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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa di primo grado iscritta al n. RG 11059/2023, pendente tra
rappresentato e difeso, come da mandato Parte_1 allegato al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Mara Merlini e Alessandro Capovilla ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Milano, Via Ponchielli n. 5 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Castelbuono (PA), nella Via Turrisi, nr. 26 nello Studio dell'Avv. Antonio Maiorana, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva convenuta
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo
Conclusioni delle parti:
Per la parte ricorrente: in via pregiudiziale e/o preliminare:
1. sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione/esecutorietà della “comunicazione preventiva di fermo amministrativo” datata 15.09.2023 del mezzo di proprietà attoreo “Volkswagen Passat 2.0 TDI EVO BMT”, targato “FY995NS” - Documento n. 06880202300007796000 - Fascicolo n. 2023/000045766, notificato a mezzo pec in data 10.10.2023, recante l'invito al pagamento della somma di € 12.002,21, come portato dall'“Avviso di addebito n. 36820210010430387000, notificato il 18/01/2022” per l'importo di € 7.423,84 afferente a “contributi separata CP_2 dell'anno 2014, comprensivo di interessi e oneri di riscossi artella n. 06820230 000, notificata il 20/03/2023” per l'importo di € 4.485,40 inerente a contributi per gli anni 2018 e 2019, comprensivo di interessi e oneri di CP_3 riscossione, oltre agli atti ad essa prodromici, connessi e consequenziali, giusta
1 litispendenza e comunque pregiudizialità di pendenza processuale innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e, in ogni caso, in forza delle osservazioni ed eccezioni meglio illustrate nel presente scritto defensionale;
in via cautelare:
2. sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione/esecutorietà della “comunicazione preventiva di fermo amministrativo” datato 15.09.2023, e dunque anche del fermo amministrativo, del mezzo di proprietà attoreo “Volkswagen Passat 2.0 TDI EVO BMT”, targato “FY995NS” - Documento n. 06880202300007796000 - Fascicolo n. 2023/000045766, notificato a mezzo pec in data 10.10.2023, recante l'invito al pagamento della somma complessiva di € 12.002,21, come portato dall'“Avviso di addebito n. 36820210010430387000, notificato il 18/01/2022” per l'importo di € 7.423,84 afferente a “contributi separata dell'anno 2014, comprensivo CP_2 di interessi e oneri di riscossion la n. 06820230010067864000, notificata il 20/03/2023” per l'importo di € 4.485,40 inerente a contribut per gli anni CP_3
2018 e 2019, comprensivo di interessi e oneri di riscossione, atti ad essa prodromici, connessi e consequenziali, tra i quali vi è il fermo amministrativo e l'intervenuta rateizzazione del credito preteso da parte avversa in forza di atti emanati d , giuste motivazioni ed eccezioni meglio illustrate nel presente atto;
CP_3
nel merito: in via principale:
3. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del credit da parte avversa per conto della Gestione Separat e per CP_4 conto di a titolo di contributi soggettivi e di maternità e, ffetto, CP_3 relativamente alla pretesa contributiva dell'Ente privato rideterminare la stessa nella misura dovuta a titolo di meri contributi integrativi, giuste ragioni e argomentazioni svolte nel presente scritto difensivo;
4. in ogni caso, accogliere la spiegata opposizione avverso la “comunicazione preventiva di fermo amministrativo” datata 15.09. 2023 del mezzo di proprietà attoreo
“Volkswagen Passat 2.0 TDI EVO BMT”, targato “FY995NS” - Documento n. 06880202300007796000 - Fascicolo n. 2023/000045766, notificato a mezzo pec in data 10.10.2023, recante l'invito al pagamento della somma complessiva di € 12.002,21, come portato dall'“Avviso di addebito n. 36820210010430387000, notificato il 18/01/2022” per l'importo di € 7.423,84 afferente a “contributi separata dell'anno CP_2
2014, comprensivo di interessi e oneri di dalla “Cartella n. 06820230010067864000, notificata il 20/03/2023” per l'importo di € 4.485,40 inerente a contributi per gli anni 2018 e 2019, comprensivo di interessi e oneri di CP_3 riscossion li atti ad essa prodromici, connessi e consequenziali, tra i quali vi è il preavviso di fermo non ancora accolto in via amministrativa e l'intervenuta ed illegittima rateizzazione del credito preteso da parte avversa in forza di atti emanati da
, giusti motivi meglio illustrati nel presente atto, e, per l'effetto, dichiarare, CP_3 la comunicazione opposta nulla e/o annullabile e/o illegittima e, per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile, e comunque privo di effetto, ogni atto conseguente e connesso a quello gravato, tra i quali il citato fermo e la proposta e concessa rateizzazione.
2 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
Per l' CP_5
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione in quanto proposta unicamente nei confronti dell'Agente della Riscossione per le ragioni sopra spiegate;
- In via subordinata, rispetto alla superiore eccezione di inammissibilità, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti creditori CP_3 CP_4
– sede di Milano);
- In ulteriore subordine, differire l'udienza della prima udienza d comparizione e trattazione e contestualmente autorizzare alla Controparte_1 chiamata nel giudizio degli Enti creditori, c ri del diritto di credito oggetto del contendere, e, pertanto, si chiede di essere autorizzati a chiamare in causa – sede di Milano;
CP_3 CP_4
- previa verifica della correttezza dell'azione proposta, dei requisiti di validità della procura, anche con riferimento all'assenza di data di sottoscrizione, della proposizione del ricorso nei termini previsti per Legge, nonché della propria competenza per materia e territorio ed eventuale declaratoria di inammissibilità o incompetenza, rilevabili anche d'Ufficio e, comunque qui da intendersi sollevati con l'eccezione di parte;
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato in assenza di concreta prova in ordine ai requisiti richiesti dalla Legge;
- Rigettare, anche nel merito, il ricorso proposto dal sig Parte_1
ere e dichiarare, in ogni caso, legittimo l'operato del Controparte_1
rigettando tutte le domande avanzate nei suoi confro
[...] suo difetto di legittimazione passiva;
- Per l'effetto, condannare l'opponente e/o gli enti creditori alle spese di lite, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e cpa;
- In ulteriore subordine, in caso di accoglimento delle domande del ricorrente, dichiarare l'estromissione del in considerazione della sua Controparte_1 estraneità rispetto alla vicenda attinente il merito della titolarità dei titoli azionati, che resta in capo agli Enti impositori rectius: creditori);
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), oltre iva e cpa
Svolgimento del processo
Il sig. ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di fermo Parte_1 amministrativo n. 06880202300007796000, notificata a mezzo P.E.C. in data 10/10/2023 e fondata sugli atti presupposti di seguito indicati:
1) Cartella di pagamento 06820230010067864000, avente ad oggetto di somme a titolo di contributi previdenziali – anni 2018 e 2019 (ente che ha emesso il ruolo
); CP_3
3 2) Avviso di addebito 3682021001043038700 0, avente ad oggetto di somme CP_4
a titolo di contributi previdenziali – anno 2014 (ente che ha emesso il ruolo: sede CP_4 di Milano).
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto asseritamente avente ad oggetto un veicolo strettamente necessario ad un soggetto affetto da invalidità e, nel merito, la non debenza delle somme richieste dagli enti creditori.
Si è costituita la parte resistente, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.
Con provvedimento emesso dall' (Direzione Controparte_1
Regionale Lombardia - Procedure Regi iari) in data 04.12.2023 è stato disposto l'annullamento della procedura di fermo amministrativo di cui è causa
All'udienza del 23.1.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al provvedimento impugnato: la procedura di fermo amministrativo risulta essere stata annullata con provvedimento del 4.12.2023 (cfr. documentazione depositata da parte ricorrente in data 7.2.2024).
Detto provvedimento è stato adottato in data successiva al deposito ed alla notificazione del presente ricorso.
Con il provvedimento in questione, inoltre, si prende atto - tardivamente - di quanto comunicato dal ricorrente in data 27.10.2023 circa il fatto che il veicolo fermato fosse adibito al trasporto di persone diversamente abili (doc. 12, fascicolo ricorrente).
Le circostanze in questione devono essere valutate ai fini della soccombenza virtuale con il riconoscimento delle spese di lite in favore di parte nte, indotta alla proposizione del ricorso dalla mancata tempestiva risposta di alla istanza del CP_5
27.10.2023.
2. Quanto alle domande proposte da parte ricorrente con riferimento all'accertamento della “l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del cr cato da parte avversa per conto della Gestione Separat e per conto CP_4
d a titolo di contributi soggettivi e di maternità”, deve rile che nel caso CP_3 di specie si tratta di ricorso proposto unicamente nei confronti di CP_5
In considerazione di quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza dell'08/03/2022, n. 7514, quando si tratti di accertamento relativo alla sussistenza della pretesa creditoria, “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”
4 Va, peraltro, osservato che la pretesa dell' , per espressa deduzione di parte CP_4 ricorrente, risulta essere attualmente sub iudice (docc. 6-10, fascicolo parte ricorrente), con la conseguenza della inammissibilità di una ulteriore decisione nel merito ex art. 39 c.p.c.
Diversa questione è quella relativa alla legittimità in tal caso dell'eventuale azione esecutiva, ma si tratta di questione assorbita dall'annullamento della procedura da parte di CP_5
3. Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere compensate nella misura di un terzo.
Per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande relative alla “comunicazione preventiva di fermo amministrativo”, annullata dalla resistente in data 4.12.2023; dichiara inammissibili le domande sub 3 delle conclusioni, relative alla
“illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/ stenza del credi o da parte avversa per conto della Gestione Separata e per conto di a titolo di CP_4 CP_3 contributi soggettivi e di maternità”; compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo;
condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della restante parte delle spese di lite che si liquidano, per tale parte, nella somma di € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 23/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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