Ordinanza cautelare 8 aprile 2010
Ordinanza presidenziale 14 aprile 2010
Decreto decisorio 16 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, ordinanza presidenziale 14/04/2010, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2010 REG.DEC.
N. 06356/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 6356 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Compagnia Generale Investimenti S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bucello, Antonio Sasso, Simona Viola, Nicola Bassi, con domicilio eletto presso Antonio Sasso in Napoli, via Toledo, 156;
contro
Comune di Buccino in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Falce, con domicilio eletto presso Domenico Sassone in Napoli, via Portanova,38; Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Calabrese, con domicilio eletto presso Giuseppe Calabrese in Napoli, via S.Lucia,81 C/0 Avvocatura Reg.;
nei confronti di
Volcej Servizi S.r.l.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della nota n. 7169 del 17.08.09, con cui il Comune di Buccino ha respinto l’istanza della ricorrente finalizzata ad istallare un anemometro, ordinando altresì la rimozione di un ulteriore anemometro già istallato; b) della delibera di CC n. 3 del 12.02.2008, avente ad oggetto l’individuazione dei siti comunali per l’istallazione dei parchi eolici e fotovoltaici; c) delle delibere di CC nn. 7, 8 e 9 del 15.07.09; d) della delibera di GR n. 500 del 20.03.09, con cui la Regione ha adottato le nuove linee guida per l’istallazione degli impianti eolici, nella parte in cui attribuisce rilevanza agli atti comunali di programmazione e/o individuazione delle aree destinate all’istallazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 16.02.2010, e) della nota del Comune di Buccino n. 10762 del 17.12.2009, avente per oggetto: “Atto di ritiro in via di autotutela della nota prot. 7169 del 17.08.09. Rinnovo richiesta rimozione anemometro”; f) della delibera di Giunta comunale n. 242 del 07.12.2009, avente per oggetto: “Autorizzazione istallazione anemometro Compagnia Generale Investimenti. Provvedimenti”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
VISTA la memoria depositata il 6 aprile 2010, con la quale il il Comune di Buccino nel costituirsi in giudizio eccepisce l’incompetenza territoriale della Sede di Napoli del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, a favore della Sezione staccata di Salerno, chiedendone la trasmissione del fascicolo di causa;
CONSIDERATO che l’eccezione di incompetenza risulta proposta oltre il termine decadenziale di 45 giorni dalla notifica del ricorso introduttivo e che risulta impugnato un provvedimento emesso dalla Regione Campania, per cui il ricorso resta incardinato presso la Sede di Napoli;
VISTO l’art. 32, II comma della legge 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
Respinge l’eccezione di incompetenza sollevata nel ricorso in epigrafe, il quale resta incardinato presso la VII Sezione di codesto Tribunale.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Napoli il giorno 14 aprile 2010.
| Il Presidente |
| Antonio Guida |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 14/04/2010
IL SEGRETARIO