TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice Dr Carolina
Burrascano, all'udienza del 09 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3311/ 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa,
TRA
( ) nato a [...] il [...], ivi residente nella via Parte_1 CodiceFiscale_1
Papa Paolo VI n. 38, elettivamente domiciliato in Siracusa v.le Scala Greca 181/a, presso lo studio dell'avv. Giorgio Di Giacomo che lo rappresenta e difende giusta procura
- opponente -
E
, per la provincia di Siracusa, (cod. fisc.: Controparte_1 Controparte_2
),in persona del suo legale rappresentante pro-tempore in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore - Agente della riscossione per la provincia di Siracusa, elettivamente domiciliata in Catania, in via R.Franchetti n. 70 presso lo studio dell'avv. Monica Bottino che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di
- opposta -
, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Siracusa, Via G. Perasso, 2, PEC itl. egione.sicilia.it e risultante dall'IPA, indice delle pubbliche amministrazioni (cfr. Email_1 estratto registri IPA)
- opposto contumace-
pagina 1 di 4
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso, ritualmente depositato in data 3/10/2024, proponeva opposizione Parte_1 innanzi al Tribunale Civile di Siracusa, avverso l'avviso di addebito (ovvero Ordinanza Ingiunzione) emesso a carico del ricorrente nell'anno 2018 dall' Controparte_3
di Siracusa, dell'importo di € 41.210,00, oltre sanzioni ed interessi, e la conseguente cartella di
[...] pagamento n. 29820210012648137000 asseritamente notificata il 01.02.2023
Il ricorrente precisava di avere avuto conoscenza dei superiori atti in data 7 settembre 2024 avendo ricevuto da parte dell' il sollecito di pagamento. Controparte_4
Deduceva la mancata notifica dell'avviso/ordinanza ingiunzione.
Il ricorrente concludeva chiedendo di dichiarare , Controparte_3 Controparte_3
Siracusa decaduto dalla pretesa sanzionatoria e conseguentemente di nulla dovere
[...]
, per la provincia di Siracusa, Controparte_1 Controparte_2
Si costituiva in giudizio l per la provincia di Siracusa, contestando i motivi di Controparte_2 opposizione rilevando che le doglianze concernevano la fase della formazione del ruolo, antecedente a quella della riscossione, e che pertanto non potevano esserle imputate.
Deduceva l'inammissibilità della domanda avversaria in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio, è stato proposto tardivamente e ciò in quanto l'ordinanza ingiunzione n.18/415 prot, n. 3980 del 10.09.2018 era stata notificata in data 24.09.2018 dall'Ente impositore, e di aver ritualmente provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali e dell'intimazione di pagamento a mezzo pec.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione. In via subordinata chiedeva nel caso di accoglimento della domanda attorea per ragioni imputabili all'Ente Impositore, di esentarla da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, tenendola conseguentemente indenne dalle spese di lite.
Nessuno si costituiva invece per l' , Controparte_3 Controparte_3 conseguentemente va dichiarata la sua contumacia.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'udienza del 9.12.2025 per discussione e decisione.
Esaurita la discussione la causa è posta in decisione all'udienza odierna.
Tutto ciò premesso, va evidenziato che l'opposizione merita di essere accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati.
La presente opposizione va qualifica come opposizione “recuperatoria”; si è precisato che si verte in tale fattispecie allorché l'opposizione è finalizzata a contestare il merito della sanzione e quindi a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase pagina 2 di 4 di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione, sicché in tal caso il procedimento da seguire non è quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n.
689 del 1981, artt. 22 e 23, (ora artt. 6 e 7 D. L.vo n. 150/2011) (Cass. Sent. n. 12412/2016; Sent. n.
1985 del 2014). Deve pertanto ritenersi che, essendo l'opposizione a sanzione amministrativa o a verbale di accertamento di sanzione amministrativa un giudizio rivolto all'accertamento negativo del fondamento della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione sia sotto il profilo della legittimità formale che sostanziale (Cass. n. 13263 del 27/11/1999), l'opposizione possa essere qualificata come recuperatoria ogniqualvolta, stante il difetto di notifica dell'ordinanza-ingiunzione,
l'opponente intenda recuperare il momento di tutela ingiustamente pretermesso contestando il provvedimento sanzionatorio appunto sotto un profilo attinente alla ritualità del procedimento ovvero riguardante la sua legittimità sostanziale.
Nel caso che ci occupa, tra l'altro ha dedotto col proprio ricorso di non aver mai Parte_1 ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione sotteso alle cartelle, il che significa dolersi di non aver mai avuto la possibilità di contestare il merito della sanzione, sicché appunto si può certamente affermare che abbia impugnato l'ordinanza ingiunzione con l'opposizione recuperatoria.
Per quanto concerne il termine per la proposizione dell'opposizione recuperatoria deve rilevarsi che esso è stato tempestivamente proposto, poiché il sollecito di pagamento è del 7 settembre 2024 mentre il ricorso è stato depositato in data 3/10/2024.
L'ente impositore, restando contumace, non ha fornito la prova della rituale notifica dell'ordinanza ingiunzione, mentre l' ha prodotto files “.eml” Controparte_5 non idonei ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione in ordine alla effettiva e valida notifica tramite pec delle cartelle di pagamento e dell'intimazione non avendo indicato il registro pubblico da cui è tratto l'indirizzo Pec o la specifica elezione di domicilio digitale utilizzato, ovvero il collegamento tra l'indirizzo Pec e il ricorrente .
Sul punto giova evidenziare che la l'art 3-bis della Legge n. 53/1994 stabilisce che le notifiche con modalità telematiche devono essere eseguite esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC risultante da pubblici registri e la giurisprudenza, ha ribadito più volte che la notifica è valida solo se l'indirizzo del destinatario è stato estratto da uno degli elenchi ufficiali previsti dalla legge e l'atto stesso deve specificare da quale registro è stata ricavata la PEC.
La mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione comporta l'estinzione dell'obbligo di pagare e la conseguente nullità delle cartelle esattoriale per difetto di titolo esecutivo sottostante.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice dr Carolina Burrascano, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_6
2. accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione emessa
, n. 18/415 prot, n. 3980 del Controparte_3 Controparte_3
10.09.2018 con conseguente nullità delle cartelle esattoriali sottese;
3. condanna l'opposta , Agente della riscossione per la provincia Controparte_1 di Siracusa e l , in solido, alla Controparte_3 rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 5.810,00 per onorari €
125,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giorgio Di Giacomo che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
La presente sentenza costituisce parte integrante del verbale dell'udienza del 09.12.202.5
Così deciso in Siracusa, il 9/12/2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
pagina 4 di 4