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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6146 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa CE Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 4557 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fausto Ibello;
Appellante
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1 dall'avv.to Giuseppe Esposito
Appellata
CP_1
Appellato contumace
Oggetto: lesioni personali
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 27.6.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 02.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Parte_1 giudizio e la , in qualità, rispettivamente, di proprietario e CP_1 Parte_2
pagina 1 di 12 di compagnia assicuratrice per la RCA, del veicolo Audi tg. AW952AE. Manco deducendo che:
-in data 28.03.2008, alle ore 06.30 circa, in via Salita Piedigrotta a Napoli, mentre stava svolgendo le proprie mansioni di operatore ecologico (e, dunque, durante l'orario lavorativo), era stato investito dall'Audi, proveniente da tergo a forte velocità;
- a causa del sinistro, aveva riportato gravi lesioni personali, dalle quali era guarito solo dopo prolungato periodo di terapia medica e fisica e che avevano, comunque, comportato postumi invalidanti permanenti, quantificata dall' nella misura del CP_2
20% (come da comunicazione pervenuta ad esso attore il 16.9.2009);
-la responsabilità dell'incidente doveva essere imputata esclusivamente al conducente del veicolo Audi;
-in sede di ATP promosso da esso attore per cristallizzare i postumi derivanti dalle lesioni subite (r.g. n. 34261/2017), era stata svolta consulenza tecnica medico-legale per valutare e quantificare le lesioni patite da esso danneggiato, depositata il
30.6.2015;
-nonostante le numerose richieste di risarcimento rivolte stragiudizialmente alla quest'ultima non aveva formulato alcuna offerta;
Pt_2
-ad esso istante, andava riconosciuto: a) il pagamento, a titolo di provvisionale, di una somma compresa tra il 30% e il 50% del risarcimento, da calcolarsi sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale di cui al detto procedimento di ATP;
b) il risarcimento del danno morale, considerato che il fatto dannoso costituiva reato;
c)
€5.000,00 per ogni intervento chirurgico, come previsto dalle tabelle del tribunale di
Nola; d) il danno biologico da quantificarsi in misura maggiore rispetto a come indennizzato dall' , considerata l'applicabilità delle tabelle di riferimento per la CP_2
RCA; e) un'ulteriore somma a titolo di danno esistenziale, nonché per la perdita della capacità lavorativa specifica (quantificata nel 35% dal ctu).
aveva chiesto, perciò, di: “1) in via preliminare, riconoscere Parte_1 all'istante, nella suindicata qualità, nei limiti imposti dalla legge, una somma a titolo di provvisionale da porre a carico della Compagnia Assicurativa
[...]
2) in via istruttoria (…); 3) nel merito, accertare l'esclusiva Controparte_3 responsabilità del conducente il veicolo modello Audi, targato AW952AE, nella produzione del sinistro per cui è causa e condannare per l'effetto la Parte_2
pagina 2 di 12 Assicurazioni, in persona dei suoi legali rappresentanti, al pagamento in favore dell'istante e per l'indicata causale, della somma (così come calcolata in relazione all'espletato ATP): DB 25% €95.789,00, con personalizzazione massima del 34%
€128.357,00 + ITT quantificati in €145,00 gg. 90 €13.050,00 + ITP gg. 90 al 75%
€9.787,50 + ITP gg. 150 al 50% €10.875,00 + ITP gg. 120 al 25% €4.344,00 + spese mediche documentate €383,00 + danno da intervento chirurgico (€5.000,00) + il danno morale + il danno da perdita della capacità lavorativa specifica lavorativa così come descritta dal Dott. C.T.U. nel procedimento di A.T.P. arrecante R.G. Controparte_4
34261/2014, che il Giudicante riterrà congrua ai sensi dell'art. 1226 c.c. Il tutto, comunque, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. (…) 4)
Condannare, conseguentemente, la in persona dei suoi Controparte_3 legali rappresentanti, al pagamento delle spese tutte del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”
Si costituiva in giudizio la , sollevando, in via preliminare, le eccezioni Parte_2 di prescrizione, di improponibilità della domanda e di nullità dell'atto di citazione.
Nel merito, aveva dedotto l'infondatezza della domanda attorea, nell'an e nel quantum.
La compagnia aveva concluso, perciò, chiedendo di: “in rito e in via preliminare: 1.
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attore perché esercitato tardivamente.
2. Accertare e dichiarare l'improponibilità dell'avversa domanda poiché non preceduta da valida richiesta stragiudiziale ai sensi della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 209/05. 3. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. Nel merito:
1. In via principale, rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e non provata, sia nell'an che nel quantum 2. Sempre in via principale, dichiarare già pienamente satisfattiva la somma di euro 33.278,35 già riconosciuta dall' in favore del sig. CP_2
, dichiarando, nel contempo, l'assoluta inesistenza di altre ed Parte_1 ulteriori poste di danno nei suoi confronti 3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, anche in forma parziale, accertare e dichiarare la corresponsabilità del sig. nella determinazione dell'incidente per Parte_1 cui è causa, riducendo proporzionalmente l'eventuale risarcimento dei danni, il tutto entro i limiti del massimale e delle franchigie previste dalla compagnia assicurativa. 4.
pagina 3 di 12 In via ancor più subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, anche in forma parziale, disattesa ogni avversa incongrua istanza, liquidare i danni nei limiti del giusto e del provato, e comunque entro i limiti del massimale e delle franchigie previste dalla garanzia assicurativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Non si costituiva, invece, , del quale veniva perciò dichiarata la CP_1 contumacia.
Con sentenza n. 2969/2022, pubblicata il 24.03.2022, il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento delle domande attoree, ha così statuito:
“1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) dichiara la esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura modello Audi tg.
AW952AE di proprietà di nella produzione del sinistro per cui è causa e, CP_1 per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore dell'attore dell'importo di €
86.492,83 oltre gli interessi come indicato in motivazione;
3) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in relazione al procedimento di ATP in € 286,00 per esborsi ed
€ 3.000,00 per compenso ed in relazione al giudizio di merito in € 564,97 per esborsi ed € 9.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
4) pone a definitivo carico dei convenuti in solido le spese di CTU, come liquidate in atti.
In motivazione, il Tribunale, dichiarata l'infondatezza delle eccezioni sollevate in via preliminare dalla compagnia convenuta, ha osservato che:
-al caso di specie, trovava applicazione la presunzione di responsabilità esclusiva del veicolo investitore di cui all'art. 2054, co. 1, c.p.c.;
-nonostante la genericità e la non piena attendibilità delle testimonianze raccolte, poteva comunque ritenersi provato, stante anche l'assenza di prova contraria, il verificarsi dell'evento e l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore che, nel percorrere a velocità sostenuta la via Salita di Piedigrotta, aveva investito l'attore intento a trascinare i contenitori dei rifiuti nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative;
-vista l'insussistenza di profili di colpa addebitabili al danneggiato e in mancanza pagina 4 di 12 della possibilità di ricostruire con esattezza la dinamica, doveva affermarsi la colpa presunta (e, quindi, l'esclusiva responsabilità) del conducente del veicolo, considerato anche che era ragionevolmente presumibile che quest'ultimo, prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto rendersi conto della presenza del Pt_1
-per la quantificazione del danno risarcibile, occorreva fare riferimento alle risultanze della ctu svolta in sede di atp, considerato anche che a ciò non ostava la circostanza per cui tale perizia si fosse formata in assenza di contraddittorio poiché la regolarmente citata nel procedimento, aveva scelto di non costituirsi;
Pt_2
-sulla base della predetta relazione, le lesioni riportate potevano essere così stimate:
ITT giorni 90; ITP al 75% giorni 90, ITP al 50% giorni 150, ITP al 25% giorni 120; danno biologico da invalidità permanente nel grado del 25%;
-tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e applicando i criteri di cui alle tabelle di Milano (2021), i danni dovevano essere equitativamente liquidati come segue: €93.400,68 per danno biologico nella misura del 25% oltre personalizzazione massima nella misura del 34% (€69.702,00+€23.698,68); € 8.910,00 per ITT (90 gg),
€ 6.682,50 per ITP al 75% (90 gg), € 7.425,00 per ITP al 50% (150 gg) ed € 2.970,00 per ITP al 25% (120 gg);
-nulla doveva essere risarcito a titolo di danno morale, visto il difetto di specifica allegazione e prova;
-era dovuta la somma di €383,00 a titolo di danno emergente per spese mediche sostenute;
doveva essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante Per_1 per riduzione della capacità lavorativa specifica poiché, pur avendo il ctu accertato una riduzione nella misura del 35%, non v'era prova che vi fosse stata una effettiva riduzione del reddito causalmente riconducibile all'evento oggetto di causa (es., riduzione di stipendio o collocamento a riposo anticipato);
-stante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo ad opera dell' , ai sensi del d.lgs. CP_2
38/2000, ad esso attore doveva riconoscersi soltanto il c.d. danno differenziale, dato dalla differenza derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' in dipendenza del sinistro;
CP_5
-risultava dimostrato il pagamento di €33.278,35 da parte dell' che, però, CP_2 ristorava unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi pagina 5 di 12 riconducibili alla più ampia nozione di danno non patrimoniale;
-era generica e destituita di prova l'allegazione di parte convenuta secondo cui l' aveva provveduto a liquidare l'importo complessivo di €121.123,99, in favore CP_2 di Pt_1
-detraendo l'importo già percepito da quello di €69.702,00, doveva essere riconosciuto all'attore, a titolo di danno da invalidità permanente, solo l'ulteriore importo di €36.4243,65;
-restava fermo il diritto del danneggiato al risarcimento del danno da invalidità temporanea, così come della componente soggettiva del danno biologico (quantificata nel 34% di personalizzazione), oltre che delle spese mediche;
-complessivamente, a doveva essere riconosciuta la somma di Parte_1
€86.492,83, oltre interessi compensativi, nella misura del tasso legale, sulla somma devalutata al momento del sinistro (28.3.2010), via via rivalutata anno per anno fino all'attualità, nonché interessi legali dalla pronuncia al saldo sulla somma complessiva come sopra calcolata.
B. Giudizio d'appello
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello . Parte_1
Con unico articolato motivo di gravame, l'appellante impugna esclusivamente la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica e conseguente riduzione della capacità di produrre reddito.
L'appellante, reiterando la richiesta risarcitoria, critica la pronuncia gravata sotto un duplice profilo. In particolare, l'appellante, per un verso, lamenta il fatto per cui il
Tribunale si sarebbe ingiustificatamente discostato dalle conclusioni dell'incaricato ctu (il quale ha accertato la riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 35%) e, per altro verso, censura l'omesso esame, ad opera del giudice, della documentazione offerta da esso istante a sostengo della propria domanda risarcitoria. Nel trascurare i detti elementi, il Tribunale – secondo l'appellante– avrebbe reso una motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 111, co.
6, Cost. e 132 c.p.c., inidonea ad illustrare l'iter logico seguito e l'apprezzamento delle prove acquisite, considerato anche che, sebbene il giudice abbia il potere di porre a fondamento della propria decisione qualsiasi risultanza probatoria, egli ha pagina 6 di 12 l'obbligo di fornire adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. L'appellante ritiene, allora, che il giudice avrebbe dovuto ritenere dimostrata la lesione della capacità lavorativa specifica e la conseguente riduzione della sua capacità di produrre reddito, intesa anche quale danno futuro valutabile su base prognostica e quantificabile in €63.240,83, come facilmente desumibile dalla documentazione prodotta.
conclude, perciò, chiedendo di: “a) accogliere il presente gravame;
Parte_1
b) in accoglimento della presente impugnazione riformare parzialmente la sentenza recante n. 2969/2022 resa dal Tribunale di Napoli, in persona del G. I. dott.ssa
CE ME de YA nei punti evidenziati 1) e 2); c) condannare gli appellati, in solido, alla corresponsione dell'ulteriore importo pari ad € 63.240,83 a titolo di importo derivante dalla riduzione della capacità specifica lavorativa subìta dall'istante a causa delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro de quo;
d) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai costituito procuratore antistatario.”
Si è costituita la , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e Parte_2 chiedendone il rigetto. In particolare, la compagnia ha concluso: “affinché l'adita
Corte rigetti l'appello con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, solo nella denegata ipotesi di accoglimento si dichiara e dimostra a mezzo dei documenti allegati, che la sentenza di primo grado è stata in pieno adempiuta, quindi, denegatamente la declaratoria di condanna dovrà essere relativa solo alle somme ulteriori rispetto a quelle liquidate in primo grado e già pagate. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.”
Benché ritualmente citato, non si è costituito, invece, , del quale va, CP_1 perciò, dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
L'appello è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato sulla base delle motivazioni che seguono.
In primo luogo, non possono condividersi le osservazioni dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado si sarebbe erroneamente discostato dalle conclusioni rese pagina 7 di 12 dal consulente tecnico d'ufficio, senza – peraltro – motivare la propria decisione.
Occorre precisare, innanzitutto, che il Tribunale non ometteva di prendere in considerazione quanto accertato dal dott. (CTU incaricato in sede Controparte_4 di ATP), né – tantomeno – disattendeva tale accertamento. Diversamente, il
Tribunale riteneva che quanto affermato dal perito (ossia la riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 35%) non fosse sufficiente a provare l'esistenza concreta del lamentato pregiudizio.
Ad avviso della Corte, tale conclusione è corretta.
Spettava, infatti, al danneggiato dimostrare che tale circostanza – ossia, l'incidenza negativa della lesione sulla capacità lavorativa specifica – si fosse tradotta in una concreta ed effettiva perdita di guadagno, attuale o futura. In altri termini,
l'accertamento del consulente tecnico non esaurisce la prova del danno, rilevando lo stesso soltanto sotto il profilo della possibilità della sua esistenza.
Al riguardo, pare utile richiamare quanto recentemente affermato dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 16604/2025 in punto di onere probatorio del danneggiato e rilievo attribuibile alle conclusioni del consulente tecnico: “
5.1. Alla luce dei princìpi appena esposti vanno prese le distanze dall'isolato precedente di questa Corte, nel quale si reputò “irrilevante”, ai fini della stima del danno patrimoniale da perdita del reddito in conseguenza d'un infortunio, la circostanza che la vittima, pur avendo perso il lavoro, non avesse perso la capacità di procacciarsene un altro confacente alle sue attitudini. In tal senso si espresse in passato Cass. Sez. 3, 22/02/2002, n. 2589, in base all'assunto che, quando il consulente medico legale nominato dall'ufficio accerti la capacità della perdita di “capacità lavorativa specifica”, “il giudizio [sul danno] è stato già compiuto dal medico legale” e null'altro il danneggiato dovrebbe dimostrare.
Questo principio, tuttavia, non può essere condiviso per due ragioni.
5.2. In primo luogo perché il giudizio sull'esistenza del danno spetta al giudice, non al medico legale. A quest'ultimo potrà domandarsi, a tutto concedere, un giudizio di compatibilità tra i postumi permanenti e la prosecuzione del lavoro, ma non certo un giudizio sull'esistenza e sulla risarcibilità del danno da lucro cessante. Né è ammissibile che, ritenuta esistente dal medico legale una “incapacità lavorativa”, il giudice debba attenersi a questo ipse dixit e null'altro il danneggiato debba dimostrare, come non condivisibilmente ritenuto da Cass. 2589/02, già ricordata.
5.3. In secondo luogo
pagina 8 di 12 perché la perdita della capacità di lavoro è la possibile causa d'un danno, ma non il danno. Quest'ultimo consisterà nella effettiva riduzione delle entrate della vittima, la quale non è necessaria ed indefettibile conseguenza dell'esistenza di postumi permanenti. Il danno da lucro cessante va valutato in concreto e non in astratto, sicché
l'esistenza di postumi permanenti di qualunque tipo non giustifica la pretesa al risarcimento del danno, se essi non hanno determinato in concreto una perdita del reddito, certa o almeno probabile”.
Ed allora, ancorché il dott. abbia accertato “Ripercussioni negative Controparte_4 sull'attività lavorativa specifica che risulta ridotta del 35% (trentacinquepercento)”
(pag. 9 elaborato peritale), ciò non è sufficiente a ritenere provato e risarcibile il detto danno patrimoniale.
Tanto precisato, la Corte ritiene che parte appellante, pur a ciò onerata, non abbia fornito la necessaria prova del danno patrimoniale da lucro cessante di cui si discute.
Una lesione della salute può riverberare tre tipi di conseguenze sul lavoro svolto dalla vittima: (a) maggiore stancabilità o minore efficienza nello svolgimento dell'attività lavorativa (c.d. danno alla cenestesi lavorativa); (b) perdita del lavoro, e di conseguenza del reddito;
(c) conservazione del lavoro, ma con riduzione del reddito, tanto in atto quanto in potenza.
Il danno sub (a) costituisce un danno non patrimoniale, del quale tenere conto nella liquidazione del danno biologico attraverso una adeguata personalizzazione del risarcimento (danno configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico (cfr. Cass., n. 16628/2023).
I danni sub (b) e (c) costituiscono un danno al patrimonio.
Il risarcimento del danno patrimoniale da incapacità di lavoro e di guadagno può essere accordato pertanto non già a chi si limiti a dimostrare di avere subito lesioni personali, ma soltanto a chi deduca e dimostri che, a causa di quelle: (a) ha perso in tutto od in parte il proprio reddito;
(b) pur avendo conservato il proprio reddito in atto, in futuro tale reddito si contrarrà, ovvero crescerà meno di quanto non sarebbe avvenuto in assenza del danno (Cass., n. 10588/2024).
Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica non comporta, allora,
l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del pagina 9 di 12 danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass., n. 26641/2023;
n. 14241/2023). L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali, patito da soggetto percettore di reddito, deve considerare l'entità dei postumi permanenti, la loro compatibilità con l'impegno psico-fisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima e l'idoneità dell'eventuale incompatibilità a produrre una riduzione patrimoniale, senza che possa procedersi a valutazioni "in abstracto", demandando al medico-legale di quantificare la c.d.
"incapacità lavorativa specifica" in percentuale, da moltiplicarsi, poi, per il reddito perduto, e senza operare alcun automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del danno da lucro cessante. (cfr. Cass., n. 16604/2025).
Facendo applicazione degli illustrati principi, occorre osservare che, sebbene l'appellante, nei propri atti difensivi, faccia ripetutamente riferimento ad una prova documentalmente offerta, questa – a ben vedere – non risulta acquisita, considerato anche che lo stesso omette di precisare quali, tra i documenti prodotti, Pt_1 sarebbero – in tesi – utili a fornire la prova del pregiudizio in questione.
Esaminando la produzione di parte appellante e ribadendo che il danno di cui si discute è di natura patrimoniale, non si rinvengono elementi utili a dimostrare una reale riduzione dei redditi di quest'ultimo in epoca posteriore al sinistro oggetto di causa che sia etiologicamente riconducibile al medesimo.
L'appellante nulla ha prodotto circa la propria situazione reddituale, né per il periodo precedente all'infortunio, né per quello successivo, impedendo a questa
Corte di verificare l'effettiva contrazione dei guadagni a seguito della menomazione
(ferma restando, comunque, la necessità di dimostrarne, poi, la riconducibilità causale alle lesioni).
Nemmeno sono stati offerti elementi relativi al rapporto di lavoro in virtù del quale svolgeva le mansioni di operatore ecologico, sicché non è possibile accertare Pt_1 se, dopo lo stabilizzarsi dei postumi, il detto rapporto lavorativo sia stato interrotto o modificato nel senso da determinare una riduzione dello stipendio (riduzione delle ore, demansionamento).
Infine, nulla è stato dimostrato (o allegato) circa la possibilità di attendere ad altri pagina 10 di 12 lavori. Infatti, i postumi permanenti d'un infortunio possono provocare la perdita del lavoro e del reddito che da esso la vittima ricavava, ma non anche e necessariamente la possibilità di impiegare proficuamente in altro modo le proprie capacità di lavoro.
La possibilità di reimpiego delle energie lavorative residue è circostanza di cui è doveroso tenere conto nella liquidazione del danno da lucro cessante (Cass., n.
16604/2025).
Per tutti i motivi esposti, ogni altra censura e questione sollevate assorbite, l'appello deve essere rigetto.
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata
D.Le spese processuali
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e devono essere, perciò, essere sostenute da . Parte_1
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Giova precisare che l'applicazione del principio del disputatum in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione. Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del suddetto criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se viene accolta. Per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione se l'appello è rigettato, ed alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado all'appellante, se il gravame è accolto (Cass., n. 35195/2022).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati in favore della sola costituita (stante la contumacia di ), come in dispositivo, Parte_2 CP_1 in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in pagina 11 di 12 vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi la Corte d'Appello (tab. n. 12), con riferimento allo scaglione da €52.000,01 ad €260.000,00 in base al valore
(€63.240,83) della causa (valore così determinato in base al criterio del
"disputatum").
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 2969 del 24.3.2022, così decide:
[...]
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) rigetta l'appello;
c) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 Parte_2 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa CE Sicilia
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa CE Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 4557 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fausto Ibello;
Appellante
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1 dall'avv.to Giuseppe Esposito
Appellata
CP_1
Appellato contumace
Oggetto: lesioni personali
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 27.6.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 02.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Parte_1 giudizio e la , in qualità, rispettivamente, di proprietario e CP_1 Parte_2
pagina 1 di 12 di compagnia assicuratrice per la RCA, del veicolo Audi tg. AW952AE. Manco deducendo che:
-in data 28.03.2008, alle ore 06.30 circa, in via Salita Piedigrotta a Napoli, mentre stava svolgendo le proprie mansioni di operatore ecologico (e, dunque, durante l'orario lavorativo), era stato investito dall'Audi, proveniente da tergo a forte velocità;
- a causa del sinistro, aveva riportato gravi lesioni personali, dalle quali era guarito solo dopo prolungato periodo di terapia medica e fisica e che avevano, comunque, comportato postumi invalidanti permanenti, quantificata dall' nella misura del CP_2
20% (come da comunicazione pervenuta ad esso attore il 16.9.2009);
-la responsabilità dell'incidente doveva essere imputata esclusivamente al conducente del veicolo Audi;
-in sede di ATP promosso da esso attore per cristallizzare i postumi derivanti dalle lesioni subite (r.g. n. 34261/2017), era stata svolta consulenza tecnica medico-legale per valutare e quantificare le lesioni patite da esso danneggiato, depositata il
30.6.2015;
-nonostante le numerose richieste di risarcimento rivolte stragiudizialmente alla quest'ultima non aveva formulato alcuna offerta;
Pt_2
-ad esso istante, andava riconosciuto: a) il pagamento, a titolo di provvisionale, di una somma compresa tra il 30% e il 50% del risarcimento, da calcolarsi sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale di cui al detto procedimento di ATP;
b) il risarcimento del danno morale, considerato che il fatto dannoso costituiva reato;
c)
€5.000,00 per ogni intervento chirurgico, come previsto dalle tabelle del tribunale di
Nola; d) il danno biologico da quantificarsi in misura maggiore rispetto a come indennizzato dall' , considerata l'applicabilità delle tabelle di riferimento per la CP_2
RCA; e) un'ulteriore somma a titolo di danno esistenziale, nonché per la perdita della capacità lavorativa specifica (quantificata nel 35% dal ctu).
aveva chiesto, perciò, di: “1) in via preliminare, riconoscere Parte_1 all'istante, nella suindicata qualità, nei limiti imposti dalla legge, una somma a titolo di provvisionale da porre a carico della Compagnia Assicurativa
[...]
2) in via istruttoria (…); 3) nel merito, accertare l'esclusiva Controparte_3 responsabilità del conducente il veicolo modello Audi, targato AW952AE, nella produzione del sinistro per cui è causa e condannare per l'effetto la Parte_2
pagina 2 di 12 Assicurazioni, in persona dei suoi legali rappresentanti, al pagamento in favore dell'istante e per l'indicata causale, della somma (così come calcolata in relazione all'espletato ATP): DB 25% €95.789,00, con personalizzazione massima del 34%
€128.357,00 + ITT quantificati in €145,00 gg. 90 €13.050,00 + ITP gg. 90 al 75%
€9.787,50 + ITP gg. 150 al 50% €10.875,00 + ITP gg. 120 al 25% €4.344,00 + spese mediche documentate €383,00 + danno da intervento chirurgico (€5.000,00) + il danno morale + il danno da perdita della capacità lavorativa specifica lavorativa così come descritta dal Dott. C.T.U. nel procedimento di A.T.P. arrecante R.G. Controparte_4
34261/2014, che il Giudicante riterrà congrua ai sensi dell'art. 1226 c.c. Il tutto, comunque, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. (…) 4)
Condannare, conseguentemente, la in persona dei suoi Controparte_3 legali rappresentanti, al pagamento delle spese tutte del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”
Si costituiva in giudizio la , sollevando, in via preliminare, le eccezioni Parte_2 di prescrizione, di improponibilità della domanda e di nullità dell'atto di citazione.
Nel merito, aveva dedotto l'infondatezza della domanda attorea, nell'an e nel quantum.
La compagnia aveva concluso, perciò, chiedendo di: “in rito e in via preliminare: 1.
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attore perché esercitato tardivamente.
2. Accertare e dichiarare l'improponibilità dell'avversa domanda poiché non preceduta da valida richiesta stragiudiziale ai sensi della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 209/05. 3. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. Nel merito:
1. In via principale, rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e non provata, sia nell'an che nel quantum 2. Sempre in via principale, dichiarare già pienamente satisfattiva la somma di euro 33.278,35 già riconosciuta dall' in favore del sig. CP_2
, dichiarando, nel contempo, l'assoluta inesistenza di altre ed Parte_1 ulteriori poste di danno nei suoi confronti 3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, anche in forma parziale, accertare e dichiarare la corresponsabilità del sig. nella determinazione dell'incidente per Parte_1 cui è causa, riducendo proporzionalmente l'eventuale risarcimento dei danni, il tutto entro i limiti del massimale e delle franchigie previste dalla compagnia assicurativa. 4.
pagina 3 di 12 In via ancor più subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, anche in forma parziale, disattesa ogni avversa incongrua istanza, liquidare i danni nei limiti del giusto e del provato, e comunque entro i limiti del massimale e delle franchigie previste dalla garanzia assicurativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Non si costituiva, invece, , del quale veniva perciò dichiarata la CP_1 contumacia.
Con sentenza n. 2969/2022, pubblicata il 24.03.2022, il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento delle domande attoree, ha così statuito:
“1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) dichiara la esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura modello Audi tg.
AW952AE di proprietà di nella produzione del sinistro per cui è causa e, CP_1 per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore dell'attore dell'importo di €
86.492,83 oltre gli interessi come indicato in motivazione;
3) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in relazione al procedimento di ATP in € 286,00 per esborsi ed
€ 3.000,00 per compenso ed in relazione al giudizio di merito in € 564,97 per esborsi ed € 9.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
4) pone a definitivo carico dei convenuti in solido le spese di CTU, come liquidate in atti.
In motivazione, il Tribunale, dichiarata l'infondatezza delle eccezioni sollevate in via preliminare dalla compagnia convenuta, ha osservato che:
-al caso di specie, trovava applicazione la presunzione di responsabilità esclusiva del veicolo investitore di cui all'art. 2054, co. 1, c.p.c.;
-nonostante la genericità e la non piena attendibilità delle testimonianze raccolte, poteva comunque ritenersi provato, stante anche l'assenza di prova contraria, il verificarsi dell'evento e l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore che, nel percorrere a velocità sostenuta la via Salita di Piedigrotta, aveva investito l'attore intento a trascinare i contenitori dei rifiuti nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative;
-vista l'insussistenza di profili di colpa addebitabili al danneggiato e in mancanza pagina 4 di 12 della possibilità di ricostruire con esattezza la dinamica, doveva affermarsi la colpa presunta (e, quindi, l'esclusiva responsabilità) del conducente del veicolo, considerato anche che era ragionevolmente presumibile che quest'ultimo, prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto rendersi conto della presenza del Pt_1
-per la quantificazione del danno risarcibile, occorreva fare riferimento alle risultanze della ctu svolta in sede di atp, considerato anche che a ciò non ostava la circostanza per cui tale perizia si fosse formata in assenza di contraddittorio poiché la regolarmente citata nel procedimento, aveva scelto di non costituirsi;
Pt_2
-sulla base della predetta relazione, le lesioni riportate potevano essere così stimate:
ITT giorni 90; ITP al 75% giorni 90, ITP al 50% giorni 150, ITP al 25% giorni 120; danno biologico da invalidità permanente nel grado del 25%;
-tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e applicando i criteri di cui alle tabelle di Milano (2021), i danni dovevano essere equitativamente liquidati come segue: €93.400,68 per danno biologico nella misura del 25% oltre personalizzazione massima nella misura del 34% (€69.702,00+€23.698,68); € 8.910,00 per ITT (90 gg),
€ 6.682,50 per ITP al 75% (90 gg), € 7.425,00 per ITP al 50% (150 gg) ed € 2.970,00 per ITP al 25% (120 gg);
-nulla doveva essere risarcito a titolo di danno morale, visto il difetto di specifica allegazione e prova;
-era dovuta la somma di €383,00 a titolo di danno emergente per spese mediche sostenute;
doveva essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante Per_1 per riduzione della capacità lavorativa specifica poiché, pur avendo il ctu accertato una riduzione nella misura del 35%, non v'era prova che vi fosse stata una effettiva riduzione del reddito causalmente riconducibile all'evento oggetto di causa (es., riduzione di stipendio o collocamento a riposo anticipato);
-stante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo ad opera dell' , ai sensi del d.lgs. CP_2
38/2000, ad esso attore doveva riconoscersi soltanto il c.d. danno differenziale, dato dalla differenza derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' in dipendenza del sinistro;
CP_5
-risultava dimostrato il pagamento di €33.278,35 da parte dell' che, però, CP_2 ristorava unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi pagina 5 di 12 riconducibili alla più ampia nozione di danno non patrimoniale;
-era generica e destituita di prova l'allegazione di parte convenuta secondo cui l' aveva provveduto a liquidare l'importo complessivo di €121.123,99, in favore CP_2 di Pt_1
-detraendo l'importo già percepito da quello di €69.702,00, doveva essere riconosciuto all'attore, a titolo di danno da invalidità permanente, solo l'ulteriore importo di €36.4243,65;
-restava fermo il diritto del danneggiato al risarcimento del danno da invalidità temporanea, così come della componente soggettiva del danno biologico (quantificata nel 34% di personalizzazione), oltre che delle spese mediche;
-complessivamente, a doveva essere riconosciuta la somma di Parte_1
€86.492,83, oltre interessi compensativi, nella misura del tasso legale, sulla somma devalutata al momento del sinistro (28.3.2010), via via rivalutata anno per anno fino all'attualità, nonché interessi legali dalla pronuncia al saldo sulla somma complessiva come sopra calcolata.
B. Giudizio d'appello
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello . Parte_1
Con unico articolato motivo di gravame, l'appellante impugna esclusivamente la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica e conseguente riduzione della capacità di produrre reddito.
L'appellante, reiterando la richiesta risarcitoria, critica la pronuncia gravata sotto un duplice profilo. In particolare, l'appellante, per un verso, lamenta il fatto per cui il
Tribunale si sarebbe ingiustificatamente discostato dalle conclusioni dell'incaricato ctu (il quale ha accertato la riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 35%) e, per altro verso, censura l'omesso esame, ad opera del giudice, della documentazione offerta da esso istante a sostengo della propria domanda risarcitoria. Nel trascurare i detti elementi, il Tribunale – secondo l'appellante– avrebbe reso una motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 111, co.
6, Cost. e 132 c.p.c., inidonea ad illustrare l'iter logico seguito e l'apprezzamento delle prove acquisite, considerato anche che, sebbene il giudice abbia il potere di porre a fondamento della propria decisione qualsiasi risultanza probatoria, egli ha pagina 6 di 12 l'obbligo di fornire adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. L'appellante ritiene, allora, che il giudice avrebbe dovuto ritenere dimostrata la lesione della capacità lavorativa specifica e la conseguente riduzione della sua capacità di produrre reddito, intesa anche quale danno futuro valutabile su base prognostica e quantificabile in €63.240,83, come facilmente desumibile dalla documentazione prodotta.
conclude, perciò, chiedendo di: “a) accogliere il presente gravame;
Parte_1
b) in accoglimento della presente impugnazione riformare parzialmente la sentenza recante n. 2969/2022 resa dal Tribunale di Napoli, in persona del G. I. dott.ssa
CE ME de YA nei punti evidenziati 1) e 2); c) condannare gli appellati, in solido, alla corresponsione dell'ulteriore importo pari ad € 63.240,83 a titolo di importo derivante dalla riduzione della capacità specifica lavorativa subìta dall'istante a causa delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro de quo;
d) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai costituito procuratore antistatario.”
Si è costituita la , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e Parte_2 chiedendone il rigetto. In particolare, la compagnia ha concluso: “affinché l'adita
Corte rigetti l'appello con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, solo nella denegata ipotesi di accoglimento si dichiara e dimostra a mezzo dei documenti allegati, che la sentenza di primo grado è stata in pieno adempiuta, quindi, denegatamente la declaratoria di condanna dovrà essere relativa solo alle somme ulteriori rispetto a quelle liquidate in primo grado e già pagate. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.”
Benché ritualmente citato, non si è costituito, invece, , del quale va, CP_1 perciò, dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
L'appello è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato sulla base delle motivazioni che seguono.
In primo luogo, non possono condividersi le osservazioni dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado si sarebbe erroneamente discostato dalle conclusioni rese pagina 7 di 12 dal consulente tecnico d'ufficio, senza – peraltro – motivare la propria decisione.
Occorre precisare, innanzitutto, che il Tribunale non ometteva di prendere in considerazione quanto accertato dal dott. (CTU incaricato in sede Controparte_4 di ATP), né – tantomeno – disattendeva tale accertamento. Diversamente, il
Tribunale riteneva che quanto affermato dal perito (ossia la riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 35%) non fosse sufficiente a provare l'esistenza concreta del lamentato pregiudizio.
Ad avviso della Corte, tale conclusione è corretta.
Spettava, infatti, al danneggiato dimostrare che tale circostanza – ossia, l'incidenza negativa della lesione sulla capacità lavorativa specifica – si fosse tradotta in una concreta ed effettiva perdita di guadagno, attuale o futura. In altri termini,
l'accertamento del consulente tecnico non esaurisce la prova del danno, rilevando lo stesso soltanto sotto il profilo della possibilità della sua esistenza.
Al riguardo, pare utile richiamare quanto recentemente affermato dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 16604/2025 in punto di onere probatorio del danneggiato e rilievo attribuibile alle conclusioni del consulente tecnico: “
5.1. Alla luce dei princìpi appena esposti vanno prese le distanze dall'isolato precedente di questa Corte, nel quale si reputò “irrilevante”, ai fini della stima del danno patrimoniale da perdita del reddito in conseguenza d'un infortunio, la circostanza che la vittima, pur avendo perso il lavoro, non avesse perso la capacità di procacciarsene un altro confacente alle sue attitudini. In tal senso si espresse in passato Cass. Sez. 3, 22/02/2002, n. 2589, in base all'assunto che, quando il consulente medico legale nominato dall'ufficio accerti la capacità della perdita di “capacità lavorativa specifica”, “il giudizio [sul danno] è stato già compiuto dal medico legale” e null'altro il danneggiato dovrebbe dimostrare.
Questo principio, tuttavia, non può essere condiviso per due ragioni.
5.2. In primo luogo perché il giudizio sull'esistenza del danno spetta al giudice, non al medico legale. A quest'ultimo potrà domandarsi, a tutto concedere, un giudizio di compatibilità tra i postumi permanenti e la prosecuzione del lavoro, ma non certo un giudizio sull'esistenza e sulla risarcibilità del danno da lucro cessante. Né è ammissibile che, ritenuta esistente dal medico legale una “incapacità lavorativa”, il giudice debba attenersi a questo ipse dixit e null'altro il danneggiato debba dimostrare, come non condivisibilmente ritenuto da Cass. 2589/02, già ricordata.
5.3. In secondo luogo
pagina 8 di 12 perché la perdita della capacità di lavoro è la possibile causa d'un danno, ma non il danno. Quest'ultimo consisterà nella effettiva riduzione delle entrate della vittima, la quale non è necessaria ed indefettibile conseguenza dell'esistenza di postumi permanenti. Il danno da lucro cessante va valutato in concreto e non in astratto, sicché
l'esistenza di postumi permanenti di qualunque tipo non giustifica la pretesa al risarcimento del danno, se essi non hanno determinato in concreto una perdita del reddito, certa o almeno probabile”.
Ed allora, ancorché il dott. abbia accertato “Ripercussioni negative Controparte_4 sull'attività lavorativa specifica che risulta ridotta del 35% (trentacinquepercento)”
(pag. 9 elaborato peritale), ciò non è sufficiente a ritenere provato e risarcibile il detto danno patrimoniale.
Tanto precisato, la Corte ritiene che parte appellante, pur a ciò onerata, non abbia fornito la necessaria prova del danno patrimoniale da lucro cessante di cui si discute.
Una lesione della salute può riverberare tre tipi di conseguenze sul lavoro svolto dalla vittima: (a) maggiore stancabilità o minore efficienza nello svolgimento dell'attività lavorativa (c.d. danno alla cenestesi lavorativa); (b) perdita del lavoro, e di conseguenza del reddito;
(c) conservazione del lavoro, ma con riduzione del reddito, tanto in atto quanto in potenza.
Il danno sub (a) costituisce un danno non patrimoniale, del quale tenere conto nella liquidazione del danno biologico attraverso una adeguata personalizzazione del risarcimento (danno configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico (cfr. Cass., n. 16628/2023).
I danni sub (b) e (c) costituiscono un danno al patrimonio.
Il risarcimento del danno patrimoniale da incapacità di lavoro e di guadagno può essere accordato pertanto non già a chi si limiti a dimostrare di avere subito lesioni personali, ma soltanto a chi deduca e dimostri che, a causa di quelle: (a) ha perso in tutto od in parte il proprio reddito;
(b) pur avendo conservato il proprio reddito in atto, in futuro tale reddito si contrarrà, ovvero crescerà meno di quanto non sarebbe avvenuto in assenza del danno (Cass., n. 10588/2024).
Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica non comporta, allora,
l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del pagina 9 di 12 danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass., n. 26641/2023;
n. 14241/2023). L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali, patito da soggetto percettore di reddito, deve considerare l'entità dei postumi permanenti, la loro compatibilità con l'impegno psico-fisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima e l'idoneità dell'eventuale incompatibilità a produrre una riduzione patrimoniale, senza che possa procedersi a valutazioni "in abstracto", demandando al medico-legale di quantificare la c.d.
"incapacità lavorativa specifica" in percentuale, da moltiplicarsi, poi, per il reddito perduto, e senza operare alcun automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del danno da lucro cessante. (cfr. Cass., n. 16604/2025).
Facendo applicazione degli illustrati principi, occorre osservare che, sebbene l'appellante, nei propri atti difensivi, faccia ripetutamente riferimento ad una prova documentalmente offerta, questa – a ben vedere – non risulta acquisita, considerato anche che lo stesso omette di precisare quali, tra i documenti prodotti, Pt_1 sarebbero – in tesi – utili a fornire la prova del pregiudizio in questione.
Esaminando la produzione di parte appellante e ribadendo che il danno di cui si discute è di natura patrimoniale, non si rinvengono elementi utili a dimostrare una reale riduzione dei redditi di quest'ultimo in epoca posteriore al sinistro oggetto di causa che sia etiologicamente riconducibile al medesimo.
L'appellante nulla ha prodotto circa la propria situazione reddituale, né per il periodo precedente all'infortunio, né per quello successivo, impedendo a questa
Corte di verificare l'effettiva contrazione dei guadagni a seguito della menomazione
(ferma restando, comunque, la necessità di dimostrarne, poi, la riconducibilità causale alle lesioni).
Nemmeno sono stati offerti elementi relativi al rapporto di lavoro in virtù del quale svolgeva le mansioni di operatore ecologico, sicché non è possibile accertare Pt_1 se, dopo lo stabilizzarsi dei postumi, il detto rapporto lavorativo sia stato interrotto o modificato nel senso da determinare una riduzione dello stipendio (riduzione delle ore, demansionamento).
Infine, nulla è stato dimostrato (o allegato) circa la possibilità di attendere ad altri pagina 10 di 12 lavori. Infatti, i postumi permanenti d'un infortunio possono provocare la perdita del lavoro e del reddito che da esso la vittima ricavava, ma non anche e necessariamente la possibilità di impiegare proficuamente in altro modo le proprie capacità di lavoro.
La possibilità di reimpiego delle energie lavorative residue è circostanza di cui è doveroso tenere conto nella liquidazione del danno da lucro cessante (Cass., n.
16604/2025).
Per tutti i motivi esposti, ogni altra censura e questione sollevate assorbite, l'appello deve essere rigetto.
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata
D.Le spese processuali
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e devono essere, perciò, essere sostenute da . Parte_1
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Giova precisare che l'applicazione del principio del disputatum in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione. Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del suddetto criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se viene accolta. Per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione se l'appello è rigettato, ed alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado all'appellante, se il gravame è accolto (Cass., n. 35195/2022).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati in favore della sola costituita (stante la contumacia di ), come in dispositivo, Parte_2 CP_1 in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in pagina 11 di 12 vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi la Corte d'Appello (tab. n. 12), con riferimento allo scaglione da €52.000,01 ad €260.000,00 in base al valore
(€63.240,83) della causa (valore così determinato in base al criterio del
"disputatum").
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 2969 del 24.3.2022, così decide:
[...]
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) rigetta l'appello;
c) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 Parte_2 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa CE Sicilia
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
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