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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 20.03.25 sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 2970/24 e n. 2588/2023 R.G. vertenti
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 24, c.f elettivamente domiciliato in IN, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Fiorentino De Leo, giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA CP_1
CAMMAROTO giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. n.80974 del Persona_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato in IN via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità civile (l 118/71);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 29.05.24, la parte ricorrente, rappresentava, già titolare dell' assegno di invalidità civile, di essere stata sottoposta a visita di CP_ revisione dalla Commissione medica dell' in data 16.11.22, e che, in esito, veniva revocata la prestazione in quanto riconosciuta invalida nella misura del 67%. Il ricorrente presentava ricorso di
ATP ex art.445bis c.p.c e chiedeva, pertanto, la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu riconosceva un' invalidità propria della prestazione invocata nella misura dell' 80%, ma fissava la data di revisione, seppur non indicato nel mandato di conferimento di incarico. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso in data 29.04.24, con l' odierno ricorso la parte ricorrente e concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, senza l'indicazione della data di revisione (a 18 mesi), con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di IN si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 20.09.2024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e, pertanto può essere totalmente accolta.
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Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' assegno di invalidità civile dalla data della revoca, 16.11.22, senza indicarne la data di revisione;
Da una attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso può in toto accogliersi.
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Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque all' accoglimento della domanda. Pertanto si dichiara che l' istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' assegno di invalidità civile, sussistendone le condizioni sanitarie (80% di invalidità) senza l' indicazione di data di revisione. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art 91 c.p.; pertanto, dispone la condanna dell' , parte soccombente al CP_1 pagamento delle spese di giudizio che liquida per intero, in complessivi euro 1.168,50 oltre Iva, Cpa
e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario nel processo di ATP;
nel processo di merito è disposta la condanna dell' , parte soccombente al pagamento CP_1 delle spese di giudizio che liquida per intero, in complessivi euro 2.695,5 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario;
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
- con ricorso depositato in data 29.05.24 nei confronti dell' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell'assegno o Parte_1 di invalidità civile, ex L. 118/71 dal 16.11.22;
- dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che CP_1
liquida per intero, in complessivi euro 1.168,50 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario nel processo di ATP;
nel processo di merito dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di CP_1
giudizio che liquida per intero, in complessivi euro 2.695,5 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
IN, 21.03.25
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)