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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11406/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Parte_1
3
Controparte_2 CP_1 minorenne
4
Controparte_3 minorenne
5 Persona_1
6
Controparte_4 minorenne
7 Persona_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 15.04.2025 alle ore 16,15 e innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento ed esonera il giudice dalla CP_1 lettura della decisione che sarà resa in udienza. Precisa di avere rinotificato ricorso ed ordinanza nei termini.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11406/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11406 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Parte_1
3
Controparte_6 minorenne
4
Controparte_3 minorenne
5 Persona_1
6
Controparte_4 minorenne
7 Persona_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 15.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 04.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. nato il [...] a [...]/RS – Brasile, carta d'identità nr. CP_1
, CPF , residente al seguente indirizzo Avenida Senador Alberto NumeroD_1 C.F._1 Pasqualini, 2066/606, Lajeado/RS - Brasile;
2. nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. Parte_1
, CPF , per sé stesso e in rappresentanza, con la SI.ra NumeroD_2 C.F._2 [...]
nata il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. , Parte_2 NumeroD_3 Pers CPF: , entrambi residenti al seguente indirizzo Av. Daltro Filho, 818/501 C.F._3 a Roca Sales/RS - Brasile, entrambi esercenti la patria potestà, dei figli minorenni
3. nato a [...]/RS - Brasile il 04/04/2014, carta d'identità Controparte_6 nr. CPF NumeroD_4 C.F._4
4. nato a [...]/RS – Brasile il 07/11/2019, CPF Controparte_3 ; C.F._5
5. nata il [...] a [...]/RS – Brasile, carta d'identità nr. Persona_1
, CPF , per sé stessa e in rappresentanza, con il SI. NumeroD_5 C.F._6 [...]
, nato il [...] a [...]/RS – Brasile, carta d'identità nr. Parte_3 NumeroD_6 CPF , entrambi residenti al seguente indirizzo Rua Pinheiro Machado, 1461 a C.F._7
Estrela/RS - Brasile, entrambi esercenti la patria potestà, del figlio minorenne
6. nato a [...]/RS - Brasile il 23/09/2020, CPF Controparte_4 C.F._8
[.. ;
7. nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità Persona_2 nr. , CPF , residente al seguente indirizzo Rua Para, 226 casa 01, NumeroD_7 C.F._9 Lajeado/RS - Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore dei ricorrenti, signori CP_1
per sé e per i figli minorenni e Parte_1 Controparte_6 [...]
per sé e per il figlio minorenne CP_3 Persona_1 Controparte_4
e stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per
[...] Persona_2 tutti i motivi dedotti in narrativa e pertanto cittadini italiani dalla nascita, in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana;
Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_5 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei sigg. ri, signori per sé e per i figli minorenni CP_1 Parte_1 Controparte_6
e per sé e per il figlio minorenne
[...] Controparte_3 Persona_1
e provvedendo alle eventuali Controparte_4 Persona_2 comunicazioni alle autorità consolari competenti.
I N V I A I S T R U T T O R I A
Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte delle parti RICORRENTI:
Dott. Giovanni Calasso 3
a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero K 28.1 dell'08/04/1991, CP_5
ORDINARE al , in persona del Ministro p.t., e per il tramite delle Controparte_5
Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei richiedenti né questi ultimi hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge
n. 555 del 13.06.1912 e successive modifiche.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documentazione ed articolare mezzi istruttori.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del sig. nato in data [...], in [...], nel Comune di Persona_4
Miane (TV) il quale emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e dove, in data 24.11.1899, il sig. contraeva un primo matrimonio con la sig.ra Pt_4 Per_5
cittadina brasiliana, e, successivamente, in data 03.10.1900 un secondo matrimonio
[...] con la sig.ra cittadina brasiliana. Persona_6
Dalla seconda unione coniugale nasceva:
• in Brasile, il 01/01/1911, la SI.ra che, in data 07.02.1938, contraeva Parte_5 matrimonio con il sig. cittadino brasiliano e dall'unione coniugale Persona_7 nascevano:
➢ il 13/12/1935 il primogenito il quale, in data 03.05.1958, il sig Persona_8
contraeva matrimonio con la SI.ra , Parte_6 Persona_9 cittadina brasiliana e dall'unione coniugale nasceva:
✓ il 29/01/1959 il SI. il quale in data 11.01.1985, Parte_7 contraeva matrimonio con la SI.ra , Persona_10 cittadina brasiliana, e dall'unione nasceva:
❖ in data 04/08/1987, la primogenita come Persona_1 comprovato dal certificato Integrale di Nascita e dalla relazione della stessa con il SI. Parte_3 nasceva:
▪ in data 23/09/2020, il SI. , Controparte_4
❖ in data 19/09/1990, il secondogenito SI. Persona_2
[...]
➢ il 01/03/1947 il secondogenito SI. il quale, in data Persona_11
15.04.1972, contraeva matrimonio con la SI.ra Persona_12 cittadina brasiliana e dall'unione nascevano:
✓ in data 13/09/1974, il primogenito SI. CP_1
✓ in data 01/11/1983, il secondogenito SI. e dalla Parte_1 relazione di questi con nascevano: Parte_2
❖ in data 04/04/2014 il primogenito SI. Controparte_6
[...]
❖ in data 07/11/2019 il secondogenito SI. Controparte_3
[...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 4
II. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato in [...] Persona_4
28/05/1875, in Italia, nel Comune di Miane (TV)
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta del ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Dott. Giovanni Calasso 5
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 15.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11406/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Parte_1
3
Controparte_2 CP_1 minorenne
4
Controparte_3 minorenne
5 Persona_1
6
Controparte_4 minorenne
7 Persona_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 15.04.2025 alle ore 16,15 e innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento ed esonera il giudice dalla CP_1 lettura della decisione che sarà resa in udienza. Precisa di avere rinotificato ricorso ed ordinanza nei termini.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11406/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11406 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Parte_1
3
Controparte_6 minorenne
4
Controparte_3 minorenne
5 Persona_1
6
Controparte_4 minorenne
7 Persona_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 15.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 04.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. nato il [...] a [...]/RS – Brasile, carta d'identità nr. CP_1
, CPF , residente al seguente indirizzo Avenida Senador Alberto NumeroD_1 C.F._1 Pasqualini, 2066/606, Lajeado/RS - Brasile;
2. nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. Parte_1
, CPF , per sé stesso e in rappresentanza, con la SI.ra NumeroD_2 C.F._2 [...]
nata il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità nr. , Parte_2 NumeroD_3 Pers CPF: , entrambi residenti al seguente indirizzo Av. Daltro Filho, 818/501 C.F._3 a Roca Sales/RS - Brasile, entrambi esercenti la patria potestà, dei figli minorenni
3. nato a [...]/RS - Brasile il 04/04/2014, carta d'identità Controparte_6 nr. CPF NumeroD_4 C.F._4
4. nato a [...]/RS – Brasile il 07/11/2019, CPF Controparte_3 ; C.F._5
5. nata il [...] a [...]/RS – Brasile, carta d'identità nr. Persona_1
, CPF , per sé stessa e in rappresentanza, con il SI. NumeroD_5 C.F._6 [...]
, nato il [...] a [...]/RS – Brasile, carta d'identità nr. Parte_3 NumeroD_6 CPF , entrambi residenti al seguente indirizzo Rua Pinheiro Machado, 1461 a C.F._7
Estrela/RS - Brasile, entrambi esercenti la patria potestà, del figlio minorenne
6. nato a [...]/RS - Brasile il 23/09/2020, CPF Controparte_4 C.F._8
[.. ;
7. nato il [...] a [...]/RS - Brasile, carta d'identità Persona_2 nr. , CPF , residente al seguente indirizzo Rua Para, 226 casa 01, NumeroD_7 C.F._9 Lajeado/RS - Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore dei ricorrenti, signori CP_1
per sé e per i figli minorenni e Parte_1 Controparte_6 [...]
per sé e per il figlio minorenne CP_3 Persona_1 Controparte_4
e stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per
[...] Persona_2 tutti i motivi dedotti in narrativa e pertanto cittadini italiani dalla nascita, in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana;
Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_5 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei sigg. ri, signori per sé e per i figli minorenni CP_1 Parte_1 Controparte_6
e per sé e per il figlio minorenne
[...] Controparte_3 Persona_1
e provvedendo alle eventuali Controparte_4 Persona_2 comunicazioni alle autorità consolari competenti.
I N V I A I S T R U T T O R I A
Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte delle parti RICORRENTI:
Dott. Giovanni Calasso 3
a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero K 28.1 dell'08/04/1991, CP_5
ORDINARE al , in persona del Ministro p.t., e per il tramite delle Controparte_5
Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei richiedenti né questi ultimi hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge
n. 555 del 13.06.1912 e successive modifiche.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documentazione ed articolare mezzi istruttori.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del sig. nato in data [...], in [...], nel Comune di Persona_4
Miane (TV) il quale emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e dove, in data 24.11.1899, il sig. contraeva un primo matrimonio con la sig.ra Pt_4 Per_5
cittadina brasiliana, e, successivamente, in data 03.10.1900 un secondo matrimonio
[...] con la sig.ra cittadina brasiliana. Persona_6
Dalla seconda unione coniugale nasceva:
• in Brasile, il 01/01/1911, la SI.ra che, in data 07.02.1938, contraeva Parte_5 matrimonio con il sig. cittadino brasiliano e dall'unione coniugale Persona_7 nascevano:
➢ il 13/12/1935 il primogenito il quale, in data 03.05.1958, il sig Persona_8
contraeva matrimonio con la SI.ra , Parte_6 Persona_9 cittadina brasiliana e dall'unione coniugale nasceva:
✓ il 29/01/1959 il SI. il quale in data 11.01.1985, Parte_7 contraeva matrimonio con la SI.ra , Persona_10 cittadina brasiliana, e dall'unione nasceva:
❖ in data 04/08/1987, la primogenita come Persona_1 comprovato dal certificato Integrale di Nascita e dalla relazione della stessa con il SI. Parte_3 nasceva:
▪ in data 23/09/2020, il SI. , Controparte_4
❖ in data 19/09/1990, il secondogenito SI. Persona_2
[...]
➢ il 01/03/1947 il secondogenito SI. il quale, in data Persona_11
15.04.1972, contraeva matrimonio con la SI.ra Persona_12 cittadina brasiliana e dall'unione nascevano:
✓ in data 13/09/1974, il primogenito SI. CP_1
✓ in data 01/11/1983, il secondogenito SI. e dalla Parte_1 relazione di questi con nascevano: Parte_2
❖ in data 04/04/2014 il primogenito SI. Controparte_6
[...]
❖ in data 07/11/2019 il secondogenito SI. Controparte_3
[...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 4
II. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato in [...] Persona_4
28/05/1875, in Italia, nel Comune di Miane (TV)
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta del ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Dott. Giovanni Calasso 5
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 15.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7