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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1211/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3582/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7901/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 334 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso e contestuale istanza di reclamo mediazione, iscritto al R.G.R. n. 4050/2016 dinnanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Catania, l'odierno appellante impugnava l'avviso di accertamento n.
334 del 19/11/2015 avente ad oggetto l'infedele dichiarazione della TARSU, anno di imposta 2010, per l'importo complessivo pari ad €2.541,95.
Il Comune di Aci Castello si costituiva nel giudizio depositando controdeduzioni fascicolo di parte di primo grado).
In data 30/10/2023 il contribuente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 10/11/2023 la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 7901 del del 10/11/2023, depositata il 18/12/2023, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania rigettava il ricorso.
Avverso la predetta sentenza, il contribuente proponeva appello chiedendo la sua riforma e, per l'effetto,
“ritenere illegittimo l'atto impugnato e quindi dichiarare nullo o annullare l'atto relativamente alle somme di cui all'immobile sito in Aci Castello Indirizzo_1 per i motivi di cui in narrativa” per Erroneità della decisione
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 62, 63, 70 D.Lgs. 507/1993 – Omessa valutazione documentazione prodotta dal ricorrente – Inversione onere della prova – Violazione e/o falsa applicazione art. 2697 cod. civ.
Violazione e/o falsa applicazione art. 15 D.Lgs 546/92.
L'appellato Comune di Aci Castello si è costituito.
Il contribuente produce ulteriori memorie illustrative.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Esiste giudicato esterno relativamente all'annualità 2011 con Sentenza 3594-2025 del 15/05/2025. Questa
Corte ritiene che non sussistono ragioni per discostarsi.
Il Comune di Aci Castello non ha contestato la fondatezza delle circostanze dedotte dal ricorrente ma, diversamente, sostiene che lo stesso è tenuto a corrispondere le somme per non avere segnalato tempestivamente la variazione TARSU. L'appellante specifica che al momento dell'acquisto dell'immobile avveduto in sede giudiziaria nel 2009 lo stesso era già occupato dalla Società_1.
A norma del primo comma dell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 “la tassa rifiuti è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali”.
E' pacificamente dimostrato dall'appellante che il locale era già detenuto dalla Nicosia.
La presenza di un contratto successivo anche registrato tardivamente non dimostra il contrario, ma bensì conferma la precedente detenzione della Società_1. La presenza del contratto si origina dall'acquisto del bene avvenuto in sede giudiziaria.
Peraltro, la Corte di Cassazione con Sentenza n. 37420 depositata il 21 dicembre 2022 precisa che “L'art. 64 del d.lgs. n. 507 del 1993, sotto la rubrica “inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione”, premesso che la tassa in esame “è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria” (comma 1), stabilisce, per quanto qui interessa, al comma 3, che “la cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata”; e, al comma 4, che “in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio” (Cass. Civ. 13296/2013, Cass. n. 24577/2015).
Comunque l'appellante ha segnalato l'occupazione della Società_1 con 4 comunicazioni inviate prima dell'emissione dell'accertamento, prive di riscontro, effettuate al Comune di Aci Castello, già prodotte in primo grado. Il comportamento del Comune si pone in palese violazione dell'art. 6 L. 212/2000 così come contestato dall'appellante. L'art. 6 L. 212/2000, al comma 2 prevede che “L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito”
L'appello deve essere accolto in quanto sussistono motivi di riforma della sentenza stante la carenza di legittimazione passiva.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare, tenendo conto dei motivi dell'appello, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto impugnato;
condanna il comune di Aci Castello al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1.100,00 e per il secondo grado in euro 1.250,00, oltre accessori come per legge;
dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3582/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7901/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 334 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso e contestuale istanza di reclamo mediazione, iscritto al R.G.R. n. 4050/2016 dinnanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Catania, l'odierno appellante impugnava l'avviso di accertamento n.
334 del 19/11/2015 avente ad oggetto l'infedele dichiarazione della TARSU, anno di imposta 2010, per l'importo complessivo pari ad €2.541,95.
Il Comune di Aci Castello si costituiva nel giudizio depositando controdeduzioni fascicolo di parte di primo grado).
In data 30/10/2023 il contribuente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 10/11/2023 la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 7901 del del 10/11/2023, depositata il 18/12/2023, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania rigettava il ricorso.
Avverso la predetta sentenza, il contribuente proponeva appello chiedendo la sua riforma e, per l'effetto,
“ritenere illegittimo l'atto impugnato e quindi dichiarare nullo o annullare l'atto relativamente alle somme di cui all'immobile sito in Aci Castello Indirizzo_1 per i motivi di cui in narrativa” per Erroneità della decisione
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 62, 63, 70 D.Lgs. 507/1993 – Omessa valutazione documentazione prodotta dal ricorrente – Inversione onere della prova – Violazione e/o falsa applicazione art. 2697 cod. civ.
Violazione e/o falsa applicazione art. 15 D.Lgs 546/92.
L'appellato Comune di Aci Castello si è costituito.
Il contribuente produce ulteriori memorie illustrative.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Esiste giudicato esterno relativamente all'annualità 2011 con Sentenza 3594-2025 del 15/05/2025. Questa
Corte ritiene che non sussistono ragioni per discostarsi.
Il Comune di Aci Castello non ha contestato la fondatezza delle circostanze dedotte dal ricorrente ma, diversamente, sostiene che lo stesso è tenuto a corrispondere le somme per non avere segnalato tempestivamente la variazione TARSU. L'appellante specifica che al momento dell'acquisto dell'immobile avveduto in sede giudiziaria nel 2009 lo stesso era già occupato dalla Società_1.
A norma del primo comma dell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 “la tassa rifiuti è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali”.
E' pacificamente dimostrato dall'appellante che il locale era già detenuto dalla Nicosia.
La presenza di un contratto successivo anche registrato tardivamente non dimostra il contrario, ma bensì conferma la precedente detenzione della Società_1. La presenza del contratto si origina dall'acquisto del bene avvenuto in sede giudiziaria.
Peraltro, la Corte di Cassazione con Sentenza n. 37420 depositata il 21 dicembre 2022 precisa che “L'art. 64 del d.lgs. n. 507 del 1993, sotto la rubrica “inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione”, premesso che la tassa in esame “è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria” (comma 1), stabilisce, per quanto qui interessa, al comma 3, che “la cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata”; e, al comma 4, che “in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio” (Cass. Civ. 13296/2013, Cass. n. 24577/2015).
Comunque l'appellante ha segnalato l'occupazione della Società_1 con 4 comunicazioni inviate prima dell'emissione dell'accertamento, prive di riscontro, effettuate al Comune di Aci Castello, già prodotte in primo grado. Il comportamento del Comune si pone in palese violazione dell'art. 6 L. 212/2000 così come contestato dall'appellante. L'art. 6 L. 212/2000, al comma 2 prevede che “L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito”
L'appello deve essere accolto in quanto sussistono motivi di riforma della sentenza stante la carenza di legittimazione passiva.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare, tenendo conto dei motivi dell'appello, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto impugnato;
condanna il comune di Aci Castello al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1.100,00 e per il secondo grado in euro 1.250,00, oltre accessori come per legge;
dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026