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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa AE CA, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6628/2019 R.G., riservata in decisione con ordinanza del 30.10.2024 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 55/2019 bis TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato Massimo Parte_1
Fortunato giusta procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castellammare di Stabia, alla Via Silio Italico, 9 APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato Controparte_1
Edoardo Errico, giusta procura in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, alla Riviera di Chiaia, 267 APPELLATO E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato Controparte_2
Antonio Esposito, giusta procura in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Gragnano alla via Castellammare 263 APPELLATO
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Trento (TN) Controparte_3 alla Via dei Solteri, 105 APPELLATO CONTUMACE
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Cercola (NA), Via Europa Controparte_4
16 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione previa concessione alle parti di un termine di gironi 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gironi 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
e la per sentirli condannare in solido al Controparte_2 Controparte_3 risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 10.01.2012, alle ore 12.00 circa, in Castellammare di Stabia, nell'incrocio fra Via Ripuaria e la S.S. 145. Deduceva l'attore che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, l'autocarro Daf tg. DZ786KH, di sua proprietà e assicurato con la compagnia proveniva da Controparte_2
Via Ripuaria e si accingeva ad ultimare la manovra di svolta a sinistra, per immettersi in via S.S. 145, allorquando veniva urtato e danneggiato alla parte anteriore destra dalla fiancata sinistra del veicolo Peugeot tg. EK642CV, di proprietà della il cui Controparte_3 conducente, che proveniva dalla S.S. 145 e procedeva in direzione Torre Annunziata, nonostante la propria corsia di marcia già fosse impegnata dall'autocarro in manovra, non riusciva a frenare la propria corsa e lo urtava. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via preliminare Controparte_2
l'improponibilità della domanda, avendo l'attore impedito l'esecuzione della perizia sul veicolo assicurato, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva essendo il veicolo convenuto, al momento del sinistro, ceduto in locazione alla e assicurato con la chiedeva di essere Controparte_4 Controparte_1 autorizzata alla chiamata in causa di queste ultime. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la (ora Controparte_5
, la quale eccepiva in via preliminare l'improponibilità della domanda ex. artt. 144, CP_1
145 e 148 Cod. Ass.ni, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Rimaneva, invece, contumace la Controparte_4
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 55/2019 bis il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda ritenendola infondata. Evidenziava come, dalle prove testimoniali, fosse emersa la responsabilità esclusiva del veicolo attoreo nella causazione del sinistro de quo. Compensava integralmente le spese di lite. Con atto ritualmente notificato, la ha quindi proposto appello con cui ha Parte_1 chiesto la riforma della sentenza de qua e in particolare, accertarsi la responsabilità del veicolo convenuto nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare la al CP_2 risarcimento di tutti i danni subiti;
in subordine la chiesto dichiararsi il concorso di colpa di entrambi i conducenti con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti nella misura della metà; il tutto con riforma anche del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio e con vittoria di spese e compensi del grado di appello. A fondamento del gravame l'appellante lamentava l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze della prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado, avendo valutato attendibile il teste di parte convenuta e non quello indotto dall'attrice, senza renderne adeguata giustificazione;
in virtù di quanto emerso dall'istruttoria, infatti, il giudice di pace avrebbe dovuto riconoscere la esclusiva colpa del veicolo antagonista nella causazione del sinistro per cui è causa, avendo l'attore già intrapreso la svolta nel momento dell'impatto o, comunque, riconoscerne il concorso di colpa, non avendo il convenuto provato di aver assunto, nelle circostanze indicate, una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi. si è costituita ritualmente in giudizio ed, in via preliminare ed in rito, ha Controparte_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex. art. 342 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame in quanto infondato, essendo la decisione del giudice di primo grado immune di censure ed avendo fatto buon governo sia dei principi giurisprudenziali e normativi in materia di circolazione stradale, sia dei criteri di valutazione della prova, di cui forniva adeguata ed ampia motivazione. Anche la si è costituita con comparsa depositata in data 20.01.2020 ed Controparte_1 ha chiesto nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata, con conferma della statuizione del giudice di primo grado. Nonostante la regolarità della notifica ( perfezionatasi per la prima mediante notifica a mezzo pec al procuratore costituito in primo grado in data 29.10.2019 e, per la seconda in data 5.11.2019, mediante consegna a mani del portiere della sede sociale, in Cercola alla via Europa 16, con contestuale invio della CAN), la e la hanno omesso Controparte_3 CP_4 CP_4 di costituirsi, sicché ne va dichiarata la contumacia. 2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sotto tale profilo, quindi, devono ritenersi ormai precluse, in quanto coperte da giudicato, tutte le eccezioni relative alla eventuale proponibilità e procedibilità della domanda risarcitoria, nonché relativamente alla legittimazione delle parti in causa.
2.1 Sempre in limine litis, non merita pregio l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parte appellata. In proposito, rileva questo Giudice come l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 sia stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità,
“l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tale disposizione trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con citazione notificata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, anche al caso de quo. Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame oggi in decisione. Ancora in via preliminare va, infine, rilevata la tempestività del gravame proposto, siccome introdotto con atto di citazione notificato in data 29.10.2019 a mezzo pec a tutte le parti costituite in primo grado ed in data 5.11.2019 alla nel rispetto del termine Controparte_4 semestrale ( tenuto conto della sospensione feriale dei termini) di impugnazione dal deposito della sentenza gravata, avvenuto in data 3 aprile 2019, nonché la procedibilità dello stesso stante la tempestiva costituzione dell'attore, avvenuta in data 4.11.2019. 3. Parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto attendibile la testimonianza del teste convenuto ed ha, pertanto, attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo attoreo;
in subordine si è doluto della violazione del disposto dell'art 2054, comma 2, c.c. avendo il giudice di prime cure ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità pur non avendo parte convenuta provato una condotta consona allo stato dei luoghi. Il motivo di appello così proposto è fondato e merita accoglimento. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (nella specie, il giudice di merito aveva attribuito la colpa esclusiva nella causazione di un sinistro stradale al conducente di un ciclomotore che, intendendo svoltare alla propria sinistra, aveva segnalato tale intenzione con il braccio, entrando subito dopo in collisione con un motociclo che, provenendo da tergo, aveva iniziato una manovra di sorpasso a sinistra dell'altro mezzo. La S.C., rilevato come il giudice di merito non avesse in alcun modo accertato se la condotta del conducente del motociclo si fosse uniformata alle prescrizioni dettate in tema di sorpasso dall'art. 148 del codice della strada, ha cassato la decisione di merito enunciando il riportato principio) (Sez. 3, Sentenza n. 12444 del 16/05/2008). Il secondo comma dell'art. 2054 del Codice civile prevede, infatti, che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Nella fattispecie in esame ritiene il tribunale che, alla luce di quanto emerso in corso di istruttoria, parte attrice non abbia dimostrato la responsabilità esclusiva del convenuto, vincendo la presunzione di cui al secondo comma dell'art 2054 c.c., essendo l'atto introduttivo carente sia nella parte relativa alla descrizione del sinistro – non è specificata la modalità dell'urto – che nella parte relativa ai danni subiti, carenza non sanata dalle contrastanti dichiarazioni dei testi escussi. Orbene, il testimone , escusso all'udienza del 26-09-2014, ha dichiarato di Testimone_1 trovarsi – al momento del sinistro - a bordo del tir di proprietà della che, nelle Parte_1 circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo transitava sulla via Ripuaria all'incrocio con la Strada Statale 145, e riferiva che in tale frangente, in prossimità dell'incrocio, il conducente del tir aveva arrestato la sua marcia al segnale di “STOP” ivi esistente;
dopo essersi accertato che la strada preferita fosse libera, il conducente si immetteva nel flusso veicolare e si accingeva a svoltare a sinistra, allorquando veniva urtato alla parte anteriore destra dalla fiancata sinistra di un veicolo Peugeot che procedeva nella stessa direzione. Il teste specificava che al momento dell'urto, il tir aveva già impegnato l'incrocio e si era mosso dalla corsia di partenza con direzione autostrada;
infatti, l'auto Peugeot nel tentativo di superare il tir sulla destra, si infilava nella corsia provocando l'incidente. Il teste di parte convenuta, , ha invece dichiarato di trovarsi alla guida del Testimone_2 veicolo Peugeot al momento del sinistro e che, giunto all'incrocio suindicato, veniva urtato dall'autocarro il quale, immettendosi nel flusso veicolare nella sua stessa direzione, ometteva di dare la precedenza, pur trovandosi dinanzi a un segnale di STOP. Orbene le due dichiarazioni si appalesano contraddittorie;
non solo, parte appellante non ha fatto riferimento né nell'atto introduttivo, né nella richiesta di risarcimento danni, alla presenza di un segnale di
“stop”, dettaglio invece rilevato dal suo teste. Si precisa che in tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente «favorito» di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità: il conducente di un veicolo, che sopraggiunge ad un incrocio stradale ad alta velocità
o senza adottare la normale prudenza, non può andare esente da responsabilità nel caso in cui resti coinvolto in un sinistro, anche qualora il conducente dell'altro veicolo incidentato non abbia rispettato l'obbligo di precedenza (Cass. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 7669/18). È noto come ai sensi dell'art. 145 Codice della strada “1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione” e che “in caso di scontro fra veicoli nell'area di un crocevia, la responsabilità del conducente tenuto a dare la precedenza non può essere esclusa per il fatto che l'altro veicolo procedesse ad alta velocità, sicché, accertate tali circostanze, al giudice del merito non è consentito ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., a carico del primo conducente” (Cass. civ. n. 20618/2015). Nella fattispecie, non solo non è sufficientemente provato che il conducente del veicolo di parte attrice abbia usato prudenza e diligenza tale da evitare lo scontro, ma vi è esplicita contestazione della contravvenzione per violazione delle norme che regolano il diritto della precedenza (art. 145 CdS). Il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (cfr., di recente, Cassazione civile, sez. III, 31/03/2011, n. 7439). Tuttavia, nel caso di scontro di veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno dei conducenti, del diritto di precedenza non e', per cio' solo, dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (in particolare, quello di ridurre la velocita' agli incroci), potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr., infra alios, Cassazione civile sez. III, 15 dicembre 2000, n. 15847). Nel caso che ne occupa, tenuto conto delle contrastanti dichiarazioni dei tesi, non può ritenersi provato che, a sua volta, il conducente del veicolo convenuto stesse procedendo a velocità moderata e avesse dunque usato diligenza. Viceversa, alla luce delle rappresentazioni fotografiche in atti (dalle quali si evince che il tir della ha riportato consistenti danni in corrispondenza della parte anteriore), Parte_1 non può escludersi, ed anzi deve ritenersi, che la Peugeot procedesse ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi (incrocio, sia pure con diritto di precedenza); valutato complessivamente quanto detto, tenuto conto della contrastante rappresentazione della responsabilità e delle versioni diametralmente opposte, non può dirsi superata la presunzione di corresponsabilità e non può che attestarsi una concorrente responsabilità. Alla stregua degli elementi sopra indicati, deve, ritenersi provata la responsabilità concorrente dei conducenti i due veicoli, i quali hanno inciso nella causazione del sinistro, rispettivamente, nella misura del 40% l'appellata e della misura del 60% l'appellante. In ordine al quantum nel caso di specie, pur nella consapevolezza che il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, è un documento privo di valenza probatoria in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio, tuttavia, se per un verso esso può fungere, in ogni caso, da argomento di prova utilizzabile al fine di pervenire alla liquidazione, per altro verso, può assurgere ad elemento probante tutte le volte in cui vi siano ulteriori elementi di prova di cui lo stesso costituisca il riscontro, nonché qualora trovi conferma nella deposizione dal compilatore (Tribunale di Roma sez. XI, sentenza del 14/10/2019 n. 19631). Tali essendo i principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, nella quale il preventivo di spesa allegato agli atti del giudizio, ha trovato riscontro anche nella documentazione fotografica prodotta e riconosciuta dal testimone, deve ritenersi che lo stesso possa essere posto a fondamento della quantificazione dei danni subiti dal veicolo dell'attrice che si valutano, pertanto, provati nella loro entità. Del resto, nella assenza di specifiche e concrete contestazioni sul punto da parte della Compagnia che ha solo genericamente contestato i danni, tale preventivo può essere posto a fondamento della liquidazione oggi operata, sicché il danno da risarcire alla sarà quantificato nell'importo di euro 1.596,93 già Parte_1 comprensivo di IVA, relativo a “paraurti ant., staffa paraurti ant., proiettore, padana salita cabina”. In virtù delle percentuali di concorso di colpa va decurtato il 60% di tale importo, e pertanto alla va attribuita la somma di euro 638,77. Parte_1
Oltre a tale importo, alla danneggiata va attribuita la somma di euro 87,03 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro ( pari ad € 515,14 al gennaio 2012) e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato. Per tutto quanto sopra, la deve essere condannata al pagamento, in favore Controparte_2 dell'appellante, della complessiva somma di euro 725,80, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo. Al riguardo, infatti, è opportuno evidenziare che alcuna responsabilità per il sinistro può essere ascritto alla società proprietaria del veicolo, , ai sensi dell'art 91 del Controparte_6 codice della strada, il quale dispone che “ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solio con il conducente si sensi dell'art 2054, comma terzo, del codice” La responsabilità dell'utilizzatore, analogamente a quella dell'usufruttario e dell'acquirente con patto di riservato dominio, è una responsabilità alternativa a quella del proprietario e quindi esclude quest'ultima, con la conseguenza che solo l'usufruttuario e non anche il proprietario risponderà in solido con il conducente per i danni prodotti. In tal senso si è ormai espressa la Suprema Corte, si vedano Cass. 14635/2014, Cass. 10424/2007, Cass. 10034/2004). Quanto, invece, alla compagnia , assicuratrice del veicolo in locazione Controparte_1 all'appellata, va osservato come la società attrice abbia proposto in citazione, ed abbia poi reiterato in appello, domanda di indennizzo diretto nei confronti della sua sola compagnia assicuratrice;
ne consegue che alcuna condanna, in mancanza di domanda in tal senso proposta né dal danneggiato né dalla propria assicurata, può essere pronunciata in confronto della stessa.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche del motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18- 7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Alla luce di tali principi, e in ragione del parziale accoglimento, le spese di lite del primo grado di giudizio, nei rapporti fra l'attrice e la nonché la si Controparte_2 Controparte_4 compensano al 50% e per il resto seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, d'ufficio, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da 1.101,00 euro a 5200,00 euro: fase studio, euro 118,00; fase introduttiva, euro 126,00; fase istruttoria/trattazione, euro 176,00; fase decisionale, euro 212,50), con attribuzione in favore dell'avvocato Massimo Fortunato. Le spese vive si liquidano nella somma di euro 111,68 comprensive di contributo unificato, marca da bollo e spese di notifiche. Quanto ai rapporti fra l'attrice e le altre parti in lite, alcuna riforma del capo sulle spese va effettuata, tenuto conto dell'esito del presente giudizio quanto alle posizioni di queste ultime ed alla circostanza che alcuna domanda l'appellante ha proposto nei confronti delle stesse. Venendo, invece, alle spese relative alla presente fase di giudizio, ritiene questo giudice di doverne disporre la compensazione totale in considerazione, quanto ai rapporti con la
[...]
e la della mancanza di domande nei confronti di queste CP_2 Controparte_3 ultime parte del presente giudizio in quanto litisconsorti processuali, e nei rapporti con le altre parti in lite della condotta processuale dell'appellante la quale, a fronte di proposta conciliativa del giudice per un importo pari a circa il 50% del danno ( e dunque maggiore di quanto poi riconosciuto in sentenza), pur accettata dalle controparti, non aderiva a tale proposta senza fornire alcuna motivazione al riguardo. Nelle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale, poi, l'appellante ha espressamente chiesto anche la condanna delle appellate al pagamento delle spese di conciliazione, pari ad € 609,00, come da fattura pro-forma depositata nel fascicolo di primo grado. Quanto a tale profilo, va rilevato che, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza 10/07/2017 n° 16990)
“il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. Tale pronuncia si pone in linea di continuità con la precedente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 997 del 2010; in senso conf Cass. Civ. n. 6422 del 2017). Le Sezioni Unite precisano che tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, devono essere liquidate secondo le tariffe: “… la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi ...”. Ovviamente, le spese stragiudiziali restano “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. In altre parole le spese legali per attività stragiudiziale dovute dal cliente al proprio legale, rientrano a pieno titolo, qualora non eccessive o superflue, nel danno emergente e possono essere oggetto di liquidazione a carico della controparte secondo il generale principio della domanda, ossia se ed in quanto le stesse vengano allegate e provate. Orbene, come è dato evincere dal tenore dell'atto di citazione, alcuna domanda in tal senso è stata formulata dall'attrice; peraltro va osservato che tale capo della sentenza avrebbe al più dovuto essere oggetto di specifica impugnazione, laddove come è dato evincere dall'atto di appello, alcuna doglianza muoveva al riguardo la La relativa richiesta, Parte_1 formulata solo in sede di comparsa conclusionale, pertanto, non può che essere valutata inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa AE CA, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Torre Annunziata n. 55/2019 bis nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, accertato il concorso dell'appellante nella causazione del sinistro nella misura del 60% e dell'appellata nella misura Controparte_4 del 40%, condanna la in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_2 in favore di della somma di euro 725,80, oltre interessi legali alla data Parte_1 odierna sino al saldo;
in parziale riforma del capo relativo alle spese della sentenza gravata, nei rapporti fra la da un lato e la e la dall'altro, compensa Parte_1 Controparte_2 Controparte_7 al 50% le spese del primo grado di giudizio, condannando la in Controparte_2 pers. del legale rapp.te p.t., e la in persona del legale rapp.te p..t., al Controparte_4 pagamento in favore di della residua parte del 50%, che liquida in euro Parte_1
632,50 per compensi, oltre spese vive che liquida in euro 111,68 oltre rimb. forf. spese generali del 15,00% sui compensi, oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Massimo Fortunato;
conferma per il resto la sentenza gravata;
dichiara inammissibile la domanda dell'appellante di rimborso delle spese di conciliazione per € 609,00 a carico delle appellate;
Compensa integralmente fra tutte le parti in lite le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 13.03.2025
Il giudice monocratico dott.ssa AE CA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato Massimo Parte_1
Fortunato giusta procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castellammare di Stabia, alla Via Silio Italico, 9 APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato Controparte_1
Edoardo Errico, giusta procura in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, alla Riviera di Chiaia, 267 APPELLATO E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato Controparte_2
Antonio Esposito, giusta procura in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Gragnano alla via Castellammare 263 APPELLATO
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Trento (TN) Controparte_3 alla Via dei Solteri, 105 APPELLATO CONTUMACE
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Cercola (NA), Via Europa Controparte_4
16 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione previa concessione alle parti di un termine di gironi 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gironi 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
e la per sentirli condannare in solido al Controparte_2 Controparte_3 risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 10.01.2012, alle ore 12.00 circa, in Castellammare di Stabia, nell'incrocio fra Via Ripuaria e la S.S. 145. Deduceva l'attore che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, l'autocarro Daf tg. DZ786KH, di sua proprietà e assicurato con la compagnia proveniva da Controparte_2
Via Ripuaria e si accingeva ad ultimare la manovra di svolta a sinistra, per immettersi in via S.S. 145, allorquando veniva urtato e danneggiato alla parte anteriore destra dalla fiancata sinistra del veicolo Peugeot tg. EK642CV, di proprietà della il cui Controparte_3 conducente, che proveniva dalla S.S. 145 e procedeva in direzione Torre Annunziata, nonostante la propria corsia di marcia già fosse impegnata dall'autocarro in manovra, non riusciva a frenare la propria corsa e lo urtava. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via preliminare Controparte_2
l'improponibilità della domanda, avendo l'attore impedito l'esecuzione della perizia sul veicolo assicurato, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva essendo il veicolo convenuto, al momento del sinistro, ceduto in locazione alla e assicurato con la chiedeva di essere Controparte_4 Controparte_1 autorizzata alla chiamata in causa di queste ultime. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la (ora Controparte_5
, la quale eccepiva in via preliminare l'improponibilità della domanda ex. artt. 144, CP_1
145 e 148 Cod. Ass.ni, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Rimaneva, invece, contumace la Controparte_4
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 55/2019 bis il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda ritenendola infondata. Evidenziava come, dalle prove testimoniali, fosse emersa la responsabilità esclusiva del veicolo attoreo nella causazione del sinistro de quo. Compensava integralmente le spese di lite. Con atto ritualmente notificato, la ha quindi proposto appello con cui ha Parte_1 chiesto la riforma della sentenza de qua e in particolare, accertarsi la responsabilità del veicolo convenuto nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare la al CP_2 risarcimento di tutti i danni subiti;
in subordine la chiesto dichiararsi il concorso di colpa di entrambi i conducenti con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti nella misura della metà; il tutto con riforma anche del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio e con vittoria di spese e compensi del grado di appello. A fondamento del gravame l'appellante lamentava l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze della prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado, avendo valutato attendibile il teste di parte convenuta e non quello indotto dall'attrice, senza renderne adeguata giustificazione;
in virtù di quanto emerso dall'istruttoria, infatti, il giudice di pace avrebbe dovuto riconoscere la esclusiva colpa del veicolo antagonista nella causazione del sinistro per cui è causa, avendo l'attore già intrapreso la svolta nel momento dell'impatto o, comunque, riconoscerne il concorso di colpa, non avendo il convenuto provato di aver assunto, nelle circostanze indicate, una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi. si è costituita ritualmente in giudizio ed, in via preliminare ed in rito, ha Controparte_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex. art. 342 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame in quanto infondato, essendo la decisione del giudice di primo grado immune di censure ed avendo fatto buon governo sia dei principi giurisprudenziali e normativi in materia di circolazione stradale, sia dei criteri di valutazione della prova, di cui forniva adeguata ed ampia motivazione. Anche la si è costituita con comparsa depositata in data 20.01.2020 ed Controparte_1 ha chiesto nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata, con conferma della statuizione del giudice di primo grado. Nonostante la regolarità della notifica ( perfezionatasi per la prima mediante notifica a mezzo pec al procuratore costituito in primo grado in data 29.10.2019 e, per la seconda in data 5.11.2019, mediante consegna a mani del portiere della sede sociale, in Cercola alla via Europa 16, con contestuale invio della CAN), la e la hanno omesso Controparte_3 CP_4 CP_4 di costituirsi, sicché ne va dichiarata la contumacia. 2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sotto tale profilo, quindi, devono ritenersi ormai precluse, in quanto coperte da giudicato, tutte le eccezioni relative alla eventuale proponibilità e procedibilità della domanda risarcitoria, nonché relativamente alla legittimazione delle parti in causa.
2.1 Sempre in limine litis, non merita pregio l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parte appellata. In proposito, rileva questo Giudice come l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 sia stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità,
“l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tale disposizione trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con citazione notificata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, anche al caso de quo. Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame oggi in decisione. Ancora in via preliminare va, infine, rilevata la tempestività del gravame proposto, siccome introdotto con atto di citazione notificato in data 29.10.2019 a mezzo pec a tutte le parti costituite in primo grado ed in data 5.11.2019 alla nel rispetto del termine Controparte_4 semestrale ( tenuto conto della sospensione feriale dei termini) di impugnazione dal deposito della sentenza gravata, avvenuto in data 3 aprile 2019, nonché la procedibilità dello stesso stante la tempestiva costituzione dell'attore, avvenuta in data 4.11.2019. 3. Parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto attendibile la testimonianza del teste convenuto ed ha, pertanto, attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo attoreo;
in subordine si è doluto della violazione del disposto dell'art 2054, comma 2, c.c. avendo il giudice di prime cure ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità pur non avendo parte convenuta provato una condotta consona allo stato dei luoghi. Il motivo di appello così proposto è fondato e merita accoglimento. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (nella specie, il giudice di merito aveva attribuito la colpa esclusiva nella causazione di un sinistro stradale al conducente di un ciclomotore che, intendendo svoltare alla propria sinistra, aveva segnalato tale intenzione con il braccio, entrando subito dopo in collisione con un motociclo che, provenendo da tergo, aveva iniziato una manovra di sorpasso a sinistra dell'altro mezzo. La S.C., rilevato come il giudice di merito non avesse in alcun modo accertato se la condotta del conducente del motociclo si fosse uniformata alle prescrizioni dettate in tema di sorpasso dall'art. 148 del codice della strada, ha cassato la decisione di merito enunciando il riportato principio) (Sez. 3, Sentenza n. 12444 del 16/05/2008). Il secondo comma dell'art. 2054 del Codice civile prevede, infatti, che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Nella fattispecie in esame ritiene il tribunale che, alla luce di quanto emerso in corso di istruttoria, parte attrice non abbia dimostrato la responsabilità esclusiva del convenuto, vincendo la presunzione di cui al secondo comma dell'art 2054 c.c., essendo l'atto introduttivo carente sia nella parte relativa alla descrizione del sinistro – non è specificata la modalità dell'urto – che nella parte relativa ai danni subiti, carenza non sanata dalle contrastanti dichiarazioni dei testi escussi. Orbene, il testimone , escusso all'udienza del 26-09-2014, ha dichiarato di Testimone_1 trovarsi – al momento del sinistro - a bordo del tir di proprietà della che, nelle Parte_1 circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo transitava sulla via Ripuaria all'incrocio con la Strada Statale 145, e riferiva che in tale frangente, in prossimità dell'incrocio, il conducente del tir aveva arrestato la sua marcia al segnale di “STOP” ivi esistente;
dopo essersi accertato che la strada preferita fosse libera, il conducente si immetteva nel flusso veicolare e si accingeva a svoltare a sinistra, allorquando veniva urtato alla parte anteriore destra dalla fiancata sinistra di un veicolo Peugeot che procedeva nella stessa direzione. Il teste specificava che al momento dell'urto, il tir aveva già impegnato l'incrocio e si era mosso dalla corsia di partenza con direzione autostrada;
infatti, l'auto Peugeot nel tentativo di superare il tir sulla destra, si infilava nella corsia provocando l'incidente. Il teste di parte convenuta, , ha invece dichiarato di trovarsi alla guida del Testimone_2 veicolo Peugeot al momento del sinistro e che, giunto all'incrocio suindicato, veniva urtato dall'autocarro il quale, immettendosi nel flusso veicolare nella sua stessa direzione, ometteva di dare la precedenza, pur trovandosi dinanzi a un segnale di STOP. Orbene le due dichiarazioni si appalesano contraddittorie;
non solo, parte appellante non ha fatto riferimento né nell'atto introduttivo, né nella richiesta di risarcimento danni, alla presenza di un segnale di
“stop”, dettaglio invece rilevato dal suo teste. Si precisa che in tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente «favorito» di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità: il conducente di un veicolo, che sopraggiunge ad un incrocio stradale ad alta velocità
o senza adottare la normale prudenza, non può andare esente da responsabilità nel caso in cui resti coinvolto in un sinistro, anche qualora il conducente dell'altro veicolo incidentato non abbia rispettato l'obbligo di precedenza (Cass. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 7669/18). È noto come ai sensi dell'art. 145 Codice della strada “1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione” e che “in caso di scontro fra veicoli nell'area di un crocevia, la responsabilità del conducente tenuto a dare la precedenza non può essere esclusa per il fatto che l'altro veicolo procedesse ad alta velocità, sicché, accertate tali circostanze, al giudice del merito non è consentito ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., a carico del primo conducente” (Cass. civ. n. 20618/2015). Nella fattispecie, non solo non è sufficientemente provato che il conducente del veicolo di parte attrice abbia usato prudenza e diligenza tale da evitare lo scontro, ma vi è esplicita contestazione della contravvenzione per violazione delle norme che regolano il diritto della precedenza (art. 145 CdS). Il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (cfr., di recente, Cassazione civile, sez. III, 31/03/2011, n. 7439). Tuttavia, nel caso di scontro di veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno dei conducenti, del diritto di precedenza non e', per cio' solo, dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (in particolare, quello di ridurre la velocita' agli incroci), potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr., infra alios, Cassazione civile sez. III, 15 dicembre 2000, n. 15847). Nel caso che ne occupa, tenuto conto delle contrastanti dichiarazioni dei tesi, non può ritenersi provato che, a sua volta, il conducente del veicolo convenuto stesse procedendo a velocità moderata e avesse dunque usato diligenza. Viceversa, alla luce delle rappresentazioni fotografiche in atti (dalle quali si evince che il tir della ha riportato consistenti danni in corrispondenza della parte anteriore), Parte_1 non può escludersi, ed anzi deve ritenersi, che la Peugeot procedesse ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi (incrocio, sia pure con diritto di precedenza); valutato complessivamente quanto detto, tenuto conto della contrastante rappresentazione della responsabilità e delle versioni diametralmente opposte, non può dirsi superata la presunzione di corresponsabilità e non può che attestarsi una concorrente responsabilità. Alla stregua degli elementi sopra indicati, deve, ritenersi provata la responsabilità concorrente dei conducenti i due veicoli, i quali hanno inciso nella causazione del sinistro, rispettivamente, nella misura del 40% l'appellata e della misura del 60% l'appellante. In ordine al quantum nel caso di specie, pur nella consapevolezza che il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, è un documento privo di valenza probatoria in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio, tuttavia, se per un verso esso può fungere, in ogni caso, da argomento di prova utilizzabile al fine di pervenire alla liquidazione, per altro verso, può assurgere ad elemento probante tutte le volte in cui vi siano ulteriori elementi di prova di cui lo stesso costituisca il riscontro, nonché qualora trovi conferma nella deposizione dal compilatore (Tribunale di Roma sez. XI, sentenza del 14/10/2019 n. 19631). Tali essendo i principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, nella quale il preventivo di spesa allegato agli atti del giudizio, ha trovato riscontro anche nella documentazione fotografica prodotta e riconosciuta dal testimone, deve ritenersi che lo stesso possa essere posto a fondamento della quantificazione dei danni subiti dal veicolo dell'attrice che si valutano, pertanto, provati nella loro entità. Del resto, nella assenza di specifiche e concrete contestazioni sul punto da parte della Compagnia che ha solo genericamente contestato i danni, tale preventivo può essere posto a fondamento della liquidazione oggi operata, sicché il danno da risarcire alla sarà quantificato nell'importo di euro 1.596,93 già Parte_1 comprensivo di IVA, relativo a “paraurti ant., staffa paraurti ant., proiettore, padana salita cabina”. In virtù delle percentuali di concorso di colpa va decurtato il 60% di tale importo, e pertanto alla va attribuita la somma di euro 638,77. Parte_1
Oltre a tale importo, alla danneggiata va attribuita la somma di euro 87,03 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro ( pari ad € 515,14 al gennaio 2012) e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato. Per tutto quanto sopra, la deve essere condannata al pagamento, in favore Controparte_2 dell'appellante, della complessiva somma di euro 725,80, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo. Al riguardo, infatti, è opportuno evidenziare che alcuna responsabilità per il sinistro può essere ascritto alla società proprietaria del veicolo, , ai sensi dell'art 91 del Controparte_6 codice della strada, il quale dispone che “ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solio con il conducente si sensi dell'art 2054, comma terzo, del codice” La responsabilità dell'utilizzatore, analogamente a quella dell'usufruttario e dell'acquirente con patto di riservato dominio, è una responsabilità alternativa a quella del proprietario e quindi esclude quest'ultima, con la conseguenza che solo l'usufruttuario e non anche il proprietario risponderà in solido con il conducente per i danni prodotti. In tal senso si è ormai espressa la Suprema Corte, si vedano Cass. 14635/2014, Cass. 10424/2007, Cass. 10034/2004). Quanto, invece, alla compagnia , assicuratrice del veicolo in locazione Controparte_1 all'appellata, va osservato come la società attrice abbia proposto in citazione, ed abbia poi reiterato in appello, domanda di indennizzo diretto nei confronti della sua sola compagnia assicuratrice;
ne consegue che alcuna condanna, in mancanza di domanda in tal senso proposta né dal danneggiato né dalla propria assicurata, può essere pronunciata in confronto della stessa.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche del motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18- 7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Alla luce di tali principi, e in ragione del parziale accoglimento, le spese di lite del primo grado di giudizio, nei rapporti fra l'attrice e la nonché la si Controparte_2 Controparte_4 compensano al 50% e per il resto seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, d'ufficio, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da 1.101,00 euro a 5200,00 euro: fase studio, euro 118,00; fase introduttiva, euro 126,00; fase istruttoria/trattazione, euro 176,00; fase decisionale, euro 212,50), con attribuzione in favore dell'avvocato Massimo Fortunato. Le spese vive si liquidano nella somma di euro 111,68 comprensive di contributo unificato, marca da bollo e spese di notifiche. Quanto ai rapporti fra l'attrice e le altre parti in lite, alcuna riforma del capo sulle spese va effettuata, tenuto conto dell'esito del presente giudizio quanto alle posizioni di queste ultime ed alla circostanza che alcuna domanda l'appellante ha proposto nei confronti delle stesse. Venendo, invece, alle spese relative alla presente fase di giudizio, ritiene questo giudice di doverne disporre la compensazione totale in considerazione, quanto ai rapporti con la
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e la della mancanza di domande nei confronti di queste CP_2 Controparte_3 ultime parte del presente giudizio in quanto litisconsorti processuali, e nei rapporti con le altre parti in lite della condotta processuale dell'appellante la quale, a fronte di proposta conciliativa del giudice per un importo pari a circa il 50% del danno ( e dunque maggiore di quanto poi riconosciuto in sentenza), pur accettata dalle controparti, non aderiva a tale proposta senza fornire alcuna motivazione al riguardo. Nelle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale, poi, l'appellante ha espressamente chiesto anche la condanna delle appellate al pagamento delle spese di conciliazione, pari ad € 609,00, come da fattura pro-forma depositata nel fascicolo di primo grado. Quanto a tale profilo, va rilevato che, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza 10/07/2017 n° 16990)
“il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. Tale pronuncia si pone in linea di continuità con la precedente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 997 del 2010; in senso conf Cass. Civ. n. 6422 del 2017). Le Sezioni Unite precisano che tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, devono essere liquidate secondo le tariffe: “… la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi ...”. Ovviamente, le spese stragiudiziali restano “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. In altre parole le spese legali per attività stragiudiziale dovute dal cliente al proprio legale, rientrano a pieno titolo, qualora non eccessive o superflue, nel danno emergente e possono essere oggetto di liquidazione a carico della controparte secondo il generale principio della domanda, ossia se ed in quanto le stesse vengano allegate e provate. Orbene, come è dato evincere dal tenore dell'atto di citazione, alcuna domanda in tal senso è stata formulata dall'attrice; peraltro va osservato che tale capo della sentenza avrebbe al più dovuto essere oggetto di specifica impugnazione, laddove come è dato evincere dall'atto di appello, alcuna doglianza muoveva al riguardo la La relativa richiesta, Parte_1 formulata solo in sede di comparsa conclusionale, pertanto, non può che essere valutata inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa AE CA, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Torre Annunziata n. 55/2019 bis nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, accertato il concorso dell'appellante nella causazione del sinistro nella misura del 60% e dell'appellata nella misura Controparte_4 del 40%, condanna la in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_2 in favore di della somma di euro 725,80, oltre interessi legali alla data Parte_1 odierna sino al saldo;
in parziale riforma del capo relativo alle spese della sentenza gravata, nei rapporti fra la da un lato e la e la dall'altro, compensa Parte_1 Controparte_2 Controparte_7 al 50% le spese del primo grado di giudizio, condannando la in Controparte_2 pers. del legale rapp.te p.t., e la in persona del legale rapp.te p..t., al Controparte_4 pagamento in favore di della residua parte del 50%, che liquida in euro Parte_1
632,50 per compensi, oltre spese vive che liquida in euro 111,68 oltre rimb. forf. spese generali del 15,00% sui compensi, oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Massimo Fortunato;
conferma per il resto la sentenza gravata;
dichiara inammissibile la domanda dell'appellante di rimborso delle spese di conciliazione per € 609,00 a carico delle appellate;
Compensa integralmente fra tutte le parti in lite le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 13.03.2025
Il giudice monocratico dott.ssa AE CA