Sentenza 5 febbraio 2002
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- 1. Per il Tribunale di Milano la guerriglia armata non è terrorismo.Costituzionalismo.It · https://www.costituzionalismo.it/ · 8 febbraio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2002, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA U RE0 1 5 1 155/202 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE vazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9622/99 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron. 3862 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 434 Rep. - Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE Ud.20/09/01 - Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE S ANC TIONS CERAMICHE PROVENZA SPA, con sede in Fiorano Modenese Richiesta copia studio (MO), in persona del Presidente Sig. R. Orsini, dal Sig. LE 24 ORE elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRIONFALE 148, per diritti 1.55 5 FEB. 2002 IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA AMICI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PIETRO AMATO, giusta delega in atti;
ricorrente - €1,55 L.3000
contro
CANCELLERIA RAS SPA, con sede in Milano, in persona dei suoi legali rappresentanti Avv. C. Parenti e Avv. G. Raiteri;
persona dei suoi legali 2001 GENERALI ASSIC SPA, in DG724975 1612 rappresentanti rag. Roberto Devigili e Dott. Paolo 1 Sulis;
MILANO ASSICURAZIONI SPA (ora LA PREVIDENTE ASSIC SPA) in persona del suo legale rappresentante dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRO', BONAVENTURA MINUTOLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1181/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 24/11/98 e depositata il 04/12/98 (R.G. 551/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Mario RAGAZZONI (per delega Avv. Pietro AMATO); udito l'Avvocato Piero D'AMELIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, che ha concluso per il rigetto del I motivo e l'assorbimento del II motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.p.a. "Ceramiche Provenza" conveniva innanzi al Tribunale di Modena la s.p.a. R.A.S, con la quale aveva stipulato contratto di assicurazione, per sentirla con- dannare al pagamento della somma di L. 94.361.354 a ti- 2 tolo di indennizzo in relazione ai danni (guasto di macchinari con interruzione di attività produttiva) causati dalle scariche elettriche verificatesi in occa- sione di uragano. La R.A.S. si difendeva sostenendo che il contratto era stato stipulato oltre che da lei da altre società e che l'evento lamentato non rientrava nella copertura assicurativa in forza dell'art. 12 delle condizioni ge- nerali. Veniva ordinato l'intervento ex art. 107 c.p.c. delle coassicuratrici, Assicurazioni generali e La pre- vidente, le quali si costituivano e tra l'altro - ec- cepivano la prescrizione del diritto fatto valere nei loro confronti. Il tribunale rigettava la domanda;
il rigetto veni- Br ank va confermato dalla corte di appello di Bologna con sentenza resa il 24.11.1998 su gravame della s.p.a. "Ceramiche Provenza" in base alle seguenti considera- zioni. In virtù della delega conferitale dalle coassicura- trice la R.A.S. disponeva di ampio potere di gestione del rapporto assicurativo, ma tale potere non si esten- deva alla rappresentanza processuale delle deleganti, con la duplice conseguenza che la citazione della dele- gataria non svolgeva effetti interruttivi nei confronti 3 delle medesime ed il diritto all'indennizzo che le con- cerneva si era prescritto;
le scariche elettriche, alle quali veniva ricondotto il danno, non erano espressa- mente contemplate nell'elenco dei rischi assicurati e non ne costituivano estrinsecazione necessaria ed inde- fettibile, sicché non rientravano nella copertura assi- curativa. Avverso tale sentenza ha proposta ricorso per cas- sazione la s.p.a. "Ceramiche Provenza", affidandone l'accoglimento a due motivi;
hanno resistito con con- troricorso le s.p.a. R.A.S., Generali assicurazioni, Milano assicurazioni, incorporante della Previdente as- sicurazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente censura i giudice di appello per avere escluso la indennizzabili- tà dei danni lamentati con la motivazione che la coper- tura assicurativa si estende agli eventi atmosferici in derogatoric Вяналы virtù delle condizioni derogative (A1 A3), ma le scari- che elettriche non sono espressamente previste né pos- sono essere ricondotte agli eventi previsti come loro estrinsecazione normale;
sostiene che la motivazione è inaccettabile "perché tutti gli eventi atmosferici che si possono verificare sono ampiamente descritti nella polizza". 4 La censura si risolve nella prospettazione di una interpretazione diversa da quella adottata dai giudici di merito e, così individuatone il contenuto, se ne de- ve ritenere l'inammissibilità alla stregua della giuri- sprudenza di questa Corte, secondo la quale la parte, che si lamenta dell'ermeneutica contrattuale del giudi- ce di merito non si può limitare a contrapporre un di- verso risultato interpretativo a quello raggiunto ed è tenuta a denunciare specifiche violazioni di norme er- meneutiche con la precisazione delle modalità (ex plu- 15.11.1997, n. 11334; Cass. 23.10.1998, n. rimis Cass. 10554). Con il secondo motivo la società ricorrente censura i giudice di appello per avere assunto come termine iniziale della prescrizione il 25.6.1986 invece che il corrispondente giorno e mese dell'anno successivo, nel quale è avvenuta la notificazione dell'atto di citazio- ne, e per non avere, inoltre, riconosciuto efficacia interruttiva alla richiesta di termine per estendere la domanda alle società coassicuratrici avanzata con dedu- zioni difensive;
efficacia che coincide con la data, tutta la e si protrae pur Blu eur la richiesta nella quale è stata avanzata la durata del processo. Il motivo è infondato. Il secondo comma dell'art. 2943 C.C. attribuisce efficacia interruttiva anche alla domanda proposta in 5 corso di giudizio e, cioè, alla domanda che, innestan- dosi in un processo già pendente, determini la pendenza di una ulteriore lite in ordine al diritto fatto va- lere, come la domanda riconvenzionale, la domanda di accertamento incidentale, gli atti di intervento о di chiamata in causa in garanzia, la domanda di ammis- sione al passivo fallimentare, la costituzione di parte civile. A produrre l'effetto interruttivo no n basta un qualsiasi atto del processo genericamente considerato, come le deduzioni difensive, occorrendo il compimento degli atti tipici specificamente considerati (Cass. 5.3.1973, n. 603; Cass. 19.2.1971, n. 435). Se, poi, l'atto tipico sia posto in essere, affin- ché si produca l'effetto interruttivo non è richiesta l'effettiva conoscenza, da parte del destinatario, del contenuto dell'atto, avendo il legislatore posto una presunzione "iure et de iure" che, dopo l'adempimento Bomante delle formalità prescritte dalla legge, tale effetto sia stato raggiunto (Cass. 6.6.1967, n. 1253). La fattispecie interruttiva è, peraltro, stretta- mente legata all'ambito soggettivo ed oggettivo del processo nel senso che l'interruzione opera solo a fa- vore e in danno dei soggetti del rapporto processuale, non potendo incidere sulla sfera di terzi estranei al 6 giudizio, e non si estende a diritti diversi da quello dedotto in causa, dato che ogni diritto si estingue in forza di una propria prescrizione (Cass. 13.2.1980, n. 1038). Ora i giudici di appello hanno erroneamente indica- 1097 129,11 to come data della citazione il 25.6.1986 invece che il 4537 20,66 25.6.1987, ma l'errore rimane privo di rilevanza per- TOT: 149,77 ché, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, non svolge efficacia interruttiva la ri- chiesta di termine per chiamare in causa le società coassicuratrici, che è stata accolta e si è concretata nella citazione delle dette società in data successiva all scadenza del termine prescrizionale. In conclusione, il ricorso va rigettato;
concorro- no, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della cassazione il terza sezione civile della Corte di 20.9.2001. Il Presidente Il Consigliere est. Vitorio tuv Вчимо дилибе IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Depositata in Cancelleria Doggi, 1 5 2.08 IL CANCELLIERE C1 7 Gina Casoli