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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA NC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 28 novembre 2025 dalla Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paolo Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avv. Renato Giuseppe Alfarone, sostituito dall'Avvocata Maria Giuseppina Guerriero, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1583 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 30/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all'Autorità giudiziaria albanese di NC AL, condannato dal Tribunale di Durazzo, in data 20 maggio 2016, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il delitto di corruzione commesso il 30 maggio 2014 in Albania. La pronuncia, dopo avere rappresentato che la sentenza delle Sezioni unite della Suprema Corte albanese ha confermato la condanna di AL, ne ha descritto puntualmente la condotta corruttiva commessa nella sua qualità di Ispettore capo dell'Ufficio ambientale regionale di Durazzo, ritenendo sussistente il requisito della doppia incriminabilità atteso che i fatti per i quali procede l'autorità albanese sono previsti come corruzione anche dalla legge italiana. 2. Avverso la sentenza propone ricorso AL NC, tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 705 cod. proc. pen. e dell'art. 3 CEDU e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di considerare che il ricorrente è stato assolto in primo grado, la sentenza di appello presenta numerose anomalie e gli organismi internazionali hanno segnalato interferenze politiche nel sistema giudiziario albanese in cui si inserisce il processo al ricorrente che avrebbero imposto di svolgere il test di rischio previsto dalla Corte EDU. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 3 CEDU, 2 e 32 Cost. e art. 705 cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata, nonostante le certificate gravi condizioni di salute del ricorrente, non ha né acquisito alcuna informazione sulla capacità delle strutture detentive albanesi di garantire cure adeguate, né ha svolto il giudizio di compatibilità della consegna con le condizioni cliniche dell'estradando. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 8 CEDU e 705 cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata ha omesso di valutare il radicamento familiare, sociale e lavorativo del ricorrente, titolare di permesso di soggiorno, occupato stabilmente ed incensurato, sul territorio italiano. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 705 cod. proc. pen. e 13 L. 69/2005 per erronea valutazione del principio di doppia incriminazione, mancando l'accertata corrispondenza tra i reati contestati in Albania e le fattispecie italiane anche alla luce dell'anomalo sviluppo del procedimento penale albanese. 2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 705 cod. proc. pen. e 3 CEDU e vizio di motivazione con riferimento alle condizioni delle carceri albanesi evincibili dai rapporti internazionali (sovraffollamento, carenza di risorse mediche, condizioni igienico-sanitarie e criticità incompatibili con soggetti affetti da gravi patologie). 2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione dell' art. 705 cod. proc. pen. per mancata valutazione della proporzionalità della pena residua, pari a un anno e otto mesi, durata che avrebbe imposto una specifica valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di ricorso, eccetto il quarto e il quinto, oltre a prospettare in modo del tutto generico singole questioni, con affermazioni assertive non supportate da alcun argomento o allegazione, deducono doglianze (interferenze politiche nel procedimento giudiziario, condizioni di salute del ricorrente antecedenti al procedimento estradizionale e suo radicamento in Italia) non proposte alla Corte di appello di Bologna tali da renderle inammissibili. Va ribadito, infatti, il principio, da tempo affermato in tema di procedimento estradizionale, secondo cui l'estensione al merito delle attribuzioni della Corte di cassazione non può spingersi sino al punto di onerarla di attività istruttoria e di valutazione degli atti, restando fermo il principio che essa effettua solo l'esame cartolare, limitato alle informazioni allo stato acquisite (Sez. 6, n. 25264 del 17 05 2018, RV273418). 3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per genericità. La Corte territoriale, dopo avere puntualmente descritto al par. 5 i reati contestati in Albania all'estradando e avere dato atto che questi, comparso in giudizio, aveva chiesto la definizione del giudizio con il rito abbreviato, ha ritenuto rispettato il requisito della doppia incriminabilità trattandosi di condotte corruttive. A fronte di detti argomenti il ricorso si limita a formulare una censura del tutto generica poiché non indica quali elementi, in fatto e in diritto, non sarebbero riconducibili alla corrispondente fattispecie di reato italiana. Il mero richiamo all'assoluzione in primo grado non esclude la doppia incriminazione e la condanna in appello, confermata dalle Sezioni unite della Suprema Corte albanese (pag. 1, par. 5), dimostra che il fatto è stato qualificato come corruzione. 4. Il quinto motivo, relativo alle condizioni carcerarie albanesi con riguardo al sovraffollamento e alle carenze sanitarie, è posto in termini apodittici mancando specifiche allegazioni e con richiamo a non meglio precisati "rapporti internazionali". Sul punto, peraltro, la sentenza impugnata al paragrafo 7 ha fornito adeguata e non illogica motivazione, sottolineandone la genericità di formulazione e dando atto che i rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura hanno segnalato problemi in ordine alle sole strutture psichiatriche giudiziarie e al sovraffollamento di alcune strutture detentive. Peraltro, deve aggiungersi che, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Sez. 6, n. 12766 del 6/03/2025, Berberi, non mass.; Sez. 6, n. 3758 del 16/12/2024, dep. 2025, Pecorelli, non mass.), i progressi compiuti dall'Albania, in particolare nell'ambito dello stato di diritto e delle libertà fondamentali, hanno portato il Consiglio Europeo all'avvio formale il 19 luglio 2022 dei negoziati di adesione all'Unione europea e, con specifico riferimento alla condizione carceraria, il 23 novembre del 2021 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene del Consiglio d'Europa ha svolto una visita in Albania all'esito della quale non ha segnalato casi di trattamenti inumani o degradanti (Sez. 6, n. 32369 del 12/07/2024, H., non mass.). 5. Il sesto motivo di ricorso, oltre a non essere stato posto alla Corte d'Appello, è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto la brevità della pena da scontare non costituisce di per sé ostacolo all'estradizione. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30 dicembre 2025 La Consigliera estensora Il Pr sidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paolo Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avv. Renato Giuseppe Alfarone, sostituito dall'Avvocata Maria Giuseppina Guerriero, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1583 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 30/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all'Autorità giudiziaria albanese di NC AL, condannato dal Tribunale di Durazzo, in data 20 maggio 2016, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il delitto di corruzione commesso il 30 maggio 2014 in Albania. La pronuncia, dopo avere rappresentato che la sentenza delle Sezioni unite della Suprema Corte albanese ha confermato la condanna di AL, ne ha descritto puntualmente la condotta corruttiva commessa nella sua qualità di Ispettore capo dell'Ufficio ambientale regionale di Durazzo, ritenendo sussistente il requisito della doppia incriminabilità atteso che i fatti per i quali procede l'autorità albanese sono previsti come corruzione anche dalla legge italiana. 2. Avverso la sentenza propone ricorso AL NC, tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 705 cod. proc. pen. e dell'art. 3 CEDU e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di considerare che il ricorrente è stato assolto in primo grado, la sentenza di appello presenta numerose anomalie e gli organismi internazionali hanno segnalato interferenze politiche nel sistema giudiziario albanese in cui si inserisce il processo al ricorrente che avrebbero imposto di svolgere il test di rischio previsto dalla Corte EDU. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 3 CEDU, 2 e 32 Cost. e art. 705 cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata, nonostante le certificate gravi condizioni di salute del ricorrente, non ha né acquisito alcuna informazione sulla capacità delle strutture detentive albanesi di garantire cure adeguate, né ha svolto il giudizio di compatibilità della consegna con le condizioni cliniche dell'estradando. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 8 CEDU e 705 cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata ha omesso di valutare il radicamento familiare, sociale e lavorativo del ricorrente, titolare di permesso di soggiorno, occupato stabilmente ed incensurato, sul territorio italiano. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 705 cod. proc. pen. e 13 L. 69/2005 per erronea valutazione del principio di doppia incriminazione, mancando l'accertata corrispondenza tra i reati contestati in Albania e le fattispecie italiane anche alla luce dell'anomalo sviluppo del procedimento penale albanese. 2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 705 cod. proc. pen. e 3 CEDU e vizio di motivazione con riferimento alle condizioni delle carceri albanesi evincibili dai rapporti internazionali (sovraffollamento, carenza di risorse mediche, condizioni igienico-sanitarie e criticità incompatibili con soggetti affetti da gravi patologie). 2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione dell' art. 705 cod. proc. pen. per mancata valutazione della proporzionalità della pena residua, pari a un anno e otto mesi, durata che avrebbe imposto una specifica valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di ricorso, eccetto il quarto e il quinto, oltre a prospettare in modo del tutto generico singole questioni, con affermazioni assertive non supportate da alcun argomento o allegazione, deducono doglianze (interferenze politiche nel procedimento giudiziario, condizioni di salute del ricorrente antecedenti al procedimento estradizionale e suo radicamento in Italia) non proposte alla Corte di appello di Bologna tali da renderle inammissibili. Va ribadito, infatti, il principio, da tempo affermato in tema di procedimento estradizionale, secondo cui l'estensione al merito delle attribuzioni della Corte di cassazione non può spingersi sino al punto di onerarla di attività istruttoria e di valutazione degli atti, restando fermo il principio che essa effettua solo l'esame cartolare, limitato alle informazioni allo stato acquisite (Sez. 6, n. 25264 del 17 05 2018, RV273418). 3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per genericità. La Corte territoriale, dopo avere puntualmente descritto al par. 5 i reati contestati in Albania all'estradando e avere dato atto che questi, comparso in giudizio, aveva chiesto la definizione del giudizio con il rito abbreviato, ha ritenuto rispettato il requisito della doppia incriminabilità trattandosi di condotte corruttive. A fronte di detti argomenti il ricorso si limita a formulare una censura del tutto generica poiché non indica quali elementi, in fatto e in diritto, non sarebbero riconducibili alla corrispondente fattispecie di reato italiana. Il mero richiamo all'assoluzione in primo grado non esclude la doppia incriminazione e la condanna in appello, confermata dalle Sezioni unite della Suprema Corte albanese (pag. 1, par. 5), dimostra che il fatto è stato qualificato come corruzione. 4. Il quinto motivo, relativo alle condizioni carcerarie albanesi con riguardo al sovraffollamento e alle carenze sanitarie, è posto in termini apodittici mancando specifiche allegazioni e con richiamo a non meglio precisati "rapporti internazionali". Sul punto, peraltro, la sentenza impugnata al paragrafo 7 ha fornito adeguata e non illogica motivazione, sottolineandone la genericità di formulazione e dando atto che i rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura hanno segnalato problemi in ordine alle sole strutture psichiatriche giudiziarie e al sovraffollamento di alcune strutture detentive. Peraltro, deve aggiungersi che, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Sez. 6, n. 12766 del 6/03/2025, Berberi, non mass.; Sez. 6, n. 3758 del 16/12/2024, dep. 2025, Pecorelli, non mass.), i progressi compiuti dall'Albania, in particolare nell'ambito dello stato di diritto e delle libertà fondamentali, hanno portato il Consiglio Europeo all'avvio formale il 19 luglio 2022 dei negoziati di adesione all'Unione europea e, con specifico riferimento alla condizione carceraria, il 23 novembre del 2021 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene del Consiglio d'Europa ha svolto una visita in Albania all'esito della quale non ha segnalato casi di trattamenti inumani o degradanti (Sez. 6, n. 32369 del 12/07/2024, H., non mass.). 5. Il sesto motivo di ricorso, oltre a non essere stato posto alla Corte d'Appello, è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto la brevità della pena da scontare non costituisce di per sé ostacolo all'estradizione. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30 dicembre 2025 La Consigliera estensora Il Pr sidente