la circostanza che quest'ultima fosse stata costretta ad abbandonare l'abitazione ed a mutare il proprio domicilio, a causa delle ben note vicende conseguenti all'alluvione.
Ebbene, non si rinviene in atti alcuna prova che il locatore sia stato notiziato dalla conduttrice circa l'elezione di un nuovo domicilio in luogo di quello coincidente con la residenza, né, ai fini della ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, acquista rilievo la circostanza che detta azione sia stata preceduta da corrispondenza intercorsa tra le parti per il tramite dei rispettivi legali di fiducia;
ciò in quanto l'art. 163 cpc prescrive che l'atto di citazione sia notificato ai sensi degli artt. 137 e ss. cpc, con ciò implicitamente imponendo il ricorso alle modalità ed ai termini della notifica alla parte personalmente, laddove solo dopo la costituzione di questa in giudizio le notificazioni vengono effettuate al suo procuratore, ai sensi dell'art. 170 cpc.
In specie, non reca alcuna elezione di nuovo domicilio l'invocato contenuto della lettera raccomandata a/r del 21 ottobre 2022, inviata dall'Avv. Massimo Lorenzetti nell'interesse dell'appellante, della quale ivi si dice essere residente in [...]; né in tale missiva né in quelle successive si rende nota l'esatta ubicazione di una delle dimore che avrebbero ospitato l'appellante, sia presso amici che successivamente presso non meglio precisate
“…strutture concesse ad uso gratuito dal Comune di Senigallia…”. D'altro canto, se l'appellante ha ammesso di non aver formalizzato un cambio di domicilio per non perdere i benefici accordati dal Comune agli alluvionati rimasti privi di stabile dimora, la stessa è tenuta a sapere come in tal caso resti totalmente a suo carico l'onere di adoperarsi per verificare a stretta cadenza temporale il flusso delle possibili comunicazioni e notifiche recapitate a norma di legge, e nell'ordine di priorità imposto dall'art. 139 cpc, presso il luogo di residenza coincidente con il domicilio, rimasto formalmente invariato.
In forza dei suesposti argomenti, la sentenza appellata deve ritenersi ormai cosa giudicata per inutile decorso del termine utile ad impugnarla.
Ad abundantiam tantum, si evidenzia, quanto al merito della causa, che la manifestazione di intento del locatore di risolvere il contratto risponde al legittimo esercizio delle facoltà accordategli dalla Legge, dal momento che, a seguito dell'Ordinanza Sindacale n.636 del 22 ottobre 2022 di sgombero dell'immobile per sopravvenuta inagibilità dello stesso, si è realizzata una situazione di fatto alla quale un ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte assegna valenza di evento risolutivo del vincolo contrattuale per impossibilità sopravvenuta, non imputabile ad alcuna delle parti (vedi per tutte Cass.n. 17844/2007).
Non è pertanto configurabile in capo al locatore, a partire dall'epoca di adozione dell'Ordinanza Sindacale di sgombero immediato, alcun obbligo di adoperarsi per ripristinare a proprie spese e nel minor tempo possibile le condizioni di perfetta abitabilità dell'immobile nell'esclusivo interesse della parte conduttrice.
La pronuncia in rito suggerisce di compensare tra le parti le spese del grado
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'appello inammissibile;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 24 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente