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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del dottor Gianfranco Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4241 /2020 R.G.
Oggetto: lesione personale vertente
tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, (cod. fisc. ), in proprio e quali Parte_2 C.F._2
esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, Persona_1
(cod. fisc. ), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3
TADDEO ORAZIO per mandato in atti attore
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. VERRUSIO VALERIA per mandato in atti
Convenuto Conclusioni delle parti:
All'udienza del 24.10.24 le parti concludevano come da verbale di causa.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
geitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_2 Per_1
convenivano in giudizio il Comune di per
[...] Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento delle lesioni personali patite dal minore in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 20.05.2016, alle ore 16.00 circa, allorquando mentre camminava a piedi lungo Via della
Libertà in inciampava in una buca adiacente ad una Controparte_1
grata, non visibile e non segnalata, cadendo rovinosamente a terra e riportando la frattura di radio ed ulna sx.
Si costituiva il convenuto Ente che impugnava la domanda , chiedendone il rigetto, eccependo la circostanza che il danneggiato abitava poco distante, ragion per cui era a conoscenza dell'insidia.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale, prova testimoniale e CTU medica. Quindi – sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 24.10.24 – veniva trattenuta in decisione con concessione dei teermini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Va premesso innanzitutto che l'illecito extracontrattuale per cui è causa va inquadrato nell'ipotesi normativa di cui all'art. 2051 c.c., norma che sancisce la responsabilità del custode per i danni cagionati a terzi dalla cosa custodita, salvo consentire la prova liberatoria del caso fortuito.
La fattispecie in questione suppone che sussista una relazione di fatto fra il soggetto titolare dei poteri di custodia e una determinata res idonea per sue caratteristiche intrinseche, ovvero per l'intervento di un fattore causale estrinseco, a cagionare danni a terzi.
Nel caso di Enti, al cui patrimonio indisponibile appartengono le strade pubbliche, si ritiene peraltro sussistere l'obbligo di custodia quando sia possibile in concreto l'esercizio del “potere di governo” da parte dell'Ente, vale a dire la possibilità di controllare la cosa, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa, condizione da ritenersi presunta nel caso in cui i luoghi interessati dall'evento siano collocati all'interno del perimetro del centro abitato (cfr. Cass. 12 luglio 2006, n. 15779).
Secondo la giurisprudenza di legittimità deve ritenersi custode colui che abbia la disponibilità non solo fattuale ma altresì giuridica della cosa, da intendersi come facoltà di rimuovere autonomamente la situazione di pericolo dalla stessa determinata, ovvero assumere le più opportune iniziative finalizzate alla prevenzione di eventuali infortuni (cfr. ex plurimis Cass. 20 novembre 2009, n. 24530 e Cass. 30 novembre 2005, n.
26086).
Nella presente controversia, non vi è dubbio che il Controparte_2 aveva l'obbligo di garantire una sicura circolazione ai pedoni ed
[...]
apprestare gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pregiudizio in danno degli utenti.
In presenza di tali presupposti, il danneggiato è esclusivamente tenuto a dimostrare che l'evento si è verificato a causa della cosa soggetta all'altrui custodia, nonché lo stato di alterazione di quest'ultima, spettando in tal caso al custode superare la presunzione di responsabilità mediante la prova liberatoria del caso fortuito (cfr. sul punto, ex plurimis Cass. 1 aprile 2010, n. 8005).
Nel caso in oggetto è risultato che parte attrice ha fornito adeguata dimostrazione dei fatti posti a sostegno della domanda. I testi escussi, e , hanno confermato Testimone_1 Testimone_2
che il minore è caduto a causa di una buca nella pavimentazione presente in adiacenza di una grata, buca riprodotta nelle foto esibite da parte attrice e da parte convenuta.
Il nesso eziologico fra il sinistro occorso all'attrice e i danni riportati da quest'ultima è poi confortato dalle considerazioni tecnico scientifiche del c.t.u.
Ne deriva la responsabilità del convenuto che non ha posto in CP_1 essere un'adeguata attività di controllo tale da garantire l'incolumità dei possibili utenti della strada.
La mancanza di azioni tese a rimuovere il pericolo occulto costituito dalla buca nella pavimentazione rende responsabile il convenuto per i CP_1
danni causati.
Per quanto attiene alla eccezione dell'Ente convenuto relativa alla conoscenza dell'insidia da parte del minore che abitava poco distante , e quindi la responsabilità dello stesso per condotta negligente e distratta
(e/o dei genitori per culpa in vigilando), vale il principio secondo il quale:
“ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede,
l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227,1 ° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”. (Cassazione civile sentenza n.4035 202), caratteri che non si rinvengono nel caso di specie. Ciò detto, va precisato che in materia di risarcimento dei danni provocati da cose in custodia è onere del danneggiato fornire la prova non solo dell'evento lesivo ma altresì del nesso causale fra il danno sofferto e la res custodita (cfr. ex plurimis Cass. 15 luglio 2011, n. 15389).
L'art. 2051 c.c. non esonera infatti l'attore dalla dimostrazione degli elementi oggettivi della fattispecie, limitandosi soltanto a porre a carico del custode la prova liberatoria del fortuito, intesa come riferibilità esclusiva dell'evento a circostanze estranee alla propria sfera di controllo, compresa la condotta imprudente della vittima (Cass. 16 gennaio 2009, n.
993).
Gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria conducono a valutare, oltre alla pericolosità in sé della cosa, anche il comportamento del danneggiato.
Infatti, "La causa esterna può essere rappresentata anche dall'atto dello stesso danneggiato: "quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario e l'evento dannoso" (C. Cass.
Sez. III, 13/1/2015).
E' noto infatti che il fatto colposo del danneggiato può da solo escludere del tutto il nesso di causalità andando ad integrare il fortuito ovvero, anche quando ciò non avvenga, rileva ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., essendo il c.d. concorso di colpa applicabile anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.
Si sono espresse in tal senso anche le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Sent.13/1/2005, n. 564): affermando che "In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno;
al riguardo - una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito - costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 c.c., comma 1) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo (art. 1227 c.c., comma 2)”.
Nel caso di specie emerge la visibilità dell'insidia, tenuto conto dell'orario in cui è avvenuto l'incidente (ore 16,00) e della circostanza che il minore abitasse poco distante.
Inoltre, nella fattispecie in esame, le foto depositate dalla stessa attrice e dall'Ente convenuto dimostrano in modo inequivoco l'esistenza uno spazio di movimento sufficiente ad evitare l'insidia, di talché l'evento lesivo subito dal minore va imputato in via concorsulale nella misura del
50% alla sua condotta disattenta. Il residuo 50% va imputato al custode.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio, Dott. , ha accertato la Persona_2
sussistenza di un danno biologico permanente complessivamente valutabile in misura pari al 3,5%, un periodo di inabilita temporanea totale di gg.15, 15 giorni di ITP AL 50% e 30 giorni di ITP AL 25%, conseguenti alla frattura del radio ed ulna sx. ed all'intervento chirurgico succesivo.
Le conclusioni del C.T.U., adeguatamente supportate dagli accertamenti diagnostici eseguiti e da logiche argomentazioni scientifiche, sono condivise dal Tribunale che le fa proprie ritenendole idonee a fondare la decisione in ordine alla valutazione dei postumi residuati al minore verosimilmente ricollegabili al sinistro di causa , previo arrotondamento della percentuale di ITT alla misura del 3% .
Occorre dunque procedere alla quantificazione/monetizzazione del danno non patrimoniale.
A tal scopo, occorrendo individuare un idoneo criterio di liquidazione del danno in questione, reputa lo scrivente Giudice - nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa - di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell' sono stati costantemente ritenuti anche presso questo CP_3
Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri de quibus sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili, in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di
Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e 26973 (con modificazione del valore del cosiddetto "punto", così da ricomprendere nello stesso una percentuale ponderata per il danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva, sia in relazione all'invalidità permanente, che temporanea), individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono, al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie (ciò ancor più alla luce del fatto che il
"danno morale" ha comunque mantenuto una specifica rilevanza - vedasi
Cass. , sez. III, 20.5.2009, n. 11701; Cass. sez. III, n.16448, 15.7.09;
Cass., sez.III, 12.9.2011, n. 18641; vedasi anche Cass. sez.III, 8.5.2012, n.6930, in tema di danno esistenziale, sempre, peraltro, al di fuori della configurabilità di un' autonoma voce di danno, come da Cass. n.23778,
7.11.2014 ed ancora Cass.. sez. I II, n.336 ,13.1.2016).
Il fatto, in ultimo, che detti criteri siano stati condivisi dalla stessa
Suprema Corte, per essere apparsi i più idonei ad uniformare la quantificazione del danno a livello nazionale, ferme le personalizzazioni del caso, anche oltre i limiti previsti, qualora ricorrano specifiche e comprovate ragioni, induce ancor più all'applicazione degli stessi ( vedasi
Cass. sez.III, 7.6.2011, n.12408, e, più recentemente, Cass., sez.VI,
14.1.2013, n. 134, Cass., sez.III, 6.3.2014, n. 5243, Cass., sez.III,
n.20895, 15.10.2015 e Cass. sez.III , n. 3505, 23.2.2016).
All'applicazione di tali tabelle è vincolato il giudice anche quando – come nel caso di specie - la quantificazione operata da parte attrice sia stata effettuata per un importo inferiore in applicazione della normativa o calcoli sbagliati.
Va infatti applicato il prncipio che prevede che “Quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo”. ( Cass., L, n. 20707 del 10/8/2018 nonché Cass., 6-L n. 19455 del 20/7/2018; Cass., L, n. 20707 del 10/8/2018).
L'uso di tali tabelle deve ritenersi altresì idoneo a garantire l'integrale risarcimento degli aspetti dinamico-relazionali conseguenti al pregiudizio psico-fisico subito dalla vittima. Ed infatti, come detto, nella compilazione delle nuove tabelle del danno non patrimoniale fatte proprie dalla giurisprudenza milanese è stata inclusa nel valore di punto del danno non patrimoniale (cd. punto medio) la componente dinamica del danno biologico, comprensiva dei pregiudizi alla sfera relazionale dell'individuo e della “sofferenza soggettiva interiore”.
Nel caso in esame non si ravvisa un decorso eccezionale del sinistro o una peculiarità del caso concreto, sicché il punto medio corrispondente alla lesione subita dalla vittima è sufficiente a coprire integralmente il pregiudizio non patrimoniale subito dall'attrice.
Va infine quantificato il pregiudizio biologico temporaneo come calcolato dal c.t.u.
Tale voce di danno, sempre secondo le tabelle milanesi, va determinata applicando un indice di adeguamento per ciascun giorno di ITA entro i margini (minimi e massimi) ivi previsti. Nel caso di specie viene dunque attribuito un valore di €. 115,00, che si ritiene coerente con le caratteristiche del caso concreto.
Tenuto conto di quanto esposto ed applicando in via equitativa i criteri enunciati, il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice, deve ritenersi pari ad €. 9.152,00 somma già rivalutata all'attualità, e calcolata come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 7 anni
A) INVALIDITÀ PERMANENTE
Punto base danno non patrimoniale € 1.959,30
Percentuale di invalidità permanente 3%
TOTALE EURO €. 4.561,00
B) INABILITÀ TEMPORANEA
Indennità € 115,00 EURO
ITT 15 1.725,00
ITP 50% 15 862,50
ITP 25% 30 862,50
TOTALE EURO 3.450,00
TOTALE A + B 9.152,00
Non sono stati documentati danni patrimoniali (spese mediche ecc.), ragion per cui il danno complessivo ammonta ad Euro 9.152,00.
Il convenuto dovrà dunque rispondere del danno in Controparte_4 questione nella misura del 50%, stante l'accertato concorso di colpa della signora , e dunque per €.4.576,00. Pt_3
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (20.05.2016) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. ( S.U. n. 1712/1995 ) gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo. Le spese di lite, compensate nella misura del 50%, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda vanno poste - per il principio di soccombenza - per la residua parte a carico del Controparte_2
sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e in persona del
GOP Avv. Gianfranco Cardinale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Accerta e dichiara la responsabilità concorrente del minore Per_1
e per esso dei genitori e
[...] Parte_1 [...]
e del Parte_2 Controparte_5
, in persona del sindaco pro-tempore, nella causazione
[...]
del sinistro occorso in data 20.05.2016 oggetto di causa, nella misura del cinquanta per cento per ciascuna parte.
2. Per l'effetto, condanna il in Controparte_2
persona del sindaco pro-tempore a risarcire in favore di Parte_4
la somma
[...] Parte_5 complessiva di €.4.576,00. all'attualità;
3. Compensa nella misura del 50% le spese di lite e per l'effetto condanna il in persona del Controparte_2
Sindaco pro-tempore, alla refusione in favore di
[...]
N.Q., della residua parte Parte_6 che liquida nella già ridotta misura di €. 2.500,00 per compensi ed
€. 132,00 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario
4. Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna di esse.
Così deciso il 27/05/2025
il giudice Avv. Gianfranco Cardinale