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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 25/02/2026, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1709/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1581/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230027389989000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 310/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 27.02.2024 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella esattoriale sopraindicata, notificatale in data 30.11.2023, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di euro
645,00 a titolo di Bollo Auto anno 2020 .
Eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale del tributo richiesto e l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, nonché, sotto il profilo formale, il difetto di motivazione e chiedendo quindi l'annullamento dell' atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente impositore, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Indi, all'esito della camera di consiglio in data 26.01.2026, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come il ricorso sia infondato e non possa quindi che essere rigettato.
E invero, quanto all'eccepito omesso invio dell'atto prodromico si osserva come per l'annualità in questione, relativa a Bollo Auto anno 2020, si rileva la non necessità dello stesso in virtù del disposto di cui all'art. 2 comma 2 bis della L.R. 24/2016 , di tal che risulta pienamente legittima l'iscrizione a ruolo, a seguito della scadenza del termine di pagamento della tassa de qua, siccome confermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 152/2018.
Ciò detto, si rileva che con riferimento all'annualità in oggetto, ovvero l'anno 2020, alla data di notifica della cartella, avvenuta in data 30.11.2023, il termine di decadenza e prescrizione triennale del tributo non risulti maturato, e ciò anche senza tenere conto delle disposizioni emergenziali introdotte a seguito dell'emergenza da Covid 2019 di cui al'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
l'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020 e di cui all'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto
Sostegni) ha poi previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione.
Essa si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa (erariale o locale, tributaria o patrimoniale).
Quanto all'eccepito difetto di motivazione della cartella esattoriale impugnata, occorre evidenziare come la cartella in oggetto, predisposta in conformità al modello approvato con D.M. del 28.06.1999, integrato dal
Decreto del Ministero delle Finanze dell'11 settembre 2000, dia chiara contezza della causale della richiesta, di tal che anche sotto tale profilo il ricorso è infondato.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte, che liquida in euro 220,00, oltre accessori come per legge. Catania, 26 gennaio 2026 Il giudice dott.ssa A. Resta
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1581/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230027389989000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 310/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 27.02.2024 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella esattoriale sopraindicata, notificatale in data 30.11.2023, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di euro
645,00 a titolo di Bollo Auto anno 2020 .
Eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale del tributo richiesto e l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, nonché, sotto il profilo formale, il difetto di motivazione e chiedendo quindi l'annullamento dell' atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente impositore, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Indi, all'esito della camera di consiglio in data 26.01.2026, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come il ricorso sia infondato e non possa quindi che essere rigettato.
E invero, quanto all'eccepito omesso invio dell'atto prodromico si osserva come per l'annualità in questione, relativa a Bollo Auto anno 2020, si rileva la non necessità dello stesso in virtù del disposto di cui all'art. 2 comma 2 bis della L.R. 24/2016 , di tal che risulta pienamente legittima l'iscrizione a ruolo, a seguito della scadenza del termine di pagamento della tassa de qua, siccome confermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 152/2018.
Ciò detto, si rileva che con riferimento all'annualità in oggetto, ovvero l'anno 2020, alla data di notifica della cartella, avvenuta in data 30.11.2023, il termine di decadenza e prescrizione triennale del tributo non risulti maturato, e ciò anche senza tenere conto delle disposizioni emergenziali introdotte a seguito dell'emergenza da Covid 2019 di cui al'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
l'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020 e di cui all'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto
Sostegni) ha poi previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione.
Essa si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa (erariale o locale, tributaria o patrimoniale).
Quanto all'eccepito difetto di motivazione della cartella esattoriale impugnata, occorre evidenziare come la cartella in oggetto, predisposta in conformità al modello approvato con D.M. del 28.06.1999, integrato dal
Decreto del Ministero delle Finanze dell'11 settembre 2000, dia chiara contezza della causale della richiesta, di tal che anche sotto tale profilo il ricorso è infondato.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte, che liquida in euro 220,00, oltre accessori come per legge. Catania, 26 gennaio 2026 Il giudice dott.ssa A. Resta