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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11549 dell'anno 2023 del Ruolo generale
LAVORO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO GRIMALDI Parte_1 E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. ALESSANDRA MARIA INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19.6.2023 il ricorrente conveniva in giudizio l' al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del CP_1 provvedimento con cui l chiedeva la restituzione della somma CP_2 di € 6.778,96 di cui € 212,99 corrisposte durante il periodo iniziale di malattia a causa di assenza alla visita di controllo e, accertata l'illegittima condotta dell' , la condanna al pagamento della CP_2 somma di € 15.000 comprensiva dell'indennità di malattia, del risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese legali. Si costituiva l che contestava l'avversa domanda chiedendone il CP_1 rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
La domanda va accolta nei termini di cui si dirà.
E' incontestato che al controllo domiciliare del giorno 17.01.2023 il medico certificatore, pur essendosi recato presso l'indirizzo indicato dal ricorrente, non sia stato posto nelle condizioni di reperire l'assicurato, precludendo dunque l'accertamento sanitario.
Sostiene l che il lavoratore aveva indicato nel certificato di CP_1 malattia telematico del 04.01.2023 come sua residenza l'indirizzo “VIA
GIACOMO LEOPARDI 192 80125 NAPOLI" senza alcun riferimento al numero di isolato.
Il medico di controllo, in data 17.01.2023, si recava all'indirizzo “VIA
GIACOMO LEOPARDI 192 80125 NAPOLI” riscontrando che "In via Leopardi 192
c'è il rione Lauro con oltre sessanta isolati. È impossibile trovare la persona in oggetto senza l'indicazione precisa dell'isolato".
L'assicurato veniva, pertanto, dichiarato sconosciuto/irreperibile all'indirizzo.
Solo dai riscontri effettuati presso l'anagrafe della popolazione residente sarebbe emerso che l'indirizzo corretto del lavoratore comunicato dal Comune di Napoli era Via Giacomo Leopardi 192 isol. 4
80125 Napoli.
Dalla documentazione in atti emerge, tuttavia, che il Parte_1 nell'inviare il certificato di malattia del 4/11/2022, allegava anche il modello di autorizzazione e consenso informato nel quale venivano specificati indirizzo di residenza, civico, isolato ed interno della propria abitazione. Ad ogni modo la confusione ingeneratasi nella individuazione dell'esatto domicilio non può ascriversi alla condotta intenzionale del lavoratore.
In materia di trattamento economico di malattia, ricorrono i presupposti della decadenza dal trattamento medesimo non solo quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma anche quando, pur essendo presente, ponga in essere una condotta che, per incuria, negligenza o altro motivo giuridicamente non apprezzabile, impedisca in concreto l'esecuzione del controllo sanitario.
Va dunque allegato e provato, da parte dell'ente che disponga la visita medica domiciliare, un comportamento negligente del lavoratore, non riscontrabile quando la visita di controllo da parte del medico sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza dichiarata dal lavoratore.
(Tribunale Chieti sez. lav., 19/01/2021, n.15).
La domanda va dunque accolta dichiarandosi l'illegittimità del provvedimento di recupero della somma di € 6.778,96 nonché condannandosi l al pagamento della somma di € 13.205,38 a titolo di differenze CP_1 sulla indennità di malattia non corrisposta per il periodo dal 4.11.2022 al 20.02.2023. Sulle somme dovute andranno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Va invece disattesa la domanda di risarcimento danni sprovvista di qualsivoglia allegazione e/o supporto probatorio.
Le spese vanno compensate considerato il contenuto della presente decisione e la non ascrivibilità della responsabilità alla condotta dell'istituto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di recupero della somma di € 6.778,96 e condanna l al pagamento della somma di € 13.205,38 a titolo di CP_1 differenza sulla indennità di malattia non corrisposta per il periodo dal
4.11.2022 al 20.02.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Spese compensate.
Napoli, il 07.01.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli