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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1508 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, dall'avv. Domenico Naso, Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
Controparte_1
[...]
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 259/2022 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 02/03/2022.
Conclusioni delle parti: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 20/03/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
docente dipendente del a tempo indeterminato dal Parte_1 CP_2
01/09/2015, premesso di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali con decorrenza dall'anno scolastico 2000-2001 e di non aver ottenuto dall'Amministrazione il decreto di ricostruzione della carriera, ha agito in giudizio contro il rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011; E per l'effetto 3. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n.1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011; 3. Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 1° Settembre 2016, nella terza fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di
“Docente di scuola elementare” e con l'anzianità di servizio di anni 11 mesi 2 e giorni 29 o comunque a collocarla nella posizione maturata;
E in ogni caso 4. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 13.017,29, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
5. Condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di EURO 177,48 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale. IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui Codesto tribunale dovesse accertare il diritto della ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera secondo i dettami contenuti nella direttiva comunitaria 1999/70/CE, ma non anche l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011: 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E per l'effetto 2. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria
n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti, in applicazione della progressione stipendiale contenuta nel CCNL del Comparto Scuola 2011; 3. Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 1° Settembre 2016, nella terza fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “Docente di scuola elementare” e con l'anzianità di servizio di anni 11 mesi 2 e giorni 29 o comunque a collocarla nella posizione maturata;
E in ogni caso 4. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 10.205,48, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di EURO 177,48 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale. IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui Codesto tribunale dovesse accertare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011, ma non anche il diritto della ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera secondo i dettami contenuti nella direttiva comunitaria 1999/70/CE:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011 E per l'effetto 2. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente secondo la normativa nazionale vigente contenuta nel D.Lgs. 297/94 e nel CCNL del
Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione del CCNL del
Comparto Scuola 2011; 2. Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 1° Settembre 2016, nella terza fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “Docente di scuola elementare” e con l'anzianità di servizio di anni 9 mesi 1 e giorni 29 o comunque a collocarla nella posizione maturata;
E in ogni caso 3. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 6.389,37, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
5. Condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di EURO 177,48 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale. IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui Codesto tribunale non dovesse ritenere applicabile al caso di specie i principi contenuti nella direttiva comunitaria 1999/7/CEE e non dovesse ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di disapplicazione retroattiva del CCNL sottoscritto il 19 luglio 2011: 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011 E per l'effetto 2. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente secondo la normativa nazionale vigente contenuta nel D.Lgs. 297/94 e nel CCNL del Comparto Scuola 2011; 3. Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 1°
Settembre 2016, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di
“Docente di scuola elementare” e con l'anzianità di servizio di anni 9 mesi 1 e giorni 29 o comunque a collocarla nella posizione maturata;
E in ogni caso 4. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 6.389,37, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. del 2011 e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
Nella resistenza del , il Tribunale di Tivoli ha così Controparte_1 statuito: “1. - rigetta il ricorso;
2. - nulla sulle spese”.
Il primo giudice ha ritenuto la domanda infondata per carenza di interesse ad agire: i) la domanda della ricorrente era di condanna del al CP_1 pagamento delle somme quantificate in ricorso a titolo di differenze retributive e presupponeva, quindi, l'accertamento, pure richiesto in via principale, del diritto della parte a vedersi riconoscere l'anzianità di carriera allegata;
ii) il tenore delle allegazioni di parte resistente dimostrava che il diritto non era in contestazione, posto che la ricorrente non aveva allegato di avere richiesto la ricostruzione della carriera con il riconoscimento dell'anzianità maturata precedentemente l'iscrizione in ruolo e, a maggior ragione, di avere subito alcuna discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato;
iii) il riconoscimento dell'anzianità preruolo sulla base della normativa in materia trova applicazione su richiesta dell'interessato da avanzarsi al Dirigente scolastico dell'Istituto di appartenenza, cui compete la ricostruzione di carriera del personale immesso in ruolo;
iv) nel caso di specie la ricorrente non aveva allegato di aver presentato la domanda né che il diritto al riconoscimento dell'anzianità preruolo le fosse stato negato in via stragiudiziale, ed in atti non vi era alcun provvedimento di ricostruzione della carriera.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando, con Parte_1 un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE e conseguente violazione dell'art. 25 d.lgs. n. 81/2015.
Il non si è costituito in giudizio, pur a fronte di Controparte_1 rituale notifica telematica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di discussione, rimanendo, pertanto, contumace. All'esito dell'udienza del 10/10/2024, con ordinanza emessa a seguito della camera di consiglio, la Corte ha invitato l'appellante a depositare certificazione dello stato dei servizi resi negli istituti scolastici indicati nella dichiarazione dei servizi, un conteggio alternativo dell'anzianità di servizio pre ruolo che tenga dei soli giorni di effettivo servizio come risultanti dalla detta certificazione, maggiorati degli eventuali periodi di assenza giustificata che non comporta decurtazione di anzianità (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), ed esclusi gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nonchè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, con esclusione del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie, un conteggio alternativo delle differenze retributive eventualmente dovute all'esito della comparazione tra l'anzianità di servizio come sopra calcolata e l'anzianità di servizio alla stregua di quanto previsto, per il personale docente, dagli artt. 485 e 489 d. lgs. 297/1994 e dall'art. 11, comma 4. L. n. 124/1999, anche tenendo conto delle disposizioni in materia di blocco degli scatti di anzianità di cui all'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 conv. in l. n.122/2010 così come prorogato anche per l'anno 2013 dall'art. 1, comma 1, lett. b) del dpr 4 settembre 2013, n. 122.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma
1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
L'appello è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Parte appellante sostiene, con un unico motivo di gravame, che: i) il giudice aveva rigettato il ricorso ritenendo infondata la domanda della ricorrente in quanto non provata ignorando completamente le deduzioni formulate in ricorso e negli ulteriori scritti difensivi e le allegazioni di parte ( dichiarazione dei servii, domanda di ricostruzione carriera, cedolini dello stipendio) da cui si evinceva che la ricorrente aveva sempre percepito il trattamento economico iniziale, corrispondente alla prima posizione stipendiale;
ii) la ricorrente a decorrere dal 01.09.2016 doveva essere inquadrata nella terza fascia stipendiale 9-14 anni con anzianità maturata di anni 11 mesi 2 e giorni 29 e con un credito nei confronti dell'Amministrazione resistente di euro 13.017,29, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di arretrati maturati mentre si era vista attribuire sempre la retribuzione iniziale e, una volta ottenuta l'immissione in ruolo, aveva ottenuto un riconoscimento solo parziale dei servizi;
iii) la normativa applicata dal ex art. 485-489 d.lgs. 297/94) anche nei confronti CP_1 della ricorrente si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE
Occorre evidenziare, in premessa, che nelle more del giudizio è intervenuto il decreto di ricostruzione della carriera – documento che va acquisito ex art. 437, comma 2, c.p.c. trattandosi di atto indispensabile ai fini della decisione perché idoneo a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti – che ha riconosciuto a una anzianità pre-ruolo pari ad Parte_1 anni 8 mesi 8 giorni 0 ed, in particolare, il diritto della docente ad essere inquadrata, a decorrere dalla conferma in ruolo avvenuta il 01/09/2016, nella seconda posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 9. Le questioni di diritto oggetto del motivo in esame attengono al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio pre-ruolo, ossia svolto dall'originaria ricorrente in virtù di contratti a tempo determinato in epoca antecedente all'assunzione ed immissione in ruolo, con il conseguente collocamento nella posizione stipendiale maturata a seguito della valutazione dell'intero servizio pre-ruolo e con la conseguente condanna del a corrispondere le differenze retributive dovute in virtù CP_2 della ricollocazione nella corretta fascia stipendiale.
Tali questioni di diritto possono ritenersi risolte dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro con l'affermazione di principi differenti applicabili al personale docente ed al personale ATA, e, sul punto, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di
Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoghe fattispecie (cfr. ex multiis sentenza n. 4403/2021, sentenza n. 3497/2021, sentenza n. 857/2022, sentenza n. 3471/2021, sentenza n. 1459/2022, sentenza n. 670/2022), con motivazioni del tutto condivisibili e da intendersi in questa sede richiamate. La Suprema Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 31149 del 28/11/2019), ha opportunamente chiarito che: a) “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato”; b) “il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 3474 del
12/02/2020).
In particolare, in motivazione la Suprema Corte ha spiegato che: “…
L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, …, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n.
17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. 9.3.
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione…”.
La tesi secondo cui l'art. 485 d.lgs. 297/1994 non contrasterebbe in nessun caso con il diritto dell'Unione Europea non è condivisibile, perché la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE - la cui applicabilità di certo non può essere esclusa in base alla mera considerazione che il lavoratore ha acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-177/10 punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 Persona_1 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36) - esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 . Persona_2 Persona_1
Tali ragioni oggettive, peraltro, non possono identificarsi né con la natura non di ruolo del rapporto di impiego, né con la novità di ogni singolo contratto, né con le modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico né con le esigenze che il sistema mira ad assicurare (Cass. n. 31349 cit.), perché le differenze di trattamento possono essere giustificate solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia
05/06/2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18/10/2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
07/03/2013, causa C-
393/11, Bertazzi).
Non vi è dubbio poi che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscano condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 09/07/2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44), con il corollario che il lavoratore a tempo determinato ben può rivendicare in base al divieto di discriminazione il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione (Corte di Giustizia 09/07/2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 42).
Applicando al caso di specie i riportati principi – ai quali il Collegio ritiene di aderire in quanto espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (confermato anche dalle successive sentenze n. 2924 del 07/02/2020, n. 3472 del 12/02/2020 e n. 15231 del 16/07/2020, che, tra l'altro, ha affermato l'applicabilità di tali principi anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina)
– occorre, al fine di verificare la fondatezza o meno del gravame, procedere all'accertamento in fatto demandato dalla Suprema Corte al giudice di merito, ossia alla verifica, con riferimento specifico alla posizione di Parte_1 della sussistenza in concreto della discriminazione, comparando il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dall'art. 489 d.lgs. n. 297/1994.
Esaminando il decreto di ricostruzione della carriera prodotto in atti, si evince che alla docente assunta in ruolo con decorrenza Parte_1
01/09/2015, è stata riconosciuta un'anzianità complessiva pre-ruolo di anni 8 mesi 8 giorni 0 ai fini giuridici ed economici e di anni 2 mesi 4 e giorni 0 ai soli fini economici.
Applicando il criterio - dettato dalla Suprema Corte - del docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, il totale dei soli giorni di effettivo servizio prestato in ciascun anno scolastico relativamente a tutti i periodi di servizio pre-ruolo è pari, come indicato nei nuovi conteggi prodotti dalla parte appellante, che tengono correttamente conto anche dei periodi di servizio pre-ruolo relativi ad annualità scolastiche in cui quest'ultimo non ha superato i 180 giorni di servizio, ad anni 10 mesi 2 e giorni 29.
Ne consegue che, nel caso specifico, sussiste discriminazione, perché la ricostruzione della carriera effettuata sulla base della normativa nazionale conduce a trattare la lavoratrice in misura deteriore rispetto al trattamento riservato al docente assunto a tempo indeterminato comparabile.
Il riconoscimento della sopra riportata anzianità pre-ruolo attribuisce, dunque, alla docente il diritto a percepire, all'esito dell'immissione in ruolo, il trattamento economico corrispondente alla più favorevole fascia stipendiale, atteso che il ricordato principio di non discriminazione impone di considerare l'appellante al pari di un lavoratore assunto a tempo indeterminato sin dal primo contratto a tempo determinato, con conseguente condanna dell'Amministrazione appellata a corrisponderle le differenze tra la retribuzione percepita dalla data di immissione in ruolo e quella che ha diritto di percepire per effetto della presente ricostruzione di carriera.
Si consideri, inoltre, che i conteggi prodotti dalla parte appellante, che indicano le predette differenze retributive nell'importo di € 13.017,29, sono stati elaborati anche con l'osservanza degli interventi normativi che si sono succeduti nel corso del tempo con riferimento al c.d. blocco della progressione economica per gli anni 2010, 2011 e 2012, ed, in particolare, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, e, dunque, considerando che l'intero servizio prestato nell'anno solare 2013 non è utile né ai fini giuridici né ai fini economici, avendo l'art. 1 lett. b) d.P.R. n. 122/2013 prorogato sino al 31/12/2013 le disposizioni in materia di blocco degli scatti di anzianità dettate dall'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 cit., e computando anche a fini economici tutta l'anzianità maturata in forza dei servizi pre-ruolo prestati dal 01/01/2010 al 31/12/2012, annualità con riferimento alle quali è stato disposto il recupero dell'anzianità rispettivamente con decreto interministeriale n. 3/2011, con il CCNL comparto scuola sottoscritto nel marzo 2013 e con il CCNL 7 agosto 2014.
Detti importi, dovuti a titolo di differenze retributive, infine, debbono essere maggiorati degli accessori di cui all'art. 429 c.p.c., ossia degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti.
Diversamente, va disatteso il gravame con riguardo alla richiesta di condanna del al pagamento dell'aumento di € 177,48 sullo stipendio CP_2 mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale, sia in quanto non è chiaro da quando dovrebbe decorrere tale pronuncia, sia perché, se dovesse decorrere dal giorno del deposito del ricorso di primo grado, si verterebbe su condanna in futuro, che in assenza di certezze sull'attualità della prestazione e sulla persistenza dell'inadempimento contrattuale, è prevista in “ipotesi eccezionali” (cfr. art. 664, comma 1, c.p.c., art. 657 c.p.c.
o anche art. 18, comma 2, legge n. 300/1970), “delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre i casi espressamente previsti” (cfr. Cass. n. 8405 del 10/04/2014 e Cass. n. 12997 del 04/06/2007).
Ne consegue, pertanto, che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata con accertamento del diritto dell'appellante al riconoscimento per intero degli anni di servizio pre-ruolo e con condanna del alla ricostruzione Controparte_1 della carriera di riconoscendole un'anzianità pre ruolo pari ad Parte_1 anni 10 mesi 2 giorni 29, ad inquadrare l'appellante nella fascia stipendiale corrispondente al periodo di servizio effettivamente prestato ed a corrispondere all'appellante, a titolo di differenze retributive, la somma di €
13.017,29 oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata, nonché la maggior somma tra interessi e rivalutazione a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado, liquidate con il dispositivo con distrazione, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna il a Controparte_1 provvedere alla ricostruzione della carriera dell'appellante riconoscendole un'anzianità pre ruolo pari ad anni 10 mesi 2 giorni 29; condanna il al CP_2 conseguente inquadramento dell'appellante nella fascia stipendiale corrispondente al periodo di servizio effettivamente prestato;
condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, delle relative differenze CP_2 retributive maturate per un importo totale di € 13.017,29, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 724/1994 dalla maturazione dei ratei al saldo;
condanna, infine, il alla rifusione delle CP_2 spese di lite del doppio grado in favore della controparte, liquidate in € 1.700,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 2.100,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Roma, 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1508 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, dall'avv. Domenico Naso, Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
Controparte_1
[...]
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 259/2022 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 02/03/2022.
Conclusioni delle parti: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 20/03/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
docente dipendente del a tempo indeterminato dal Parte_1 CP_2
01/09/2015, premesso di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali con decorrenza dall'anno scolastico 2000-2001 e di non aver ottenuto dall'Amministrazione il decreto di ricostruzione della carriera, ha agito in giudizio contro il rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011; E per l'effetto 3. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n.1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011; 3. Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 1° Settembre 2016, nella terza fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di
“Docente di scuola elementare” e con l'anzianità di servizio di anni 11 mesi 2 e giorni 29 o comunque a collocarla nella posizione maturata;
E in ogni caso 4. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 13.017,29, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
5. Condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di EURO 177,48 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale. IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui Codesto tribunale dovesse accertare il diritto della ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera secondo i dettami contenuti nella direttiva comunitaria 1999/70/CE, ma non anche l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011: 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E per l'effetto 2. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria
n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti, in applicazione della progressione stipendiale contenuta nel CCNL del Comparto Scuola 2011; 3. Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 1° Settembre 2016, nella terza fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “Docente di scuola elementare” e con l'anzianità di servizio di anni 11 mesi 2 e giorni 29 o comunque a collocarla nella posizione maturata;
E in ogni caso 4. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 10.205,48, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di EURO 177,48 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale. IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui Codesto tribunale dovesse accertare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011, ma non anche il diritto della ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera secondo i dettami contenuti nella direttiva comunitaria 1999/70/CE:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011 E per l'effetto 2. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente secondo la normativa nazionale vigente contenuta nel D.Lgs. 297/94 e nel CCNL del
Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione del CCNL del
Comparto Scuola 2011; 2. Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 1° Settembre 2016, nella terza fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “Docente di scuola elementare” e con l'anzianità di servizio di anni 9 mesi 1 e giorni 29 o comunque a collocarla nella posizione maturata;
E in ogni caso 3. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 6.389,37, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
5. Condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di EURO 177,48 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale. IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui Codesto tribunale non dovesse ritenere applicabile al caso di specie i principi contenuti nella direttiva comunitaria 1999/7/CEE e non dovesse ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di disapplicazione retroattiva del CCNL sottoscritto il 19 luglio 2011: 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011 E per l'effetto 2. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente secondo la normativa nazionale vigente contenuta nel D.Lgs. 297/94 e nel CCNL del Comparto Scuola 2011; 3. Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 1°
Settembre 2016, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di
“Docente di scuola elementare” e con l'anzianità di servizio di anni 9 mesi 1 e giorni 29 o comunque a collocarla nella posizione maturata;
E in ogni caso 4. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 6.389,37, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. del 2011 e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
Nella resistenza del , il Tribunale di Tivoli ha così Controparte_1 statuito: “1. - rigetta il ricorso;
2. - nulla sulle spese”.
Il primo giudice ha ritenuto la domanda infondata per carenza di interesse ad agire: i) la domanda della ricorrente era di condanna del al CP_1 pagamento delle somme quantificate in ricorso a titolo di differenze retributive e presupponeva, quindi, l'accertamento, pure richiesto in via principale, del diritto della parte a vedersi riconoscere l'anzianità di carriera allegata;
ii) il tenore delle allegazioni di parte resistente dimostrava che il diritto non era in contestazione, posto che la ricorrente non aveva allegato di avere richiesto la ricostruzione della carriera con il riconoscimento dell'anzianità maturata precedentemente l'iscrizione in ruolo e, a maggior ragione, di avere subito alcuna discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato;
iii) il riconoscimento dell'anzianità preruolo sulla base della normativa in materia trova applicazione su richiesta dell'interessato da avanzarsi al Dirigente scolastico dell'Istituto di appartenenza, cui compete la ricostruzione di carriera del personale immesso in ruolo;
iv) nel caso di specie la ricorrente non aveva allegato di aver presentato la domanda né che il diritto al riconoscimento dell'anzianità preruolo le fosse stato negato in via stragiudiziale, ed in atti non vi era alcun provvedimento di ricostruzione della carriera.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando, con Parte_1 un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE e conseguente violazione dell'art. 25 d.lgs. n. 81/2015.
Il non si è costituito in giudizio, pur a fronte di Controparte_1 rituale notifica telematica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di discussione, rimanendo, pertanto, contumace. All'esito dell'udienza del 10/10/2024, con ordinanza emessa a seguito della camera di consiglio, la Corte ha invitato l'appellante a depositare certificazione dello stato dei servizi resi negli istituti scolastici indicati nella dichiarazione dei servizi, un conteggio alternativo dell'anzianità di servizio pre ruolo che tenga dei soli giorni di effettivo servizio come risultanti dalla detta certificazione, maggiorati degli eventuali periodi di assenza giustificata che non comporta decurtazione di anzianità (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), ed esclusi gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nonchè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, con esclusione del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie, un conteggio alternativo delle differenze retributive eventualmente dovute all'esito della comparazione tra l'anzianità di servizio come sopra calcolata e l'anzianità di servizio alla stregua di quanto previsto, per il personale docente, dagli artt. 485 e 489 d. lgs. 297/1994 e dall'art. 11, comma 4. L. n. 124/1999, anche tenendo conto delle disposizioni in materia di blocco degli scatti di anzianità di cui all'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 conv. in l. n.122/2010 così come prorogato anche per l'anno 2013 dall'art. 1, comma 1, lett. b) del dpr 4 settembre 2013, n. 122.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma
1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
L'appello è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Parte appellante sostiene, con un unico motivo di gravame, che: i) il giudice aveva rigettato il ricorso ritenendo infondata la domanda della ricorrente in quanto non provata ignorando completamente le deduzioni formulate in ricorso e negli ulteriori scritti difensivi e le allegazioni di parte ( dichiarazione dei servii, domanda di ricostruzione carriera, cedolini dello stipendio) da cui si evinceva che la ricorrente aveva sempre percepito il trattamento economico iniziale, corrispondente alla prima posizione stipendiale;
ii) la ricorrente a decorrere dal 01.09.2016 doveva essere inquadrata nella terza fascia stipendiale 9-14 anni con anzianità maturata di anni 11 mesi 2 e giorni 29 e con un credito nei confronti dell'Amministrazione resistente di euro 13.017,29, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di arretrati maturati mentre si era vista attribuire sempre la retribuzione iniziale e, una volta ottenuta l'immissione in ruolo, aveva ottenuto un riconoscimento solo parziale dei servizi;
iii) la normativa applicata dal ex art. 485-489 d.lgs. 297/94) anche nei confronti CP_1 della ricorrente si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE
Occorre evidenziare, in premessa, che nelle more del giudizio è intervenuto il decreto di ricostruzione della carriera – documento che va acquisito ex art. 437, comma 2, c.p.c. trattandosi di atto indispensabile ai fini della decisione perché idoneo a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti – che ha riconosciuto a una anzianità pre-ruolo pari ad Parte_1 anni 8 mesi 8 giorni 0 ed, in particolare, il diritto della docente ad essere inquadrata, a decorrere dalla conferma in ruolo avvenuta il 01/09/2016, nella seconda posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 9. Le questioni di diritto oggetto del motivo in esame attengono al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio pre-ruolo, ossia svolto dall'originaria ricorrente in virtù di contratti a tempo determinato in epoca antecedente all'assunzione ed immissione in ruolo, con il conseguente collocamento nella posizione stipendiale maturata a seguito della valutazione dell'intero servizio pre-ruolo e con la conseguente condanna del a corrispondere le differenze retributive dovute in virtù CP_2 della ricollocazione nella corretta fascia stipendiale.
Tali questioni di diritto possono ritenersi risolte dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro con l'affermazione di principi differenti applicabili al personale docente ed al personale ATA, e, sul punto, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di
Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoghe fattispecie (cfr. ex multiis sentenza n. 4403/2021, sentenza n. 3497/2021, sentenza n. 857/2022, sentenza n. 3471/2021, sentenza n. 1459/2022, sentenza n. 670/2022), con motivazioni del tutto condivisibili e da intendersi in questa sede richiamate. La Suprema Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 31149 del 28/11/2019), ha opportunamente chiarito che: a) “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato”; b) “il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 3474 del
12/02/2020).
In particolare, in motivazione la Suprema Corte ha spiegato che: “…
L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, …, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n.
17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. 9.3.
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione…”.
La tesi secondo cui l'art. 485 d.lgs. 297/1994 non contrasterebbe in nessun caso con il diritto dell'Unione Europea non è condivisibile, perché la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE - la cui applicabilità di certo non può essere esclusa in base alla mera considerazione che il lavoratore ha acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-177/10 punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 Persona_1 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36) - esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 . Persona_2 Persona_1
Tali ragioni oggettive, peraltro, non possono identificarsi né con la natura non di ruolo del rapporto di impiego, né con la novità di ogni singolo contratto, né con le modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico né con le esigenze che il sistema mira ad assicurare (Cass. n. 31349 cit.), perché le differenze di trattamento possono essere giustificate solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia
05/06/2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18/10/2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
07/03/2013, causa C-
393/11, Bertazzi).
Non vi è dubbio poi che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscano condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 09/07/2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44), con il corollario che il lavoratore a tempo determinato ben può rivendicare in base al divieto di discriminazione il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione (Corte di Giustizia 09/07/2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 42).
Applicando al caso di specie i riportati principi – ai quali il Collegio ritiene di aderire in quanto espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (confermato anche dalle successive sentenze n. 2924 del 07/02/2020, n. 3472 del 12/02/2020 e n. 15231 del 16/07/2020, che, tra l'altro, ha affermato l'applicabilità di tali principi anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina)
– occorre, al fine di verificare la fondatezza o meno del gravame, procedere all'accertamento in fatto demandato dalla Suprema Corte al giudice di merito, ossia alla verifica, con riferimento specifico alla posizione di Parte_1 della sussistenza in concreto della discriminazione, comparando il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dall'art. 489 d.lgs. n. 297/1994.
Esaminando il decreto di ricostruzione della carriera prodotto in atti, si evince che alla docente assunta in ruolo con decorrenza Parte_1
01/09/2015, è stata riconosciuta un'anzianità complessiva pre-ruolo di anni 8 mesi 8 giorni 0 ai fini giuridici ed economici e di anni 2 mesi 4 e giorni 0 ai soli fini economici.
Applicando il criterio - dettato dalla Suprema Corte - del docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, il totale dei soli giorni di effettivo servizio prestato in ciascun anno scolastico relativamente a tutti i periodi di servizio pre-ruolo è pari, come indicato nei nuovi conteggi prodotti dalla parte appellante, che tengono correttamente conto anche dei periodi di servizio pre-ruolo relativi ad annualità scolastiche in cui quest'ultimo non ha superato i 180 giorni di servizio, ad anni 10 mesi 2 e giorni 29.
Ne consegue che, nel caso specifico, sussiste discriminazione, perché la ricostruzione della carriera effettuata sulla base della normativa nazionale conduce a trattare la lavoratrice in misura deteriore rispetto al trattamento riservato al docente assunto a tempo indeterminato comparabile.
Il riconoscimento della sopra riportata anzianità pre-ruolo attribuisce, dunque, alla docente il diritto a percepire, all'esito dell'immissione in ruolo, il trattamento economico corrispondente alla più favorevole fascia stipendiale, atteso che il ricordato principio di non discriminazione impone di considerare l'appellante al pari di un lavoratore assunto a tempo indeterminato sin dal primo contratto a tempo determinato, con conseguente condanna dell'Amministrazione appellata a corrisponderle le differenze tra la retribuzione percepita dalla data di immissione in ruolo e quella che ha diritto di percepire per effetto della presente ricostruzione di carriera.
Si consideri, inoltre, che i conteggi prodotti dalla parte appellante, che indicano le predette differenze retributive nell'importo di € 13.017,29, sono stati elaborati anche con l'osservanza degli interventi normativi che si sono succeduti nel corso del tempo con riferimento al c.d. blocco della progressione economica per gli anni 2010, 2011 e 2012, ed, in particolare, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, e, dunque, considerando che l'intero servizio prestato nell'anno solare 2013 non è utile né ai fini giuridici né ai fini economici, avendo l'art. 1 lett. b) d.P.R. n. 122/2013 prorogato sino al 31/12/2013 le disposizioni in materia di blocco degli scatti di anzianità dettate dall'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 cit., e computando anche a fini economici tutta l'anzianità maturata in forza dei servizi pre-ruolo prestati dal 01/01/2010 al 31/12/2012, annualità con riferimento alle quali è stato disposto il recupero dell'anzianità rispettivamente con decreto interministeriale n. 3/2011, con il CCNL comparto scuola sottoscritto nel marzo 2013 e con il CCNL 7 agosto 2014.
Detti importi, dovuti a titolo di differenze retributive, infine, debbono essere maggiorati degli accessori di cui all'art. 429 c.p.c., ossia degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti.
Diversamente, va disatteso il gravame con riguardo alla richiesta di condanna del al pagamento dell'aumento di € 177,48 sullo stipendio CP_2 mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale, sia in quanto non è chiaro da quando dovrebbe decorrere tale pronuncia, sia perché, se dovesse decorrere dal giorno del deposito del ricorso di primo grado, si verterebbe su condanna in futuro, che in assenza di certezze sull'attualità della prestazione e sulla persistenza dell'inadempimento contrattuale, è prevista in “ipotesi eccezionali” (cfr. art. 664, comma 1, c.p.c., art. 657 c.p.c.
o anche art. 18, comma 2, legge n. 300/1970), “delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre i casi espressamente previsti” (cfr. Cass. n. 8405 del 10/04/2014 e Cass. n. 12997 del 04/06/2007).
Ne consegue, pertanto, che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata con accertamento del diritto dell'appellante al riconoscimento per intero degli anni di servizio pre-ruolo e con condanna del alla ricostruzione Controparte_1 della carriera di riconoscendole un'anzianità pre ruolo pari ad Parte_1 anni 10 mesi 2 giorni 29, ad inquadrare l'appellante nella fascia stipendiale corrispondente al periodo di servizio effettivamente prestato ed a corrispondere all'appellante, a titolo di differenze retributive, la somma di €
13.017,29 oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata, nonché la maggior somma tra interessi e rivalutazione a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado, liquidate con il dispositivo con distrazione, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna il a Controparte_1 provvedere alla ricostruzione della carriera dell'appellante riconoscendole un'anzianità pre ruolo pari ad anni 10 mesi 2 giorni 29; condanna il al CP_2 conseguente inquadramento dell'appellante nella fascia stipendiale corrispondente al periodo di servizio effettivamente prestato;
condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, delle relative differenze CP_2 retributive maturate per un importo totale di € 13.017,29, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 724/1994 dalla maturazione dei ratei al saldo;
condanna, infine, il alla rifusione delle CP_2 spese di lite del doppio grado in favore della controparte, liquidate in € 1.700,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 2.100,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Roma, 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa